COMUNE DI GAVORRANO PROVINCIA DI GROSSETO

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Transcript:

COMUNE DI GAVORRANO PROVINCIA DI GROSSETO COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 del 30/04/2010 Adunanza ordinaria di prima convocazione - N - Seduta Pubblica ====================================================================== OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI PER L'ANNO 2010 - CONFERMA ====================================================================== L anno DUEMILADIECI e questo giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 09:30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. Presiede l adunanza il Sig. BORGHI MASSIMO. BORGHI MASSIMO Sindaco Presente TONINI DANIELE Consigliere Presente BIONDI ANDREA Consigliere Assente CASTELLI VITALIANO Consigliere Presente BIONDI MARTINA Consigliere Presente MASINI MARCO Consigliere Assente GABRIELLI LUCA Consigliere Presente CANTINI VALENTINA Consigliere Presente MONDEI FRANCESCA Consigliere Presente SOZZI CLAUDIO Consigliere Presente BORBORINI FOSCO Consigliere Assente TOSI RICCARDO Consigliere Presente FABIANO FABRIZIO Consigliere Presente SIMONETTI PIERO Consigliere Presente VINCENTI PAOLA Consigliere Presente BARBI GABRIELE Consigliere Presente LORENZINI MAURO Consigliere Presente (totale: presenti 14, assenti 3) Scrutatori: Castelli, Vincenti, Barbi Assiste il Segretario Generale Dott. LUZZETTI LUCIO incaricato della redazione del verbale. IL PRESIDENTE Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell argomento indicato in oggetto.

Rientra il consigliere Cantini ed esce Gabrielli i presenti sono 13 Il Sindaco Presidente illustra l argomento. Chiesta ed ottenuta la parola il consigliere Barbi si dichiara favorevole e chiede di capire perché debba essere registrato il contratto d uso. Il Sindaco Presidente indica che la registrazione attesta la veridicità del contratto di comodato. Dopo di che I L C O N S I G L I O C O M U N A L E VISTO il decreto 17 dicembre 2009 del Ministro dell Interno che ha prorogato il termine per l approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l anno 2010 al 30.04.2010; CONSIDERATO che l art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 prevede che gli enti possono determinare le tariffe e le aliquote, dei tributi di loro competenza, entro i termini previsti da norme statali per l approvazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio, purché entro detto termine, hanno effetto dal primo gennaio dell anno di riferimento; VISTO il D.Lgs. n. 504/1992 che ha istituito l imposta comunale sugli immobili, come successivamente modificato ed integrato; RICHIAMATO il D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito dalla legge 24.07.2008, n. 126 che, a decorrere dall anno 2008, ha escluso dall imposta comunale sugli immobili l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall art. 8, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 504/1992.; VISTO il Regolamento Comunale per l applicazione dell imposta comunale sugli immobili, approvato con proprio atto n. 21 del 27.02.2010; RITENUTO di modificare, come di seguito indicato, l art. 21 del suddetto regolamento, che tratta di immobili adibiti ad abitazione principale, in quanto si ritiene di confermare i casi previsti nel precedente regolamento: comma 1. Per abitazione principale si intende: a) quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dal soggetto passivo, a condizione che vi dimori abitualmente, intendendosi per tale, quella di residenza anagrafica; b) quella utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; c) quella regolarmente assegnata da Istituto autonomo per le case popolari; d) quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56 L. 23.12.1996 n. 662); e) quella concessa in uso gratuito dal proprietario a soggetto con rapporto di parentela ascendente, discendente o collaterale di 1 grado e che, oltre ad averne la residenza, sia possessore di contratto di comodato regolarmente registrato.

Comma 2: Sono considerate pertinenze dell abitazione principale le unità immobiliari come individuate al successivo art. 23. ; RICHIAMATO il proprio atto n. 12 del 26.04.2007 che approvava le aliquote e le detrazioni in vigore, e dato atto che le stesse sono state confermate per gli anni 2008 e 2009; RICHIAMATO l atto di G.C. n. 41 del 14.04.2010 che conferma le tariffe anche per l anno 2010; RICHIAMATO l art. 77 bis, comma 30 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito dalla legge n. 133 del 06.08.2008 che conferma, per il triennio 2009/2011, ovvero sino all attuazione del federalismo fiscale, se precedente all anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU); RITENUTO pertanto di confermare per l anno 2010 le aliquote Comunale sugli Immobili, così suddivise: dell Imposta - 4,7 per mille: per le persone fisiche, soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari, residenti nel Comune, per l unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; per i soggetti anziani e disabili che hanno acquisito la residenza presso un istituto di ricovero o sanitario, a condizione che l abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto non risulti locata; per i soggetti possessori di abitazione concessa in uso gratuito dal proprietario a soggetto con rapporto di parentela ascendente, discendente o collaterale di 1 grado e che, oltre ad averne la residenza, sia possessore di contratto di comodato regolarmente registrato, senza usufruire della detrazione; per le pertinenze dell abitazione principale, ancorché iscritte distintamente in catasto, nei limiti indicati nel regolamento; - 7 per mille per tutti gli altri soggetti passivi mantenendo per l anno 2010 la detrazione per l abitazione principale in 103.29, rapportata al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione; Acquisiti i pareri ai sensi dell art.49- comma 1- del D. Lgs. n.267/2000; Con votazione palese che dà il seguente esito : Voti favorevoli n. 9 Contrari 0 Astenuti (Lorenzini, Vincenti, Fabiano, Simonetti, ) D E L I B E R A

1. di modificare l art. 21 del regolamento comunale per l applicazione dell imposta comunale sugli immobili, approvato con proprio atto n. 21 del 27.02.2010, per le motivazioni in premessa riportate, come di seguito indicato: 1. Per abitazione principale si intende: a) quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dal soggetto passivo, a condizione che vi dimori abitualmente, intendendosi per tale, quella di residenza anagrafica; b) quella utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; c) quella regolarmente assegnata da Istituto autonomo per le case popolari; d) quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56 L. 23.12.1996 n. 662); e) quella concessa in uso gratuito dal proprietario a soggetto con rapporto di parentela ascendente, discendente o collaterale di 1 grado e che, oltre ad averne la residenza, sia possessore di contratto di comodato gratuito regolarmente registrato. 2. Sono considerate pertinenze dell abitazione principale le unità immobiliari come individuate al successivo art. 23 ; 2. di confermare, per i motivi espressi in narrativa, per l anno 2010, l aliquota dell Imposta Comunale sugli Immobili, come sotto indicato: - 4,7 per mille: per le persone fisiche, soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari, residenti nel Comune, per l unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; per i soggetti anziani e disabili che hanno acquisito la residenza presso un istituto di ricovero o sanitario, a condizione che l abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto non risulti locata; per i soggetti possessori di abitazione concessa in uso gratuito dal proprietario a soggetto con rapporto di parentela ascendente, discendente o collaterale di 1 grado e che, oltre ad averne la residenza, sia possessore di contratto di comodato gratuito regolarmente registrato, senza usufruire della detrazione; per le pertinenze dell abitazione principale, ancorché iscritte distintamente in catasto, nei limiti indicati nel regolamento; - 7 per mille per tutti gli altri soggetti passivi mantenendo per l anno 2010 la detrazione per l abitazione principale in 103.29, rapportata al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di trasmettere copia del presente atto alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze; 4. con ulteriore votazione, che dà il seguente esito : Voti Favorevoli 9 Contrari 0

Astenuti ( Lorenzini, Vincenti, Fabiano, Simonetti) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000) Servizio/Ufficio Proponente: CONTABILITA' Proposta N 2010/22 Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI PER L'ANNO 2010 - CONFERMA SETTORE: SERVIZI FINANZIARI 1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA [X] Favorevole [ ] Contrario Gavorrano li, 27/04/2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA 2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. [X] Favorevole [ ] Contrario Gavorrano li, 27/04/2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO F.to Elisabetta Piazzaioli

COMUNE DI GAVORRANO PROVINCIA DI GROSSETO : IL PRESIDENTE SIg. Massimo Borghi Dott. Lucio Luzzetti Affissa all ALBO PRETORIO il 04/05/2010 Reg. n. 168 IL MESSO COMUNALE C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione: 1) E stata affissa all Albo Pretorio del Comune il giorno 04/05/2010 per la prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Dott. Lucio Luzzetti 2) E stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. ============================================================================ C E R T I F I C A T O D I E S E C U T I V I T A Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. Gavorrano, lì.. è divenuta esecutiva ai sensi dell art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI giorni dalla sua pubblicazione all albo pretorio. Gavorrano, lì... ============================================================================ Copia conforme all originale, in carta libera, per uso amministrativo. Dal Municipio, lì...