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L.R. n. 26 del 9 ottobre 1998 Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche. Contributi alle province regionali per lagestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52 Bollettino Ufficiale n. 52 del 14 ottobre 1998 ARTICOLO 1 (Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello 1. La Regione siciliana, nell'ambito della tutela della lingua e della cultura delle popolazioni appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciuta dalle leggi della Repubblica, dispone per le popolazioni di lingua e di cultura albanese e delle altre minoranze linguistiche presenti nella Regione gli interventi di cui agli articoli seguenti. ARTICOLO 2 (Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello 1. Il Presidente della Regione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve avviare l'iter per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni degli articoli seguenti. 2. Il provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale di governo. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso dal Presidente della Regione mediante richiesta ai comuni di Contessa Entellina, Mezzojuso, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela di volere includere i rispettivi territori comunali nell'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni degli articoli seguenti. I comuni manifesteranno la loro adesione con delibera del consiglio comunale da adottarsi entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta del Presidente della Regione. Decorso infruttuosamente il suddetto termine l'adesione si intende accordata. 3. Il territorio del comune di Palermo, sede di residenza di molti albanofoni, può essere inserito su richiesta del consiglio comunale della città nell'ambito territoriale del decreto del Presidente della Regione. 4. Negli altri comuni della Regione non compresi nelle previsioni dei commi precedenti, nel cui territorio insista comunque una minoranza linguistica, il procedimento previsto dal comma 2 può in ogni caso essere promosso dal 10 per cento della popolazione residente. ARTICOLO 3

1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 2, l'educazione linguistica prevede, oltre all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento d'insegnamento. 2. Nelle scuole materne ed elementari sono assicurati l'alfabetizzazione anche nella lingua della minoranza, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali. Nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'insegnamento anche della lingua della minoranza. 3. E' obbligatorio l'insegnamento della cultura delle tradizioni delle minoranze linguistiche nell'ambito delle discipline individuate dalle istituzioni scolastiche interessate nell'esercizio dell'autonomia didattica. 4. Nello svolgimento dell'insegnamento di cui ai commi precedenti le istituzioni scolastiche autonome esercitano le attribuzioni previste dalla vigente legislazione statale. 5. Qualora i genitori non intendano avvalersi per i propri figli delle misure di cui ai commi 1, 2 e 3 ne informano la scuola interessata al momento della preiscrizione. 6. Nel comune di Palermo, ove si verifichino le condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, le competenti autorità scolastiche, previa intesa con il comune, individuano gli istituti e le sezioni in cui si effettuerà l'insegnamento previsto dai commi precedenti. 7. Per gradi d'istruzione diversi da quelli indicati dai commi 1, 2 e 3 si applica la vigente legislazione statale. 8. L'insegnamento della lingua, della cultura e delle tradizioni locali costituisce parte integrante dei programmi didattici dei corsi istituiti e finanziati dalla Regione. 9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai corsi dello stesso livello svolti per gli adulti. ARTICOLO 4 1. L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare finanziamenti per l'importo di lire 250 milioni per organizzare nei comuni indicati nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'articolo 2 corsi di alfabetizzazione nella lingua minoritaria e nella lingua italiana per adulti. ARTICOLO 5 1. La Regione concede, in conformità della legislazione vigente per il diritto allo studio, a coloro i quali frequentano i corsi di lingua albanese o si avvalgono dell'insegnamento di tale lingua nelle scuole pubbliche, secondo le modalità previste dagli articoli precedenti, contributi annui per l'acquisto di libri e materiale didattico. ARTICOLO 6

1. Nei comuni indicati nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'articolo 2, i membri dei consigli comunali possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi. 2. Quando non sia possibile disporre di servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana. 3. Per gli altri uffici pubblici si applicano le leggi dello Stato. ARTICOLO 7 1. Nei comuni indicati nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'articolo 2, il consiglio comunale può deliberare con disposizione del proprio statuto di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua albanese, o nelle altre lingue minoritarie, di atti ufficiali dello Stato, della Regione e degli altri enti locali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana. ARTICOLO 8 1. Nei comuni di cui all'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni ed agli usi locali. 2. Per gli interventi di cui al comma precedente, la Regione eroga ai medesimi comuni un contributo di lire 30 milioni. ARTICOLO 9 1. La Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stipulerà convenzioni con la RAI-TV regionale e con altre emittenti radiofoniche e televisive per l'inserimento nei programmi radiotelevisivi di notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento in lingua albanese o nelle altre lingue minoritarie. 2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare contributi agli organi di stampa ed alle emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino la lingua albanese o le altre lingue minoritarie. ARTICOLO 10 1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare contributi per le manifestazioni culturali, folcloristiche, religiose ed artistiche organizzate nei comuni indicati nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'articolo 2. ARTICOLO 11 1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi ad associazioni, centri culturali, Università ed enti religiosi che operano per la tutela della lingua e delle tradizioni delle popolazioni di origine albanese e delle altre lingue minoritarie presenti in Sicilia.

ARTICOLO 12 1. Al fine di disciplinare l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 9, 10 ed 11 l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione emanerà, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentita la competente Commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, apposito regolamento. ARTICOLO 13 1. La Regione siciliana, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce in Piana degli Albanesi l'istituto per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, linguistico, culturale, documentario e bibliografico delle minoranze linguistiche. 2. L'Istituto svolge attività di studio, ricerca, documentazione, conservazione di beni archivistici e bibliografici, promozione culturale, formazione per i docenti e quant'altro necessario per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, linguistico e culturale delle minoranze linguistiche. 3. Le finalità ed il funzionamento dell'istituto sono regolamentati da uno statuto che sarà predisposto dall'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ed approvato con decreto del Presidente della Regione, sentiti i sindaci dei comuni interessati, l'eparchia di Piana degli Albanesi ed il rettore dell'università di Palermo, nonché la competente Commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana. 4. L'Istituto avrà un proprio consiglio di amministrazione. Lo statuto dovrà prevedere la presenza in tale organo di almeno un rappresentante di ciascuno dei comuni inclusi nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'articolo 2, un rappresentante dell'università degli studi di Palermo ed un rappresentante dell'eparchia di Piana degli Albanesi. 5. L'Università degli studi di Palermo, nelle forme indicate dallo statuto, ha il compito di sovrintendere alla direzione scientifica dell'istituto. ARTICOLO 14 1. Il contributo di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52 'Interventi per la promozione di attività di ricerca nel settore sociale della cultura cristiana' è elevato a lire 300 milioni annui a decorrere dall'esercizio finanziario in corso. ARTICOLO 15 1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare alle province regionali che gestiscono direttamente o tramite loro consorzi corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali o regionali contributi da destinare alla gestione dei suddetti corsi. 2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione provvede alle assegnazioni di cui al comma 1 secondo i parametri previsti dall'articolo 51 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9. ARTICOLO 16 1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa complessiva di lire 16.100 milioni così ripartite: omissis

ARTICOLO 17 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.