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Repertorio n. del COMUNE DI CARLAZZO Provincia di Como CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D USO GRATUITO DI LOCALI SITI ALL INTERNO DELLA VILLA MARZORATI TRA il Sig. Radici geom. Sergio, nato a Como il 13.04.1979 che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell interesse del COMUNE DI CARLAZZO, con sede a Carlazzo (CO) in via ValCavargna n. 38, p.iva 00660580135, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell Area Servizi al Patrimonio, nominato con decreto in data 01.04.2015 prot. n. 2019, in seguito sarà denominata come comodante ; E il Signor, nato a il, residente a in via n., in qualità di della con sede a ( ) in via n., partita IVA, in seguito sarà denominata come comodatario ; PREMESSO CHE: - con delibera di Giunta Comunale n. del, si approvava la bozza di schema di contratto per la concessione in comodato d uso gratuito di locali siti all interno della Villa Marzorati, demandando al Responsabile dell Area Servizi al Patrimonio i successivi adempimenti; - con determina dell Area Servizi al Patrimonio n. del, si approvava l avviso pubblico per la concessione in comodato d uso 1

gratuito di locali siti all interno della Villa Marzorati; - con determina dell Area Servizi al Patrimonio n. del, si approvava il verbale redatto in data prot. e tutti gli atti relativi all aggiudicazione della concessione in comodato d uso gratuito di locali siti all interno della Villa Marzorati alla Società con sede a in via ; SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Il Comune di Carlazzo concede in comodato d uso gratuito al comodatario, che accetta, i locali di sua proprietà all interno della struttura denominata Villa Marzorati situati nei seguenti piani: piano seminterrato, piano terra, piano intermedio e piano secondo. Il vano scala e i relativi atri di ogni piano, oltre ai servizi igienici posti al piano intermedio, sono concessi ad uso comune di tutti i concessionari della struttura. Art. 2 Il comodato avrà durata di anni dieci, con decorrenza dalla stipula del presente contratto. Alla scadenza, il comodante si riserva la facoltà di procedere ad un rinnovo del contratto mediante provvedimento espresso per ulteriori dieci anni. Art. 3 Le attività che vengono svolte nell immobile, devono essere esclusivamente quelle risultanti dal progetto presentato in sede di selezione (che costituisce parte integrante al presente contratto, anche se non materialmente allegato). Art. 4 2

L immobile è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, esclusivamente per gli usi previsti nella presente convenzione dal concessionario rimanendo inibito di destinarlo, anche parzialmente e temporaneamente a qualsiasi altro uso. Il concessionario dovrà provvedere alla ristrutturazione e adeguamento con messa a norma degli impianti tecnologici, nonché provvedere all ottenimento dell agibilità dell immobile e di tutte le necessarie autorizzazioni igienico - sanitarie e amministrative, necessarie in relazione all uso dell immobile. Art. 5 Il comodatario dichiara che l immobile è adatto all uso convenuto e di accettarlo nello stato di fatto in cui attualmente si trova, impegnandosi a riconsegnarlo alla scadenza del contratto completamente ristrutturato. Art. 6 Tutte le spese per la realizzazione delle opere di ristrutturazione e adeguamento con messa a norma degli impianti tecnologici, nonché per l ottenimento dell agibilità dell immobile sono a totale carico del comodatario. Al termine del contratto, ogni innovazione realizzata resterà acquisita alla proprietà a titolo gratuito. Art. 7 La pulizia dei locali ad uso comune ed assegnati in comodato, sono a totale carico del comodatario. Art. 8 La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali assegnati è a carico del comodatario. Per l esecuzione delle opere di cui sopra il Comune ha facoltà di sostituirsi al 3

comodatario, qualora non vi provvedesse direttamente, con addebito delle spese. Nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584 del codice civile il comodatario non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento di danni o spese qualora, per riparazioni che il Comune riterrà necessarie anche se differibili, per modifiche o miglioramenti all intero stabile od a parte di esso, dovesse risultare limitato l uso o il godimento dei locali assegnati. Art. 9 Sono a totale carico del comodatario: - le spese per il riscaldamento e la produzione dell acqua calda - le spese per la fornitura di energia elettrica - le spese per i canoni telefonici - le spese per il materiale di consumo e tutto quanto necessario ad un regolare svolgimento delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Art. 10 Il comodatario si impegna, per tutta la durata del contratto, a mantenere inalterato l assetto presentato in sede di progetto; eventuali cambi d uso dovranno essere autorizzati dal Comune di Carlazzo, nel rispetto e coerentemente al progetto presentato in sede di selezione, in modo da assicurarne lo standard qualitativo. Il comodatario è tenuto a richiedere tutte le necessarie autorizzazioni igienico - sanitarie, nonché quelle amministrative, e dovrà essere in possesso dei requisiti professionali e di onorabilità richiesti dalle leggi di settore che regolano l'attività da realizzare. Il Comune di Carlazzo potrà verificare in ogni momento l aderenza delle 4

attività rispetto al progetto presentato in gara. L assegnatario avrà comunque l obbligo di relazionare annualmente per iscritto, entro il 30/04 dell anno successivo, sulle attività poste in essere nei locali assegnati e di rendicontare in merito alle entrate realizzate e spese sostenute. Nel caso in cui il rendiconto annuale non sia prodotto nei termini stabiliti il comodato sarà risolto. Art. 11 Il comodatario è costituito custode dei locali e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Il comodatario esonera inoltre espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a sé, a eventuali lavoratori od operatori o a terzi frequentatori dell immobile, provocati da fatti od omissioni imputabili al comodatario stesso o da qualsiasi attività, anche manutentiva, svolta all interno dei locali concessi. Il comodatario, all atto della stipulazione del contratto, deve consegnare copia di polizza assicurativa con primaria società per rischi diversi di responsabilità civile verso terzi e verso l eventuale personale impegnato nelle attività all interno della struttura. Per pretese risarcitorie che fossero comunque avanzate direttamente nei confronti del Comune, quest ultimo avrà diritto ad azione di rivalsa nei confronti del concessionario. Il comodatario si obbliga ad osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell edificio, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari, 5

impegnandosi a riconsegnare l immobile alla scadenza libero da persone e cose anche interposte, pulito in ogni sua parte. Il comodante potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali assegnati per accertarsi della buona conservazione e dell osservanza di ogni obbligo contrattuale e di legge. Art. 12 E fatto divieto di cedere anche parzialmente ad altri il contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto. Art. 13 L inadempienza da parte del comodatario di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà l immediata risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 c.c. Art. 14 Qualsiasi modifica al presente contratto va approvata per iscritto. Art. 15 Tutte le spese per la stipulazione e registrazione del seguente contratto sono a carico del comodatario. La registrazione del contratto verrà eseguita a cura del comodante. Rimarranno a carico del comodatario tasse e imposte inerenti l attività da esso esercitata nell immobile locato. Per quanto non previsto si farà riferimento alle leggi vigenti e alle norme del Codice Civile. Letto confermato e sottoscritto IL COMUNE DI CARLAZZO Radici geom. Sergio IL COMODATARIO 6