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XVIII LEGISLATURA Giunte e Commissioni RESOCONTO STENOGRAFICO n. 17 9ª COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura e produzione agroalimentare) DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE 46ª seduta: martedì 9 aprile 2019 Presidenza del presidente VALLARDI RD 0282 TIPOGRAFIA DEL SENATO

2 INDICE DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE (728) VALLARDI ed altri. Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentare di origine locale (Seguito della discussione e rinvio) PRESIDENTE...Pag. 3 ALLEGATO (contiene i testi di seduta)... 4 N.B. L asterisco accanto al nome riportato nell indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d Italia: FdI; Lega- Salvini Premier-Partito Sardo d Azione: L-SP-PSd Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

3 Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Manzato. I lavori hanno inizio alle ore 15,05. DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE (728) VALLARDI ed altri. Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale (Seguito della discussione e rinvio) PRESIDENTE. L ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 728, sospesa nella seduta del 26 marzo. Comunico che, in relazione al disegno di legge n. 728, sono pervenuti i seguenti subemendamenti agli emendamenti del relatore: 1.100/1, 1.100/ 2, 1.7 (testo 2)/1, 1.300/1, 3.2 (testo 2)/1, 3.2 (testo 2)/2, 6.100/1, 10.1 (testo 2)/1 e 10.1 (testo 2)/2, che sono pubblicati in allegato al Resoconto, unitamente agli emendamenti del relatore cui si riferiscono. Sono inoltre pervenute anche le seguenti riformulazioni: 4.1 (testo 2), 4.6 (testo 2), 5.2 (testo 2), 7.0.1 (testo 2), sempre pubblicate in allegato al Resoconto. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta. I lavori terminano alle ore 15,10. Licenziato per la stampa dall Ufficio dei Resoconti

4 Allegato EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 728 Art. 1. 1.100/1 Durnwalder, Unterberger, Steger, Laniece All emendamento 1.100, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) principio della marginalità e della limitata produzione: la produzione dell alimento in quantità limitata come integrazione del reddito;». 1.100/2 Taricco, Biti, Magorno, Sbrollini All emendamento 1.100, lettera b), sostituire le parole: «come integrazione equivalente della produzione complessiva» con le seguenti: «come equivalente produzione complessiva». 1.100 Il Relatore Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: a) all alinea, sostituire la parola: «piccoli» con la seguente: «limitati»; b) sostituire la lettera b), con la seguente: «b) principio della marginalità o della limitata produzione: la produzione dell alimento in quantità limitata come integrazione del reddito o come integrazione equivalente della produzione complessiva;».

5 1.7 testo 2/1 Taricco, Biti, Magorno, Sbrollini All emendamento 1.7 (testo 2), dopo le parole: «dell azienda stessa» aggiungere le seguenti: «, e confezionati». 1.7 (testo 2) Il Relatore Al comma 2, sostituire le parole: «o trasformati», con le seguenti: «od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell azienda». Conseguentemente, all articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «provenienti dall azienda stessa», con le seguenti: «primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell azienda stessa». 1.300/1 Mollame, Agostinelli, Abate, Fattori, Trentacoste, Naturale All emendamento 1.300, dopo il comma 2-bis, inserire i seguenti: «2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012, e dalla normativa dell Unione europea e nazionale vigente sulla qualità, l etichettatura, il controllo e la trasparenza della filiera dell olio di oliva, per le produzioni di»olio extra-vergine di oliva«che rientrano nel regime delle produzioni PPL, è consentita la vendita diretta al consumatore finale di limitati quantitativi di prodotto sfuso, operata da parte delle aziende produttrici ammesse al medesimo regime delle produzioni PPL, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie stabilite dalla presente legge e dalle altre disposizioni vigenti europee e nazionali. 2-quater. La disposizione di cui al comma 2-ter si applica previo esperimento della procedura di comunicazione di cui all articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015. 2-quinquies. Con il decreto di cui all articolo 10 della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di controllo, di trasporto e di vendita

6 diretta, anche mediante l utilizzo di appositi distributori automatici, degli oli di cui al comma 2-ter.». 1.300 Il Relatore Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Ferme restando le deroghe previste dal paragrafo 3 dell articolo 1, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi e di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica, i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall azienda agricola devono essere regolarmente macellati in un macello riconosciuto che abbia la propria sede nell ambito della provincia o delle province contermini.». Art. 3. 3.2 testo 2/1 Durnwalder, Unterberger, Steger, Laniece All emendamento 3.2 (testo 2), al primo periodo, sostituire le parole: «rilasciato dall autorità sanitaria» fino a: «di cui all articolo 10.» con le seguenti: «rilasciato ai sensi della normativa vigente.». 3.2 testo 2/2 De Petris, De Bonis All emendamento 3.2 (testo 2), alla lettera a), sopprimere le parole: «a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda».

7 3.2 (testo 2) Il Relatore Apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «e dal numero di registrazione dell attività», aggiungere le seguenti: «rilasciato dall autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all articolo 10.»; b) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.». Art. 4. 4.1 (testo 2) Taricco, Biti, Magorno, Sbrollini, Patriarca, Malpezzi, Garavini, D Arienzo, Ferrazzi Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Tale marchio può essere utilizzato ed evidenziato, insieme alle caratteristiche dei prodotti, dai produttori di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con le modalità previste dal decreto di cui al presente comma, e nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni previste dal decreto emanato ai sensi dell articolo 10 della presente legge, nei mercati, nei siti e nelle strutture commerciali in cui si vendono tali prodotti. Con il medesimo decreto di cui all articolo 10 sono fissate modalità e strumenti per i controlli a posteriori sulle differenti modalità di utilizzo, nonché modalità e durata della conservazione dei documenti di cui all articolo 3, comma 2.».

8 4.6 (testo 2) Taricco, Biti, Magorno, Sbrollini, Patriarca, Malpezzi, Garavini, D Arienzo, Ferrazzi Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. La concessione del diritto d uso del marchio non obbliga al suo utilizzo. L uso del marchio può avvenire, a cura dell azienda agricola interessata, su carta da lettere, brochure, imballaggi, materiale pubblicitario, ed occasionalmente anche per pubblicità di fiere, manifestazioni e convegni. Detto utilizzo è regolamentato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito atto, predisposto secondo i criteri e le linee guida definite con il decreto di cui all articolo 10». Art. 5. 5.2 (testo 2) La Pietra Al comma 2, sostituire le parole: «almeno il 20 per cento del totale» con le seguenti: «spazi adeguati» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, qualora disponibili». Art. 6. 6.100/1 De Petris, De Bonis All emendamento 6.100, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) al comma 1, premettere il seguente periodo:»le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento delle PPL possono essere svolte presso i locali dell azienda o presso l abitazione del conduttore, senza determinare la necessità di cambiamento della destinazione d uso.»

9 6.100 Il Relatore Apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 2, sopprimere le parole da: «in particolare, per la produzione primaria», fino alla fine del periodo; b) al comma 3, sopprimere le parole: «autorizzati ai sensi dell articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, o». Art. 7. 7.0.1 (testo 2) Lonardo Dopo l articolo, inserire il seguente: «Art. 7-bis. (Sezione internet piccole produzioni agroalimentari locali) 1. È istituita, nell ambito del sito internet istituzionale Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un apposita sezione costituita per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti di cui all articolo 1 della presente legge. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono, nell ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell aggiornamento della sezione internet di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono realizzate nell ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

10 Art. 10. 10.1 testo 2/1 Taricco, Biti, Magorno, Sbrollini All emendamento 10.1 (testo 2), capoverso «Art. 10», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il "Paniere PPL", definito come l elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, entro i limiti di: per i prodotti a base carne, 6 Unità Grande Bovino equivalenti; per prodotti a base di miele, la produzione di 60 alveari; per prodotti a base di frutta secca, 2000 kg di sgusciato; per prodotti a base di frutta fresca e verdure, 3000 kg trasformati; per prodotti a fase cereali, 3000 kg di trasformato; per produzioni oleicole, 2000 kg produzione trasformata; che rientrano nella disciplina delle PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all articolo 1, comma 1;». 10.1 testo 2/2 Durnwalder, Unterberger, Steger, Laniece All emendamento 10.1 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge;». 10.1 (testo 2) Il Relatore Sostituire l articolo con il seguente: «Art. 10. (Disposizioni applicative). 1. 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con un proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commis-

11 sioni parlamentari competenti per materia, un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla cui base le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori: a) il "Paniere PPL", definito come l elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina delle PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all articolo 1, comma 1; b) le modalità per l ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge; c) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione; d) le modalità di utilizzo dell etichettatura PPL e del marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli. 2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di PPL eventualmente già emanate a livello locale dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL. 4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire l etichettatura PPL ed il marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue. 6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008. 7. Ai prodotti delle produzioni PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.».

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