Ricorso per cassazione per travisamento del contenuto di una intercettazione. (Cass. Pen., Sez. III, 21 novembre febbraio 2018, n.

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Ricorso per cassazione per travisamento del contenuto di una intercettazione. (Cass. Pen., Sez. III, 21 novembre 2017-12 febbraio 2018, n. 6722) Il ricorso per Cassazione, per travisamento del contenuto di una intercettazione, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione del contenuto della telefonata, o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta telefonata, in quanto necessario ai fini della verifica della corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione, come inteso dal giudicante, poiché la difformità deve risultare decisiva ed incontestabile. * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SAVANI Piero Presidente Dott. GALTERIO Donatella Consigliere Dott. SOCCI Angelo Matt rel. Consigliere Dott. CERRONI Claudio Consigliere Dott. DI STASI Antonella Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: (OMISSIS), nato il (OMISSIS); Dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823) - Direttore scientifico e responsabile della Rivista: Prof. Vincenzo Baldini

avverso la sentenza del 09/02/2017 della CORTE APPELLO di ROMA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PRATOLA Gianluigi, che ha concluso per: Inammissibilita del ricorso. Udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che ha concluso per: Accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma con decisione del 9 febbraio 2017, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Cassino del 13 marzo 2013, rideterminava la pena inflitta a (OMISSIS) in anni 4 di reclusione ed Euro 9.000,00 di multa, relativamente al reato di cui all articolo 81 c.p. e articolo 73, T. U. stup. perché, con più azioni esecutive di un unico disegno criminoso, cedeva reiteratamente a (OMISSIS) lo stupefacente di cui ai capi A, B, e C; in (OMISSIS). Con la recidiva reiterata specifica, ex articolo 99 c.p., comma 5, (capo R, dell imputazione). Il Tribunale aveva assolto (OMISSIS) dal reato di cessione di stupefacente sub C, perché il fatto non sussiste, e lo aveva condannato alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 27.000,00 di multa, riuniti i reati con il vincolo della continuazione. 2. Ricorre per Cassazione (OMISSIS), tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall articolo 173 disp. Att. c.p.p., comma 1. 2. 1. Manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, relativamente alla responsabilità del ricorrente, per la cessione dello stupefacente di cui alla lettera A), come richiamata nel capo R) dell imputazione. La motivazione delle due decisioni di merito è palesemente illogica e travisa le risultanze probatorie. Tutta la motivazione si basa sulla telefonata del 10 aprile 2010, n. 241, relativamente allo stupefacente sequestrato nel febbraio 2010. La decisione impugnata tuttavia non analizza logicamente le alternative ricostruzioni della telefonata, più coerenti sotto il profilo logico, ovvero lamenti per crediti concessi a clienti. Il sequestro è del 22 febbraio 2010, mentre la conversazione è intervenuta circa due mesi dopo, il 14 aprile 2010, quindi anche la distanza temporale tra i due eventi non li collega. Inoltre l imputato in reato connesso (OMISSIS)) non accusa il ricorrente, mentre parla di altri due coimputati. 2. 2. Manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, in ordine al mancato riconoscimento del quinto comma, dell articolo 73, Testo Unico stup., relativamente all episodio di cessione sub. C), come richiamato nella lettera R), dell imputazione. Solo sulla base di una cifra (Euro 1.500,00) non si concede l articolo 73, comma 5, Testo Unico stup. Tale cifra del resto è emersa in una conversazione telefonica, travisata, intercorsa oltre un mese dopo dei fatti tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS). L unico riscontro oggettivo del processo è rappresentato da un sequestro di una modica quantità, soli 10 gr., in danno di (OMISSIS) e (OMISSIS). 2

2. 3. Violazione di legge, articolo 597 c.p.p. laddove il giudice d appello ha escluso le circostanze attenuanti generiche, già concesse dal giudice di primo grado, pur ritenendo implicitamente non sussistente la recidiva. Il giudice di primo grado riconoscendo la recidiva ne aveva annullato gli effetti con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In sede di appello si omette qualsiasi considerazione in ordine alla recidiva, e quindi deve ritenersi una formale disapplicazione della stessa. Tuttavia in sede di determinazione della pena la sentenza di secondo grado incorre in una palese violazione dell articolo 597 c.p.p. ovvero esclude le circostanze attenuanti generiche, concesse invece dal giudice di primo grado. Ha chiesto pertanto l annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta fondato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, concessione delle circostanze attenuanti generiche; inammissibile nel resto perché proposto con motivi manifestamente infondati, generico e peraltro articolato solo in fatto, e reiterativo dei motivi di appello; inoltre, valutato nel suo complesso, chiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. 3. 1. Relativamente alle circostanze attenuanti generiche, si deve rilevare che la sentenza di primo grado aveva concesso al ricorrente le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata recidiva (pag. 26 della sentenza di primo grado). La sentenza impugnata, invece, non considera le circostanze attenuanti generiche, le nega, e quindi la decisione sul punto deve annullarsi, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 3. 2. Ai sensi dell articolo 624 c.p.p., comma 2, deve rilevarsi l irrevocabilità dell accertamento della responsabilità penale, in quanto l annullamento riguarda solo il trattamento sanzionatorio (vedi Sez. 2, n. 46419 del 16/10/2014 dep. 11/11/2014, Barchetta ed altri, Rv. 26105001 e Sez. 1, n. 36331 del 30/06/2015 dep. 08/09/2015, Cafasso, Rv. 26452801). 4. Il ricorso risulta inammissibile nel resto. In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell attendibilità, della credibilità, dello spessore della 3

valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705). 4. 1. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) contiene esaustiva motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, con analisi di tutto il materiale probatorio e rileva la responsabilità del ricorrente per il reato contestatogli (capo R, in relazione ai capi A e C, dell imputazione) da numerosi elementi probatori (nemmeno contestati con il ricorso per Cassazione o con l appello), ovvero: dalle conversazioni intercettate emergeva come il (OMISSIS), unitamente a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), era solito rifornirsi di stupefacente dal (OMISSIS), dimorante nel Comune di Giugliano, da smerciare poi nella Provincia di Frosinone; (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) con tre distinte autovetture si sono recati da Sora a Giugliano nei pressi dell abitazione del (OMISSIS) (due autovetture erano seguite dalla P.G., tramite GPS) per l acquisto dello stupefacente le affermazioni degli imputati del viaggio per altri motivi, vengono analizzate e logicamente ritenute non reali dalla decisione impugnata -; le conversazioni telefoniche intercettate nel viaggio di ritorno a Sora dei tre acquirenti; le tre autovetture viaggiavano di conserva, ovvero l autovettura con il carico di stupefacenti in mezzo e le altre due che precedevano e seguivano la stessa per evitare controlli di P.G. casuali -; tutte le intercettazioni potevano leggersi per la ricostruzione dei fatti come operata dal primo giudice e confermata dalla sentenza impugnata. Inoltre, nel ricorso per Cassazione sul punto, si ritiene travisata una intercettazione ma non viene allegato il relativo contenuto, di cui sostanzialmente si assume il travisamento, e quindi anche per questo il ricorso deve ritenersi generico, non autosufficiente e non specifico: Il ricorso per Cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, in quanto necessarie ai fini della verifica della corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione (Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010 dep. 26/08/2010, Scuto ed altri, Rv. 24814101; vedi anche Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 dep. 14/03/2012, S., Rv. 25234901). Per le intercettazioni cfr. Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 dep. 17/02/2014, Napoleoni e altri, Rv. 25951601: In sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. L omessa allegazione del contenuto della telefonata, ritenuta travisata, non consente a questa Corte il controllo sul denunciato travisamento della prova (difformità decisiva ed incontestabile). Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: Il ricorso per Cassazione, per travisamento del contenuto di una intercettazione, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione del contenuto della telefonata, o dalla 4

integrale trascrizione in ricorso di detta telefonata, in quanto necessario ai fini della verifica della corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione, come inteso dal giudicante, poiché la difformità deve risultare decisiva ed incontestabile. 5. Relativamente alla richiesta applicazione del quinto comma dell articolo 73, Testo Unico stup. per l episodio sub C, del capo R, dell imputazione, la decisione impugnata contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente infondata, rilevando come Oltre al dato quantitativo, deve essere apprezzato il riferito e complessivo contesto criminale nel quale i descritti fatti illeciti sono stati consumati e l ampio lasso temporale di diversi mesi (almeno da febbraio a giugno 2010) nel quale i reati sono stati commessi. In materia di sostanze stupefacenti, è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 5, qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell autore di diffondere in modo non episodico, ne occasionale, sostanza stupefacente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l esclusione da parte del giudice di merito dell ipotesi attenuata in ragione della capacità degli imputati di diffondere in modo non episodico ne occasionale sostanza stupefacente in un determinato contesto territoriale, desunta dall intensità del traffico, dalla pluralità di sostanze vendute, dalla sussistenza di una rudimentale organizzazione dell attività criminale, da una numerosa e fedele clientela acquisita, e da incassi ingenti). (Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017 dep. 07/09/2017, Nafia e altri, Rv. 27076701). Inoltre anche per il comma 5, dell articolo 73, Testo Unico stup., si ritiene travisata la telefonata, senza allegare il contenuto della stessa, relativamente alla somma dell acquisto dello stupefacente per non meno di Euro 1.500,00. 6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla declaratoria dell inammissibilità medesima consegue, a norma dell articolo 616 c.p.p., l onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. 5