SCHEDA DI MISURA 8.2 DESCRIZIONE DELLA MISURA



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SCHEDA DI MISURA 8.2 DESCRIZIONE DELLA MISURA 8.2.0 Codice e titolo della misura (codifica delle misure all'allegato I parte 5 - del Regolamento di esecuzione) M 09 - Costituzione di associazioni e organizzazione di produttori 8.2.1 Base Giuridica Regolamento (UE) n. 1305/2013 Art.27 Regolamento di esecuzione.. Regolamento delegato.. 8.2.2 Descrizione generale della misura comprensiva della logica di intervento, del collegamento ai fabbisogni emersi dall'analisi di contesto e del contributo alle Focus Area e agli obiettivi tematici trasversali (Innovazione, Ambiente, Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi) Descrizione generale della misura La frammentazione dell'offerta rappresenta uno dei principali punti di debolezza del sistema agroalimentare campano. Occorre superare i vincoli alla crescita derivanti dalle ridotte dimensioni aziendali, dalla scarsa propensione all'aggregazione dell'offerta, e favorire processi di governance in grado di restituire efficienza ai mercati e maggiori quote di valore aggiunto agli operatori del settore primario. La misura si pone l'obiettivo di promuovere la competitività e rafforzare il ruolo dell'associazionismo e dell'interprofessione in agricoltura al fine di migliorare il coordinamento tra gli attori delle filiere e di incentivare la contrattazione collettiva perseguendo condizioni di equilibrio e di stabilità dei mercati. Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale aventi come finalità: a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali organizzazioni alle esigenze del mercato; b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso; c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti, nonché d) altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

Il sostegno è concesso alle associazioni e organizzazione di produttori ufficialmente riconosciute dalla Regione Campania sulla base di un piano di miglioramento aziendale; tale sostegno è limitato alle sole associazioni e organizzazioni di produttori che possiedono caratteristiche di PMI (Piccole Medie Imprese) così definite ai sensi dell'art. 2 dell allegato 1 al Reg. UE n. 702/2014 della Commissione Collegamento ai fabbisogni emersi dall'analisi di contesto Contributo della Misura alle Priorità e alle Focus Areas Contributo potenziale della misura ad altre La Misura è collegata al fabbisogno n. 8 - Sostenere dinamiche di aggregazione delle imprese In Campania, nelle aree di pianura ad agricoltura intensiva la cooperazione ortofrutticola riveste un ruolo fondamentale in termini di sviluppo del settore e di fatturato prodotto. Pur tuttavia essendo l'agricoltura regionale a forte specializzazione ortofrutticola occorre consolidare ed ampliare la quota di produzione commercializzata in forma aggregata, sostenendo dinamiche di aggregazione delle imprese. La necessità di aumentare l'aggregazione dell'offerta è ancora più sentita negli altri comparti produttivi regionali soprattutto laddove le dimensioni aziendali risultano inferiori alla media regionale ed estremamente frammentate. Le limitate dimensioni aziendali (strutturali ed economiche) che caratterizzano il sistema agricolo regionale, rappresentano un vincolo oggettivo allo sviluppo del settore che può essere in qualche modo superato favorendo forme aggregate di offerta. Tale esigenza è particolarmente sentita nelle zone di montagna e svantaggiate, nelle quali le filiere appaiono strutturalmente più frammentate e meno organizzate. Priorità 3 - focus area 3a e 2a La Misura persegue prevalentemente la Priorità 3 e in particolare privilegia interventi finalizzati a promuovere e rafforzare l'associazionismo in agricoltura, a costruire reti relazionali tra operatori economici, con lo scopo di organizzare, soprattutto su scala locale, le filiere agricolo/forestali comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo. La Misura interseca le seguenti focus area: 2a) migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentarne la quota di mercato e l'orientamento allo stesso, nonché la diversificazione delle attività ; 3a) migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nessuna

priorità e Focus Areas Contributo della Misura agli obiettivi trasversali dello Sviluppo Rurale La Misura contribuisce agli obiettivi trasversali dello Sviluppo rurale soprattutto incidendo su processi concernenti il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali. Essa favorisce la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuove tecnologie innovative per le aziende agricole, la gestione sostenibile delle foreste, l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, il benessere degli animali, la gestione dei rischi inerenti all'agricoltura. 8.2.2.1 Articolazione della misura Codice Sottomisura 1 Sottomisura 2 Descrizione Aiuto alla costituzione di Associazioni e Organizzazioni di produttori agricoli e forestali 8.2.3 Campo di applicazione, livello di sostegno e altre informazioni (suddivise per sottomisura e tipo d'intervento) Sottomisura (codifica delle sottomisure all'allegato I del Regolamento di esecuzione parte 5) Aiuto alla costituzione di Associazioni e Organizzazioni di produttori agricoli e forestali 8.2.3.1 Finalità della sottomisura Le finalità della presente sottomisura sono: a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali organizzazioni alle esigenze del mercato; b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso; c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti, nonché d) altre attività che possono essere svolte dalle organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi. 8.2.3.1.1 Articolazione della sottomisura Codice Operazione 1 Descrizione Avviamento di gruppi, Associazioni e Organizzazioni di produttori nel settore agricolo e forestale

Operazione 2 Operazione 3 Le seguenti sezioni vanno compilate per sottomisura nel caso in cui non sono presenti più tipologie di operazioni. Qualora la sottomisura comprenda più tipi di operazioni le seguenti sezioni vanno compilate per ogni operazione 8.2.3.2 Descrizione della sottomisura / operazione (collegamento alla focus area) L operazione intende favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo e forestale nei suoi primi anni di attività. Il sostegno è concesso alle associazioni e organizzazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle organizzazioni di produttori che rientrano nella definizione di PMI. 8.2.3.3 Tipo di sostegno L'aiuto alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori è concesso sulla base di un piano aziendale e sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per un periodo che non supera i 5 anni successivi alla data del riconoscimento dell' associazione e organizzazione di produttori. Esso è decrescente nel quinquennio. 8.2.3.4 Beneficiari Associazioni e Organizzazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalla Regione Campania ai sensi degli art. 154 e 156 del Reg. CE n. 1308/2011, sulla base di un piano aziendale (business plan) e limitato alle organizzazioni di produttori che rientrano nella definizione di PMI. Sono esluse dagli aiuti oggetto della Misura, le associazioni e organizzazioni di produttori indicate al comma 5 dell'art. 19 del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione. 8.2.3.5 Metodologia di calcolo / percentuale di sostegno L'incentivo è calcolato sulla base della produzione commercializzata annuale del richiedente nei primi 5 anni successivi al riconoscimento. Nel primo anno di riferimento, l'aiuto è calcolato nell'entità del 10% del valore di produzione commercializzata. Tale valore è rappresentato dalla media dei valori annui delle produzioni commercializzate dei membri appartenenti all'organizzazione nei tre anni precedenti il riconoscimento per le organizzazioni di produttori agricoli e nei cinque anni precedenti per quelle dei produttori forestali escludendo, in questo caso, il valore più basso e quello più alto. In ogni caso l'aiuto non può superare l'importo di 100.000,00 annui. L'ultima rata annuale è subordinata alla verifica da parte dell'amministrazione regionale della corretta attuazione del piano di miglioramento aziendale presentato al momento della domanda di aiuto. 8.2.3.6 Spese ammissibili Le voci di spesa ammissibili all'aiuto sono indicate al comma 6 dell'art. 19 del Reg. UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e in particolare relative a: il canone di affitto di locali idonei, l'acquisto di attrezzature per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le spese per il personale amministrativo, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi. In caso di acquisto dei locali, i costi ammissibili sono limitati ai canoni di affitto dei locali a prezzo di mercato, per i primi cinque anni di uso.

L'ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data della domanda di aiuto, ad eccezione di quelle propedeutiche della stessa (progettazione, acquisizioni autorizzazioni, ecc.). Ai sensi dell'art. 67 del Reg. CE 1303/2013, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile sono quelle stabilite del comma 1, lett. A (rimborso dei costi sostenuti) e lett. B (tabelle standard di costi). Le spese ammissibili devono essere in linea con le indicazioni contenute nelle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi redatte dal MIPAAF nel settembre 2013. Sono escluse dalla misura le Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) e le Organizzazioni di Produttori (OP) che già sono costituite nell'ambito dell'ocm ai sensi della normativa vigente, sono inoltre escluse le spese relative alla fusione di preesistenti organizzazioni di produttori 8.2.3.7 Condizioni di ammissibilità La misura si applica su tutto il territorio regionale Il richiedente/beneficiario deve: - appartenere alla categoria indicata nel paragrafo beneficiari della misura; - essere ufficialmente riconosciuto dalla Regione Campania ai sensi degli art. 154 e 156 del Reg. CE n. 1308/2011, - rientrare nella definizione di PMI; Le associazioni e organizzazioni di produttori devono presentare un piano di sviluppo aziendale (business plan) coerente con le finalità della misura. Sono escluse dalla misura le AOP e le OP che già sono costituite e riconosciute nell ambito dell OCM ai sensi della normativa vigente. Ai sensi del regolamento di esecuzione n. del del Reg. 1308/2013 l organizzazione di produttori con un programma operativo approvato non potrà ricevere l aiuto previsto dall articolo 27 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. 8.2.3.8 Importi e aliquote di sostegno Il sostegno, concesso sotto forma di aiuto forfettario in rate annuali e con un importo decrescente, è limitato al 10% della produzione commercializzata durante i primi cinque anni successivi al riconoscimento e non può superare 100.000,00 all'anno. 1. la concessione dell'ultima rata è subordinata alla verifica della corretta attuazione del piano aziendale. 2. ai sensi del regolamento di esecuzione n. del del Reg. 1308/2013 l organizzazione di produttori con un programma operativo approvato non potrà ricevere l aiuto previsto dall articolo 27 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. 8.2.3.9 Principi in materia di definizione dei criteri di selezione I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione: dimensione dell'aggregazione del richiedente (numero di soci e valore della produzione commercializzata); richiedenti che aderiscono a regimi di qualità riconosciuta (Reg. CE n. 1305/2013 - art. 16 e 29); comparto produttivo interessato dagli interventi; contribuzione a un funzionamento efficiente della catena di approvvigionamento per scopi non alimentari (come l'utilizzo di rifiuti e residui agricoli per la produzione di energia rinnovabile o per i prodotti da agricoltura biologica) e/o contribuzione alla creazione di adeguate strutture organizzative per la consegna della biomassa. Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo, come attribuito sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalle

disposizioni attuative della misura. 8.2.4. Descrizione della verificabilità e controllabilità della misura e/o sottomisura e/o dei tipi di operazione Rischi I rischi nell'implementazione della misura sono riferibili soprattutto nell'implementazione a: della misura coerenza e complementarietà OCM e PSR; individuazione dei requisiti minimi relativi al contenuto del piano aziendale; individuazione delle procedure amministrative per la sua approvazione e per la verifica degli obiettivi entro 5 anni dal riconoscimento delle organizzazioni di produttori beneficiarie; Evitare il rischio che i soci/membri delle associazioni e organizzazioni di produttori si spostino da un gruppo all'altro per beneficiare due volte della stessa forma di sostegno Azioni di mitigazione dei rischi Valutazione complessiva della misura Le azioni di mitigazione dei rischi possono essere: la coerenza e complementarietà tra PSR Misura 9 e l' OCM è assicurata dalla possibilità che il beneficiario ha sulla scelta dello strumento normativo finanziario più opportuno. La scelta di operare con la Misura esclude il ricorso all'ocm e viceversa. adozione di uno schema preformulato di piano aziendale, redatto in linea alle indicazioni contenute nel regolamento attuativo del Reg. CE 1305/2013, da produrre a cura degli organi regionali e da allegare al bando della misura; Individuazione nel piano aziendale di obiettivi e risultati attesi definiti. costituzione di una banca dati dei soci delle OP che usufruiranno degli aiuti della misura. I soci di un OP che beneficia di aiuti della suddetta Misura, se escono dalla stessa, non possono entrare in una nuova Op che beneficia o beneficerà della stessa Misura