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N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1978 del 2011, proposto da: Maurizio Renzulli, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vergara, con domicilio eletto presso Francesco Vergara in Napoli, piazza Sannazaro N. 71; contro Comune di Nola in Persona del Sindaco P.T.; per l'annullamento della delibera del Comune di Nola n.217/2009 e 353/2010 avente ad oggetto rivelazione automatica delle presenze anche per dipendenti avvocati Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/napoli/sezione 5/2011/201101978/Provvedimenti/201300547_01.XML 1/5

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con ricorso notificato in data 11 aprile 2011 e depositato il 12 aprile successivo Maurizio Renzulli, dipendente a tempo indeterminato presso il comune di Nola, con il profilo di Avvocato, adiva questo Tribunale chiedendo l annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati, con i quali si è imposto al ricorrente l obbligo dell utilizzo del cd. badge per la rilevazione delle sue presenze in ufficio. A tal proposito esponeva le seguenti circostanze: - con la qualifica di Avvocato era in assegnazione presso il comune di Nola svolgendo le funzioni di avvocato dell ente; - con la nota del 24 marzo 2011 gli è stato imposto di ritirare il badge per la rilevazione automatica delle presenze; - in risposta, il Renzulli rappresentava che: - in ragione dello specifico profilo professionale posseduto non era tenuto alla rilevazione automatica; - in ogni caso, in conformità al sistema in uso alle Avvocature Pubbliche, egli annotava le proprie presenze in un apposito registro;- avrebbe comunque provveduto al ritiro del badge, fatte salve le sue ragioni di tutela; - non riceveva risposta a queste osservazioni. Tanto premesso, il ricorrente deduceva le seguenti illegittimità avverso i provvedimenti impugnati: a) incompetenza e violazione dell art.107 d. lgs. 267/2000; b) violazione dell art.3 del R.D. 1578/1933, dell art.15 L. 70/1975 e degli artt.6 e 19 D.P.R. 346/1983; eccesso di potere per illogicità e violazione dei principi di economicità. All odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione. www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/napoli/sezione 5/2011/201101978/Provvedimenti/201300547_01.XML 2/5

DIRITTO In diritto il Tribunale ritiene di condividere il motivo di doglianza con il quale il ricorrente deduce l esistenza di un incompatibilità logica e strutturale fra le mansioni implicate dal profilo professionale affidatogli e il sistema automatico di rilevazione fondato sul cd. badge che gli è stato fornito in attuazione degli impugnati provvedimenti. La doglianza è fondata per più motivi. Innanzitutto è corretto ritenere che un sistema siffatto si risolve, quanto meno in astratto, (anche al di là delle intenzioni di chi decide di adottarlo), in uno strumento idoneo obiettivamente a produrre una limitazione dei profili di autonomia professionale e di indipendenza che vanno invece riconosciuti a questa figura, per prassi amministrativa, dalla costante giurisprudenza e soprattutto nel rispetto della vigente legislazione. In secondo luogo perché l avvocato di un ente pubblico, per intuibili ragioni connesse alle esigenze di patrocinio, è spesso costretto ad assentarsi dal posto di lavoro per raggiungere le sedi giudiziarie dove pendono le controversie in cui è parte l ufficio da lui rappresentato ed è evidente quanto siffatta necessaria mobilità sia in contrasto con gli obblighi, ma anche con le formalità ed i tempi legati ad un (obbligatorio) utilizzo del badge. Infine, a definitivo conforto della tesi qui esposta, vale la pena di ricordare che la giurisprudenza - dalla quale non vi è motivo di discostarsi in questa sede- ha costantemente affermato i principi sopra condivisi (Cfr. da tempi risalenti, in materia di sistemi di rilevazione automatica ed avvocati degli enti pubblici questo TAR T.A.R. Napoli Campania sez. II 4 dicembre 1996 n. 560, secondo cui : Il provvedimento col quale l'inps dispone che anche i dipendenti appartenenti al ruolo legale soggiacciano alle medesime procedure di rilevazione automatica delle www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/napoli/sezione 5/2011/201101978/Provvedimenti/201300547_01.XML 3/5

presenze vigenti per il restante personale, è da considerasi illegittimo perché il lavoro esterno che in talune occasioni può essere richiesto al detto personale, non può giustificare metodi di accertamento del rispetto dell'orario di servizio differenti. Questi motivi inducono all accoglimento del ricorso, e, per l effetto, all annullamento dei provvedimenti impugnati. In ragione della controversia possono virtualmente compensarsi le spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati: Vincenzo Cernese, Presidente FF Gabriele Nunziata, Consigliere Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 24/01/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/napoli/sezione 5/2011/201101978/Provvedimenti/201300547_01.XML 4/5

www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/napoli/sezione 5/2011/201101978/Provvedimenti/201300547_01.XML 5/5