Piano di utilizzazione Cantonale

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DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO DIVISIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE DIONEA SA Comuni di Losone, Brissago, Centovalli, Onsernone, Terre di Pedemonte e Bosco Gurin. Piano di utilizzazione Cantonale Parco Nazionale del Locarnese zone centrali () (art. 44 e segg. Lst) Norme di attuazione Adottato dal Consiglio di Stato con ris. n. del PER IL CONSIGLIO DI STATO Il Presidente: Il Cancelliere: Settembre 2017 Manuele Bertoli Arnoldo Coduri

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INDICE TITOLO. VII NORME GENERALI 4 Art. 1 Oggetto 4 Art. 2 Basi legali 4 Art. 3 Obiettivi 4 Art. 4 Componenti 4 TITOLO. VIII COMPETENZE 5 Art. 5 Consiglio di Stato e Dipartimento 5 Art. 6 Ente Parco 5 TITOLO. IX NORME PARTICOLARI 6 Art. 7 Piano delle zone 6 Art. 8 Piano dell'urbanizzazione 6 Art. 9 Diritti in vigore nella zona centrale 6 Art. 10 Disposizioni per la zona centrale 6 TITOLO. X NORME TRANSITORIE FINALI 9 Art. 11 Coordinamento con il Regolamento della zona centrale 9 Art. 12 Rapporto con i Piani Regolatori comunali 9 Art. 13 Deroghe 9 Art. 14 Validità 9 SST/ DIONEA SA PAG 3 di 9

Titolo. VII NORME GENERALI Art. 1 Oggetto Il Piano d utilizzazione cantonale (in seguito ) stabilisce la base pianificatoria per assicurare la garanzia territoriale delle zone centrali del Parco Nazionale del Locarnese nei Comuni di Losone, Brissago, Centovalli, Onsernone, Terre di Pedemonte e Bosco Gurin. Art. 2 Basi legali La base legale per il PUC è definita all art. 44 Legge sullo sviluppo territoriale (LST) e la sua procedura dall art. 45 ss della LST. Art. 3 Obiettivi Il riconosce a livello pianificatorio la zona centrale del PNL quale zona di protezione di importanza nazionale e cantonale allo scopo di perseguire gli obiettivi previsti dall'art. 17 dell'ordinanza sui Parchi di importanza nazionale (OPar) e in particolare di consentire alla natura di svilupparsi liberamente. Art. 4 Componenti Il si compone di: - Rapporto di Pianificazione - Piano delle zone e Piano dell'urbanizzazione - Norme di attuazione - Allegati (Regolamento della zona centrale, Statuto dell Associazione Parco Nazionale del Locarnese, Convenzione tra i Comuni del Parco e l Associazione Parco Nazionale del Locarnese) SST/ DIONEA SA PAG 4 di 9

Titolo. VIII COMPETENZE Art. 5 Consiglio di Stato e Dipartimento Il Consiglio di Stato esercita i compiti stabiliti dalle NA. Il Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento): a) esercita tutte le competenze attribuitegli dalle NA o da queste non esplicitamente attribuite ad altri; b) vigila sull applicazione del ; c) valuta ogni attività di incidenza territoriale all interno della zona centrale del Parco, che preavvisa segnatamente nell ambito delle pertinenti leggi settoriali (avviso giusta gli artt. 7 LE3) d) autorizza, dove competente, la concessione di eventuali eccezioni e deroghe giusta il Regolamento della zona centrale e l art. 46 NA; e) coordina i preavvisi di competenza dell Ente Parco e di altri servizi cantonali o Dipartimenti; f) collabora con l Autorità federale competente; Nell esercizio delle proprie competenze, il Dipartimento sente il parere dell Ente Parco. Art. 6 Ente Parco L ente di gestione per la fase di gestione del Parco Nazionale del Locarnese è l Associazione Parco Nazionale del Locarnese (apnl). La Convenzione per il PNL ha per scopo di regolare i rapporti tra i Comuni e apnl che si occupa di gestire il PNL per il primo periodo gestionale di 10 anni. L Associazione Parco del Locarnese ha quale scopo l attuazione di tutto quanto necessario per gestire il Parco Nazionale del Locarnese conformemente ai disposti della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e attuare iniziative affini e utili al progetto sia per la parte svizzera sia per la parte italiana. I Soci attivi di apnl sono i Comuni la cui popolazione avrà votato positivamente la Carta del PNL, i Patriziati dei territorio coinvolti dal progetto approvato, l Ente Regionale di Sviluppo Locarnese e Vallemaggia e l Organizzazione turistica Lago Maggiore. La Convenzione per il PNL ha per scopo di regolare i rapporti tra i Comuni e apnl che si occupa di gestire il PNL per il primo periodo gestionale di 10 anni. SST/ DIONEA SA PAG 5 di 9

Titolo. IX NORME PARTICOLARI Art. 7 Piano delle zone Il Piano delle zone stabilisce il perimetro delle zone centrali. Art. 8 Piano dell'urbanizzazione Il Piano dell'urbanizzazione stabilisce i sentieri, le vie alpine (esistenti e di progetto), le vie invernali, i sentieri di attraversamento, le aree di sosta, i rifugi e le capanne (esistenti e di progetto), nonché gli impianti di risalita (teleferiche). Art. 9 Diritti in vigore nella zona centrale Nel perimetro della zona centrale restano in vigore le disposizioni federali, cantonali e comunali alle quali si aggiungono le disposizioni emanate dalla Confederazione con l'art. 17 OPar e le necessarie precisazioni definite di qui seguito e meglio specificate nel Regolamento della zona centrale. Art. 10 Disposizioni per la zona centrale 1. Nella zona centrale la natura viene lasciata al libero sviluppo. Nella zona centrale è vietata la raccolta di funghi, piante, bacche e minerali, la cattura di animali, la caccia e la pesca. Le eccezioni e deroghe sono definite nel Regolamento della zona centrale e parzialmente riprese nelle presenti norme. 2. Le attività umane possono svolgersi in maniera limitata e regolamentata ai sensi delle prescrizioni definite qui di seguito e nel Regolamento della zona centrale descritto nel Contratto del Parco. 3. L accesso pedonale è ammesso tutto l anno lungo i sentieri e le vie segnalate e indicate nel Piano del'urbanizzazione. Non è permesso accedere alle aree al di fuori dei sentieri e vie segnalate, salvo per i motivi definiti nel Regolamento della zona centrale. La gestione dei sentieri, delle vie e delle aree di sosta viene garantita come attualmente e sono possibili migliorie con modalità costruttive adeguate alla zona di protezione. 4. I pernottamenti sono ammessi solo nelle strutture adibite a questi scopi conformemente alla Carta del Parco. 5. Le infrastrutture turistiche, di visita, di educazione ambientale, di trasporto, di sosta, di collegamento e di rifugio possono essere realizzate nel rispetto del diritto federale e cantonale, se previste nella Carta del Parco. 6. L introduzione di animali è di principio vietata, fatte salve le eccezioni definite nel Regolamento della zona centrale (cani e animali da soma a sostegno delle gestione agricola tradizionale, cani di soccorso, cani guida a persone con andicap, cani dei gestori di capanne). Lungo i sentieri di attraversamento indicati nel Piano SST/ DIONEA SA PAG 6 di 9

dell'urbanizzazione è ammessa la presenza di cani al guinzaglio e animali da soma. 7. L atterraggio e il decollo con qualsiasi tipo di velivoli a motore e senza motore è vietato, eccezion fatta per le deroghe definite nel Regolamento della zona centrale (gestione capanne e alpeggi, soccorso persone e animali, lotta ai pericoli naturali, motivi scientifici e documentazione, costruzione e manutenzione di edifici e installazioni private e pubbliche autorizzate, nonché di sentieri). Le modalità di autorizzazione a tali deroghe sono definite nel Regolamento della zona centrale. 8. Il sorvolo con veicoli a motore e non a motore è, come oggi, ammesso secondo i disposti dell'art. 28 ONCA (Ordinanza concernente le norme di circolazione degli aeromobili). 9. La circolazione con veicoli e motore e senza motore nella zona centrale non è ammessa, eccezion fatta per le deroghe definite nel Regolamento della zona centrale. 10. Nei limiti concessi dal diritto federale per gli edifici e impianti privati nella zona centrale vige lo stato di diritto acquisito. Il cambiamento di destinazione degli edifici nella zona centrale e la gestione della relativa unità paesaggistica di riferimento sono possibili se conformi alle norme del PUC-PEIP e al Piano di gestione del Parco. 11. Gli edifici e impianti di interesse pubblico e privati, quali captazioni di sorgenti, impianti di approvvigionamento di acqua potabile, impianti di trasporto a fune, presenti nella zona centrale possono essere regolarmente gestiti e mantenuti, rinnovati e ampliati purché non in contrasto con il Regolamento della zona centrale. L accesso a questi impianti, se non specificatamente definito nel piano dell urbanizzazione, dovrà avvenire nel modo più diretto a partire da un sentiero definito in tale piano. 12. Gli edifici a scopo agricolo, le capanne e i rifugi accessibili al pubblico possono essere regolarmente mantenuti e gestiti, rinnovati e ampliati purché non in contrasto con il Regolamento della zona centrale. 13. Le utilizzazioni agricole sono ammesse nella zona centrale, secondo quanto definito nei Piani di gestione della Carta del Parco. 14. Le utilizzazioni forestali nella zona centrale sono vietate. Eccezioni possono essere rilasciate dall Autorità cantonale compatibilmente al Regolamento della zona centrale. 15. La gestione di biotopi e di specie protette può essere ammessa ai sensi del Regolamento della zona centrale. 16. Il Cantone con i suoi servizi competenti può rilasciare permessi di taglio della vegetazione per il fabbisogno di legna degli edifici e per la gestione dellle aree aperte compatibilmente al Regolamento della zona centrale. 17. Nella zona centrale del parco è vietato abbandonare rifiuti, provocare rumori molesti, accendere fuochi, bivaccare. SST/ DIONEA SA PAG 7 di 9

18. La sorveglianza e il controllo spettano al Cantone e al Parco, secondo quanto definito nel Regolamento della zona centrale e nella Carta del Parco. 19. Fanno inoltre stato le disposizioni del Regolamento della zona centrale allegato al Contratto del Parco e nella Carta del Parco. SST/ DIONEA SA PAG 8 di 9

Titolo. X NORME TRANSITORIE FINALI Art. 11 Coordinamento con il Regolamento della zona centrale Il riconosce a livello pianificatorio la zona centrale e definisce le principali disposizioni e utilizzazioni. Le prescrizioni puntuali che insistono nella zona centrale sono specificate dal Regolamento della zona centrale al quale si rimanda per maggiori dettagli. Art. 12 Rapporto con i Piani Regolatori comunali Il è prevalente rispetto ai Piani regolatori comunali, che decadono nella misura in cui si trovano in contrasto con esso o riguardano aspetti da esso disciplinati in modo esclusivo. Nel rispetto dei limiti stabiliti dal capoverso precedente, restano di competenza dei Piani regolatori comunali: a) la delimitazione e il disciplinamento di: - zone di protezione delle acque sotterranee - zone di pericolo - zone agricole - parco naturale forestale Collina di Maia b) la tutela dei beni culturali e la delimitazione di zone di interesse archeologico c) l urbanizzazione generale e particolare. Art. 13 Deroghe In situazioni eccezionali e se l osservanza delle NA costituisce un rigore sproporzionato, il Dipartimento, sentito l Ente Parco, può concedere deroghe a queste norme, purché ciò non pregiudichi gli scopi del Piano e gli interessi di terzi. Le modalità di autorizzazione a tali deroghe sono definite dal Regolamento della zona centrale. Art. 14 Validità La zona centrale del Parco Nazionale del Locarnese rimane in vigore fino alla scadenza del Contratto del Parco per la prima fase di gestione decennale. Le disposizioni pianificatorie del PUC- PNL decadono nel caso in cui non venisse rinnovato il contratto del Parco. SST/ DIONEA SA PAG 9 di 9