CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO. (Articoli 3, 17 e 17-bis: disposizioni in materia di verifica dei poteri)

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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II n. 28 PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO (Articoli 3, 17 e 17-bis: disposizioni in materia di verifica dei poteri) PRESENTATA DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO COMPOSTA dal Presidente della Camera dei Deputati, VIOLANTE, Presidente, e dai deputati ARMAROLI, BICOCCHI, BRUGGER, CALDERISI, D ALIA, DEODATO, GRIMALDI, GUERRA, LEMBO, LIOTTA, MAT- TARELLA, SIGNORINO, TASSONE Presentata alla Presidenza della Camera il 30 settembre 1998 (Relatori: ARMAROLI e GRIMALDI) ONOREVOLI COLLEGHI! La presente proposta di modificazione al Regolamento della Camera è stata formulata dalla Giunta per il Regolamento, ai sensi dell articolo 16, comma 3, nella seduta del 30 settembre 1998. Essa è volta ad adeguare le disposizioni concernenti il procedimento di verifica dei poteri, per un verso, alla nuova legislazione elettorale e, per altro verso, ad esigenze di varia natura manifestatasi nel corso del tempo. La proposta di modifica regolamentare risulta connessa alla proposta di regolamento della Giunta delle elezioni che, presentata da tale organo il 30 aprile 1998, è stata esaminata dalla Giunta per il Regolamento ai sensi dell articolo 17, comma 2, e infine da quest ultima trasmessa all Assemblea in un testo parzialmente modificato il 23 luglio scorso (v. doc. II-bis, n.1-a). Anche la presente proposta trae origine da un elaborazione che ha avuto inizialmente luogo nell ambito della Giunta delle elezioni, traducendosi non nella formale presentazione di un testo, ma solo nell invio di esso alla Giunta per il Regolamento. Tale testo è stato poi rielaborato dai re-

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati latori e quindi esaminato e approvato dalla Giunta come si è detto nella seduta del 30 settembre. * * * La proposta reca modifiche agli articoli 3 e 17 e l introduzione dell articolo 17-bis. Per quanto concerne l articolo 3, la modifica riguardante il comma 1 è volta ad adeguare la disciplina della proclamazione dei deputati subentranti alla vigente legislazione elettorale, che contempla la possibilità di candidarsi sia in collegi uninominali sia nella quota proporzionale, ma non per entrambi i rami del Parlamento. Si propone inoltre di aggiungere, al comma 2, una norma intesa a recepire la prassi finora osservata in materia di attribuzione delle funzioni di presidente e di segretario della Giunta delle elezioni provvisoria. Le modifiche all articolo 17 hanno carattere meramente formale per quanto attiene al comma 1, nel quale viene esplicitato che la Giunta delle elezioni deve riferire all Assemblea non solo sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ma altresì su quelle di decadenza. La modifica riguardante il comma 3 dello stesso articolo 17 prevede a sua volta la possibilità, per i membri della Giunta delle elezioni, di essere sostituiti qualora siano chiamati a far parte del Governo ovvero ad assumere la presidenza di un organo parlamentare. L articolo 17-bis prevede, al comma 1, che sulle proposte della Giunta delle elezioni fondate esclusivamente sul risultato di accertamenti numerici non si proceda a votazioni, salvo che non venga chiesto, con ordine del giorno motivato e sottoscritto da almeno venti deputati, lo svolgimento di ulteriori verifiche da parte della Giunta. Si tratta di una modifica che, recependo istanze da più tempo e da più parti avanzate, è volta a conferire la massima oggettività alle pronunzie in materia di verifica dei poteri. Il comma 2 dello stesso articolo 17-bis prevede che l Assemblea prenda atto, senza procedere a votazioni, delle dimissioni motivate dalla volontà di optare per una carica incompatibile. I successivi commi 3 e 4 recano, rispettivamente, la disciplina da applicarsi per la attribuzione dei seggi relativi alla quota proporzionale rimasti vacanti per qualsiasi causa e la previsione della possibilità di convocazione della Camera anche successivamente al suo scioglimento per deliberare su proposte della Giunta delle elezioni. * * * Sull illustrata proposta di modificazione al Regolamento si è registrato, nell ambito della Giunta, un consenso unanime. La Giunta confida, conseguentemente, che essa venga favorevolmente valutata da parte dell Assemblea. Paolo ARMAROLI e Tullio GRIMALDI, Relatori

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati TESTO DEL REGOLAMENTO MODIFICA PROPOSTA ART. 3. ART. 3. 1. Costituito l Ufficio provvisorio di Presidenza, il Presidente proclama eletti deputati i candidati che subentrino agli optanti per il Senato della Repubblica o ai deputati optanti tra più collegi, subordinatamente per questi ultimi alla convalida nel collegio di opzione. 2. A tal fine, il Presidente sospende la seduta e convoca immediatamente per i relativi accertamenti una Giunta provvisoria composta dei deputati membri della Giunta delle elezioni della precedente legislatura, che siano presenti alla prima seduta. Qualora il numero di tali deputati sia inferiore a dodici, il Presidente procede mediante sorteggio all integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto. 1. Costituito l Ufficio provvisorio di Presidenza, il Presidente proclama eletti deputati i candidati che subentrano a candidati eletti per la quota proporzionale già proclamati eletti in collegi uninominali, nonché ai deputati optanti tra più circoscrizioni, condizionatamente alla convalida della loro elezione nel collegio uninominale o nella circoscrizione di opzione. 2. A tal fine, il Presidente sospende la seduta e convoca immediatamente per i relativi accertamenti una Giunta provvisoria composta dei deputati membri della Giunta delle elezioni della precedente legislatura, che siano presenti alla prima seduta. Qualora il numero di tali deputati sia inferiore a dodici, il Presidente procede mediante sorteggio all integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto. La Presidenza della Giunta provvisoria è attribuita secondo i criteri di cui al comma 1 dell articolo 2; assume le funzioni di segretario il deputato più giovane d età tra i componenti la Giunta provvisoria. ART. 17. ART. 17. 1. La Giunta delle elezioni è composta di trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce all Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza. 2. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Re- 1. La Giunta delle elezioni è composta di trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce all Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza. 2. Identico.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati golamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell articolo 16. Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicità. 3. I deputati componenti la Giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina, né dare le loro dimissioni, e, quand anche siano date, il Presidente della Camera non le comunica all Assemblea. Qualora però la Giunta non rispondesse per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo presidente, o non fosse possibile ottenere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvederà a rinnovare la Giunta. 3. I deputati componenti la Giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni; quand anche queste siano date, il Presidente della Camera non le comunica all Assemblea. Possono essere sostituiti, su loro richiesta, i deputati che siano chiamati a far parte del Governo ovvero ad assumere la presidenza di un organo parlamentare. 4. Qualora la Giunta non risponda per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo presidente, o non sia possibile ottenere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvede a rinnovare la Giunta. Dopo l articolo 17 è aggiunto il seguente: ART. 17-bis. 1. Qualora una proposta della Giunta delle elezioni in materia di verifica dei poteri discenda esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, l Assemblea non procede a votazioni e la proposta s intende approvata, salvo che, prima della conclusione della discussione, venti deputati chiedano, con ordine del giorno motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche. Se l Assemblea respinge l ordine del giorno, s intende approvata la proposta della Giunta. 2. Il Presidente comunica all Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, le dimissioni dal mandato parlamentare motivate in relazione alla volontà di optare per una carica o per un ufficio con esso incompatibile. 3. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, e la legge elettorale non preveda che esso venga attribuito mediante lo svolgimento di elezioni suppletive, il Presidente della Camera pro-

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati clama eletto il candidato che segue immediatamente l ultimo eletto nell ordine accertato dalla Giunta delle elezioni. 4. Per le deliberazioni su proposte formulate dalla Giunta delle elezioni la Camera può essere convocata anche successivamente al suo scioglimento. Stampato su carta riciclata ecologica DOC13-2-28 Lire 500