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AZIENDA USL VALLE D AOSTA UNITE SANITAIRE LOCALE VALLEE D AOSTE Codice Regione 020 - Codice U.S.L. 101 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 545 DEL 18/04/2017 Struttura / Ufficio Proponente : OGGETTO : SC - AFFARI GENERALI E LEGALI, LPI E FORMAZIONE APPROVAZIONE DELLA STIPULA DELLA CONVENZIONE TRIENNALE CON L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE POST LAUREAM, FINALIZZATO ALL'ACCESSO ALL'ESAME DI STATO PER L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI DOTTORE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (SEZIONE B DELL'ALBO) E PSICOLOGO (SEZIONE A DELL'ALBO) Responsabile del Procedimento : Responsabile della Struttura : Vuillermoz Karen Tarello Daniela parere favorevole: IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA / UFFICIO PROPONENTE (Tarello Daniela) firmato digitalmente in data 12/04/2017 visto: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (dott. Pietroni Valter) firmato digitalmente in data 18/04/2017

IL DIRETTORE GENERALE PRO-TEMPORE (dott.ssa Tumiati Marina) firmato digitalmente in data 18/04/2017 PUBBLICATA ai sensi di legge ESEGUIBILE ai sensi di legge A decorrere dal 20/04/2017 A decorrere dal 18/04/2017 Firmato digitalmente dal Responsabile del Procedimento Tarello Daniela Firmato digitalmente dal Responsabile del Procedimento Tarello Daniela Documento sottoscritto digitalmente

Proposta di deliberazione Proposta N. 572 DEL 11/04/2017 Struttura/Ufficio Proponente: SC - AFFARI GENERALI E LEGALI, LPI E FORMAZIONE IL DIRETTORE GENERALE PRO TEMPORE a) Richiamata la legge 18 febbraio 1989, n. 56 Ordinamento della professione di psicologo e, in particolare, l articolo 2 (Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo); b) richiamato il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 239 Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo ; c) richiamato il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti e, in particolare, il CAPO X (Professione Psicologo); d) richiamato il decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento ; e) considerato che: con PEC prot. n. 110966 del 22 dicembre 2016, l'ufficio Orientamento e Placement dell'università della Valle d'aosta Université de la Vallée d'aoste ha richiesto all'azienda USL della Valle d'aosta la disponibilità ad accreditarsi quale sede di tirocinio professionalizzante post lauream, finalizzato all'accesso all'esame di Stato per l'esercizio delle professioni di dottore in Scienze e tecniche psicologiche (Sezione B dell'albo) e Psicologo (Sezione A dell'albo) e alla successiva stesura di una nuova convenzione; la S.C. Affari Generali e Legali LPI Formazione ha, quindi, richiesto, con nota prot. n. 112465 in data 29 dicembre 2016, al Direttore f.f. della S.S.D. Psicologia l'espressione di un parere in merito alla disponibilità di accreditarsi quale sede di tirocinio professionalizzante e che quest'ultimo ha risposto favorevolmente con nota prot. n. 13201 in data 8 febbraio 2017, trasmettendo altresì il modulo di accreditamento debitamente compilato; con PEC prot. n. 13850 del 9 febbraio 2017, la S.C. Affari Generali e Legali LPI Formazione ha trasmesso all'università della Valle d'aosta Université de la Vallée d'aoste la documentazione necessaria ad accreditarsi quale sede di tirocinio professionalizzante post lauream oggetto del presente atto; con PEC prot. n. 20570 del 2 marzo 2017, il Responsabile Orientamento e Placement dell'università della Valle d'aosta Université de la Vallée d'aoste ha trasmesso lo schema di convenzione, allegato e parte integrante della presente deliberazione, chiedendone la stipula; f) preso atto che, quindi, la S.C. Affari Generali e Legali LPI Formazione, con nota prot. n. 20828 del 3 marzo 2017, ha chiesto al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale di esprimere parere in merito alla stipula della convenzione oggetto del presente atto e indicare il numero di tirocinanti che la Struttura è disponibile ad accogliere annualmente;

g) dato atto che, con nota prot. n. 31049 del 4 aprile 2017, il Dirigente della S.S.D. Psicologia, a ciò delegato dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, ha espresso parere favorevole alla richiesta di cui alla lettera f), indicando un massimo di 6 tirocinanti da accogliere annualmente; h) preso atto che la convenzione oggetto del presente atto ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta scritta di una delle parti, e potrà essere rinnovata mediante l'approvazione di atti espliciti, previa positiva verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento; i) considerato che la stipula della convenzione oggetto del presente atto: - rientra nell ambito delle attività dirette a perseguire un costante accrescimento tecnicoscientifico per le Strutture aziendali coinvolte; - non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico dell Azienda; j) ritenuto quindi opportuno procedere ad approvare la stipula della convenzione triennale con l'università della Valle d'aosta Université de la Vallée d'aoste per lo svolgimento del tirocinio professionalizzante post lauream, finalizzato all'accesso all'esame di Stato per l'esercizio delle professioni di Dottore in Scienze e Tecniche psicologiche (sezione B dell'albo) e Psicologo (sezione A dell'albo), il cui schema è allegato e parte integrante del presente atto; k) ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire la rapida formazione del rapporto; l) visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo ai sensi dell articolo 17, comma 2, della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni; m) preso atto che il Direttore Sanitario ha assunto le funzioni di Direttore Generale pro tempore, per cui non può rendere il parere ai sensi dell art.17, comma 2, della legge regionale 25 gennaio 2000 n. 5 e successive modificazioni DELIBERA 1. di approvare la stipula della convenzione triennale con l'università della Valle d'aosta Université de la Vallée d'aoste per lo svolgimento del tirocinio professionalizzante post lauream, finalizzato all'accesso all'esame di Stato per l'esercizio delle professioni di Dottore in Scienze e Tecniche psicologiche (sezione B dell'albo) e Psicologo (sezione A dell'albo), secondo lo schema allegato e parte integrante della presente deliberazione; 2. di dare atto che la stipula della convenzione di cui al punto 1 non comporta l assunzione di oneri finanziari aggiuntivi a carico dell Azienda USL della Valle d Aosta; 3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni indicate in premessa. IL DIRETTORE GENERALE PRO TEMPORE (dr.ssa Marina TUMIATI) Documento sottoscritto digitalmente

Rep N. Prot N. Università della Valle d Aosta / Université de la Vallée d Aoste Strada Cappuccini 2/a Aosta, 11100 - Tel: 0165-306711 Fax: 0165-306749 Dipartimento di Scienze umane e sociali SCHEMA DI CONVENZIONE DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE POST LAUREAM, FINALIZZATO ALL ACCESSO ALL ESAME DI STATO PER L ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI DOTTORE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (SEZIONE B DELL ALBO) E PSICOLOGO (SEZIONE A DELL ALBO) TRA L UNIVERSITÀ DELLA VALLE D AOSTA/UNIVERSITE DE LA VALLEE D AOSTE DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI, con sede in Aosta, Strada Cappuccini 2/a, codice fiscale n. 91041130070, d ora in poi denominato soggetto promotore, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Fabrizio Cassella, nato a Torino, il 29 dicembre 1963, per le sue funzioni domiciliato presso l Università, E Azienda USL Valle d Aosta, con sede legale in via Guido Rey, 1, 11100 Aosta (AO), codice fiscale n. 91001750073 d ora in poi denominato soggetto ospitante, rappresentato dal Direttore generale pro tempore dr.ssa Marina Tumiati, nata a Soresina (CR), il 29/04/1958, per le sue funzioni domiciliata presso l Azienda USL Valle d Aosta, via Guido Rey, 1, VISTO: - la Legge n. 56/1989 Ordinamento della Professione di Psicologo ; - il D.M. n. 239/1992 Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post lauream per l ammissione all Esame di Stato per l abilitazione all esercizio della professione di Psicologo ; - il D.M. n. 240/1992 Regolamento recante norme sull Esame di Stato per l abilitazione all esercizio della professione di Psicologo ; - il D.M. n. 142/98 Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento ; - il D.M. n. 509/1999 Regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli Atenei ; - il D.P.R. n. 328/2001 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l ammissione all Esame di Stato e delle relative prove per l esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti ; - la Legge n. 170/2003 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali e successive integrazioni e/o modificazioni ;

- il D.M. n. 270/2004 Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, 3 novembre 1999, n. 509 ; - la Convenzione Tra l Università della Valle d Aosta Université de la Vallée d Aoste e l Ordine degli Psicologi della Valle d Aosta, per lo svolgimento del tirocinio professionalizzante post lauream, finalizzato all accesso all esame di stato per l esercizio delle professioni di Dottore in Scienze e Tecniche psicologiche (sezione B dell Albo) e Psicologo (sezione A dell Albo), sottoscritta in data 15/12/2016. - il Regolamento di tirocinio per l accesso all esame di stato per Dottore in Scienze e Tecniche psicologiche (sezione B dell albo) e per Psicologo (sezione A dell albo) dell Università della Valle d Aosta Université de la Vallée d Aoste, emanato con D.R. n. 98/2016, prot. n. 9626 del 25 novembre 2016, PREMESSO: Il tirocinio, configurandosi come un esperienza diretta, svolta sotto l assistenza di professionisti psicologi, è un attività tesa ad incrementare e sviluppare l apprendimento delle competenze professionali iniziali e a costruire un progressivo senso di appartenenza alla comunità professionale. Per tali ragioni costituisce un momento fondamentale nella formazione complessiva del futuro professionista. In particolare, il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento dei seguenti obiettivi: 1) la comprensione dei legami tra teoria e pratica professionale e l integrazione tra le conoscenze acquisite (sapere) e quelle operativamente professionalizzanti (saper fare, saper essere e sapersi relazionare); 2) la selezione, la ridefinizione e la riorganizzazione delle conoscenze e delle metodologie tipiche della professione, in connessione diretta con le richieste e le problematiche da affrontare mediante azioni professionali; 3) la progressiva acquisizione di un ruolo professionale in relazione alla situazione operativa e ai contesti concreti di lavoro, con il sostegno esplicito di professionisti competenti che svolgono la funzione tutoriale; 4) l analisi e la riflessione guidata sulle caratteristiche distintive e sugli eventi significativi del lavoro professionale e sul grado di adeguatezza, di autonomia e di efficacia delle strategie adottate, al fine di acquisire progressivamente una propria identità professionale. Per tali ragioni il tirocinio deve essere un attività programmata e deve seguire un progetto individualizzato. Nella stesura del progetto di tirocinio, occorrerà tenere conto di quanto previsto dalla normativa vigente. si CONVIENE E STIPULA quanto segue: Art. 1 Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture un numero massimo annuale di 6 soggetti in tirocinio, in accordo con il soggetto promotore e secondo le modalità disciplinate dal Regolamento di tirocinio per l accesso all esame di stato per Dottore in Scienze e Tecniche psicologiche (sezione B dell albo) e per Psicologo (sezione A dell albo) dell Università della Valle d Aosta Université de la Vallée d Aoste. Art. 2 1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. Non è possibile utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori né considerare l attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva. L accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante. 2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l attività è seguita e verificata da un tutor psicologo. Il professionista individuato come tutor deve essere uno psicologo iscritto all Albo A da almeno tre anni, deve intrattenere un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendente, collaboratore o consulente con il soggetto ospitante e deve svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo, con impegno orario idoneo. Il tutor, inoltre, non deve aver riportato sanzioni disciplinari e/o condanne penali passate in giudicato, non deve avere carichi pendenti o essere destinatario di misure di prevenzione per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili con il ruolo di tutor, fatto salvo il parere della Commissione paritetica in merito alla tipologia e gravità delle eventuali violazioni. 3. Laddove all'interno dell ente/azienda sia presente più di uno psicologo tutor, uno Psicologo facente parte della struttura deve essere individuato quale Coordinatore dei tirocini di Psicologia, con il compito di mantenere i rapporti con il soggetto promotore.

4. Il soggetto ospitante individua e comunica al soggetto promotore l elenco dei propri tutor disponibili, aggiornandolo ove necessario. 5. Sarà impegno del soggetto ospitante informare il soggetto promotore circa eventuali variazioni, in merito ai requisiti richiesti per l accreditamento, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della Convenzione. Il soggetto ospitante si impegna, inoltre, ad accertarsi che ciascun tutor non superi il numero massimo di tre tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera, e, nel caso di strutture complesse organizzate in sotto-articolazioni, a garantire che il tirocinante effettui l esperienza solo all interno di sottoarticolazioni organizzative in cui sia prevista la presenza stabile del tutor con orario idoneo. 6. Il soggetto ospitante deve prevedere, sotto la responsabilità del tutor designato, la possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dal D.P.R. 328/01 e dalla L. 170/03. 7. Per ciascun tirocinante inserito nell ente/azienda ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto di tirocinio contenente: il nominativo del tirocinante; il nominativo e i riferimenti dell iscrizione all Albo del tutor psicologo; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante; le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile. In allegato al progetto di tirocinio, è necessario presentare dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, sottoscritta dal tutor individuato, di non aver riportato sanzioni disciplinari e/o condanne penali passate in giudicato, di non avere carichi pendenti o essere destinatario di misure di prevenzione per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili con il ruolo di tutor. 8. L orario di svolgimento delle attività di tirocinio dovrà essere depositato e regolarmente aggiornato presso il soggetto ospitante. 9. Qualora dovessero intervenire modifiche nell articolazione del progetto di tirocinio e/o sostituzioni della sede di svolgimento delle attività e/o del tutor, dovrà essere tempestivamente presentata una motivata richiesta di autorizzazione al soggetto promotore, secondo le modalità specificate nel Regolamento di tirocinio per l accesso all esame di stato per Dottore in Scienze e Tecniche psicologiche (sezione B dell albo) e per Psicologo (sezione A dell albo) di Ateneo. Le attività eccezionalmente svolte in luoghi diversi dalle sedi indicate nel progetto di tirocinio e/o variazioni significative dell orario dovranno comunque essere tempestivamente comunicate all Università, anche a mezzo posta elettronica. 10. Qualora il soggetto ospitante dovesse disporre l interruzione del tirocinio, a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, dovrà darne tempestiva comunicazione al soggetto promotore, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di tirocinio per l accesso all esame di stato per Dottore in Scienze e Tecniche psicologiche (sezione B dell albo) e per Psicologo (sezione A dell albo) di Ateneo. 11. A conclusione di ogni esperienza di tirocinio il soggetto ospitante si impegna a compilare il Questionario di valutazione. Art. 3 1. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a: conoscere il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e attenersi, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell attività, al Regolamento di tirocinio per l accesso all esame di stato per Dottore in Scienze e Tecniche psicologiche (sezione B dell albo) e per Psicologo (sezione A dell albo) dell Università della Valle d Aosta Université de la Vallée d Aoste; svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio e operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto stesso, seguendo le indicazioni del tutor, in accordo con i responsabili del soggetto ospitante; svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dal soggetto ospitante, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui è inserito, nonché ai regolamenti generali del soggetto ospitante; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. Art. 4 1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo

svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l evento al soggetto promotore, che ne informerà, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, gli istituti assicurativi. 2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, comunicazione indicante i dati anagrafici del tirocinante, la tipologia di tirocinio e le date di avvio e conclusione dello stesso. Art. 5 1. Ai sensi dell art. 10 del D.M. 363/98, gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 gravano sul soggetto ospitante per quanto riguarda i tirocinanti e i singoli dipendenti del soggetto promotore che si trovino presso l ente stesso nell espletamento di attività connesse al tirocinio. 2. I tirocinanti sono tenuti a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante, che provvederà previamente a garantirne la conoscenza. 3. Il soggetto promotore si impegna a comunicare tempestivamente e prima dell'avvio di ciascun tirocinio alla Direzione Medica di Presidio dell Azienda USL (tel 0165/54.32.52 0165/54.33.52 - fax: 0165/54.36.31 -direzione.ospedale@ausl.vda.it) i nominativi dei tirocinanti e ogni altra informazione circa il tirocinio. Art. 6 1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali. 2. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia sorta dall applicazione della presente convenzione. Ove non si riuscisse ad addivenire ad un composizione bonaria il foro competente sarà quello di Aosta. Art. 7 La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta scritta di una delle parti con comunicazione da inviarsi con raccomandata A.R. o PEC. Prima della scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata mediante l'approvazione di atti espliciti, previa positiva verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per l accreditamento. La presente Convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131/86. Il costo della registrazione sarà a carico della parte richiedente. La presente Convenzione è redatta in unico originale, conservato agli atti dal Soggetto promotore. Copia del documento viene rilasciata al Soggetto ospitante. L imposta di bollo è a carico del soggetto promotore e verrà assolta in maniera virtuale autorizzazione Agenzia delle Entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006. Aosta, li (timbro e firma per il soggetto promotore) IL RETTORE (Prof. Fabrizio Cassella) Aosta, li (timbro e firma per il soggetto ospitante ) IL DIRETTORE GENERALE PRO TEMPORE (dr.ssa Marina Tumiati)