COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 79 del 17/05/2018

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45 01/08/ /07/2013 ORIGINALE

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Transcript:

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 79 del 17/05/2018 OGGETTO: CONVENZIONE EX ART.14 DEL CCNL 22.01.2004 DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI RELATIVA ALL'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE L'anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di Maggio alle ore 12:00, nella Sala Giunta - Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del il Vice Sindaco Mutariello Domenico la Giunta Comunale. Partecipa all adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Sada Liliana. Intervengono i Signori: N Qualifica Nome Presente Assente 1 Assessore PASTORE FRANCESCO X 2 Assessore VIVONE MARIO X 3 Assessore ZOCCOLI LUCIA X 4 Assessore MUTARIELLO DOMENICO X 5 Sindaco SICA ERNESTO X 6 Assessore DE VIVO MARIA ROSALBA X PRESENTI: 4 ASSENTI: 2 Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: - tra i compiti dei Comuni vi sono quelli attinenti ai servizi di competenza statale qui di seguito elencati: anagrafe, stato civile, leva militare, elettorale e statistica; - i servizi appena adesso elencati riguardano in particolare le funzioni del Sindaco come Ufficiale di Governo, ai sensi degli articoli 14 e 54 del D.Lgs. n.267/2000 e più nello specifico gli Uffici dei Servizi Demografici, concretamente gestiti da dipendenti comunali all'uopo delegati dal Sindaco; - presso i Servizi Demografici - Servizio Elettorale dell'ente, presta servizio il Sig. Massimo Anfuso, dipendente di ruolo a tempo indeterminato; - il predetto dipendente, a far tempo dal 01 settembre c.a., è collocato a riposo per pensione di anzianità, giusta determinazione del Settore Amministrazione Generale Risorse Umane Reg. Gen.n.316 del 13.03.2018; Rilevata la necessità dell'ente, al fine di garantire continuità e funzionalità alle funzioni elettorali, del potenziamento del Servizio in questione, attraverso l utilizzo di una professionalità con competenze attinenti alla specificità delle attività istituzionali a cui è deputato il predetto Servizio e l'assenza di personale con tali attitudini nell'articolazione strutturale organizzativa dell Ente; Considerato che si rende necessario sopperire alla carenza d organico con soluzioni temporanee fino alla definitiva copertura del posto mediante i necessari aggiornamenti dei documenti programmatici afferenti la pianificazione dei fabbisogni di personale; Che il Comune di Pontecagnano Faiano, con nota del 10.05.2018, prot.n. n.19497, ha inoltrato al Comune di San Cipriano Picentino (SA), richiesta di utilizzo congiunto ex art.14 del CCNL 22.01.2004 del dipendente appartenente al Servizio Elettorale di quest'ultimo, per la durata di mesi tre, alla luce dell'indisponibilità per malattia e prossimo collocamento in quiescenza del personale del Servizio Elettorale dell'ente, nonché l'imminente rinnovamento degli organi amministrativi con la tornata elettorale del 10 giugno p.v.; Che con nota del 17.05.2018, acquisita al protocollo generale dell'ente in pari data al n.20596, il Comune di San Cipriano Picentino (SA) ha comunicato l'adozione del provvedimento giuntale n.89 del 11.05.2018; Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.89 del 11.05.2018, con cui il Comune di San Cipriano Picentino ha approvato lo schema di accordo, da stipulare con il Comune di Pontecagnano Faiano per l utilizzo congiunto ex art.14 del CCNL 22.01.2004 del dipendente appartenente al Servizio Elettorale, Sig. Carmine Sabato, categoria giuridica C, posizione economica C4, per un numero massimo di ore pari a 12 settimanali (da svolgere all interno dell ordinario orario di lavoro di 36 ore distribuite tra i due Enti) e per la durata di mesi tre; Verificata la disponibilità del Sig. Carmine Sabato, inquadrato nella categoria giuridica C, posizione economica C4, in assegnazione al Servizio elettorale, in possesso di adeguata qualificazione professionale e specifica esperienza nelle materie di competenza, all esercizio congiunto della prestazione lavorativa, ai sensi e sulla base della disciplina contrattuale di cui all Art.14 CCNL del 22.01.2004 del comparto Regioni e Autonomie locali; Richiamato l art.14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004, rubricato Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione, che prevede che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da 2

altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d obbligo mediante convenzione e previo assenso dell ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione ; Letto l orientamento applicativo dell Aran sull istituto in questione (RAL_1771_Orientamenti Applicativi) secondo cui: a) la disciplina dell art.14 del CCNL del 22.1.2004 trova applicazione nel caso di personale utilizzato a tempo parziale da ente diverso da quello di appartenenza; b) a tal fine è previsto, infatti, che gli enti locali possono utilizzare, per soddisfare le proprie esigenze organizzative, personale assegnato da altri enti del comparto per periodi determinati e per una parte dell orario ordinario d obbligo, con il consenso dei lavoratori interessati e secondo le regole definite preventivamente mediante una convenzione da concordarsi tra gli enti interessati; c) la convenzione, in particolare, deve disciplinare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro; d) in considerazione della circostanza che la disciplina contrattuale faccia riferimento al rispetto del vincolo dell'orario d'obbligo, si deve ritenere che la utilizzazione da parte di un ente diverso da quello di appartenenza possa avvenire solo per una parte dell ordinario orario di lavoro settimanale che, contrattualmente, è dovuto dal dipendente interessato presso l ente di appartenenza; e) quindi, la clausola contrattuale consente a due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell orario complessivo (normalmente 36 ore settimanali) cui è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, il dipendente presso l ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;...omissis...; infatti, occorre ricordare, per espressa previsione dell art.14 sopra richiamata, il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'ente di appartenenza, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, escludendosi ogni possibilità di modifica anche e soprattutto sul punto dell'orario di lavoro;..omissis..infine, si evidenzia che le modalità di erogazione al dipendente dei trattamenti economici di competenza di ciascuno degli enti interessati sono liberamente determinate dagli stessi in sede di predisposizione e stipulazione della convenzione di cui all art.14, comma 1, del CCNL del 22.1.2004. Visto il parere dell ARAN n.ral670 - Orientamenti applicativi in merito all art.14 CCNL 22.01.2004, il quale ha inequivocabilmente confermato che la convenzione tra enti per l utilizzo congiunto di un lavoratore può avvenire solo nel rispetto del vincolo dell orario settimanale d obbligo; Rilevato che la fattispecie di cui all art. 14 CCNL cit., 1. è diretta all ottimizzazione dell utilizzo delle risorse umane in ambito locale ferma nell ambito di uno stesso rapporto di lavoro, che resta invariato; 2. non comporta l ingresso di nuovo personale, la creazione di rapporto di lavoro, consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno; 3

Visto l art.9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 e s.m.i. che mira a limitare il ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni, a determinate forme flessibili di assunzione e, in particolare, al personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell ottica di conseguire un risparmio di spesa nel settore pubblico; Richiamate: - la Delibera n.223/2012/srcpie/par della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, la quale stabilisce che la Sezione ritiene che esulino dall ambito di applicazione dell art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 le prestazioni lavorative rese ai sensi dell art. 14 del CCNL del Comparto Regioni - Enti locali del 21 gennaio 2004, nonché dell art.1 comma 557 della L. n.311/2004 da dipendenti di amministrazioni locali a favore dei soggetti pubblici previsti nelle norme medesime; - la Deliberazione n. 23/2016 della Sezione Autonomie; Evidenziato: - che la suddetta convenzione senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell ente da cui dipende ed in parte nell ente convenzionato consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico (in tal senso si è espresso il Ministero dell Interno - Direzione Generale delle Autonomie con circolare 2/2005 del 4 ottobre 2005, sia la Corte dei Conti con la deliberazione n.80/2009/par. della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, delibera Corte dei conti - sez. regionale di controllo Piemonte - n.223/2012/srcpie/par, Corte dei Conti - sez. regionale Abruzzo del. N.92/2016); - che, per tanto le prestazioni lavorative rese ai sensi dell alt 14 del CCNL del Comparto Regioni - Enti locali del 21 gennaio 2004, non sono da considerarsi forma di assunzione flessibile e quindi esulano dall ambito di applicazione dell art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010; Precisato che l ARAN, con parere 104-14A5 ha stabilito che la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti, escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all approvazione, essendo un atto di gestione ; Ravvisata la necessità di ricorrere all istituto giuridico di cui all art.14 del CCNL 22/04/2004 in questione al fine di assicurare l efficiente e razionale funzionamento del servizio elettorale che costituisce un cardine assolutamente rilevante nella dinamica operativa della Pubblica Amministrazione; Dato atto a tal fine che: - il Responsabile del Settore Finanziario e Gestione Entrate ha accertato il raggiungimento degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per l anno 2015 e che i vincoli di pareggio di bilancio sono rispettati; - l Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni; - risultano rispettati i limiti di cui all'art.1, commi 557 e seguenti della L. n.296/2006, così come modificato dall'art.3 del D.L. 24/06/2014 n.90, convertito nella L. 11/08/2014 n.114, e all'art.76, comma 7, del D.L. n.112/2008 conv. in L. 133/2008 e s.m.i., in ossequio al sopra richiamato dettato normativo vigente; Ritenuto pertanto di disporre l utilizzazione, ai sensi dell art.14 CCNL 22/1/2004, del Sig. Carmine Sabato, dipendente a tempo pieno del Comune di San Cipriano Picentino, per un numero massimo 4

di ore pari a 12 settimanali (da svolgere all interno dell ordinario orario di lavoro di 36 ore distribuite tra i due Enti) e per tre mesi a decorrere dall attivazione dell attività lavorativa del dipendente in oggetto presso questo Ente; Precisato che la titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di San Cipriano Picentino (SA); Ritenuto, altresì, che l ipotesi disciplinata dall'articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004, prevede proprio l utilizzazione dello stesso lavoratore da parte di due Enti, con distribuzione tra gli stessi dell'unico orario di 36 ore settimanali; la convenzione tra gli Enti, pertanto, deve essere intesa come accordo o intesa tra gli stessi; Ravvisata la necessità di regolare con la predetta apposita convenzione i profili essenziali della utilizzazione congiunta del dipendente, ai sensi del richiamato art.14 CCNL del 22.01.2004, constatando che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente gestione del rapporto di lavoro; Considerato che si tratta, comunque, di un atto di gestione del rapporto di lavoro, che dovrebbe ricadere nella competenza dei Responsabili dei Servizi, previa definizione, da parte di questo organo di governo, delle necessarie linee di indirizzo per manifestare la volontà delle Amministrazioni interessate per tale forma di collaborazione; Ritenuto che rientra nella competenza di questo organo fornire le necessarie direttive agli organi gestionali, come meglio evidenziato in premessa narrativa, con l espresso richiamo all articolo 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.; Ritenuto, pertanto, di poter approvare lo schema di convenzione ex art.14 del CCNL 22.01.2004 con il Comune di San Cipriano Picentino per l utilizzo in parola, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. Sub. A ); Visto il T.U. delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.; Visto il D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.; Visto lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n.21 del 15 Febbraio 2005; Accertata la propria competenza in materia ai sensi dell art.48 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente e digitalmente dal Responsabile del Settore Amministrazione Generale Risorse Umane Dott.ssa Veronica Rispoli e dal Responsabile del Settore Finanziario Gestione Entrate Dott.ssa Manuela Sacco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e 147bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; Verificato che non sussiste obbligo di astensione per i Responsabili di cui all art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., nel caso di specie in quanto gli stessi non si trovano in posizione di conflitto d interesse ai sensi delle disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con delibera di Giunta Comunale n.21 del 26.01.2018; 5

Con votazione unanime resa nei modi e termini di legge; D E L I B E R A 1. Di disporre e autorizzare, per le ragioni in narrativa, l'utilizzazione, ai sensi dell'art.14 del CCNL 22.01.2004 del Sig. Carmine Sabato, dipendente a tempo pieno del Comune di San Cipriano Picentino, categoria giuridica C, posizione economica C4, in assegnazione al Servizio elettorale, per un numero massimo di ore pari a n.12 settimanali (da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore distribuite tra i due Enti) a decorrere dall'attivazione dell'attività lavorativa del dipendente in oggetto presso questo Ente, avvenuta in data 11.05.2018, per la durata di mesi tre; 2. Di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, tra il Comune di San Cipriano Picentino ed il Comune di Pontecagnano Faiano per l utilizzo in comune, ai sensi dell'art.14 del CCNL 22.01.2004, del dipendente de quo, precisando che a detta convenzione possono, se del caso, essere apportate modifiche non sostanziali, ove in sede di concreta stipula se ne ravvisasse la necessità; 3. Di autorizzare al Responsabile del Settore Amministrazione Generale Risorse Umane alla sottoscrizione dell accordo convenzionale e per l adozione di tutti gli atti conseguenziali, necessari per dare attuazione alla presente deliberazione; 4. Trasmettere il presente provvedimento al Comune di San Cipriano Picentino; 5. Di dare atto che i componenti della Giunta dichiarano che per loro non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie e né conflitto d interesse; 6. La presente deliberazione è soggetta a pubblicazione all Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi e verrà inserita nella raccolta di cui all art.124 del D.L.vo n.267/2000; 7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell art.134, comma 4 del D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.. 6

Letto, confermato e sottoscritto Ilil Vice Sindaco Mutariello Domenico (atto sottoscritto digitalmente) Il Segretario Comunale Dott.ssa Sada Liliana 7