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Transcript:

ING BATTISTA GALLO Manutenzioni ordinarie in luoghi presidiati, di lavoro, uffici e locali utilizzati con presenza di pubblico. Dal PSC al DUVRI: i documenti utili alla gestione delle interferenze. CORSO AGGIORNAMENTO COORDINATORI DELLA SICUREZZA GIUSSANO 07 NOVEMBRE 2017

Cosa si intende per rischi interferenti Si definiscono "interferenti" tutti quei rischi presenti nei luoghi di lavoro e non causati da impianti, da attrezzature o da attività dell'azienda alla quale appartiene il lavoratore che li subisce. I rischi derivanti da interferenze, nella disciplina della sicurezza sul lavoro, sono i rischi per la salute e l'integrità fisica dei lavoratori derivanti dall'intervento di una ditta esterna nell'unità produttiva, dovuti al contatto possibile con macchinari, sostanze ed altri fonti di pericolo o dal concomitante operare delle maestranze.

Possiamo identificare due tipi di rischi: rischi presenti nei luoghi in cui il lavoratore opera e non prodotti dalle lavorazioni svolte dallo stesso lavoratore: rischi interferenti; rischi prodotti dalle attività svolte dal lavoratore stesso: rischi specifici non interferenti.

Per esempio, il rumore presente in un'area di lavoro (causato da un impianto del committente presente in questo luogo), non è un rischio interferente per il datore di lavoro "committente", mentre lo è per il datore di lavoro che opera in appalto presso lo stesso ambiente. Se ne deduce, pertanto, che la valutazione dei rischi interferenti dovrà considerare tutti i rischi presenti propri del luogo di lavoro, ovvero tutti i rischi apportati dalle attività che si svolgeranno durante l'appalto, determinando quali tra questi, relativamente a ogni azienda operante nell'area, hanno la caratteristica di essere interferenti sulla base dei criteri appena citati.

Se, per esempio, in un ufficio vi sono lavori di manutenzione per i quali si procede alla rimozione e sostituzione dei corpi illuminanti (lampade, plafoniere, ecc.) si creano sia per gli occupanti l'ufficio che per i dipendenti l'impresa esterna che effettua i lavoro situazioni di disagio e di potenziale pericolo. Infatti, potrebbe cadere una lampada dall'alto mentre la si installa e colpire un occupante, e viceversa un ostacolo (serramento a ribalta, un pavimento deteriorato, ecc.) potrebbe essere causa di infortunio per i dipendenti dell'appaltatore.

A questo punto ci si chiede: DI CHI È LA RESPONSABILITÀ? COME GESTIRE L'INTERFERENZA? COME COORDINARE LE LAVORAZIONI?

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D APPALTO O D OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell ambito dell intero ciclo produttivo dell azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto dell appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell esecuzione dell opera complessiva.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D APPALTO O D OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

DUVRI (Doc. Unico di Valut. Rischi Interferenti) per committenti che affidano lavori ad altre ditte o lavoratori autonomi all interno della struttura per oltre 2 gg, prima dell inizio dei lavori (Sanzioni = da 1.644,00 a 6.576,00 o arresto da 2 a 4 mesi) Da allegare in fase di gara o di contratto Deve essere corredato dai costi delle misure di prevenzione e protezione richiesti dai rischi interferenziali

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE DI: INFORMAZIONE COORDINAMENTO COOPERAZIONE

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE DI: INFORMAZIONE E intesa come l obiettivo di delineare e comunicare il contesto nel quale saranno svolte le attività prestazionali dell impresa appaltatrice

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE DI: COORDINAMENTO E inteso come l insieme delle azioni finalizzate ad evitare disaccordi, sovrapposizioni e intralci tra le attività degli operatori dell impresa appaltatrice e quelli del committente, che possono nuocere alla sicurezza nel luogo in cui diversi soggetti operano (Cassazione Penale Sez. IV, n. 31459 pubb. 20.09.2002)

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE DI: COOPERAZIONE E intesa come l esigenza di contribuire attivamente, sia da parte del datore di lavoro committente, che da parte del datore di lavoro esecutore, alla predisposizione ed applicazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione. (Cassazione Penale Sez. IV, n. 31459 pubb. 20.09.2002)

D.U.V.R.I. Il D.U.V.R.I. e lo strumento attraverso il quale il COMMITTENTEindividua e valuta i rischi generati all interno dei suoi ambienti dalla contemporanea esecuzione di lavori ad opera di APPALTATORI

CARATTERISTICHE DEL D.U.V.R.I. Il D.U.V.R.I. deve: Essere integratocon il documento di valutazione dei rischi aziendali Essere unicoper tutti gli appalti che comportano rischi tra loro interferenti; Essere indipendentedal documento di valutazione dei rischi aziendali Essere finalizzato a gestire i rischi interferenziali; N.B. non si applica ai rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

COME SI REALIZZA IL D.U.V.R.I. Il COMMITTENTE trasmette a tutti gli appaltatori informazioni su: Modalità di accesso alle aree di lavoro; Organizzazione interna dell azienda committente; Alimentazione di energia; Modalità d uso di sostanze o materiali pericolosi; Attività lavorative che dovranno essere svolte; Modalità di gestione dell emergenza.

COME SI REALIZZA IL D.U.V.R.I. Ciascun APPALTATORE trasmette al committente informazioni su: I rischi introdottiall interno dell azienda dalle lavorazioni oggetto dell appalto assegnatogli; Misure di prevenzione e protezione adottate;

I CONTENUTI DEL D.U.V.R.I. Identificazione dei criteri utilizzati per valutare i rischi (metodologia); Descrizione dell azienda committente, delle aree di lavoro, delle attività svolte presso i reparti interessati dai lavori in appalto; Descrizione delle attività svolte dagli appaltatori; Organizzazione delle lavorazioni e misure generali di sicurezza: - identificazione dei locali a disposizione dell appaltatore - servizi igienici -refettori - viabilità interna -ecc

I CONTENUTI DEL D.U.V.R.I. Misure di coordinamento relative all uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione; Rischi normati negli ambienti di lavoro (rischio chimico, cancerogeno, biologico, rumore, vibrazioni, incendio, esplosione); Cronoprogramma dei lavori per l identificazione delle sovrapposizioni temporali (nei singoli luoghi di lavoro)

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE 1 2 3 Enfatizzare le situazioni più pericolose dei rischi interferenti Individuare le procedure per le lavorazioni critiche necessarie alla gestione dell appalto Pianificare preventivamente le sequenze temporali e spaziali delle attività 4 5 Valutare tutti i rischi interferenti con una metodologia sistematica Predisporre le misure di prevenzione e protezione necessarie alla eliminazione/riduzione/gestione dei rischi interferenti 6 Fornire chiare informazioni agli appaltatori su eventuali obblighi previsti nelle aree di lavoro oggetto dell appalto

DA RICORDARE. L obbligo del DUVRI è delegabile (art. 18 comma 1 1. il datore di lavoro.. e i dirigenti devono elaborare documento cui all art. 26,comma 3) L obbligo di redigere il DUVRI non sostituisce l obbligo di redigere il DVR Allegato al contratto : allegazione a qualsiasi documento riconducibile al contratto (ordine; prezziari, etc.)

Quando il DUVRI non deve essere redatto qualora il committente valuti che non esistono rischi da interferenze, fornendo la motivazione negli atti a corredo dell appalto se si tratta di mera fornitura, senza installazione, o se si tratta di servizi di natura intellettuale se i lavori o servizi hanno durata non superiore a 2 giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive. (Nel D.Lgs 81/08 non si parla esplicitamente di due giorni consecutivi quindi si deve intendere quel servizio la cui durata non sia superiore ai due giorni quale somma complessiva di quelli previsti o presunti in contratto se si tratta di contratti di appalto relativi ai lavori di manutenzione straordinaria.

ESCLUSIONE Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.lgs. 81/2008, l'analisi dei rischi da interferenze e la stima dei costi sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento e quindi non è necessaria la redazione del DUVRI.

Allegato XV - I contenuti minimi del PSC 2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi: c) una relazione concernente l individuazione, l analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;

Articolo 92 -Obblighi del coordinatore per l esecuzione dei lavori 1. Durante la realizzazione dell opera, il coordinatore per l esecuzione dei lavori: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

Sia il DUVRI sia il PSC sono strumenti di pianificazione volti ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza tra imprese e/o lavoratori che operano in appalto. Ma mentre gli obblighi dell art. 26 del DLgs 81/08 (e quindi anche il DUVRI) si applicano a tutti i lavori in appalto nei quali esista un datore di lavoro committente, il PSC si applica esclusivamente ai lavori edili e di genio civile nei quali sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici.

Il legislatore ha definito il casi di esenzione di alcuni obblighi contenuti nell art. 26 nei casi esplicitamente definiti dall art. 96. In particolare il secondo comma dell art. 96, stabilisce che L accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all articolo 17 comma 1, lettera a), all articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all articolo 29, comma 3 ovvero (rischi specifici esistenti nell ambiente, cooperazione, DUVRI, costi per la sicurezza nei contratti d appalto)..

Dall analisi di tale norma si evince chiaramente che nei casi indicati, e limitatamente al singolo cantiere, gli obblighi dell articolo 26 comma 1 lettera b (fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente), 26, comma 2 (cooperazione e coordinamento), 26, comma 3 (DUVRI) e 26 comma 5 (indicazione nei contratti di appalto dei costi per la sicurezza) si intendono automaticamente assolti.

Se c è il PSC il DUVRI non è obbligatorio? Non è sempre così. Si ritiene che la deroga di cui all art 96, comma 2, operi esclusivamente nel caso in cui le imprese interessate svolgano lavori edili per i quali deve essere accettato il PSC e redatto il POS. Quando i rischi di interferenza invece riguardano anche altre imprese ed altri lavoratori che non hanno la possibilità di accettare il PSC e redigere il POS (perchè ad esempio non svolgono lavori edili), gli obblighi dell art. 26 non risultano automaticamente adempiuti.

Si prenda ad esempio il caso in cui un datore di lavoro appalti lavori edili, da eseguirsi all interno della propria impresa, ad una impresa appaltatrice ed autorizzi il subappalto ad una seconda impresa. Trattandosi di lavori edili, con presenza di due imprese, occorrerà incaricare un coordinatore per la sicurezza che dovrà redigere il PSC ed entrambe le imprese esecutrici dovranno redigere il loro POS. Le due imprese edili accettando il PSC e redigendo il POS potranno ovviamente invocare l applicazione dell art. 96, comma 2

ma l impresa del committente (e le eventuali altre imprese non edili che operano in appalto) non ha possibilità di accettare il PSC ne di redigere un POS e quindi non potendo invocare la norma contenuta nell art. 96, comma 2, dovrà applicare gli obblighi dell art. 26. Nel caso ipotizzato è possibile immaginare che vi siano rischi di interferenza tra le attività del committente e quella delle imprese edili, ma in molti casi questi rischi di interferenza potrebbero esulare dalle competenze e dalla responsabilità del Coordinatore per la sicurezza.

Dunque in questo caso si dovranno avere due documenti di pianificazione: il DUVRI e il PSC e sarà quindi opportuno che gli estensori di tali documenti (datore di lavoro committente e coordinatore per la sicurezza) operino in stretta collaborazione. Solo in questo modo può essere garantita la sicurezza relativa ai rischi di interferenza derivanti dall esistenza di lavori edili e non edili (il committente potrebbe avere altre imprese non edili che operano in appalto) nello stesso contesto lavorativo.

Resta ovviamente la possibilità di trovare soluzione al problema confinando l attività edile e quella non edile in modo da evitare rischi di interferenza, ma non sempre questa soluzione risulta possibile (si pensi anche solo alle aree comuni di accesso o di manovra)

IL DUVRI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI a) nel cantiere si prevedono almeno una impresa affidataria e più imprese esecutrici; In base all articolo 96, c.2, l accettazione del PSC e la redazione del POS da parte dell impresa affidataria la esonera dalla redazione del DUVRI. 2.L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 26 commi..2..

IL DUVRI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI b) nel cantiere si prevede una sola impresa esecutrice, senza subaffidamenti; Pur non essendo redatto un PSC, non vi è nessun altra impresa o lavoratore autonomo da coordinare. Pertanto, l impresa affidataria è solo esecutrice ed è tenuta esclusivamente alla redazione del POS.

IL DUVRI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI c) nel cantiere si prevede un impresa affidataria e lavoratori autonomi in subaffidamento. Non è redatto un PSC e in quanto non è redatto alcun PSC vi è necessità di coordinamento. In questi casi, dunque, l impresa affidataria deve farsi carico della promozione del coordinamento e della cooperazione tramite la redazione del DUVRI.

IL DUVRI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI d) nel cantiere si prevede un impresa affidataria e lavoratori autonomi affidatari. Non è redatto un PSC e in quanto non è redatto alcun PSC vi è necessità di coordinamento. In questi casi l impresa affidataria o si fa carico della promozione del coordinamento e della cooperazione tramite la redazione del DUVRI o segnala al committente tale necessità o impedisce almeno la contemporaneità delle lavorazioni.

Grazie per la vostra attenzione Ing Battista Gallo