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C O M U N E D I S A N T O S T E F A N O D A V E T O P r o v i n c i a di G e n o v a Piazza del Popolo 1, 16049 Santo Stefano D Aveto Tel. 0185/88007 REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEI CANI E DEI GATTI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 24/11/2006 n.48 ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela dei cani e dei gatti, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la cittadinanza. ARTICOLO 2 - Principi e finalità Il Comune di Santo Stefano D Aveto riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere dei cani e dei gatti presenti sul territorio cittadino, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità. Il Comune di Santo Stefano D Aveto, allo scopo di favorire l'affidamento dei cani e dei gatti che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo. ARTICOLO 3 - Competenze del Sindaco Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione dei cani e dei gatti, nonché l'attuazione delle

disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi. ARTICOLO 4 - Maltrattamento o abbandono. E'vietato, a chiunque possieda un animale o lo detenga a qualsiasi titolo, mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti dell animale stesso o abbandonarlo. Chiunque viola il presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 154,00 ad 516,00. ARTICOLO 5 - Condizioni di benessere e controllo della fertilità. E'fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di garantire a tutti gli animali, la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze nel rispetto della specie e della razza cui appartengono. In ogni caso, i proprietari o detentori degli animali sono responsabili della salute e del benessere dei cuccioli. ARTICOLO 6 - Accudimento e condizioni igienico- sanitarie. Chi detiene un animale o lo possiede a qualunque titolo deve: - averne cura e rispettarne i diritti; - farlo visitare da medici veterinari ogniqualvolta il suo stato di salute lo renda necessario; - accudirlo ed alimentarlo secondo le necessità della specie, della razza e del ciclo vitale dell'animale stesso, con carattere di continuità; - garantire le opportune condizioni igienico - sanitarie all'interno delle abitazioni e sui terrazzi, balconi, giardini di proprietà che li ospitano, nonché dei locali condominiali annessi in cui gli animali transitano. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai regolamenti condominiali circa la possibilità di detenzione. ARTICOLO 7 - Caratteristiche spazi e condizioni di detenzione dei cani. I cani detenuti prevalentemente in spazi delimitati, necessitano di un'area di, almeno 8 mq. per capo adulto, o superiore su esigenze particolari di razza; sono fatte salve temporanee esigenze sanitarie. I locali di ricovero devono essere aperti verso l'esterno per consentire sufficiente illuminazione naturale, ventilazione e temperatura adeguate. I detentori devono garantire gli animali dalle intemperie con un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, coperto almeno su tre lati, oltre il tetto, rialzato ed isolato dall'umidità del terreno. Gli animali devono inoltre essere protetti da temperature e condizioni climatiche sfavorevoli, da illuminazione forzata e da eccessivi rumori. 2

E'vietata la detenzione dei cani alla catena; qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di muoversi liberamente e che la suddetta catena sia collegata a cavo aereo, di lunghezza minima di mt.5, con due moschettoni rotanti alle estremità della catena stessa. Gli animali tenuti a catena dovranno comunque sempre poter raggiungere il proprio riparo ed i contenitori dell'acqua e del cibo. E'vietato tenere permanentemente animali in cantine, in garage o in altri locali chiusi, in balconi o in box esterni in lamiera Chiunque viola il presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 154,00 ad 516,00. ARTICOLO 8 - Ricovero e custodia dei cani e dei gatti randagi o abbandonati Il Comune di Santo Stefano D Aveto, considerato che ai sensi dell art.4 della L.R. 23/2000 è tenuto a provvedere alla funzione di ricovero, custodia e mantenimento dei cani e dei gatti randagi o abbandonati sul proprio terreno, nonché considerata l assenza di un canile/gattile municipale, ai sensi dell art.10 delle medesima L.R. 23/2000 può stipulare convenzioni con strutture di ricovero private con la quale affidare la gestione delle attività di ricovero e custodia dei cani e dei gatti randagi catturati sul territorio del Comune o ritirati o sequestrati a residenti nel Comune stesso. Presso il canile/gattile municipale e/o la struttura convenzionata potranno essere ricoverati solo i seguenti animali: a) i cani ed i gatti catturati dal Servizio Veterinario della A.S.L. n. 4 Chiavarese o da Enti convenzionati rinvenuti vaganti sul territorio comunale; b) i cani ed i gatti nei casi previsti dagli artt. 86 e 87 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954 n. 320; c) i cani ed i gatti di qualunque cittadino, il quale, per causa di forza maggiore la cui rilevanza sarà valutata dal Responsabile del Servizio Comunale - temporaneamente non possa custodire un animale posseduto ovvero che intenda avvalersi del Servizio di ricovero temporaneo, presso il citato canile/gattile, compatibilmente con la disponibilità di posti liberi. Il ricovero temporaneo dei cani e dei gatti potrà essere effettuato esclusivamente dal proprietario dell animale o da un suo diretto familiare. Il cittadino, prima della consegna del cane e/o del gatto presso la struttura, dovrà provvedere a: - presentare autocertificazione nelle forme previste dalla legge, con l indicazione del proprio domicilio unitamente alla dichiarazione relativa al periodo esatto di ricovero previsto; - al versamento anticipato della quota prevista dall art. 15 del presente regolamento, riferita allo stesso periodo; d) i cani ed i gatti di persone residenti sul territorio comunale colpite da grave infermità o private della libertà personale, in assenza di altra persona disponibile ad accudire gli 3

animali stessi, sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessore o a persona di fiducia di quest ultimo dallo stesso indicata. In tal caso il servizio è gratuito; e) i cani ed i gatti sequestrati dagli Organi di Vigilanza, relativamente ad accertati casi di mantenimento in pessime condizioni di igiene e/o di maltrattamento: in tal caso il servizio sarà svolto a spese del proprietario o detentore sino al loro affidamento, che sarà tenuto al versamento della diaria giornaliera commisurata al numero di giorni compresi tra la data del sequestro e quella dell eventuale affidamento dell animale stesso. ARTICOLO 9 - Affidamento dei cani e dei gatti Gli animali ricoverati nel canile/gattile a norma dell art.8 e non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura, possono essere ceduti gratuitamente a privati che diano, a giudizio del Responsabile del Servizio Comunale, garanzie di buon trattamento, o ad Associazioni di Volontariato animaliste; in tal caso nessun corrispettivo sarà dovuto per il ritiro dell animale. I cani ed i gatti catturati possono essere ceduti in affidamento temporaneo a chi ne faccia richiesta. L affidamento diventerà definitivo decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della consegna al richiedente. In tale periodo, il richiedente, ha facoltà di rifiutare l affidamento temporaneo, e riconsegnare l animale alla struttura comunale, senza alcun onere aggiuntivo. Delegato agli accertamenti per la verifica del possesso dei requisiti per l affido dei cani è il competente Servizio Veterinario. ARTICOLO 10 - Divieto di affidamento dei cani ed i gatti I cani ed i gatti non possono essere dati in affidamento o adozione a coloro nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza penale di condanna passata in giudicato, per reati che riguardino maltrattamenti di animali. ARTICOLO 11 - Cattura di cani ed i gatti vaganti In caso di cattura di cani e gatti vaganti e di riconsegna degli stessi al proprietario, quest ultimo sarà tenuto al pagamento di una diaria giornaliera (retta di mantenimento) computata dal giorno di ingresso a quello di uscita, come da tariffa stabilita all art. 15 del presente regolamento. ARTICOLO 12 - Spese per prestazioni sanitarie e veterinarie Le spese per prestazioni sanitarie e veterinarie prestate ai cani ed ai gatti vaganti catturati e ricoverati temporaneamente presso la struttura comunale e/o convenzionata, sono poste a carico degli eventuali proprietari che dovranno provvedere al pagamento delle stesse al Servizio Veterinario dell A.S.L., per le prestazioni fornite, e al Comune per i giorni effettivi di ricovero. 4

ARTICOLO 13 - Rinuncia ai cani ed ai gatti posseduti o detenuti I residenti sul territorio comunale che non intendono o non sono in grado di custodire cani o gatti dagli stessi detenuti o che comunque non sono in grado di trovare agli stessi un adeguata sistemazione, possono consegnarli alla struttura comunale e/o convenzionata, sottoscrivendo una dichiarazione di rinuncia definitiva all animale stesso. Qualora si tratti di cane, la struttura trasmetterà la dichiarazione al competente Ufficio per l anagrafe canina. Tale servizio è soggetto al pagamento di una somma forfettaria di.300,00 (trecento/00) oltre oneri fiscali di legge, da versare una tantum preventivamente alla consegna dell animale. ARTICOLO 14 - Mancato ritiro a seguito di ricovero temporaneo Il ricovero temporaneo, prolungato oltre il termine dichiarato ai sensi dell art. 8, se non giustificato preventivamente, darà luogo all emissione di formale atto di diffida ai sensi dell art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con il quale verranno imposti i termini per il ritiro dell animale. Il mancato rispetto dell atto di diffida, sarà inteso quale abbandono dell animale, che verrà preso in custodia dalla struttura comunale e/o convenzionata e ceduto a privati, ai sensi dell art.9 del presente regolamento, provvedendo altresì d'ufficio al recupero coattivo della somma corrispondente per il prolungato mantenimento del cane, oltre all applicazione della sanzione amministrativa prevista dall art. 24 comma 1 della L.R. 22.03.2000, n. 23, ed alla segnalazione della situazione alla competente Autorità Giudiziaria, per il reato di all art. 727 del Codice Penale. ARTICOLO 15 - Tariffa In tutti i casi per cui è previsto il pagamento di una diaria giornaliera la somma stabilita è di.5,00 (cinque\00), oltre oneri fiscali di legge. ARTICOLO 16 - Versamento di somme per il servizio Il versamento delle somme dovute in esecuzione del presente regolamento, ad eccezione delle sole spese sanitarie e veterinarie di cui all art.12 - sarà effettuato, secondo le modalità che verranno appositamente indicate, presso la Tesoreria del Comune di Santo Stefano D Aveto, che rilascerà regolare ricevuta di avvenuto pagamento, da esibirsi al Responsabile della struttura, prima dell erogazione del servizio richiesto. La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento comporterà il diniego del servizio richiesto. ARTICOLO 17 - Condizioni temporanee di detenzione e di trasporto. Quando per motivate e temporanee esigenze sia indispensabile tenere animali in spazi angusti essi devono avere sufficiente libertà di movimento, acqua e cibo necessari, luce ed aria. 5

In caso di trasporto é vietata la detenzione di tutti í tipi di animali in condizioni che ne determinino inutile sofferenza; in particolare per gli animali d affezione sono vietati il trasporto e la detenzione in condizioni o con mezzi inidonei o comunque tali da procurare loro danni fisici. Gli spazi e i contenitori eventualmente utilizzati devono essere tali da consentire loro la posizione retta e di sdraiarsi e rigirarsi; devono, inoltre, essere garantite le necessarie condizioni igieniche ed alimentari. E assolutamente vietato trasportare animali segregati nei bagagliai ermeticamente chiusi dei mezzi di trasporto. E'altresì vietato lasciare gli stessi chiusi all'interno dell'abitacolo dei mezzi di trasporto quando manchino le condizioni di vivibilità dell'animale. ARTICOLO 18 - Anagrafe canina e tatuaggio. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, devono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina e sottoposti agli accertamenti previsti dalla legge, nonché alla sterilizzazione quando prevista. Devono inoltre segnalare la scomparsa, la morte ed eventuali trasferimenti E'inoltre obbligatorio sottoporre il cane all applicazione del microchip e\o tatuaggio. La violazione della norma di cui al 1 comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 77,00 ad 232,00, mentre quella alla norma di cui al 2 comma da 51,00 ad 154,00. ARTICOLO 19 - Guinzaglio, museruola ed assicurazione. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nei locali condominiali, i cani devono essere tenuti al guinzaglio da persone in grado di controllarli. Per i cani caratterialmente aggressivi o mordaci e potenzialmente pericolosi di cui all ordinanza emessa dal Ministero della salute, in data 09/09/2003, é obbligatorio l'uso della museruola, oltre che del guinzaglio. Per gli stessi è obbligatoria la stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi. Nei giardini pubblici ed in tutte le aree verdi, opportunamente segnalati, é vietato l'ingresso ai cani. E inoltre vietato l ingresso nei mercati in genere e negli spacci di generi alimentari, negli ospedali, nei luoghi destinati all esercizio di culto, nei cimiteri, nei teatri e cinematografi, in tutti gli altri esercizi in genere quando l esercente ritenga, per validi motivi, di vietarne l accesso. In tal caso dovrà essere esposto il cartello, ben visibile, indicante il divieto e gli estremi del presente provvedimento. Gli obblighi o divieti di cui sopra non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti ed a quelli in dotazione alle forze armate, di polizia e della protezione civile. 6

ARTICOLO 20 - Disturbo della quiete pubblica. I cani a guardia di case, orti, giardini e poderi dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare danno ai passanti. I proprietari devono segnalare con apposito cartello o scritta la presenza degli stessi, inoltre devono impedire che, cani ed altri animali particolarmente canori, arrechino disturbo alla quiete pubblica. ARTICOLO 21 - Paletta e sacchetto. I proprietari detentori di cani devono evitare che i loro cani lascino escrementi sul suolo pubblico. A tal fine devono raccogliere gli eventuali escrementi servendosi di apposita paletta o altro mezzo idoneo nonché di sacchetti di plastica e depositarli nei porta rifiuti o nei cassonetti. La detenzione della paletta - o mezzo sostitutivo - e del sacchetto di plastica sono obbligatori fin dal momento iniziale dell'accompagnamento degli animali ai luoghi pubblici. Sono esonerati da tale divieto le persone non vedenti o non udenti accompagnate dai propri cani guida. ARTICOLO 22 - Smaltimento animali morti. Gli animali da compagnia di proprietà, in caso di decesso, possono essere smaltiti: - mediante consegna a Ditte autorizzate; - mediante sotterramento in terreni di privati cittadini, solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive e/od infestive trasmissibili agli uomini ed agli animali. ARTICOLO 23 - Tutela delle colonie feline. E'vietato maltrattare i gatti che vivono in libertà. Le colonie feline presenti nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, devono essere rispettate e tutelate, facilitando l'opera di accudimento del personale addetto e delle associazioni protezionistiche, nel rispetto delle condizioni igienico - sanitarie. L Amministrazione Comunale s impegna a favorire l Azione delle Associazioni protezionistiche. E'inoltre vietato spostare animali singoli o intere colonie dal loro habitat senza il parere favorevole del Servizio Veterinario pubblico e della Associazione di Protezione animale cui la colonia é affidata. E'vietato a personale non autorizzato mettere "avanzi di cibo nel suolo pubblico per sfamare gatti in libertà. ARTICOLO 24 - Allevatori e detentori di animali a scopo di commercio. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio hanno l obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali, nonché registro di conferimento degli animali morti a 7

Ditte specializzate. I suddetti registri dovranno essere vidimati dai competenti Servizi veterinari della ASL Chiavarese. Chiunque viola il presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,00 ad 774,00. ARTICOLO 25 - Addestramento animali. E'vietato nell'addestramento degli animali e dei cani in particolare, ricorrere a percosse, strumenti o ad altre forme di violenza psicofisica che possano traumatizzare l'animale stesso. E'inoltre vietato qualsiasi tipo di addestramento incompatibile con lo stato psicofisico dell'animale che comporti sofferenze dello stesso. E'altresì vietata qualunque forma di combattimento tra animali. ARTICOLO 26 - Vivisezione e utilizzo improprio di animali. E'vietato prelevare qualsiasi animale per conferirlo a laboratori di vivisezione. E'inoltre vietato catturare animali randagi o vaganti per commercio o per scopi comunque diversi da quelli previsti dalle norme vigenti. Chiunque viola il presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,00 ad 5.164,00. ARTICOLO 27 - Giochi e manifestazioni con animali. E'vietato utilizzare sul territorio comunale animali vivi per manifestazioni che richiedono comportamenti non conformi alle caratteristiche etnologiche della razza o allo stato di salute dell'animale stesso. ARTICOLO 28 - Sanzioni Le trasgressioni al presente regolamento, ad eccezione degli articoli per i quali è già prevista una specifica sanzione e fatte salve comunque le disposizioni di leggi e del codice penale in materia, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da.25,00 ad.500,00. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento, il Sindaco può ordinare il sequestro dell animale ed il ricovero dello stesso presso il canile municipale e\o la struttura convenzionata, a spese del proprietario e\o del possessore; Il Corpo di Polizia municipale, gli agenti della forza pubblica, il Servizio veterinario della ASL 4 Chiavarese nonché le guardie giurate volontarie appositamente autorizzate, ciascuno per la parte di propria competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente regolamento e dell'applicazione delle relative sanzioni; ARTICOLO 29 - Rinvio 8

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia. Santo Stefano D Aveto, lì Il Sindaco Cristoforo Campomenosi 9