Aspetti formali e sostanziali degli atti di Polizia Giudiziaria Annotazioni e Verbali



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ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D ITALIA (Riconoscimento Ministero LL.PP. Decreto n. 651/93 - G.U. 18/12/93 n. 296) (Riconoscimento Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica - 2 marzo 2000) Appartenente alla consulta ANCI e UPI delle Associazioni Giornata di Studio per la Polizia Locale 15-16 Novembre 2010 Palazzo Comunale di Loano (SV) Piazza Italia 2 Col Patrocinio di: Regione Liguria, Comuni di: Loano, Albenga e Finale Ligure "L'attività professionale della Polizia Municipale in attesa della riforma" POLIZIA GIUDIZIARIA Aspetti formali e sostanziali degli atti di polizia giudiziaria differenza tra verbali ed annotazioni Trattazione di tre casi pratici: Il verbale di identificazione di persona sottoposta ad indagini, di invito a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni, nomina del difensore di fiducia L invito per la presentazione di persona sottoposta ad indagini per l interrogatorio - Il verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini 1

Un ringraziamento particolare per l invito a partecipare a questo Convegno al presidente ANVU Liguria Commissario Polizia Municipale di Genova Angela Bartolo, con stima, simpatia, cordialità e, soprattutto, con duratura amicizia 2

PREMESSA L attività di Polizia Giudiziaria è sicuramente di preminente importanza per il ruolo ricoperto da parte degli operatori della Polizia Locale. In primis è da tenere in considerazione la delicatezza dei compiti riguardanti le attività di Polizia Giudiziaria espletate durante la rilevazione degli incidenti stradali che comportano la redazione della notizia di reato e così pure nel contrasto dei reati ambientali. Come vedremo, molte sono le incombenze obbligatorie per la redazione di questo o quell atto di Polizia Giudiziaria, il cui ritardo o l incompletezza potrebbe comportare gravi responsabilità penali e/o disciplinari. L attività di Polizia Giudiziaria è importante e deve essere espletata con costanza e professionalità. OBBLIGO DELLA REDAZIONE DEGLI ATTI DI P.G. Da subito devo affermare che la redazione della documentazione della Polizia Giudiziaria è un obbligo previsto dall art. 357 comma 2/e c.p.p.; la Polizia Giudiziaria deve annotare, secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova. VERBALI E ANNOTAZIONI Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività la P.G. ha l obbligo di redigere i verbali concernenti i seguenti atti: a) denunce (333), querele (336) e istanze (341) presentate oralmente; b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini; c) informazioni assunte, a norma dell art. 351; d) perquisizioni e sequestri; e) operazioni e accertamenti previsti dagli artt. 349, 353 e 354; f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini; A norma dell art. 373 c.p.p. deve, inoltre, redigere i verbali; a) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini; c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri; d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell art. 362; d-bis) dell interrogatorio assunto a norma dell art. 363; e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell art. 360. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1 del medesimo articolo 373 c.p.p., si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie. Ai sensi dell art. 115 delle norme di attuazione del c.p.p. le annotazioni previste dall art.357 comma 1 c.p.p. devono contenere l indicazione dell ufficiale o dell agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le attività di indagine, del giorno, dell ora e del luogo in cui sono state eseguite e la enunciazione succinta del loro risultato. Quando assume dichiarazioni ovvero quando per il compimento di atti si avvale di altre persone, la polizia giudiziaria annota altresì le relative generalità e le altre indicazioni personali utili per la identificazione. 3

A norma dell art. 136 c.p.p. il verbale deve contenere obbligatoriamente la menzione del luogo, dell anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto è stato fatto o constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda, se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se questi si è avvalso dell autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione. LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DI P.G. E LA CONSEGNA AL P.M. Si precisa inoltre che copia delle annotazioni e dei verbali redatti a norma dell art. 357 del Codice è conservata presso l ufficio di polizia giudiziaria. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale. L atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell art. 357. Tale documentazione dovrà essere posta a disposizione del Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 357 comma 4; a disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato. GLI ATTI DEGLI UFFICIALI DI P.G. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono redigere e sottoscrivere i seguenti atti: ricezione denunce (art. 331, co. 2), referti (art. 334, co. 1), querele (artt. 336 e 337) e relative rinunce (art. 339) o remissioni (art. 340) e istanze di procedimento(art. 340); assunzione dalla persona sottoposta ad indagini di sommarie informazioni (art 350, co. 1) ovvero, sul luogo o nell immediatezza del fatto, di notizie ed indicazioni utili (art. 350, co. 5); perquisizioni di iniziativa (art. 352); perquisizioni delegate (art. 247, co. 3); acquisizione di plichi e blocco di corrispondenza (art. 353); accertamenti e rilievi urgenti sullo stato dei luoghi, cose e persone (art. 354 c.p.p.); sequestri di iniziativa (art. 354, co. 2); sequestri delegati (art. 253, co. 3); redazioni del verbale e delle annotazioni degli atti del pubblico ministero (art 373, co. 6); immediata liberazione dell arrestato o del fermato (art. 389, co. 2); ricezione delle impugnazioni e dichiarazioni dell imputato in stato di arresto o detenzione domiciliare ovvero custodito in luogo di cura (art 123, co. 2); assunzione di informazioni da persona imputata in procedimento connesso o di reato collegato (art. 351, co. 1-bis); interrogatorio, su delega del pubblico ministero, dell indagato in stato di libertà e confronto con il medesimo (art. 370, co. 1); operazioni di intercettazione di comunicazioni e conversazioni. GLI ATTI DEGLI UFFICIALI E DEGLI AGENTI DI P.G. Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono redigere e sottoscrivere i seguenti atti; identificazione dell indagato e del potenziale testimone (art 349, co. 1); accompagnamento in ufficio dell indagato e del potenziale testimone (art 349. co. 4); esecuzione di rilievi 4

dattiloscopici, fotografici, antropometrici e di altri accertamenti per l identificazione dell indagato o di altre persone (art 349, co 2); ricezione della dichiarazione o elezione di domicilio dell indagato (art 349, co. 3); ricezione di spontanee dichiarazioni dell indagato (art. 350, co. 7); assunzione di sommarie informazioni dalle persone informate sui fatti (art. 351); esecuzione di ordini dell autorità giudiziaria (artt. 131 e 378); arresto in flagranza (artt. 380 - obbligatorio, 381 facoltativo, art. 16 d.p.r. 448/1988 di minorenne); ricezione di dichiarazioni di querela resa oralmente sul luogo in casa di arresto (artt. 380, co. 3 e 381, co. 3);10) fermo di indiziato di delitto (art. 384 e art. 17 D.P.R. 448/1988 in caso di indagato minorenne); relazioni orali sulle circostanze dell arresto nel rito monocratico; adempimenti materiali conseguenti all arresto come l avviso familiari ed al difensore (art. 120 norme di attuazione c.p.p.); nei casi di particolare necessità ed urgenza perquisizioni d iniziativa di cui all art. 352, accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi, cose e persone, nonché sequestro di cui all art. 354 (art. 113 norme di attuazione c.p.p.); nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata e di minacce telefoniche, coadiuvare su richiesta di chi procede (pubblico ministero o ufficiale di polizia giudiziaria), l esecuzione delle operazione di intercettazione di comunicazione e di conversazione (art. 13 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203). LA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI DI P.G. Secondo quanto previsto dall art. 137 c.p.p., salvo quanto previsto dall art. 483 comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l indicazione del motivo. LA NULLITA DELL ATTO DI P.G. L art. 142 delle norme di attuazione c.p.p. dispone che, salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale. LA NOMINA DELL INTERPRETE Mentre, l art. 143 delle norme di attuazione c.p.p. stabilisce che l imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall art. 119, l autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall interprete. 5

L interprete è nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o l ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare; la prestazione dell ufficio di interprete è obbligatoria. GLI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA Escludendo le disposizioni delle leggi speciali, sono Ufficiali di polizia giudiziaria: i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti della Polizia di Stato; gli ufficiali superiori e inferiori, gli ispettori ed i sovrintendenti dell'arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia penitenziaria, del Corpo Forestale dello Stato; i capisquadra e capireparto ed i funzionari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; il sindaco dei comuni dove non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato, un comando dell'arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza; gli Ufficiali, i sottufficiali addetti al coordinamento e controllo della Polizia Locale o municipale in forza della L. 65/86. GLI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA Sono agenti di polizia giudiziaria: gli agenti della Polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; i carabinieri, i finanzieri, gli agenti di Polizia penitenziaria, gli agenti della Polizia Locale quando sono in servizio, i Vigili Del Fuoco permanenti e volontari, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, nonchè le Guardie Particolari Giurate con funzioni ausiliarie di Polizia Giudiziaria secondo le normative vigenti e limitatamente ai compiti loro affidati. UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA CON COMPETENZE LIMITATE Sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni e competenze, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55 del c.p.p., tra i quali: gli ispettori del lavoro; gli ufficiali sanitari; i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di vita e di lavoro; il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera; il personale dell'agenzia delle Dogane e dell'agenzia delle Entrate. Ufficiali di p.g.: il comandante e i coordinatori della Polizia Locale (municipale e provinciale) limitatamente alle rispettive competenze legge n.65/1986; agenti di p.g.: Gli agenti della Polizia Locale (municipali e provinciali) limitatamente alle rispettive competenze legge n.65/1986; i verificatori di pesi e di misure; le guardie giurate volontarie nominate da leggi regionali; i funzionari e gli agenti del ministero dell'industria. LA POLIZIA GIUDIZIARIA Dopo un attenta lettura dell art. 55 c.p.p. dobbiamo affermare che la Polizia Giudiziaria ha un obbligo ben preciso (la norma, denota carattere di obbligatorietà, è perentoria e non dice ha facoltà, può ); deve anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale, precisando che il Pubblico Ministero dirige le indagini e dispone direttamente della Polizia Giudiziaria. 6

Ricordo inoltre che, a norma dell art. 327 c.p.p., la Polizia Giudiziaria, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa. Proprio dopo questa attenta lettura dell art. 55 c.p.p. possiamo sostenere che per attività di informazione della Polizia Giudiziaria intendiamo l acquisizione e la comunicazione della notizia di reato al Pubblico Ministero, per attività di investigazione la ricerca delle fonti di prova, per attività di assicurazione mantenere le fonti di prova, per attività esecutiva e strumentale assicurare lo svolgimento dei compiti di Polizia Giudiziaria e attuare quindi i provvedimenti adottati dall Autorità Giudiziaria. L OGGETTO DELLA PROVA I MEZZI DI PROVA I MEZZI DI RICERCA DELLE PROVE Ai sensi dell art. 187 c.p.p. sono oggetto della prova i fatti che si riferiscono all imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza. Per mezzi di prova si intendono i confronti, i documenti, l esame delle parti, gli esperimenti giudiziali, la perizia, le ricognizioni e la testimonianza. Alla Polizia Giudiziara è consentita, ai sensi dell art. 234 c.p.p., l acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo. I mezzi di ricerca delle prove vengono individuati nelle intercettazioni, nelle ispezioni, nelle perquisizioni, nei sequestri. L INIZIO DELL ATTIVITA DI P.G. L inizio dell attività a iniziativa della Polizia Giudiziaria coincide con l acquisizione della notizia di reato. La Polizia Giudiziaria senza ritardo dovrà riferire al Pubblico Ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali dovrà trasmettere la relativa documentazione; nei casi d urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente al Pubblico Ministero, anche in forma orale. Alla comunicazione orale dovrà seguire, senza ritardo, quella scritta, corredata della documentazione. Nella notizia di reato, quando è possibile, dovranno essere precisate le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari. 7

Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la Polizia Giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 c.p.p. raccogliendo, nella fattispecie, ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. Contestualmente procederà mediante la ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi, alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Nell ipotesi di compimento di atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, la Polizia Giudiziaria, che opera di propria iniziativa o a seguito di delega del Pubblico Ministero, potrà avvalersi di persone idonee, che non possono rifiutare la propria opera. La Polizia Giudiziaria dovrà procedere alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti a norma dell art. 349 c.p.p. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti (se tali accertamenti comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la Polizia Giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del Pubblico Ministero- art. 349 2- bis c.p.p. ). La persona accompagnata presso gli uffici della Polizia Giudiziaria potrà essere trattenuta per il tempo strettamente necessario per l identificazione e comunque non oltre le dodici ore, previo avviso anche orale al Pubblico Ministero; non oltre le ventiquattro ore, nel caso in cui l identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra, nel caso specifico, l assistenza dell autorità consolare o di un interprete ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare oppure un convivente. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al Pubblico Ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste, ordina il rilascio della persona accompagnata. Al Pubblico Ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto. Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, inoltre, assumono sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell'articolo 384 c.p.p.; prima di assumere le sommarie informazioni, la Polizia Giudiziaria dovrà invitare la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvederà a norma dell'articolo 97 comma 3. Tali sommarie informazioni saranno assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la Polizia Giudiziaria dovrà dare tempestivo avviso; nella citata ipotesi il difensore avrà l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto (se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la Polizia Giudiziaria richiede al Pubblico Ministero di provvedere a norma dell'articolo 97, comma 4). 8

Ricordo che, sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384 c.p.p., notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini (delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto, a norma del comma 5 dell art. 350 c.p.p., è vietata ogni documentazione e utilizzazione). La Polizia Giudiziaria potrà altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'articolo 503 comma 3 c.p.p.). Inoltre, la Polizia Giudiziaria potrà assumere sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, nella flagranza del reato o nel caso di evasione, procederanno a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse, ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso. La Polizia Giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al Pubblico Ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita, il verbale delle operazioni compiute. Il Pubblico Ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convaliderà la perquisizione. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del Pubblico Ministero. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il Pubblico Ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose, procedendo, ove occorra o si rendesse necessario, mediante il sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti. Ricordo a tal proposito che nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli artt. 352 e 354 commi 2 e 3 c.p.p. (sequestro e perquisizione) possono essere compiuti anche dagli Agenti di Polizia Giudiziaria. (Art.113 norme di attuazione c.p.p. - Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria. Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli artt. 352 e 354 commi 2 e 3 del Codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria). 9

Data la complessità della materia mi soffermerò sui principali contenuti di alcuni degli atti di P.G. che ritengo di fondamentale importanza: IL VERBALE DI IDENTIFICAZIONE DI PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI, DI INVITO A DICHIARARE O ELEGGERE DOMICILIO PER LE NOTIFICAZIONI E DI NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA; L INVITO PER LA PRESENTAZIONE DI PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI PER L INTERROGATORIO; IL VERBALE DI INTERROGATORIO DI PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI. 10

L IDENTIFICAZIONE: COSA DICE LA COSTITUZIONE L art. 13 della Costituzione sancisce che la libertà personale è inviolabile e che non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell Autorità Giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla Legge. A norma dell art. 349 c.p.p. l accompagnamento di persone presso gli uffici della Polizia Giudiziaria può essere eseguito: quando è necessario procedere all identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini nei confronti di persone in grado di riferire circostanze rilevanti per la ricostruzione di fatti nel momento in cui dette persone si rifiutano di farsi identificare, ovvero forniscono generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi da ritenere che essi siano falsi. In queste ipotesi sarà necessaria la redazione di una annotazione di Polizia Giudiziaria dalla quale si evinca chiaramente che alla persona le generalità siano state espressamente richieste e che lo stesso soggetto, pur avendo compreso specificatamente la richiesta, si rifiuti di darle oppure, nell altro caso, specificare che lo stesso soggetto abbia fornito le generalità o documenti di identificazione, in relazione ai quali sussistono fondati sospetti da ritenere che essi siano falsi, relazionandone dettagliatamente. Nel caso di minore, dell avvenuto accompagnamento in ufficio, sarà data immediata notizia al competente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Contestualmente, l accompagnamento in ufficio del minore dovrà essere comunicato: al genitore all esercente la potestà genitoriale all affidatario o, in alternativa, a persona da questi incaricata rendendoli edotti del fatto che, successivamente, si procederà a consegnare a loro stessi il minore il quale, in caso di reato accertato, dovrà essere tenuto a disposizione del pubblico ministero. Il minore potrà essere trattenuto per il tempo strettamente necessario agli adempimenti richiesti dal caso specifico. Nel caso di irreperibilità oppure di manifesta inidoneità di uno dei predetti soggetti, verrà dato avviso al Pubblico Ministero, il quale potrà disporre che il minore venga condotto presso centro di prima accoglienza o in alternativa presso una comunità pubblica. Rientra nella facoltà della Polizia Giudiziaria, ai fini dei relativi accertamenti sull età del minorenne, sottoporlo ad esame auxologico, diretto ad accertarne l età presunta. 11

Ai sensi dell art. 6, comma 4 del D.lgs. 286/1998, nel caso dello straniero, ai fini identificativi e allo scopo di procedere agli accertamenti necessari per risalire alla sua vera identità personale ed alla sua posizione di soggiorno, il predetto verrà accompagnato presso la sede del Comando oppure presso la sede della Questura, ai fini del fotosegnalamento e della verifica dei riscontri AFIS. LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE L identificazione viene annoverata tra gli atti investigativi tipici ad iniziativa della Polizia Giudiziaria, diretto nei confronti della persona. Sostanziali sono le modifiche introdotte all art. 349 c.p.p. dal D.L. 27 luglio 2005 n. 144 convertito, con modificazioni, in Legge 31 luglio 2005 n. 155. Per il compimento degli atti possono procedere sia gli Agenti che gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria che dovranno osservare le seguenti procedure: 1. dovrà essere redatto apposito verbale concernente l accompagnamento e l identificazione, a norma dell art. 357 comma 2/e; 2. la documentazione dovrà essere messa a disposizione del Pubblico Ministero, a norma degli artt. 357 comma 4 e 347 comma 1 c.p.p. 3. copia delle annotazioni e dei verbali redatti a norma dell art. 357 c.p.p., verrà conservata anche agli atti della Polizia Giudiziaria, a norma dell art. 115 delle norme di attuazione del Codice di Procedura Penale. L identificazione è quella attività preventiva della Polizia Giudiziaria che indubbiamente è finalizzata alla verifica delle esatte generalità di una persona, nei cui confronti vengono svolte le indagini o persona in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Analogamente, per quanto concerne la Polizia di Sicurezza, sarà quella attività preventiva destinata al riconoscimento di persone pericolose per l ordine e la sicurezza pubblica. Rientrano quindi in quella che viene definita l attività formale d indagine le diverse fattispecie: di identificazione della persona indagata, che può essere compiuta eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti (se tali accertamenti comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero) di identificazione delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. di accompagnamento nei propri uffici delle persone che rifiutino di farsi identificare ovvero forniscano generalità o documenti di identificazione che si ritengano falsi, per un tempo non superiore alle 12 ore oppure 24, nel caso di identificazione complessa (es. nomina interprete, confronti AFIS ec.) Solitamente l attività di identificazione è propedeutica all attività investigativa ricollegata alle sommarie informazioni assunte dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ai 12

sensi dell art. 350 c.p.p., e alle altre sommarie informazioni assunte dalle persone in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini, assunte ai sensi dell art. 351 c.p.p. LE COMUNICAZIONI AL PUBBLICO MINISTERO A tal proposito ricordo che nelle attività di iniziativa della Polizia Giudiziaria, ricorre l obbligo di comunicare al Pubblico Ministero, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altra valga all identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Non rientra nella facoltà ma rappresenta un obbligo per la Polizia Giudiziaria comunicare al Pubblico Ministero le modalità dell accompagnamento e dell ora in cui è avvenuto; rientra nella facoltà del Pubblico Ministero valutarne le circostanze e disporre, nel caso in cui l accompagnamento non sia suffragato da sufficienti elementi, ordinare il rilascio della persona. Al Pubblico Ministero deve essere data notizia del rilascio della persona accompagnata in ufficio e dell ora in cui esso è avvenuto. Anche nel caso in cui non emergano responsabilità penali nei confronti di persone accompagnate in ufficio, ritengo necessario suggerire la trasmissione di un informativa al Pubblico Ministero, con allegato il verbale di accompagnamento, nel quale dovrà essere tassativamente indicata l ora in cui è avvenuto e l ora in cui la persona è stata rilasciata e l esito degli accertamenti eseguiti. La Polizia Giudiziaria ha facoltà, ai fini dell identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, di procedere mediante rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti. Inoltre, a norma del 4 comma dell art. 6 del D.L.vo nr. 286/98 qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici. Mentre ai sensi dell art. 4 T.U.P.L.S. l'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici. Ha facoltà, altresì, di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza. OBBLIGHI PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA La Polizia Giudiziaria, contestualmente all identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, dovrà invitare la stessa a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell art. 161 c.p.p. La persona accompagnata presso gli uffici della Polizia Giudiziaria potrà essere trattenuta per il tempo strettamente necessario per l identificazione e comunque non oltre le dodici ore, previo avviso anche orale al Pubblico Ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso in cui 13

l identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra, nel caso specifico, l assistenza dell autorità consolare o di un interprete ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare oppure un convivente. Rammento, inoltre, che ai sensi dell art. 10 comma 4-quater del D.L. 144/05, le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 349 del codice di procedura penale si osservano anche per le procedure di identificazione di cui all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978 n. 191, in quanto gli Ufficiali e gli Agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario al solo fine dell'identificazione. La citata disposizione si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d'identità da essa esibiti. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia al Procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti, ordina il rilascio della persona accompagnata. Al Procuratore della Repubblica è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto. LA NOMINA DELL INTERPRETE - LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO Per quanto concerne la nomina dell interprete ricordo che, nel caso specifico, la Polizia Giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del Pubblico Ministero, compie atti o operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee, le quali non possono rifiutare la propria opera. Vengono considerati ausiliari di Polizia Giudiziaria gli interpreti nominati ai sensi dell art. 348 c.p.p. ultimo comma. Gli stessi, una volta nominati, avranno l obbligo di: 1. presentarsi nel luogo, giorno ed ora stabiliti nonché di espletare l incarico ricevuto; in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, sarà configurabile il reato di cui all art. 328 c.p. 2. mantenere il segreto d ufficio; in caso di non ottemperanza sarà configurabile il reato di cui all art. 326 c.p. Il titolo IV libro II del c.p.p. avente titolo traduzione degli atti è dedicato alla nomina, all incapacità e incompatibilità, alla ricusazione e astensione, al conferimento dell incarico, al termine per le traduzioni scritte e la sostituzione dell interprete. Per snellire le procedure d identificazione degli stranieri, consiglio di predisporre un modulo tradotto in diverse lingue per la compilazione a cura degli stessi, già in uso a diversi uffici di Polizia Giudiziaria delle Polizie Locali, contenente la richiesta di notizie riguardanti il nome, 14

il cognome, i dati di nascita, il luogo di nascita, la nazionalità, la paternità, il luogo di residenza della persona priva di un valido documento d identità. IL DEPOSITO DELLA NOTIZIA DI REATO E consigliabile depositare la notizia di reato, redatte nei confronti di persone note, precisando le complete generalità; così pure per quanto concerne ditte o imprese (devono essere riportate le complete generalità del rappresentante legale e/o dei soggetti ai quali sia stata attribuita una specifica responsabilità nell organizzazione aziendale). Per gli indagati stranieri, inoltre, è necessario evidenziare con chiarezza quale è il cognome e quale è il nome o i nomi dei soggetti indagati; il codice univoco di identificazione (C.U.I.) deve essere riportato sulla notizia di reato. Qualora non si fosse in possesso del citato codice, potrà essere richiesto alla Questura o al Comando Provinciale dei Carabinieri, che hanno accesso alla Banca Dati. E evidente che l omessa, l incompleta o erronea identificazione degli indagati, ma anche quella degli altri soggetti del procedimento (persone offese e persone informate dei fatti) incide negativamente sui tempi di definizione dei processi, se non addirittura sulla possibilità di concludere le indagini preliminari entro il termine di durata massima previsto dall art.407 C. P. P. Per quanto concerne la dichiarazione o elezione di domicilio ed eventuale nomina del difensore di fiducia, in tutti i casi in cui sia ipotizzata una responsabilità penale, sarà redatto verbale, ai sensi dell art.161 c. p. p. Nel verbale si darà atto dell invito rivolto alla persona sottoposta ad indagini di dichiarare o di eleggere domicilio e di procedere alla nomina di un difensore di fiducia nonché delle dichiarazioni rese in proposito dalla persona medesima, che dovrà sottoscrivere il verbale. Qualora siano compiuti atti, ai quali ha diritto di assistere il difensore e non ne sia stato nominato uno di fiducia, gli Organi di P.G. procedenti provvederanno a darne comunicazione, ai sensi dell art.97, 3 c. C. P. P. - al difensore di ufficio, il cui nominativo sarà stato richiesto al competente ufficio del Consiglio dell Ordine degli Avvocati. Ricordo inoltre che gli Ufficiali ed Agenti di P.G. che procedono agli accertamenti del tasso alcolemico o di sostanze stupefacenti, previsti dagli artt.186, e 187, del Codice della Strada in relazione ai reati di guida in stato di alterazione psico-fisica sotto l influenza dell alcool o conseguenti all uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, devono dare atto a verbale dell invito rivolto alla persona sottoposta ad indagini che è in sua facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia durante l effettuazione dell alcool test o del prelievo di campioni di liquidi biologici, purché ciò non incida in modo rilevante sui tempi di effettuazione dell accertamento stesso. Nel verbale si darà atto delle dichiarazioni rese dall indagato. 15

IL VERBALE DI IDENTIFICAZIONE DI PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI, DI INVITO A DICHIARARE O ELEGGERE DOMICILIO PER LE NOTIFICAZIONI E DI NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA INSTESTAZIONE COMANDO VERBALE DI IDENTIFICAZIONE DI PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI - DI INVITO A DICHIARARE O ELEGGERE DOMICILIO PER LE NOTIFICAZIONI E DI NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA L anno, il giorno del mese di, alle ore negli Uffici:, innanzi al sottoscritto Ufficiale di P.G.: è presente la sottoindicata persona, sottoposta ad indagini per il reato di:.- Che, interrogata sulle sue generalità, risponde: Sono e mi chiamo.- luogo e data di nascita:.- residenza anagrafica.- All uopo esibisce il seguente documento:.- La persona sottoposta ad indagini preliminari, sopra generalizzata, viene contestualmente invitata a dichiarare od eleggere domicilio in Italia per le notificazioni ai sensi dell art. 161 c.p.p. e per gli effetti di cui all art. 157 c.p.p.. In merito dichiara: Dichiaro/Eleggo domicilio.-.- Si dà atto che la predetta persona viene resa edotta: dell obbligo di comunicare all Autorità Giudiziaria che procede ogni mutamento di domicilio dichiarato o eletto nelle forme indicate dall art. 162 c.p.p. (dichiarazione raccolta a verbale o telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un Notaio o da una persona autorizzata o dal difensore ovvero con dichiarazione raccolta a verbale nella cancelleria del Giudice); che in caso di insufficienza o inidoneità della dichiarazione o della elezione del domicilio, le successive notificazioni verrano eseguite nel luogo in cui l atto é stato notificato, ovvero se ciò dovesse diventare impossibile, mediante consegna al difensore (art. 161 c.p.p.); che in caso di rifiuto di dichiarare od eleggere domicilio o in mancanza di comunicazione di mutamento del domicilio eletto le notifcazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore (art. 161 c.p.p.). VIENE INFORMATA a) che la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria; che al difensore competono le facoltà ed i diritti che la legge riconosce all indagato a meno che essi siano riservati personalmente a quest ultimo; che l indagato ha diritto ad intervenire nel procedimento con difensori, consulenti tecnici di parte ed investigatori privati, per l esercizio di tutti i diritti e facoltà attribuiti dalla legge, e in particolare quelli di seguito indicati: potrà compiere investigazioni difensive, come previste dalla L. 07.12.2000 nr. 397; 16

potrà chiedere la trasmissione degli atti di indagine preliminare ad altro Ufficio del P.M. ritenuto competente (art. 54 quater c.p.p.); ha i diritti e le garanzie dell imputato (art. 61 c.p.p.); se rende comunque dichiarazioni nel corso del procedimento le stesse non potranno formare oggetto di testimonianza (art. 62 c.p.p.); che in caso di interrogatorio disposto dall Autorità Giudiziaria ai sensi degli art.li 375, 64 e 65 c.p.p., le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti, che salvo quanto previsto dall articolo 66, comma 1 c.p.p., ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda nel corso dell interrogatorio ma comunque il procedimento seguirà il suo corso, che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall articolo 197 c.p.p. e le garanzie di cui all articolo 197 bis c.p.p.; potrà conferire con il difensore anche se detenuto; può ricorrere in Cassazione contro l ordinanza di sospensione del procedimento per incapacità della persona sottoposta alle indagini (art. 71 c.p.p.); può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all atto compiuto dal difensore prima che, in relazione allo stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice (art. 96, 99 c.p.p.); in caso di rinuncia del difensore all incarico conferitogli, o di revoca, le stesse non hanno effetto finchè non si è assistiti da un nuovo difensore di fiducia o di ufficio e non siano decorsi i termini a difesa (art. 107 c.p.p.); durante il procedimento e dopo la sua definizione, se vi ha interesse, può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti (art. 116 c.p.p.); se sordo, muto o sordomuto ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete (art. 119 c.p.p.); in ogni stato e grado del procedimento può presentare al giudice memorie o richieste scritte mediante deposito in cancelleria (art. 121 c.p.p.); se la persona sopraindicata è detenuta, internata o in stato di arresto, di custodia cautelare, o di detenzione domiciliare, può presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste, seguendo le modalità indicate dall art. 123 c.p.p.; quando la legge non impone la forma scritta, potrà fare, personalmente o a mezzo procuratore speciale, richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento, di cui, se lo richiede, viene rilasciata, a sue spese, una certificazione o una copia (art. 141 c.p.p.); se si procede ad interrogatorio, e la persona sopraindicata è in stato di detenzione, potrà chiedere la trascrizione della riproduzione fonografica o audiovisiva (art. 141 bis c.p.p.); se non conosce la lingua italiana, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, che, se incapace o incompatibile ai sensi dell art. 144 c.p.p., potrà essere ricusato (artt. 143 e 145 c.p.p.); potrà chiedere di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per caso fortuito o forza maggiore (art. 175 c.p.p.); nei casi in cui si proceda ad ispezione, perquisizioni, e sequestri, probatori o preventivi nei suoi confronti ha i diritti e le facoltà, comprese quelle di riesame o impugnazione del provvedimento, previsti dagli artt. da 244 a 265 c.p.p.; dall art. 321 e 322 bis c.p.p. all art. 325 c.p.p.; dall art. 355 c.p.p.; potrà chiedere, qualora ne ricorrano i presupposti, la revoca o la sostituzione delle misure cautelari coercitive e interdittive applicate nei suoi confronti (art. 299 c.p.p.); 17

potrà proporre riesame alle ordinanze che dispongono una misura coercitiva o comunque appello a quelle in misura cautelare, così come potrà poi presentare ricorso per cassazione (art. 309, 310, 311 c.p.p.); potrà chiedere, in caso di proscioglimento o di archiviazione del procedimento, un equa riparazione per la custodia cautelare subita (artt. 314 e 315 c.p.p.); ai sensi dell art. 335 c.p.p. ha diritto alla comunicazione della iscrizione della notizia di reato nell apposito registro, salvo che la stessa non sia stata segretata; se sentito dalla Polizia Giudiziaria a sommarie informazioni, ha diritto ad essere assistito da un difensore (art. 350 c.p.p.); ha facoltà di nominare consulenti di parte, qualora si proceda ad accertamenti tecnici irripetibili, o a perizia (art. 360 c.p.p.); ha facoltà di presentarsi spontaneamente al Pubblico Ministero e di rilasciare dichiarazioni (art. 374 c.p.p.); ha facoltà di rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria; può chiedere che si proceda ad incidente probatorio nei casi e secondo le modalità previste dagli artt. 392, 393 e 396, 401 c.p.p., anche in riferimento agli artt. da 208 c.p.p. a 243 c.p.p.; ha facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione della richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari (art. 406 c.p.p.); può chiedere al Procuratore Generale di disporre l avocazione del procedimento a norma dell art. 412 co. 1 c.p.p. (art. 413 c.p.p.); se ricorrono i presupposti di legge, può nel corso delle indagini preliminari, e salvo ulteriori avvisi, chiedere l applicazione della pena o (ove prevista) l oblazione (art. 447 c.p.p.; 162 c.p.; 162 bis c.p.); se il Pubblico Ministero non intende richiedere l archiviazione del procedimento, ha diritto a ricevere comunicazione della conclusione delle indagini preliminari, mediante notificazione di un avviso in cui gli saranno indicati le facoltà previste dalla legge (art. 415 bis c.p.p.). b) che, verrà dal P.M. designato un difensore d ufficio individuato secondo le procedure previste dagli art.li 29 comma 5 disp.att.c.p.p. e 97 comma 2 c.p.p. così come modificati dalla legge 6 marzo 2001, n. 60; c) che ha facoltà di nominare non più di due difensori di fiducia (la nomina dei quali è fatta con dichiarazione resa all Autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata) con l avvertimento che, in mancanza, l indagato sarà assistito da quello nominato di ufficio indicato al punto b) che precede; d) che vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio, ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) che segue, e con l avvertimento che in caso di insolvenza si procederà nei suoi confronti ad esecuzione forzata; e) che, ai sensi della Legge 30/7/90 n. 217 e successive modifiche (Legge 29 marzo 2001, n. 134), potrà chiedere, avanzando apposita istanza in carta semplice al Giudice per le indagini preliminari l ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata legge indicate nell art.lo 3 della legge stessa che così recita: può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile, ai fini dell imposta personale sul reddito risultante dall ultima dichiarazione, a far data dal 28 marzo 2009, non superiore a Euro 10.628,16 (G.U. del 27/03/2009). Se l interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito, ai fini del presente articolo, è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l istante. In tal caso i limiti sopra 18

indicati sono elevati ad Euro 1.033,00 per ognuno dei familiari conviventi con l interessato. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero di imposta sostitutiva. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi. La persona sottoposta ad indagini preliminari, sopra generalizzata, preso atto di quanto sopra indicato, ha dichiarato:.- Nomino difensore di fiducia l avvocato:.- del foro di con studio in.-.- Mi riservo di nominare un difensore di fiducia Rifiuto di nominare un difensore di fiducia ; si comunica all indagato qui presente che viene nominato difensore d ufficio l Avv. del foro di con studio in Via nr. tel. fax Il presente verbale chiuso e letto, confermato viene dai presenti sottoscritto. Copia del presente verbale viene rilasciata alla suddetta persona sottoposta ad indagini. La persona sottoposta ad indagini L Ufficiale/Agente di Polizia Giudiziaria 19

L INTERROGATORIO ATTO DELEGATO DAL PUBBLICO MINISTERO ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA Dovendo trattare l argomento concernente l attività delegata da parte del Pubblico Ministero alla Polizia Giudiziaria è necessario obbligatoriamente fare riferimento all art. 370 c.p.p. nel quale viene precisato che il Pubblico Ministero compie personalmente ogni attività di indagine e può avvalersi della Polizia Giudiziaria per l esecuzione di attività specificatamente delegate. Una delle più importanti attività delegate, indicata al comma 1 dell art. 370, è quella riferita all interrogatorio, cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l assistenza obbligatoria del difensore. L interrogatorio di Polizia deve essere eseguito nel rispetto delle regole generali, in forma libera, cosciente e volontaria. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti. Il diritto alla difesa invece è sancito dall art. 24 della Costituzione, il quale stabilisce che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e che sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione; concetto ripreso nell art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali dove, nella fattispecie, si parla di diritto ad un processo equo e di diritto alla difesa. L art. 14 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici ribadisce i concetti di giusto processo, di diritto alla difesa e il diritto dell indagato di non autoincriminarsi. Quando parliamo di interrogatorio possiamo affermare quindi che lo stesso deve essere condotto secondo le regole sancite dall art. 64 c.p.p. e cioè che la persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze previste dall art. 474 c.p.p.; che non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti, meglio specificate nell art. 188 c.p.p.; che, prima che abbia inizio l interrogatorio, la persona deve essere avvertita che: a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; b) salvo quanto disposto dall articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso; c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall articolo 197 e le garanzie di cui all articolo 197-bis. 20