INDICE..1 PREMESSA.3 LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA DELLA BASILICATA...3 METODOLOGIA DI IDENTIFICAZIONE DELL AREA VULNERABILE...

Documenti analoghi
Allegato 10 Divieti allo spandimento in ZVN (DM Allegato X - Tabella 3)

Requisiti minimi per l uso di fertilizzanti

Finalità... 3 Definizioni.3 Ambito di applicazione..4 Norme generali Divieti di utilizzo dei letami...5. Obblighi.7

REPUBBLICA ITALIANA DELLA REGIONE UMBRIA PARTE PRIMA. Sezione II ATTI DELLA REGIONE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2005, n

DELLA REGIONE DELL UMBRIA

Applicazione della Direttiva Nitrati in Liguria: aziende non zootecniche

Contenuti del Piano di utilizzazione agronomica.

ELENCO DEGLI OBBLIGHI RIGUARDANTI I REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL USO DEI FERTILIZZANTI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Il Programma d Azione per zone vulnerabili del Veneto L attenzione sul bilancio aziendale dell azoto: cenni sul Registro delle Concimazioni

COMUNE DI PORTOGRUARO PROVINCIA DI VENEZIA

COMUNE DI CAMPONOGARA Provincia di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

Provincia di Vicenza COMUNE DI MALO. Comando di Polizia Locale Ufficio Ecologia ed Ambiente

Deliberazione della Giunta Regionale 28 ottobre 2011 n. 1494

Comune di Carbonera PROVINCIA DI TREVISO REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

ALLEGATO II (Artt 3 e 4)

Art. 1 (Finalità e oggetto del regolamento)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

COMUNE DI TAGLIO DI PO Provincia di Rovigo REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA Provincia di Rovigo REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

COMUNE di RESANA (Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE ***********************

Regolamento per l utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

COMUNE DI OCCHIOBELLO Approvato con D.C.C n. 64 del 25/10/2010 Pubblicato sul B.U.R. Veneto n. 4 del 14/01/2011

DELLA REGIONE DELL UMBRIA

FERTILIZZAZIONE ORGANICA E DIRETTIVA NITRATI in Emilia-Romagna

REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

CITTA DI ERACLEA PROVINCIA DI VENEZIA REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

ALLEGATOB alla Dgr n del 07 agosto 2007 pag. 9/29

DIRETTIVA NITRATI NUOVO PAN

COMUNE DI ROSSANO VENETO PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO TIPO Comune non designato Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola

Maria Rosaria Ingenito Assessorato regionale all Agricoltura Settore SIRCA

REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

REGOLAMENTO TIPO Comune non designato Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola

Regolamento per l utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

COMUNE DI BOSCHI SANT ANNA

Regolamento per l utilizzo agronomico di letami, liquami, digestato, compost e fanghi

REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

ALLEGATO II (Artt 3 e 4)

ALLEGATO A INDICE 1. DEFINIZIONI DIVIETI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA PRESCRIZIONI E NORME TECNICHE PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA...

Regolamento per l utilizzo agronomico di letami, liquami, compost e fanghi

COMUNE DI DIMARO PROVINCIA DI TRENTO

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto Art. 2 Definizioni

Regolamento per l utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e degli ammendanti organici in genere

REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

Dott. Carlo Cosentino. Direttiva Nitrati

DISCIPLINA TECNICA PER LA UTILIZZAZIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI

Metodologia per la stima dei carichi di azoto (N) di origine agricola della Regione Veneto

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N AVVERTENZA

PEC: MODELLO G-71

REGOLAMENTO TIPO PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

FOA/SOA-BUONE PRATICHE AGRONOMICHE

L.R. 17/2006, art. 19 B.U.R. 23/1/2013, n. 4 L.R. 16/2008, art. 20 L.R. 24/2009, art. 3, c. 28

PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

fonte:

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

RAPPORTO L APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI IN PUGLIA

Regione Toscana Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

COMUNE DI OCCHIOBELLO Approvato con D.C.C n. del REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE IN AGRONOMIA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

DIRETTIVA NITRATI Il nuovo programma d azione regionale e la procedura di deroga. Il Regolamento e la Deroga: aspetti della procedura amministrativa

BOLLETTINO NITRATI. ALLEGATO A Bollettino Nitrati. Riferimenti normativi

REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

L ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI IN ITALIA

L utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari

SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23

INQUINAMENTO DA NITRATI

REGOLAMENTO TIPO PER LA PROVINCIA DI TREVISO Comune designato Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola

Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola TITOLO I : GENERALITA. Art. 1 Obiettivi.

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

COMUNE DI MARENO DI PIAVE Provincia di Treviso

Regolamento Comunale per l utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

Maria Rosaria Ingenito Assessorato regionale all Agricoltura Settore SIRCA

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE

Gestione dell Azoto in Agricoltura

APPLICAZIONE DIRETTIVA NITRATI VALLE ARGENTINA COMUNE DI TAGGIA

ALLEGATO A E SUBALLEGATI DISPOSIZIONI TECNICHE SULL UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DA ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

VARIETALE E MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE

COMUNICAZIONE COMPLETA. L attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del SUAP.

ART. 4 INDIVIDUAZIONE DI AMBITO ZONALE PER IL TERRITORIO COMUNALE

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COMUNE DI BAGNOLO DI PO PROVINCIA DI ROVIGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

Comune di Carmignano di Brenta

Gestione sostenibile delle risorse idriche superficiali e sotterranee INQUINAMENTO DELLE ACQUE PROVOCATO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA

REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

ESERCITAZIONE ECOLOGIA AGRARIA. ValorE - Sistema Esperto aziendale

AVVICENDAMENTI COLTURALI E FERTILITA DEL SUOLO ALLA LUCE DELLA DIRETTIVA NITRATI. Antonio Berti, Maurizio Borin

DISCIPLINA DELL UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DI TALUNE ACQUE REFLUE AZIENDALI

QUESTIONARIO INSEDIAMENTI ZOOTECNICI (presentato in duplice copia)

DGR n. 383 TESTO AGGIORNATO a seguito della emanazione della D.G.R. n.738 del

R E G O L A M E N T O IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO IN AGRICOLTURA DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI ANIMALI

APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI NELLE ZONE VULNERABILI. Il Programma d Azione della Regione Toscana Regolamento n. 32/2006

R E G O L A M E N T O

1 2 Regione Campania GIUNTA REGIONALE PROCESSO VERBALE

Settore Edilizia Privata, Urbanistica, Commercio, Pubblica Sicurezza, Industria, Agricoltura e Artigianato

Transcript:

INDICE INDICE..1 PREMESSA.3 LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA DELLA BASILICATA...3 METODOLOGIA DI IDENTIFICAZIONE DELL AREA VULNERABILE...3 DESCRIZIONE DELLA ZONA VULNERABILE.5 REGOLAMENTO Finalità..... 8 Definizioni...8 Ambito di applicazione...9 Norme generali... 10 FERTILIZZAZIONE AZOTATA Divieti. 11 Obblighi.12 USO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO Regolamentazione..12 Divieti di utilizzo dei letami..13 Obblighi.13 Divieti di utilizzo dei liquami...14 Obblighi.15 STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI ZOOTENICI...16 CARATTERISTICHE DELLO STOCCAGGIO E DELL ACCUMULO DEI MATERIALI PALABILI...16 Divieti di accumulo di letami...17 CARATTERISTICHE E DIMENSIONAMENTO DEI CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO DEI MATERIALI NON PALABILI... 18 GESTIONE DELL USO DEL SUOLO (ROTAZIONI ED AVVICENDAMENTI, SITEMAZIONI, LAVORAZIONI)...19 Divieti...19 Obblighi...20 GESTIONE DELL AQUA DI IRRIGAZIONE. 20 Divieti. 21 1

DISPOSIZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE PER L UTILIZZO DEI FERTILIZZANTI AZOTATI...22 COMUNICAZIONE... 22 CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE COMPLETA.. 23 CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA...25 IL PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (PUA) E IL PIANO DI FERTILIZZAZIONE (PdF).....25 DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL PUA (Piano di Utilizzazione Agronomica)..27 DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL PdF (Piano di Fertilizzazione) 28 REGISTRO AZIENDALE. 29 TRASPORTO 29 INFORMAZIONE E FORMAZIONE...30 VERIFICHE DI ATTUAZIONE ED EFFICACIA DEL PROGRAMMA D AZIONE.. 30 MONITORAGGIO.30 CONTROLLO...31 OBBLIGHI COMUNITARI DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA D AZIONE E MODALITÀ DI REVISIONE.....32 DISPOSIZIONI FINALI..33 ALLEGATI A- ubicazione siti di prelievo B- elenco punti di prelievo C- cartina della regione con indicazione delle zone vulnerabili D- tabelle per il calcolo del bilancio dell azoto E- sintesi sulle modalità di comunicazione, di stoccaggio e divieti 2

PREMESSA A seguito dell emanazione del Decreto Legislativo n. 152/1999 di recepimento della Direttiva CEE 91/676 denominata Direttiva Nitrati, la Regione Basilicata con Delibera n. 508 del 25-03-02 ha individuato sul proprio territorio le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola e per questo si impegna a predisporre un programma di azione, ai fini della tutela e del risanamento delle acque dall inquinamento causato da nitrati di origine agricola, così come previsto all art. 19 del Decreto sopra citato. Tale programma, in coerenza con quanto stabilito dalla Buona Pratica Agricola (allegato I del Complemento di Programmazione del POR 2000-2006 approvato con D.G.R n. 2466 del 15/11/2000) individua l insieme delle tecniche agronomiche ed in particolare quelle relative alla fertilizzazione azotata, che, in funzione delle condizioni ambientali ed agricole locali, sono in grado di mitigare il rischio di percolazione dei nitrati nelle acque superficiali e profonde. LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA DELLA BASILICATA La Regione Basilicata, con Delibera di Giunta n. 508 del 25-03-02, ha individuato come zona vulnerabile da nitrati di origine agricola l area della fascia metapontina corrispondente ai territori dei seguenti comuni: Bernalda, Pisticci, Scanzano Jonico, Policoro, Nova Siri, Rotondella e Montalbano Jonico (vedi cartina in allegato C). In questa zona rende obbligatoria l adozione delle tecniche di buona pratica agricola previste nell allegato I del Complemento di Programmazione del POR 2000-2006 e, al fine di garantire un generale livello di protezione delle acque, ha raccomandato l applicazione delle stesse nelle aree esterne del territorio regionale alla delimitata zona vulnerabile. METODOLOGIA DI IDENTIFICAZIONE DELL AREA VULNERABILE La Regione Basilicata, sin dal 1997, ha avviato un programma organico di interventi finalizzati al controllo dello stato qualitativo delle acque superficiali, di falda e marino costiere, al fine di raggiungere i seguenti obiettivi: Rilevare le condizioni della qualità dei fiumi, degli invasi, delle acque di falda e di quelle marino costiere e i relativi trend evolutivi a medio e a lungo termine; Identificare le possibili cause di inquinamento; Quantificare gli apporti inquinanti derivanti da attività antropiche, Attuare azioni di intervento; 3

Evidenziare situazioni di vulnerabilità e rischio ambientale, connesse a fenomeni di deterioramento della qualità delle acque; Valutare la compatibilità di insediamenti produttivi rispetto alle condizioni qualiquantitative della risorsa idrica; Indirizzare gli interventi, definendone le priorità, per la tutela e il risanamento della risorsa idrica; Fornire elementi per la redazione dei piani di risanamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa. L area di studio per il monitoraggio delle acque superficiali ha compreso l intero reticolo idrografico regionale mediante analisi effettuate con frequenza mensile su campioni di acqua prelevati nei siti riportati negli allegati A e B. Dai risultati delle analisi delle acque superficiali è emerso che la concentrazione di nitrati si è sempre mantenuta abbondantemente sotto il limite dei 50 mg/kg. Per quanto riguarda le acque di falda, è stata presa in esame la fascia della costa jonica inglobante parte della fossa Bradanica che si estende per circa 40 km lungo l arco di costa compreso trai i fiumi Sinni, a Sud, e Bradano, a Nord, e per una larghezza di circa 10 km, ricoprendo una superficie di circa 400 km2 così delimitata: a Nord-Ovest dal gradino morfologico del II ordine dei terrazzi marini, a Sud-Est dal mare Jonio, a Sud-Ovest dall alveo del fiume Sinni e a Nord-Est dal fiume Bradano. Tale area risulta caratterizzata dalla presenza di numerose aziende agricole, per le quali la risorsa idrica costituisce un elemento essenziale per lo svolgimento delle attività connesse all agricoltura. Infatti, la presenza di colture pregiate in questa zona costiera è stata favorita inizialmente dallo sfruttamento delle risorse idriche sotterranee localmente disponibili e decisamente abbondanti in regimi idrologici ordinari. Per tali ragioni, la fascia costiera in questione è stata ritenuta maggiormente sensibile a tutti quei fenomeni di potenziale inquinamento da nitrati di origine agricola. Allo scopo sono stati individuati circa 120 punti d acqua per i quali è stato effettuato un campionamento preliminare. Sulla base dei risultati ottenuti sono stati individuati 43 pozzi spia per una densità di 0,1p.ti/kmq. I risultati del monitoraggio hanno evidenziato un elevato inquinamento delle acque da nitrati. Ciò ha indotto a considerare l area della costa jonica come zona vulnerabile da nitrati di origine agricola. 4

DESCRIZIONE DELLA ZONA VULNERABILE La fascia del metapontino designata come zona vulnerabile da nitrati di origine agricola risulta costituita dai sette comuni di seguito elencati: Bernalda, Pisticci, Scanzano Jonico, Policoro, Nova Siri, Rotondella e Montalbano Jonico (vedi allegato C). Secondo i dati ISTAT del censimento svolto nell anno 2000 questa area comprende 9.217 aziende agricole, di cui 1.805 presentano anche allevamenti zootecnici. Delle aziende a produzione vegetale circa 6.184 sono irrigue. La SAU è di 50.000 ha, di cui circa 25.000 ha irrigui. L incidenza percentuale della superficie agricola utilizzata sulla superficie totale è maggiore del 60%. La superficie agricola totale è di 58.809,58 ha (vedi grafici n. 1 e 2) e risulta investita principalmente a seminativi (25.986,42 ha) ed a coltivazioni legnose agrarie (18.533,35 ha). Per quanto riguarda i seminativi, la coltura più diffusa è il frumento (vedi grafici n. 3 e 4), mentre per le coltivazioni arboree la più diffusa risulta essere quella degli agrumi (vedi grafici n. 5 e 6). Le aziende zootecniche che rappresentano circa il 20% del totale. sono costituite per il 46% da aziende avicole a conduzione familiare con una consistenza media di 22 capi per azienda, per il 21% da aziende ovicaprine con una consistenza media di 39 capi per azienda e con un allevamento di tipo estensivo, per un altro 21% da aziende suine con una consistenza media di 7 capi per azienda, anche in questo caso si tratta di aziende a conduzione familiare. Infine abbiamo l 8% di aziende bovine con una consistenza media di 28 capi per azienda e si tratta nella maggioranza dei casi di allevamenti da carne e il 4% di allevamenti equini (vedi grafico n. 7). 5

Grafico n. 1 - Utilizzazione della superficie agricola totale in % 10% 0% 9% 47% seminativi 34% coltivazioni legnose agrarie prati permanenti e pascoli arboricoltura da legno pioppete boschi Grafico n. 2 - Utilizzazione della superficie agricola totale in ha 102,17 4.923,47 5.381,01 25.986,42 seminativi 18.533,35 coltivazioni legnose agrarie prati permanenti e pascoli arboricoltura da legno pioppete boschi G ra fic o n. 3 - rip a rtiz io n e d e lla s u p e rfic ie in v e s tita a s e m i n a t i v i i n % 4 2 % 1 0 % 3 % 4 5 % S u p. a c e r e a li S u p. a f r u m e n t o S u p. a o r t iv e S u p. a c o lt u r e f o r a g g e r e Grafico n. 4 - Utilizzazione della superficie investita a seminativi in ha 3.530,73 1.173,25 16.240,67 Sup. a cereali Sup. a frumento Sup. a ortive Sup. a colture foraggere 15.382,75 6

Grafico n. 5 - Superficie investita a coltivazione arboree in % 32% 8% 24% Vite Olivo Agrumi Fruttiferi 36% Grafico n. 6 - Superficie investita a coltivazioni arboree in ha 1.515,50 5.897,65 4.401,65 Vite Olivo Agrumi Fruttiferi 6.678,22 Grafico n. 7 - aziende zootecniche per tipologia di allevamento in % 46% 11% 8% 4% 10% 21% Az. Bovine Az. Equine Az. Suine Az. Ovine Az. Caprine Az. Avicole 7

REGOLAMENTO Finalità Il presente regolamento ha l obiettivo di ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola. Il presente regolamento definisce ai sensi dell Art. 19 comma 6 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 il Programma d Azione per la tutela ed il risanamento delle acque dall inquinamento causato da nitrati di origine agricola in attuazione della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Definizioni a) per composto azotato si intende qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso l'azoto allo stato molecolare gassoso; b) per fertilizzante si intende qualsiasi sostanza contenente uno o più elementi fertilizzanti, applicata al terreno per favorire la crescita della vegetazione, compresi gli effluenti zootecnici, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi degli impianti di depurazione; c) per concime si intende qualsiasi fertilizzante minerale, organico, organo-minerale, prodotto mediante procedimento industriale; d) per concime non a pronto effetto si intende un prodotto che, indipendentemente dal processo produttivo, è caratterizzato da un rilascio degli elementi nutritivi in esso contenuto modulato nel tempo ed in funzione delle condizioni pedoclimatiche e della coltura in atto. Rientrano in questa categoria i concimi a lento rilascio e rilascio controllato, a rilascio graduale, concimi ricoperti e condensati; e) per stallatico: ai sensi del Reg. CEE 1774/2002 gli escrementi e/o l urina degli animali di allevamento, con o senza lettiera, (o il guano) trattati o non trattati; f) per effluenti di allevamento palabili/non palabili : miscele di stallatico e/ residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita; g) per letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami, se provenienti dall attività di allevamento : 8

1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli; 2) le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all interno, sia all esterno dei ricoveri; 3) le frazioni palabili, da destinare all utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti zootecnici; 4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio; h) per liquami: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall attività di allevamento: 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio; 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame; 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera; 4) le frazioni non palabili, da destinare all utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici; 5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati; i) per stoccaggio: deposito di effluenti di allevamento; l) per applicazione al terreno si intende l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie del terreno, iniezione nel terreno, interramento, miscelazione con gli strati superficiali del terreno; m) per percolazione si intende il passaggio agli acquiferi sottostanti dell'acqua in eccesso rispetto alla capacità di ritenzione idrica del terreno; n) per lisciviazione si intende il trasporto di composti chimici mediante l'acqua di percolazione; o) per scorrimento superficiale si intende il movimento dell'acqua in eccesso rispetto a quella in grado di infiltrarsi nel terreno sulla superficie; p) per inquinamento si intende lo scarico effettuato direttamente o indirettamente nell'ambiente idrico di composti azotati di origine agricola, le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere all ecosistema terrestre e acquatico, compromettere l attrattiva del territorio o ostacolare altri usi legittimi delle acque. 9

Ambito d applicazione Il presente regolamento è di applicazione obbligatoria nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola di cui al DGR 508/2002. Norme generali Per ridurre il rischio delle perdite di azoto per lisciviazione e per scorrimento superficiale, ed ottimizzare l efficienza della concimazione, è necessario distribuire l azoto nelle fasi di maggiore necessità delle colture, favorendo il frazionamento del quantitativo in più distribuzioni e comunque evitando di effettuare le concimazioni in assenza delle colture. Al fine di contenere le dispersioni dei nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione adottate e le altre misure adottate devono prevedere: Uniformità di distribuzione del fertilizzante. L elevata utilizzazione dell elemento fertilizzante ottenibile con l adozione di buone e corrette pratiche agricole, comprendente la somministrazione dell azoto il più vicino possibile al momento della sua utilizzazione da parte della coltura. Il frazionamento della dose con ricorso a più applicazioni nel ciclo colturale facendo ricorso a quei metodi di spandimento che minimizzano le emissioni di azoto in atmosfera. La corretta applicazione ai terreni di fertilizzanti ( concimi chimici, effluenti di natura zootecnica o qualsiasi altra forma di fertilizzante) conformemente a quanto disposto dalla normativa del CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola). L uso di sistemi di rotazione delle colture nella gestione del suolo conformemente a quanto disposto dal CBPA. Le fertilizzazioni effettuate, o qualunque altra forma di intervento che apporta azoto ai suoli, non devono in ogni caso apportare un quantitativo di azoto per tipo di coltura per ettaro e per anno superiore a 210 kg inteso come quantitativo medio aziendale, considerando che i contributi da effluenti di allevamento non devono comunque superare i 170 kg di azoto e devono essere giustificati a seconda dei casi dal piano di fertilizzazione o dal piano di utilizzazione agronomica degli effluenti. Per le aziende ricadenti in parte anche nelle zone non vulnerabili, quanto stabilito al precedente punto vale elusivamente per la parte che ricade nella zone vulnerabile. 10

FERTILIZZAZIONE AZOTATA Divieti Fatta eccezione per gli effluenti di allevamento per i quali valgono le disposizioni di cui al paragrafo USO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, la distribuzione dei fertilizzanti in campo è vietata: 1. Sulle superfici non interessate dall attività agricola fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale; 2. dal 1 dicembre al 28 febbraio, per i concimi a pronto effetto e ad eccezione delle colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo. Per tali colture il periodo di divieto decorrerà dal 1 di gennaio al 28 di febbraio; 3. nei boschi, ad esclusione delle deiezioni rilasciate dagli animali nell allevamento brado; 4. sui terreni con una falda acquifera ad una profondità inferiore a 50 cm dal piano di campagna al momento dell intervento; 5. sui terreni gelati o innevati ; 6. sui terreni saturi di acqua o inondati; 7. entro 10 metri dal ciglio di sponda dei corsi d acqua significativi; 8. entro 25 metri dalle sponde dei laghi e degli arenili marini; 9. entro 200 m di distanza dai punti di prelievo per gli acquedotti pubblici; 10. nelle 24 ore precedenti gli interventi di irrigazione qualora venisse praticata l irrigazione per scorrimento; 11

11. mediante fertirrigazione praticata con il metodo a scorrimento. Obblighi 1. Nelle fasce di divieto di cui ai punti precedenti è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea e, ove possibile è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate. 2. La quantità massima di azoto somministrabile, sotto qualsiasi forma essa venga apportata, applicabile alle aree adibite a coltivazioni agrarie non deve determinare, per le rispettive colture, il superamento del limite di 210 kg/ha inteso come quantitativo medio aziendale e comunque deve essere giustificato dal piano di fertilizzazione. 3. Qualora vengano effettuate somministrazioni azotate con dosi annue superiori a 60 Kg/ha per anno è obbligatorio frazionare la somministrazione nel corso dell anno. 4. Le quantità di fertilizzante somministrato devono tener conto, ai fini del rispetto del bilancio dell azoto, della reale esigenza della coltura praticata. 5. Nel caso di terreni con pendenza superiore al 10% o non coperti da vegetazione, la somministrazione del fertilizzante dovrà essere seguita dall interramento entro le 48 ore successive alla somministrazione; USO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO Regolamentazione L utilizzo degli effluenti di allevamento nelle zone vulnerabili da nitrati non potrà superare un apporto di 170 Kg di azoto per ettaro per anno comprensivo dell azoto contenuto nelle deiezioni degli animali tenuti al pascolo, inteso come quantitativo medio aziendale calcolato sulla base dei valori della tabella n 2 dell allegato D. 12

Divieti di utilizzo dei letami L utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad essi assimilati è vietato: 1. Sulle superfici non interessate dall attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale; 2. dal 1 di novembre al 28 di febbraio; 3. sui terreni gelati o innevati; 4. sui terreni saturi di acqua o inondati; 5. sui terreni con una falda acquifera ad una profondità inferiore a 50 cm dal piano di campagna al momento dell intervento; 6. entro 10 metri dal ciglio di sponda dei corsi d acqua significativi; 7. entro 50 metri dalle sponde dei laghi e degli arenili marini; 8. entro 200 m di distanza dai punti di prelievo per gli acquedotti pubblici; 9. nelle 24 ore precedenti gli interventi di irrigazione qualora venisse praticata l irrigazione per scorrimento; 10. nei boschi, ad esclusione delle deiezioni rilasciate dagli animali nell allevamento brado. Obblighi 1. Nelle fasce di divieto di cui ai punti precedenti è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea e, ove possibile è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate. 13

2. Nel caso di spandimento al suolo di effluenti a distanza inferiore a 25 m in prossimità da case isolate e strade provinciali e inferiore a 50 m da centri abitati, il letame va immediatamente interrato. Divieti di utilizzo dei liquami L utilizzo agronomico dei liquami è vietato: 1. Sulle superfici non interessate dall attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale; 2. dal 1 di novembre al 28 di febbraio; 3. sui terreni gelati o innevati; 4. sui terreni saturi di acqua, inondati o con movimenti franosi in atto; 5. sui terreni con una falda acquifera ad una profondità inferiore a 50 cm dal piano di campagna al momento dell intervento; 6. entro 10 metri dal ciglio di sponda dei corsi d acqua significativi; 7. entro 50 metri dalle sponde dei laghi e degli arenili marini; 8. entro 200 m di distanza dai punti di prelievo per gli acquedotti pubblici; 9. nelle 24 ore precedenti gli interventi di irrigazione qualora venisse praticata l irrigazione per scorrimento; 10. sui terreni con pendenza superiore al 10%; 11. nel caso in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; 14

12. in orticoltura, a coltura presente nonché su colture da frutto; 13. dopo l impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico; 14. nei boschi, ad esclusione delle deiezioni rilasciate dagli animali nell allevamento brado; 15. su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento; 16. lo spandimento di liquami con getto a pressione è vietato ad una distanza inferiore a 200 m dai centri abitati, da case isolate, da strade statali e provinciali. Obblighi 1. Nelle fasce di divieto di cui ai punti precedenti è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea e, ove possibile è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate. 2. Nel caso di spandimento al suolo di effluenti a distanza inferiore a 25 m in prossimità da case isolate e strade provinciali e inferiore a 50 m da centri abitati, il liquame va iniettato al suolo o subito interrato. 15

STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI Gli effluenti destinati all utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti in periodi in cui l impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative e tali da garantire le capacità di stoccaggio di seguito indicate. CARATTERISTICHE DELLO STOCCAGGIO E DELL ACCUMULO DEI MATERIALI PALABILI Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un apertura per l accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale, e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea. La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio dei materiali palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 dell allegato D. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere direttamente stoccate al termine del ciclo produttivo sottoforma di cumuli in campo purché gli stessi siano protetti dalle infiltrazioni delle acque meteoriche. Il calcolo della superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato; in relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di allevamento di cui alla tabella 1 dell allegato D. Si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili, valori indicativi, per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in m3 al fine di ottenere la superficie in m2 della platea: a) 2 per il letame; b) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli; 16

c) 2 lettiera esausta degli allevamenti avicoli; d) fino a 2.5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione; e) 1 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami; f) 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all utilizzo agronomico; g) 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio; h) 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca >65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento senza limiti di altezza. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate nonché le cosiddette fosse profonde dei ricoveri a due piani delle galline ovaiole. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni. Per i contenitori esistenti l adeguamento deve avvenire entro 5 anni dalla data di emanazione del presente decreto. Per i restanti contenitori l adeguamento deve avvenire entro la fine del 2008. L accumulo temporaneo su suolo agricolo di letami è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni, fatto salvo quanto detto prima per gli allevamenti avicoli, e per un periodo non superiore a tre mesi; tale accumulo può essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche, oltre a prevedere un idonea impermeabilizzazione del suolo. Divieti di accumulo di letami L accumulo di letami su suolo agricolo è vietato: 17

a meno di 30 metri di distanza dai corsi d acqua; a distanza inferiore a 5 m dalle scoline; a 40 m dalle sponde dei laghi, dall inizio dell arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971; sullo stesso suolo per più di una stagione agraria. CARATTERISTICHE E DIMENSIONAMENTO DEI CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO DEI MATERIALI NON PALABILI Gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte interessate dalla presenza di effluenti zootecnici. Le norme riguardanti lo stoccaggio devono prevedere l esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all esterno. Nel caso dei contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità k> 10-7 cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché dotati, attorno al piede esterno dell argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, deve essere previsto il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino 18

contenente liquame stoccato da più tempo. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio sono da incentivare strutture con sistemi di allontanamento delle acque meteoriche. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame. La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al tempo di stabulazione, non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in: a) 90 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini. b) 150 giorni per tutti gli altri allevamenti ed in assenza degli assetti colturali di cui alla lettera a). Per il dimensionamento, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 dell allegato D. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati. GESTIONE DELL USO DEL SUOLO (ROTAZIONI ED AVVICENDAMENTI, SISTEMAZIONI, LAVORAZIONI) Le linee operative che si devono adottare vanno dall adozione degli avvicendamenti, che non lascino a lungo il terreno scoperto, all interramento delle paglie e dei residui di vegetazione in genere, attraverso una corretta gestione delle lavorazioni del terreno E possibile ridurre le perdite indesiderate di nitrati per percolazione mediante un'appropriata gestione dell'uso del suolo. Divieti Sono vietati gli avvicendamenti colturali che prevedono più di due colture primaverili estive successive; E vietata la bruciatura delle stoppie e dei residui di coltivazione in genere. 19

E vietato l uso di frese in terreni con una pendenza superiore al 20%. Fatta eccezione per le colture cerealicole e industriali, e le lavorazioni finalizzate all interramento dei residui colturali o delle paglie, è vietato lavorare i terreni a profondità superiori a 30 cm Obblighi Nel caso sia stata coltivata una leguminosa, è necessario che questa coltura sia seguita in alternanza da altra coltura che utilizza molto azoto; le lavorazioni del terreno nei frutteti devono essere fatte con attrezzi a bassa velocità periferica; Assicurare la copertura del suolo nel periodo autunno-vernino con inerbimento naturale o artificiale; Per le colture arboree praticate in aree con pendenza media superiore al 10% ed in presenza di pericoli di ruscellamento delle acque in eccesso e di erosione superficiale, adottare l inerbimento dell interfila; In caso di terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi, è obbligatorio realizzare solchi acquai temporanei, o in alternativa, laddove la pendenza del terreno (>8%) pregiudichi la sicurezza dell impiego delle macchine, fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza. GESTIONE DELL ACQUA DI IRRIGAZIONE L'irrigazione può contribuire all'inquinamento delle acque di falda mediante il movimento dell'acqua irrigua, sia in verticale (dalla superficie agli strati più profondi) che orizzontalmente per scorrimento superficiale. 20

Divieti E vietata l irrigazione per scorrimento su terreni che abbiano una pendenza superiore al 3% e comunque su tutte quelle colture il cui apparato radicale non interessi uno strato di terreno di almeno 25 cm. 21

DISPOSIZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE PER L UTILIZZO DEI FERTILIZZANTI AZOTATI 1. L utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati è soggetta a disposizioni tecnicoamministrative in ragione delle diverse tipologie aziendali e secondo le modalità stabilite nei successivi paragrafi e sintetizzate nell allegato E. La Regione Basilicata è l Ente preposto a ricevere, dal legale rappresentante dell'azienda che effettua l'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati, i seguenti documenti: a) Comunicazione; b) Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) o Piano di Fertilizzazione (PdF); 2. Devono essere, inoltre, rispettati, in funzione delle tipologie aziendali, gli adempimenti amministrativi riguardanti la tenuta di: a) Registro aziendale; b) Documento di Trasporto. 3. La prima Comunicazione e/o il primo PdF, deve essere presentata alla Regione Basilicata dal legale rappresentante dell azienda entro un anno dalla data di pubblicazione sul BUR del presente Programma d azione. 4. Le istruzioni tecnico operative e la modulistica per la redazione della Comunicazione, del PUA, del PdF, del Documento di Trasporto e del Registro aziendale saranno definite con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.) da adottarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente Programma d azione. COMUNICAZIONE 1. L utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici è soggetta alla presentazione alla Regione Basilicata della Comunicazione. 2. Gli obblighi di Comunicazione sono differenziati in funzione della tipologia aziendale come di seguito riportato: a) Le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici superiore a 3000 Kg per anno devono presentare la Comunicazione completa; 22

b) Le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici compreso tra 1000 e 3000 Kg per anno devono presentare la Comunicazione semplificata; c) Le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici inferiore a 1000 Kg per anno sono esonerate dall obbligo di Comunicazione; 3. La Comunicazione, redatta da un tecnico dell ALSIA o da un tecnico agricolo abilitato, deve essere presentata alla Regione Basilicata, dal legale rappresentante dell azienda, almeno 30 giorni prima dell inizio dell attività e deve essere rinnovata ogni cinque anni, fermo restando l obbligo dell interessato di segnalare, entro 45 giorni dall evento, le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti, nonché i terreni destinati all applicazione. 4. La Delibera di Giunta di cui al punto 4 del capitolo disposizioni tecnico-amministrative per l utilizzo dei fertilizzanti azotati, disciplinerà la forma di Comunicazione, per i diversi soggetti interessati, qualora le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio e spandimento di effluenti siano suddivise fra più soggetti. CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE COMPLETA La comunicazione completa, redatta conformemente alla modulistica di cui al punto 4 del capitolo relativo alle disposizioni tecnico-amministrative per l utilizzo dei fertilizzanti azotati deve contenere le seguenti informazioni: 1. identificazione univoca dell azienda, del titolare e/o del rappresentante legale, nonché corografia alla scala opportuna dell azienda a e di tutti gli eventuali ulteriori corpi aziendali ad esso connessi; 2. per le attività relative alla produzione di effluenti zootecnici: a) consistenza dell allevamento, specie, categoria e indirizzo produttivo degli animali allevati, calcolando il peso vivo riferendosi alla Tabella 1 dell allegato D al presente Programma d azione; b) quantità e caratteristiche degli effluenti prodotti; 23

c) volume degli effluenti da computare per lo stoccaggio, utilizzando come base di riferimento la Tabella 1 dell allegato D al presente Programma d azione, e tenendo conto degli apporti meteorici; d) tipo di alimentazione, fonte di approvvigionamento e stime dei consumi idrici; e) tipo di stabulazione e sistema di rimozione delle deiezioni; 3. per le attività relative allo stoccaggio di effluenti zootecnici: a) ubicazione, numero, capacità e caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti zootecnici e delle acque di lavaggio di strutture; b) volume degli effluenti assoggettati ad altre forme di trattamento diverse dallo stoccaggio; c) valori dell'azoto al campo nel liquame e nel letame nel caso del solo stoccaggio e nel caso di altro trattamento oltre allo stoccaggio. Nel caso di particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti, da dettagliare in una relazione tecnica e da supportare con misure dirette, la quantità e le caratteristiche degli effluenti prodotti possono essere determinate senza utilizzare i valori di cui alle tabelle dell allegato D. Le misure accennate dovranno seguire uno specifico piano di campionamento, concepito secondo le migliori metodologie disponibili, di cui deve essere fornita dettagliata descrizione nella relazione tecnica di cui sopra da allegare alla Comunicazione; 4. per le attività relative allo spandimento degli effluenti zootecnici: a. Superficie Agricola Utilizzata aziendale, identificazione catastale dei terreni destinati all applicazione al suolo degli effluenti zootecnici e attestazione del relativo titolo d uso; b. estensione dei terreni non destinati ad uso produttivo; c. individuazione degli appezzamenti omogenei per tipologia prevalente di suolo, pratiche agronomiche precedenti e condizioni morfologiche; d. ordinamento colturale praticato al momento della comunicazione; e. distanza tra i contenitori di stoccaggio e i diversi corpi aziendali destinati all applicazione degli effluenti; 24

f. tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate e termini della loro disponibilità. 5. Indicazione del recapito degli effluenti prodotti in eccedenza rispetto al quantitativo massimo applicabile al suolo. CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA La comunicazione semplificata, redatta conformemente alla modulistica di cui al punto 4 del capitolo relativo alle disposizioni tecnico-amministrative per l utilizzo dei fertilizzanti azotati deve contenere le seguenti informazioni: a) identificazione univoca dell azienda, del titolare e/o del rappresentante legale, nonché corografia alla scala opportuna dell azienda e di tutti gli eventuali ulteriori corpi aziendali ad essa connessi; b) Superficie Agricola Utilizzata aziendale, identificazione catastale dei terreni destinati all applicazione al suolo degli effluenti zootecnici e delle acque reflue attestazione del relativo titolo d uso; c) estensione dei terreni non destinati ad uso produttivo; d) consistenza dell allevamento, specie e categoria degli animali allevati; e) capacità e caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti zootecnici, delle acque di lavaggio delle strutture e delle acque reflue; f) Indicazione del recapito degli effluenti e/o delle acque reflue prodotti in eccedenza rispetto al quantitativo massimo applicabile al suolo. IL PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (PUA) E IL PIANO DI FERTILIZZAZIONE (PdF) 1. Al fine di minimizzare le perdite di azoto nell'ambiente, l utilizzo dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto di azoto alle colture. 2. L apporto di azoto alle colture di cui al punto 1 corrisponde: 25

- alla quantità di azoto presente nel suolo nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in maniera significativa; - all'apporto di azoto tramite la mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico nel suolo; - all azoto da deposizione atmosferica; - all'aggiunta di composti di azoto provenienti da effluenti di allevamento e acque reflue; - all'aggiunta di composti di azoto provenienti dal riutilizzo irriguo di acque reflue depurate di cui al decreto 12 giugno 2003, n. 185 del Ministro dell Ambiente e della tutela del territorio, da fertilizzanti di cui alla legge n. 748 del 1984 e da fanghi di depurazione di cui al decreto legislativo n. 99 del 1992. 3. Per una razionale gestione delle pratiche di fertilizzazione azotata deve essere redatto il PUA o il PdF, volti a definire e giustificare, per un periodo di durata non superiore a cinque anni, le pratiche di fertilizzazione adottate, rispettando il limite di 170 Kg/ha per anno di azoto di cui al capitolo: uso degli effluenti di allevamento.. 4. L obbligo riguardante la redazione del PUA e del PdF è differenziato in funzione dei quantitativi di azoto al campo da effluenti zootecnici o di azoto totale utilizzati dall azienda, come di seguito riportato: a) Le aziende che utilizzano una quantità di azoto al campo da effluenti zootecnici superiore a 3000 kg/anno devono redigere il PUA; b) Le aziende che utilizzano una quantità di azoto da effluenti zootecnici uguale o inferiore a 3000 kg/anno e una quantità di azoto totale superiore a 3000 kg/anno devono redigere il PdF; c) Le aziende che utilizzano una quantità di azoto totale uguale o inferiore a 1000 kg/anno sono esonerate dal redigere il PUA e il PdF. 26

DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL PUA (Piano di Utilizzazione Agronomica) 1. Il PUA, da allegarsi alla Comunicazione, deve essere redatto da un tecnico dell ALSIA o da un tecnico agricolo abilitato, conformemente alla D.G.R. di cui al punto 4 del capitolo relativo alle disposizioni tecnico-amministrative per l utilizzo dei fertilizzanti azotati. A tal fine, devono essere acquisiti i dati agronomici di dettaglio per aree aziendali omogenee per la definizione dei seguenti elementi: a) dosi di azoto da utilizzare per coltura e/o avvicendamento da applicare a livello di area aziendale omogenea tenendo conto dei fabbisogni per coltura; b) tipi di fertilizzanti e/o di acque reflue e rispettive quantità, in considerazione degli indici di efficienza; c) modalità di utilizzazione, in relazione alle aree omogenee, alle colture, ai suoli, ai mezzi di distribuzione, ecc.. 2. Nel PUA devono essere determinati i seguenti parametri idonei alla formulazione di un bilancio dell azoto relativo al sistema suolo-pianta: - fabbisogno prevedibile di azoto delle colture; - apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione. 3. L'equilibrio tra l'apporto di azoto alle colture e il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture può essere giustificato in via approssimata, attraverso l'uso di metodi del bilancio dell azoto, come ad esempio la seguente equazione: N c + N f + A N + (K c F C ) + (K o F O ) = (Y b) Al primo membro dell equazione di bilancio compaiono gli apporti azotati alle colture da quantificare nel modo seguente: a) N C = disponibilità di N derivante da precessioni colturali. b) N F = disponibilità di N derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell anno precedente. In questa voce si deve considerare la disponibilità derivante dall apporto di letame dell anno precedente, pari ad una percentuale minima del 30% dell azoto apportato. c) A N = apporti naturali, consistenti in: 27

- fornitura di azoto dal suolo (l azoto disponibile nel suolo è collegato con il tenore di materia organica, il cui tasso di mineralizzazione varia con la tessitura, il regime termico e idrico e l intensità delle lavorazioni) - fornitura di azoto da deposizioni atmosferiche d) F C è la quantità di N apportata col concime chimico o minerale; e) K C è il coefficiente di efficienza relativo agli apporti di concime chimico (F C ). f) F O è la quantità di N apportata con il concime organico. g) K O è il coefficiente di efficienza relativo agli apporti di fertilizzante organico (F O ). Esso varia in funzione della coltura, dell epoca e della modalità di distribuzione e della struttura del suolo. Al secondo membro dell equazione di bilancio compaiono le asportazioni colturali che si calcolano moltiplicando i coefficienti unitari di asportazione (b) per la produzione che, ragionevolmente, in riferimento ai risultati produttivi conseguiti negli anni precedenti, si prevede di ottenere (Y). DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL PdF (Piano di Fertilizzazione) Le aziende che utilizzano una quantità di azoto da effluenti zootecnici uguale o inferiore a 3000 kg/anno e una quantità di azoto totale superiore a 3000 kg/anno sono tenute a redigere il PdF al fine di giustificare l utilizzo dei fertilizzanti azotati secondo le seguenti modalità: a) per la concimazione di colture erbacee, foraggiere, orticole e sementiere: stima degli apporti di azoto basata sulle asportazioni totali (asportazioni unitarie moltiplicate per la resa prevista) e comunque entro una quantità massima per coltura o per avvicendamento, valutata in considerazione delle rese massime realmente ottenibili e da riscontri di campo e sperimentali; b) per la concimazione delle colture arboree da frutto e vite: stima degli apporti di azoto basata sulle asportazioni totali e considerando una quota di azoto necessaria a sostenere la crescita annuale (quota di base). 28

REGISTRO AZIENDALE 1. Le aziende tenute alla presentazione della Comunicazione e/o del PdF sono obbligati a tenere un Registro aziendale sul quale devono annotare gli spandimenti di fertilizzanti azotati nei siti di spandimento. 2. Il Registro aziendale, sarà composto da fogli numerati e vidimati dalla Regione Basilicata e tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo per cinque anni. 3. Il Registro aziendale sarà redatto secondo le modalità previste dalla D.G.R. di cui al punto 4 del capitolo relativo alle disposizioni tecnico-amministrative per l utilizzo dei fertilizzanti azotati. TRASPORTO 1. Per il trasporto degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente Programma d azione, all esterno del sito di produzione è obbligatorio il documento di trasporto, redatto conformemente alla D.G.R. di cui al punto 4 del capitolo relativo alle disposizioni tecnico-amministrative per l utilizzo dei fertilizzanti azotati e contenente le seguenti informazioni: a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa; b) la natura e la quantità degli effluenti e/o delle acque reflue trasportate; c) l identificazione del mezzo di trasporto; d) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa; e) gli estremi della Comunicazione redatta dal legale rappresentante dell azienda da cui origina il materiale trasportato. 2. Il documento di trasposto deve essere compilato dal rappresentante legale dell azienda produttrice e conservato per cinque anni a decorrere dalla data del trasporto. Copia di tale documento deve essere consegnata dal trasportatore al destinatario che lo deve conservare per cinque anni. 29

INFORMAZIONE E FORMAZIONE L informazione e la formazione degli operatori agricoli sono elementi basilari e fondamentali per il perseguimento delle finalità ed il conseguimento dei risultati fissati dal presente Programma d Azione. In particolare gli operatori agricoli, i tecnici ed i consulenti aziendali dovranno essere formati ed informati circa l applicazione del Codice di Buona Pratica Agricola, della Direttiva Nitrati e dello stesso Programma d Azione per la tutela delle aree agricole vulnerabili all inquinamento da nitrati di origine agricola. Tali attività formative (corsi di aggiornamento) ed informative (seminari, incontri tecnici, pubblicazioni e stampati, pagine web) dovranno essere previste e finanziate annualmente nell ambito del Programma Annuale dei Servizi di Sviluppo Agricolo e la loro realizzazione sarà affidata all Agenzia di Sviluppo e d Innovazione in Agricoltura (ALSIA), Ente strumentale della Regione Basilicata. L Agenzia potrà avvalersi della collaborazione delle Organizzazioni Professionali e delle Associazioni di Produttori presenti sul territorio, nonché degli altri Soggetti aventi competenza in materia di Servizi di Sviluppo Agricolo, così come previsto dalla L.R. 29/01 VERIFICHE DI ATTUAZIONE ED EFFICACIA DEL PROGRAMMA D AZIONE Affinché le azioni e le misure contenute nel presente Programma d azione siano effettivamente efficaci e diano i risultati attesi è necessaria un attenta verifica del rispetto delle disposizioni del presente Programma d'azione. L attuazione del Programma d azione deve essere sottoposto a verifica dell efficacia attraverso azioni di monitoraggio e controllo. MONITORAGGIO Gli organismi deputati al monitoraggio saranno l ARPAB e la Regione Basilicata, la prima per gli indicatori fisici quali: l andamento della concentrazione di azoto nelle acque superficiali e profonde; la caratterizzazione dello stato trofico delle acque lacustri, di transizione e marino costiere. La seconda per gli indicatori d impatto quali: Numero di aziende sul totale che adottano il PUA ed il PdF; 30

numero di aziende e di addetti coinvolti nell attività informativa e formativa; superfici destinate a colture ad elevata incidenza di concimazione; andamento della percentuale di aziende ritenute non conformi rispetto alle prescrizioni del Programma d azione. CONTROLLO 1. Al fine di verificare l attuazione delle misure inserite nel Programma d azione sono previsti controlli tecnico-amministrativi, verifiche in campo e vigilanza, svolti dalla Regione Basilicata. I controlli tecnico-amministrativi riguardano in particolare l istruttoria per la verifica e la valutazione della Comunicazione, del PUA o del PdF. 2. L attività di controllo in campo riguarda la corretta attuazione delle misure inserite nel Programma d azione attraverso: a) la verifica e la valutazione dei contenuti del Registro Aziendale ; b) il rispetto dei contenuti della Comunicazione, del PUA o del PdF e delle prescrizioni (divieto temporaneo, terreni in divieto, spandimenti incontrollati, effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione, presenza delle colture indicate, ecc.); c) la conduzione delle strutture di stoccaggio (caratteristiche tecniche, stato di conservazione, modalità gestionali, ecc.). 31

OBBLIGHI COMUNITARI DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA D AZIONE E MODALITÀ DI REVISIONE 1. La Regione Basilicata e l ARPAB devono trasmettere le informazioni sullo stato di attuazione del Programma d azione, secondo quanto previsto all art. 3, commi 3 e 7, del D.Lgs. 152/99, secondo le modalità e le scadenze temporali di cui alle schede 27, 27 bis, 28, 29, 30 e 31 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2002. 2. La Regione e l ARPAB sono tenuti a predisporre, per quanto di competenza, una relazione sullo stato di attuazione del Programma d azione entro il 31 gennaio di ogni anno. 3. Le modalità di revisione ed adeguamento del Programma d'azione seguono le disposizioni previste all art. 19 e dall Allegato 7 del D.Lgs. 152/99. 4. Alla Regione è riservata l alta sorveglianza sull attuazione del Programma d azione. 32

DISPOSIZIONI FINALI Il presente Programma d azione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BUR di Basilicata Le aziende agricole e le piccole aziende di trasformazione esistenti, possono beneficiare di un periodo di proroga per conformarsi alle prescrizioni previste dal presente Programma d azione, a condizione che tale proroga sia necessaria per risolvere i problemi specifici inerenti l osservanza delle stesse. Tale proroga, concessa ai sensi dell articolo 5, paragrafo 3 e dell articolo 26, paragrafo 1 del Reg. (CE) 1257/99 e smi, dell art. 1 e dell art. 28 paragrafo 2 del Reg. (CE) 817/04, non può essere superiore al periodo necessario a realizzare l investimento e, comunque, non superiore ai trentasei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente Programma d azione sul BUR. La richiesta di proroga deve essere inoltrata alla Regione Basilicata con le procedure previste dalla stessa e, comunque, entro 60 giorni dalla pubblicazione del Programma d azione sul BUR. La richiesta di proroga deve contenere la descrizione degli investimenti necessari a risolvere i problemi specifici inerenti l osservanza delle prescrizioni previste dal presente Programma d azione, le motivazioni connesse alla tipologia aziendale e il cronoprogramma delle attività. La Regione, in sede di concessione della proroga, dovrà specificare gli adempimenti la cui attuazione è prorogata in funzione degli investimenti previsti dall Azienda richiedente. La Regione inoltre verificherà periodicamente lo stato di avanzamento dei lavori. La Regione Basilicata deve esprimersi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di proroga. 33

ALLEGATO B MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI ( D.G.R. N. 7852/96) N FIUME PUNTI DI PRELIEVO CODICE 1 AGRI Montemuro a monte diga Pertusillo AG01 2 AGRI S. Arcangelo a monte confluenza T. Sauro (Ponte Agri) AG02 3 AGRI Ponte SS. 106 Jonica AG03 4 BASENTO Albano a monte confluenza T. Camastra (ponte del Principe) BS01 5 BASENTO Ponte SS. 106 Jonica BS02 6 BASENTO Zona industriale di Pisticci BS03 7 BASENTO Trivigno a monte diga Camastra BS04 8 BASENTO Pignola Ponte Mallardo BSRR01 9 BASENTO Potenza a valle confluenza T. Rio Freddo BSRR02 10 BRADANO Punta Colonna SS. 96 BR01 11 BRADANO C.da Lagarone BR02 12 BRADANO Invaso San Giuliano BR03 13 BRADANO Ponte SS. 106 Jonica BR04 14 CAVONE Ponte SS. 106 Jonica CVRR01 15 CAVONE Loc. Triconigro CVRR02 16 NOCE Maratea Ponte Ferrovia Litoranea NO01 17 OFANTO Lavello (Olivento) ponte strada Candela Lavello OF04 18 OFANTO Melfi a valle scarico acque zona industriale OFRR01 19 OFANTO Melfi a monte traversa S. Venere OFRR02 20 SINNI Lauria Masseria Nicodemo SI01 21 SINNI Ponte SS. 106 Jonica SI02 22 SINNI Loc. Pardicino SI03

ALLEGATO C Area vulnerabile ai nitrati