TESTI COORDINATI E AGGIORNATI



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TESTI COORDINATI E AGGIORNATI Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell economia». AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. T ITOLO I MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA Capo I MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE Art. 1. Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 1. Al fine di migliorare l efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a: a) assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche tramite: 1) l aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell accantonamento a titolo di coefficiente di rischio; 2) l incremento, sull intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all 80 per cento dell ammontare dell operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, fermi restando gli ulteriori limiti nonché i requisiti e le procedure previsti dai medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009; 3) la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche ; 4) misure volte a garantire l effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell intervento; b) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all acquisizione della garanzia da parte del Fondo. b-bis ) prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. 2. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale di cui all articolo 13 del decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato 31 maggio 1999, n. 248, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell economia e delle finanze. 3. (soppresso). 4. Al comma 3, ultimo periodo, dell articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «all 80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento». 5. All articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifi cazioni, le parole: «nonché alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106» sono soppresse. 95

comma 3 -bis, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che il responsabile del procedimento ritenga motivatamente la necessità di acquisire un maggiore livello di definizione progettuale. 6. Gli interventi previsti dal programma di cui al comma 1 ricadenti all esterno del perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti, sentiti la Regione e il Comune territorialmente competente. 7. Allo scopo di favorire l apporto di risorse provenienti da soggetti privati per l esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture di cui al comma 1, gli obblighi di pubblicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, previsti dagli articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per i contratti di sponsorizzazione finalizzati all acquisizione di risorse finanziarie o alla realizzazione degli interventi ricompresi nel programma straordinario di cui al comma 1, si considerano assolti con la pubblicazione di un avviso pubblico nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana e, ove occorrente, nella Gazzetta Uffi ciale dell Unione europea, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale, per almeno trenta giorni, contenente un elenco degli interventi da realizzare, con l indicazione dell importo di massima stimato previsto per ciascuno intervento. In caso di presentazione di una pluralità di proposte di sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare a ciascun candidato gli specifici interventi, definendo le correlate modalità di valorizzazione del marchio o dell immagine aziendale dello sponsor, secondo quanto previsto dall articolo 120 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata o insufficiente presentazione di candidature, il Soprintendente può ricercare ulteriori sponsor, senza altre formalità e anche mediante trattativa privata. 8. In deroga a quanto previsto dall articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, al fine di assicurare l equilibrio finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome, nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, può disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilità depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze medesime, in relazione alle rispettive esigenze finanziarie, comunque assicurando l assolvimento degli impegni già presi su dette disponibilità, o versamenti all entrata del bilancio dello Stato, per i quali il Ministro dell economia e delle fi nanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, ai fi ni della loro riassegnazione, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. - Si riporta il testo dell articolo 4, comma 85, della citata legge 12 novembre 2011, n. 183: Art. 4 Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri (Omissis ) 85. Le somme giacenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle contabilità speciali, aperte ai sensi dell articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali, con priorità per quelle accreditate fino al 31 dicembre 2006, sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, per un importo pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e per un importo pari a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013, previa individuazione con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Segretario generale che provvede alla necessaria attività istruttoria e di verifica. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233. (Omissis ) - Si riporta il testo dell articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, recante: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 2010, n. 100: Art. 3 Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche (Omissis ) 6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l articolo 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresì inefficaci i contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attività artistiche espressamente programmate. Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Ai dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, per le missioni all estero, si applicano come tetto massimo le disposizioni in materia di trattamento economico di cui alla lettera D (Gruppo IV) della tabella A allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998. (Omissis ) Art. 41. Disposizioni in materia ambientale 1. L articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 243 (Gestione delle acque sotterranee emunte). 1. Al fine di impedire e arrestare l inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall articolo 242, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza. 2. Il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le modalità dallo stesso previste. 3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei. 4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza. 225

5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d impiego. 6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali». 2. All articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Il decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall articolo 109 del presente decreto.». 3. All articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.»; b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione, ai fini dell applicazione dell articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell articolo 9 del decreto del Ministro dell ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati. 3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute. 3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.». 3-bis. Fermo restando quanto previsto dall articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d uso e qualora risultino conformi ai limiti del test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni. 3-ter. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 3-bis, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall Agenzia regionale per la protezione dell ambiente (ARPA) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici. 4. All articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole «esigenze meramente temporanee», sono aggiunte le seguenti «ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all interno di strutture ricettive all aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.». 5. All articolo 1, comma 359, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, dopo le parole «1, comma 2,» sono aggiunte le seguenti «ed agli articoli 2,», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, se attribuiti, in tutto o in parte, con il decreto di nomina di cui al comma 358». 226

6. In relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2007/2195, al fine di consentire la semplificazione e l accelerazione nell attuazione degli interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania e di accelerare l attuazione delle azioni in corso per il superamento delle criticità della gestione del sistema stesso, il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina con propri decreti uno o più commissari ad acta per provvedere, in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione e all avvio della gestione degli impianti nella Regione, già previsti e non ancora realizzati, e per le altre iniziative strettamente strumentali e necessarie. I decreti, adottati sentiti gli Enti interessati, specificano i compiti e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca. 6-bis. I commissari ad acta di cui al comma 6 possono avvalersi dei poteri previsti per i commissari regionali dai commi 2 e 2-bis dell articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, e successive modificazioni. 6-ter. I commissari ad acta di cui al comma 6 possono promuovere la conclusione di accordi di programma ai sensi dell articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e accordi tra i soggetti istituzionali interessati, ai sensi dell articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare l efficace coordinamento e l accelerazione delle procedure amministrative concernenti l attuazione degli interventi; l acquisizione al patrimonio pubblico e la disciplina del regime giuridico delle aree di localizzazione degli impianti e degli impianti medesimi; la realizzazione delle opere complementari e accessorie per il collegamento dei siti d impianto alle reti viarie e delle infrastrutture a rete; il riconoscimento delle misure premiali e di compensazione ambientale in favore degli enti locali nel cui territorio ricadono gli impianti; le forme associative fra gli enti locali per garantire l utilizzo convenzionale o obbligatorio degli impianti, nell ambito del ciclo di gestione dei rifiuti nel bacino territoriale interessato, quale modello giuridico con l efficacia prevista dal comma 7 dell articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 6-quater. Nelle more del completamento degli impianti di cui al comma 6 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in considerazione delle perduranti imperative esigenze di protezione sanitaria e ambientale nella regione Campania, è vietata l importazione nella regione di rifiuti speciali, pericolosi e no, e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento. 6-quinquies. Essendo cessata il 31 dicembre 2012 la struttura commissariale del Commissario di Governo per l emergenza bonifi che e tutela delle acque nella regione Campania, ai sensi dell ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 2010, n. 3849, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2010, in ragione delle competenze residue al 31 dicembre 2012, non precedentemente trasferite agli enti ordinariamente competenti, consistenti prevalentemente nel contenzioso di natura legale derivante dalle precedenti gestioni, è assegnato al Commissario delegato di cui all articolo 11 dell ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, prorogato con l articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 11, in considerazione della precedente attività di liquidazione svolta, il compito di definire entro il termine del 31 dicembre 2013 il valore economico del predetto contenzioso e gli enti legittimati al subentro, e comunque di garantire la continuità dell attività amministrativa in corso. Alle attività di cui al precedente periodo si procede con l ausilio, oltre che dell Avvocatura dello Stato, anche dell Avvocatura della regione Campania. Per le eventuali esigenze di natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo fino al 31 dicembre 2013, il Commissario di cui al presente comma è autorizzato, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ad utilizzare le somme giacenti sulla contabilità speciale di competenza. 7. Gli oneri derivanti dall attuazione del comma 6 sono posti a carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalità da stabilirsi con i decreti del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare previsti dal medesimo comma. 7-bis. All articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale». 7-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a ) dopo il punto 7-ter dell allegato II alla parte II, è inserito il seguente: «7-quater ). Impianti geotermici pilota di cui all articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni»; b ) alla lettera v) dell allegato III alla parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni»; c ) alla lettera b) del punto 2 dell allegato IV alla parte II dopo le parole: «le risorse geotermiche» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni». 7-quater. La lettera e-bis ) del comma 1 dell articolo 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è sostituita dalla seguente: «e-bis ) l esplorazione e lo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi nonché quelli previsti dall articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni». 227

Riferimenti normativi: - Si riporta l articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 Norme in materia ambientale, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O., come modificato dalla preente legge: Art.184-bis. Sottoprodotto (594). 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l oggetto soddisfa, per l utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull ambiente o la salute umana. 2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria. 2-bis. Il decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall articolo 109 del presente decreto. - Si riporta l articolo 3 del D.L. 25-1-2012 n. 2 Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 2012, n. 20. come modificato dalla presente legge: Art. 3 Interpretazione autentica dell articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti (9) 1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafi co specifi co rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafi che naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri. (10) 2.Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifi ca sottoscritti prima dell entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia di bonifi ca vigenti al tempo della sottoscrizione, ai fi ni dell applicazione dell articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell articolo 9 del decreto del Ministro dell ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fi ni delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifi ca dei siti contaminati. (11) 3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute. 3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste. 4. All articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: «suolo» sono inserite le seguenti: «, materiali di riporto». 5. All articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2 -bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». 6. All allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 è sostituito dal seguente: «5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell adozione, da parte del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7». - Si riporta l articolo 49 del D.L. 24-1-2012 n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O.: Art. 49 Utilizzo terre e rocce da scavo ) 1. L utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (116) (118) 1-bis. Il decreto di cui al comma precedente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell articolo 184 -bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. (117) 1-ter. All articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è abrogato l articolo 186». (117) 1-quater. Dall attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - L allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è il seguente: ALLEGATO 5 AL TITOLO V Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d uso dei siti Tabella 1: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d uso dei siti da bonificare 228

A B ------------------- ------------------- Siti ad uso Verde Siti ad uso pubblico, privato Commerciale e e residenziale Industriale (mg kg-1 (**) (mg kg-1 (**) espressi come ss) espressi come ss) Composti inorganici 1 Antimonio 10 30 2 Arsenico 20 50 3 Berillio 2 10 4 Cadmio 2 15 5 Cobalto 20 250 6 Cromo totale 150 800 7 Cromo VI 2 15 8 Mercurio 1 5 9 Nichel 120 500 10 Piombo 100 1000 11 Rame 120 600 12 Selenio 3 15 13 Stagno 1 350 14 Tallio 1 10 15 Vanadio 90 250 16 Zinco 150 1500 17 Cianuri (liberi) 1 100 229

18 Fluoruri 100 2000 Aromatici 19 Benzene 0.1 2 20 Etilbenzene 0.5 50 21 Stirene 0.5 50 22 Toluene 0.5 50 23 Xilene 0.5 50 24 Sommatoria organici 1 100 aromatici (da 20 a 23) Aromatici policiclici (1) 25 Benzo (a) antracene 0.5 10 26 Benzo (a) pirene 0.1 10 27 Benzo (b) fluorantene 0.5 10 28 Benzo (k,) fluorantene 0.5 10 29 Benzo (g, h, i,) perilene 0.1 10 30 Crisene 5 50 31 Dibenzo (a,e) pirene 0.1 10 32 Dibenzo (a,l) pirene 0.1 10 33 Dibenzo (a,i) pirene 0.1 10 34 Dibenzo (a,h) pirene. 0.1 10 35 Dibenzo (a,h) antracene 0.1 10 36 Indenopirene 0.1 5 230

37 Pirene 5 50 38 Sommatoria policiclici 10 100 aromatici (da 25 a 34) Alifatici clorurati cancerogeni (1) 39 Clorometano 0.1 5 40 Diclorometano 0.1 5 41 Triclorometano 0.1 5 42 Cloruro di Vinile 0.01 0.1 43 1,2-Dicloroetano 0.2 5 44 1,1 Dicloroetilene 0.1 1 45 Tricloroetilene 1 10 46 Tetracloroetilene (PCE) 0.5 20 Alifatici clorurati non cancerogeni (1) 47 1,1-Dicloroetano 0.5 30 48 1,2-Dicloroetilene 0.3 15 49 1,1,1-Tricloroetano 0.5 50 50 1,2-Dicloropropano 0.3 5 51 1,1,2-Tricloroetano 0.5 15 52 1,2,3-Tricloropropano 1 10 53 1,1,2,2-Tetracloroetano 0.5 10 Alifatici alogenati Cancerogeni (1) 231

54 Tribromometano (bromoformio) 0.5 10 55 1,2-Dibromoetano 0.01 0.1 56 Dibromoclorometano 0.5 10 57 Bromodiclorometano 0.5 10 Nitrobenzeni 58 Nitrobenzene 0.5 30 59 1,2-Dinitrobenzene 0.1 25 60 1,3-Dinitrobenzene 0.1 25 61 Cloronitrobenzeni 0.1 10 Clorobenzeni (1) 62 Monoclorobenzene 0.5 50 63 Diclorobenzeni non cancerogeni 1 50 (1,2-diclorobenzene) 64 Diclorobenzeni cancerogeni 0.1 10 (1,4-diclorobenzene) 65 1,2,4 -triclorobenzene 1 50 66 1,2,4,5-tetracloro-benzene 1 25 67 Pentaclorobenzene 0.1 50 68 Esaclorobenzene 0.05 5 69 Fenoli non clorurati (1) 70 Metilfenolo (o-, m-, p-) 0.1 25 71 Fenolo 1 60 Fenoli clorurati (1) 232

72 2-clorofenolo 0.5 25 73 2,4-diclorofenolo 0.5 50 74 2,4,6 - triclorofenolo 0.01 5 75 Pentaclorofenolo 0.01 5 Ammine Aromatiche (1) 76 Anilina 0.05 5 77 o-anisidina 0.1 10 78 m,p-anisidina 0.1 10 79 Difenilamina 0.1 10 80 p-toluidina 0.1 5 81 Sommatoria Ammine 0.5 25 Aromatiche (da 73 a 77) Fitofarmaci 82 Alaclor 0.01 1 83 Aldrin 0.01 0.1 84 Atrazina 0.01 1 85 alfa-esacloroesano 0.01 0.1 86 beta-esacloroesano 0.01 0.5 87 gamma-esacloroesano (Lindano) 0.01 0.5 88 Clordano 0.01 0.1 89 DDD, DDT, DDE 0.01 0.1 90 Dieldrin 0.01 0.1 91 Endrin 0.01 2 233

Diossine e furani 92 Sommatoria PCDD, PCDF 1x10-5 (**) 1x10-4 (**) (conversione T.E.) 93 PCB 0.06 5 Idrocarburi 94 Idrocarburi Leggeri C inferiore 10 250 o uguale a 12 95 Idrocarburi pesanti 50 750 C superiore a 12 Altre sostanze 96 Amianto 1000 (*) 1000 (*) 97 Esteri dell'acido 10 60 ftalico (ognuno) (1) In Tabella sono selezionate, per ogni categoria chimica, alcune sostanze frequentemente rilevate nei siti contaminati. Per le sostanze non esplicitamente indicate in Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine. (*) Corrisponde al limite di rilevabilità della tecnica analitica (diffrattometria a raggi X oppure I.R.- Trasformata di Fourier) (**) = è esponente: kg-1 = -1 è esponente; 1x10-5 = -5 è esponente; 1x10-4 = -4 è esponente. Tabella 2. Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee 234

N. ord. SOSTANZE Valore limite (mi greco/l) METALLI 1 Alluminio 200 2 Antimonio 5 3 Argento 10 4 Arsenico 10 5 Berillio 4 6 Cadmio 5 7 Cobalto 50 8 Cromo totale 50 9 Cromo (VI) 5 10 Ferro 200 11 Mercurio 1 12 Nichel 20 13 Piombo 10 14 Rame 1000 15 Selenio 10 16 Manganese 50 17 Tallio 2 18 Zinco 3000 INQUINANTI INORGANICI 235

19 Boro 1000 20 Cianuri liberi 50 21 Fluoruri 1500 22 Nitriti 500 23 Solfati (mg/l) 250 COMPOSTI ORGANICI AROMATICI 24 Benzene 1 25 Etilbenzene 50 26 Stirene 25 27 Toluene 15 28 para-xilene 10 POLICLICI AROMATICI 29 Benzo (a) antracene 0.1 30 Benzo (a) pirene 0.01 31 Benzo (b) fluorantene 0.1 32 Benzo (k,) fluorantene 0.05 33 Benzo (g, h, i) perilene 0.01 34 Crisene 5 35 Dibenzo (a, h) antracene 0.01 36 Indeno (1,2,3 - c, d) pirene 0.1 37 Pirene 50 38 Sommatoria (31, 32, 33, 36 ) 0.1 236

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI 39 Clorometano 1.5 40 Triclorometano 0.15 41 Cloruro di Vinile 0.5 42 1,2-Dicloroetano 3 43 1,1 Dicloroetilene 0.05 44 Tricloroetilene 1.5 45 Tetracloroetilene 1.1 46 Esaclorobutadiene 0.15 47 Sommatoria organoalogenati 10 ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI 48 1,1 - Dicloroetano 810 49 1,2-Dicloroetilene 60 50 1,2-Dicloropropano 0.15 51 1,1,2 - Tricloroetano 0.2 52 1,2,3 - Tricloropropano 0.001 53 1,1,2,2, - Tetracloroetano 0.05 ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI 54 Tribromometano 0.3 55 1,2-Dibromoetano 0.001 56 Dibromoclorometano 0.13 57 Bromodiclorometano 0.17 237

NITROBENZENI 58 Nitrobenzene 3.5 59 1,2 - Dinitrobenzene 15 60 1,3 - Dinitrobenzene 3.7 61 Cloronitrobenzeni (ognuno) 0.5 CLOROBENZENI 62 Monoclorobenzene 40 63 1,2 Diclorobenzene 270 64 1,4 Diclorobenzene 0.5 65 1,2,4 Triclorobenzene 190 66 1,2,4,5 Tetraclorobenzene 1.8 67 Pentaclorobenzene 5 68 Esaclorobenzene 0.01 FENOLI E CLOROFENOLI 69 2-clorofenolo 180 70 2,4 Diclorofenolo 110 71 2,4,6 Triclorofenolo 5 72 Pentaclorofenolo 0.5 AMMINE AROMATICHE 73 Anilina 10 74 Difenilamina 910 75 p-toluidina 0.35 238

FITOFARMACI 76 Alaclor 0.1 77 Aldrin 0.03 78 Atrazina 0.3 79 alfa - esacloroesano 0.1 80 beta - esacloroesano 0.1 81 gamma - esacloroesano (lindano) 0.1 82 Clordano 0.1 83 DDD, DDT, DDE 0.1 84 Dieldrin 0.03 85 Endrin 0.1 86 Sommatoria fitofarmaci 0.5 DIOSSINE E FURANI 87 Sommatoria PCDD, PCDF (conversione TEF) 4 x 10-6 (**) ALTRE SOSTANZE 88 PCB 0.01 89 Acrilammide 0.1 90 Idrocarburi totali (espressi come n-esano) 350 91 Acido para - ftalico 37000 92 Amianto (fibre A > 10 mm) (*) da definire (*) Non sono disponibili dati di letteratura tranne il valore di 7 milioni fibre/l comunicato da ISS, ma giudicato da ANPA e dallo stesso ISS troppo elevato. Per la definizione del limite si propone un confronto con ARPA e Regioni. (**) 1x10-6 = -6 è esponente 239

- Si riporta l art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dalla presente legge: Art. 3 (L) Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31) 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: a) interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare l organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell organismo stesso, ne consentano destinazioni d uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell edificio, l inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell uso, l eliminazione degli elementi estranei all organismo edilizio; d) interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell edificio, l eliminazione, la modifica e l inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell edificio preesistente; (2) e) interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l ampliamento di quelli esistenti all esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; e.4) l installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; e.5) l installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all interno di strutture ricettive all aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti ; (3) e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell edificio principale; e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all aperto ove comportino l esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; f) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. -Si riporta il testo del comma 359, dell articolo 1, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2012, n. 302, S.O., come modificato dalla presente legge: 359. Il commissario, per l attuazione dei necessari interventi, è autorizzato a procedere con i poteri di cui agli articoli 1, comma 2, ed agli articoli 2, 3 e 4 dell O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2011, salvo diversa previsione da parte del presente comma e dei commi 360 e 361, se attribuiti, in tutto o in parte, con il decreto di nomina di cui al comma 358. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca. - L art. 1, commi 2 e 2 -bis, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, e successive modificazioni è il seguente: 2. Al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, procede sentiti le Province e gli enti locali interessati, alla nomina per la durata massima di dodici mesi, di commissari straordinari da individuare fra il personale della carriera prefettizia o fra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello Stato o fra i professori universitari ordinari con documentata e specifica competenza nel settore dell impiantistica di trattamento dei rifiuti, che abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche i quali, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, individuano il soggetto aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e provvedono in via di somma urgenza ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell acquisizione delle disponibilità delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. Alla individuazione delle ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica anche tra le cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico provvede, sentiti le province ed i comuni interessati, il Commissario straordinario individuato, ai sensi del periodo precedente, fra il personale della carriera prefettizia. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all apertura delle discariche ed all esercizio degli impianti, i commissari straordinari di cui al primo periodo del presente comma procedono alla convocazione della conferenza dei servizi che e tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi. A tale fine, i commissari predetti svolgono, in luogo del Presidente della Regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, avvalendosi, per l attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, degli uffici della Regione e delle Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell ambito dei bilanci degli enti interessati. I termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta, pertinenti all individuazione delle aree di cui al primo periodo del presente comma, sono ridotti alla metà. 2.bis. Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero, alla produzione e alla fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti, fermi le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, il Presidente della regione Campania, ovvero i Commissari straordinari individuati ai sensi del comma 2, nell ambito territoriale di competenza, con funzione di amministrazione aggiudicatrice sulla base delle previsioni di cui agli articoli 25 e 27 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, provvede, in via di somma urgenza, ad individuare le aree occorrenti assumendo tutte le 240

necessarie ulteriori determinazioni anche ai fini dell acquisizione della disponibilità delle aree medesime e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. Si applicano le disposizioni di cui all articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all articolo 1 del predetto decreto legge sono svolte dal Presidente della Regione ed i termini dei procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti della metà. A tal fine il Presidente della Regione costituisce un apposita struttura di supporto composta da esperti del settore aventi adeguate professionalità nel numero massimo di cinque unità. Alle spese di funzionamento della struttura di supporto si provvede nel limite massimo di euro 350.000 nell ambito delle risorse di cui all articolo 3, comma 1. - L art. 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è il seguente: 1. Per la definizione e l attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 2. L accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 3. Per verificare la possibilità di concordare l accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 4. L accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed e pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l assenso del comune interessato. 5. Ove l accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. 6. Per l approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L approvazione dell accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni. 7. La vigilanza sull esecuzione dell accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.8. Allorché l intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell accordo di programma e promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 e in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto. - L art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente: Art.15. Accordi fra pubbliche amministrazioni (87). 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall articolo 11, commi 2 e 3. 2-bis. A fare data dal 1 gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell articolo 1, comma 1, lettera q -bis ), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All attuazione della medesima si provvede nell ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. - L art. 200, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è il seguente: Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell articolo 195.. - L art. 11 dell ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, prorogato con l articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 11, è il seguente: Il dott. Mario Pasquale De Biase, commissario delegato ai sensi dell art. 9, comma 6, dell ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010, provvede, avvalendosi in qualità di Soggetto attuatore della Società Sogesid S.p.A., e nel rigoroso rispetto delle determinazioni assunte e da assumersi da parte dell Autorità giudiziaria, alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (Napoli) e dei Laghetti di Castelvolturno (Caserta). 2. Per l attuazione delle iniziative di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di euro 47.807.351,01 a valere sulle risorse presenti nella contabilità del sopra citato commissario delegato. - L art. 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 11, è il seguente: Art. 2 1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all articolo 3,comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni delle medesime emergenze ambientali, fino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all articolo 11 dell ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, l ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni, l ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2012, e le disposizioni di cui all articolo 2 dell ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2012, ((nonché le disposizioni di cui all articolo 17 dell ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale n. 39 del 17 febbraio 2009, e successive modificazioni.)) Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma. 2. Agli oneri derivanti dall attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.. - Si riporta art. 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2010, n. 45., come modificato dalla presente legge: Art. 1 Ambito di applicazione della legge e competenze 1. La ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche effettuate nel territorio dello Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio 1967, n. 613, sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità e sottoposte a regimi abilitativi ai sensi del presente decreto. 2. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto legislativo, valgono le seguenti definizioni: a) sono risorse geotermiche ad alta entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito superiore a 150 C; 241

b) sono risorse geotermiche a media entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito compresa tra 90 C e 150 C; c) sono risorse geotermiche a bassa entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito inferiore a 90 C. 3. Sono d interesse nazionale le risorse geotermiche ad alta entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all insieme degli impianti nell ambito del titolo di legittimazione, tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20 MW termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi; sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine. (6) 3-bis. Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale di cui all articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono altresì di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni proponente non possono in ogni caso essere autorizzati più di tre impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore a 5 MW. Gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale. 4. Fatto salvo quanto disposto ai commi 3, 3 -bis e 5, sono di interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all insieme degli impianti nell ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi. (3) (6) 5. Sono piccole utilizzazioni locali le risorse geotermiche come definite e disciplinate dall articolo 10. Le stesse non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e all articolo 826 del codice civile. (6) 6. Le risorse geotermiche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e dall articolo 826 del codice civile sono risorse minerarie, dove le risorse geotermiche di interesse nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato mentre quelle di interesse locale sono patrimonio indisponibile regionale. (4) 7. Le autorità competenti per le funzioni amministrative, ai fini del rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione, comprese le funzioni di vigilanza sull applicazione delle norme di polizia mineraria, riguardanti le risorse geotermiche d interesse nazionale e locale sono le regioni o enti da esse delegati, nel cui territorio sono rinvenute o il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale, per l istruttoria e per il controllo sull esercizio delle attività, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi di cui all articolo 40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte le parole «e le georisorse», di seguito denominato UNMIG, nel caso di risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana. (6) 8. È esclusa dall applicazione del presente provvedimento la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque termali, intendendosi come tali le acque da utilizzarsi a scopo terapeutico, ai sensi dell articolo 2 della legge 24 ottobre 2000, n. 323. 9. Nel caso che insieme al fluido geotermico siano presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le disposizioni del presente provvedimento non si applicano qualora il valore economico dei KWH termici recuperabili da detto fluido risulti inferiore a quello delle sostanze minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e quelle relative alla legislazione regionale di settore. 10. L iniezione di acque e la reiniezione di fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o industriale, anche in area marina, sono autorizzate dall autorità competente. - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. -Si riporta l articolo 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 1999, n. 228, S.O., come modificato dalla presente legge: Art.4. Esclusioni. 1. Sono esclusi dall applicazione del presente decreto: a) gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari; b) i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti; c) il trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo intermedio su strada, per idrovia interna e marittima o per via aerea; d) il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti di cui all articolo 2, comma 1; e) lo sfruttamento, ossia l esplorazione, l estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l impiego delle sostanze pericolose di cui all allegato I (3); e-bis ) l esplorazione e lo sfruttamento off shore di minerali, compresi gli idrocarburi nonché quelli previsti dall articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni f) le discariche di rifiuti, ad eccezione degli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui all allegato I, in particolare quando utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e termica dei minerali (5); g) il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia, nonché le soste tecniche temporanee intermedie, dall accettazione alla riconsegna delle merci e le operazioni di composizione e scomposizione dei treni condotte negli scali di smistamento ferroviario, ad eccezione degli scali merci terminali di ferrovia di cui al comma 2: h) gli scali merci terminali di ferrovia individuati secondo le tipologie di cui all allegato I del decreto del Ministro dell ambiente 20 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 1998, che svolgono in modo non occasionale le attività ivi menzionate, per i quali restano validi gli obblighi, gli adempimenti e i termini di adeguamento di cui agli articoli 2, 3, 4 del citato decreto 20 ottobre 1998. 2. Gli scali merci terminali di ferrovie rientrano nella disciplina del presente decreto: a) quando svolgono attività di carico, scarico o travaso di sostanze pericolose presenti in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell allegato I nei o dai carri ferroviari sotto forma sfusa o in recipienti o in colli fino a un volume massimo di 450 litri e a una massa massima di 400 chilogrammi; b) quando effettuano, in aree appositamente attrezzate, una specifica attività di deposito, diversa da quella propria delle fasi di trasporto, dall accettazione alla riconsegna delle sostanze pericolose presenti in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell allegato I. 3. Nei porti industriali e petroliferi si applica la normativa del presente decreto con gli adattamenti richiesti dalla peculiarità delle attività portuali, definiti in un regolamento interministeriale da adottarsi di concerto tra il Ministro dell Ambiente, quello dei trasporti e della navigazione, e quelli della sanità e dell interno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il regolamento dovrà garantire livelli di sicurezza equivalenti a quelli stabiliti, in particolare specificando le modalità del rapporto di sicurezza, del piano di emergenza e dei sistemi di controllo. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi, per i porti industriali, petroliferi e commerciali, in cui sono presenti sostanze pericolose di cui all articolo 2, comma 1, le normative vigenti in materia di rischi industriali e di sicurezza (6). Art. 41 - bis Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo 1. In relazione a quanto disposto dall articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell ambiente 242

e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all articolo 184- bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra: a ) che è certa la destinazione all utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b ) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c ) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d ) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. 2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione. 3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate. 4. L utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni. 5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2- bis dell articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell articolo 41 del presente decreto. 6. L articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato. 7. L articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b), i materiali da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Riferimenti normativi: - L art. 266, comma 7, del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni, è il seguente: 7. Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia. ; - L art. 1, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, è il seguente: b. «materiali da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un opera quali, a titolo esemplificativo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide). I materiali da scavo possono contenere, semprechè la composizione media dell intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato; - L art. 184 -bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, è il seguente: 184-bis. Sottoprodotto 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l oggetto soddisfa, per l utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull ambiente o la salute umana. 243