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Cassa Assistenza Lavoratori Edili delle Cooperative della Provincia di Bologna Via Michelino, 71 Tel.051.510699 Fax. 051.510774 e-mail: info@calecbologna.it Statuto della Cassa Assistenza Lavoratori Edili delle Cooperative della Provincia di Bologna ART. 1 Conformemente a quanto previsto dal C.C.N.di L. e dall Integrativo Provinciale a detto contratto, è costituita in data 12 giugno 1964, la Cassa Assistenza Lavoratori Edili Delle Cooperative (C.A.L.E.C.) della Provincia di Bologna. La Cassa ha la sede in Bologna. La durata della Cassa è indeterminata nel tempo. ART. 2 ART. 3 La Cassa ha come scopo di svolgere a favore dei lavoratori ad essa iscritti provvidenza di carattere assistenziale economico e culturale. Per il raggiungimento dello scopo la Cassa si avvarrà del contributo fissato dall Integrativo Provinciale. ART. 4 È iscritto alla Cassa agli effetti del presente Statuto il lavoratore che presenti la propria opera in qualità di operaio presso una Cooperativa Edile avente sede o lavorante nella Provincia di Bologna la quale abbia regolarmente versato i contributi di cui all art.5. Tutti i lavoratori iscritti ed assistiti eleggono domicilio presso la sede della Cassa per servizi e funzioni da questa svolti. ART. 5 I contributi dovuti dalle Cooperative e dai lavoratori sono quelli stabiliti nei contratti collettivi di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali di categorie firmatarie. La quota di contributo a carico degli operai deve essere trattenuta dalla Cooperativa sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

ART. 6 Il contributo di cui all articolo precedente verrà versato dalle Cooperative alla Cassa entro il trentesimo (30 ) giorno successivo a quello in cui scade ciascun periodo di paga. La Cooperativa è responsabile dell esatto versamento dei contributi posti a suo carico o trattenuti sulla retribuzione degli operai. Ogni patto contrario è nullo. Nei confronti delle Cooperative inadempienti alle norme predette, potranno essere adottati quei provvedimenti che il Consiglio di Amministrazione dalla Cassa riterrà del caso, oltre a quelli previsti dalla legge nel caso di mancato versamento delle quote di contributo trattenute agli operai. ART. 7 La gestione del contributo nonché la erogazione di qualsiasi assistenza o provvidenza sono effettuate in base alla modalità e condizioni da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione di anno in anno, in relazione ai risultati del Bilancio dell esercizio precedente. ART. 8 La Cassa è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 12 membri che saranno designati: n. 6 dalle Associazioni Cooperative della Provincia di Bologna firmatarie del Contratto Collettivo Integrativo Provinciale rispettivamente nelle seguenti misure: o n. 2 dalla Legacoop Bologna o n. 2 dalla Confcooperative Bologna o n. 2 dall Associazione Generale Cooperative Italiane di Bologna n. 6 dall Associazione Sindacale dei Lavoratori Edili della Provincia di Bologna rispettivamente nelle seguenti misure: o n. 2 dalla F.I.L.L.E.A. aderente alla C.G.I.L. o n. 2 dalla F.I.L.C.A. aderente alla C.I.S.L o n. 2 dalla Fe.N.E.A.L. aderente alla U.I.L. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente nella persona di uno dei membri designati dalla associazione imprenditoriale cooperativa maggiormente rappresentativa tra le suddette ed il Vice Presidente nella persona di uno dei membri designati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori Edili. La nomina del Vice Presidente a rotazione annuale tra i membri delle tre Associazioni Sindacali. ART. 9 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni salva sempre la facoltà delle Associazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio. La sostituzione della persona che ricopre la carica di Presidente o di Vice Presidente comporta la nomina di un nuovo Presidente o di un nuovo Vice Presidente.

I Consiglieri possono essere confermati senza interruzione e si intendono confermati senz altro qualora non siano poste nomine diverse almeno quindici giorni prima della scadenza del triennio di carica. Tutte le cariche sono gratuite. ART. 10 Peraltro ai membri del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale potrà essere corrisposta una somma a titolo di indennizzo e rimborso spese; tale somma sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione. ART. 11 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente su convocazione, congiunta, del Presidente e del Vice Presidente; e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesta da almeno un terzo (1/3) dei membri del Consiglio di Amministrazione o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio Sindacale. La convocazione che spetta comunque al Presidente ed al Vice Presidente congiuntamente dovrà essere fatta non oltre quarantotto ore dalla richiesta. ART. 12 Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno metà più uno dei membri del Consiglio. Le deliberazioni di questo debbono essere prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti. ART. 13 Attribuzioni Il Consiglio di Amministrazione provvede alla amministrazione e alla gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di: a) deliberare ed approvare le norme esecutive ed i regolamenti interni della Cassa. b) provvedere alla compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi della Cassa. c) vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della Cassa, sia tecnici che amministrativi ed in particolar modo su quelli riguardanti la riscossione dei contributi. d) curare e provvedere all impiego dei fondi della Cassa a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto. e) provvedere alla formazione ed alla amministrazione dei fondi di riserva relativi alle eventuali forme assicurative e di assistenza che venissero gestite dalla Cassa in conformità alle norme del presente Statuto. f) curare la raccolta dei dati statistici, la loro illustrazione e pubblicazione nei rapporti annuali della Cassa. g) accordare pegni ed ipoteche legali e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, casuari o nel G.L. del debito pubblico con facoltà di esonerare i Conservatori delle ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri od amichevoli compositori e sostenere liti o recedenze, appellare e ricorrere per revocazioni o

cassazioni, offrire, deferire ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere o costruire immobili. h) promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritenga convenienti per il funzionamento della Cassa i) assumere e licenziare il personale della Cassa e fissare il trattamento economico e le attribuzioni. ART. 14 Il Presidente rappresenta legalmente la Cassa di fronte ai terzi ed in giudizio. Spetta al presidente della Cassa di: Sovrintendere all applicazione del presente Statuto, promuovere, assieme al Vice presidente, la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiederne le adunanze. Dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Risolvere, di concerto con il Vice Presidente, gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti in ordine alle vertenze amministrative e disciplinari che sorgono tra essi e la Cassa. Esercitare tutti quei poteri che gli competono per essere rappresentante legale della Cassa e responsabile del buon andamento generale della Cassa. In caso di assenza o di impedimento le funzioni di cui sopra vengono svolte dal Vice Presidente. ART. 15 Spetta al Vice Presidente di: Promuovere, assieme al Presidente, la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione. Concertare con il Presidente degli eventuali ricorsi degli iscritti. Sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. ART. 16 La firma sociale spetta congiuntamente al Presidente ed al Vice Presidente. ART. 17 Collegio dei Sindaci Il Collegio dei Sindaci è composto di 5 (cinque) membri effettivi nominati rispettivamente, due dalle Associazioni Cooperative, tre dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui uno della F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L., uno della F.I.L.C.A.-C.I.S.L., uno della Fe.N.E.A.L.-U.I.L.. Il Presidente del Collegio Sindacale viene eletto dai membri del Collegio dei Sindaci, da scegliersi tra i due rappresentanti delle Cooperative. In caso di vacanze, le Organizzazioni interessate provvederanno alle integrazioni del Collegio entro quindici(15) giorni dalle vacanze stesse.

ART. 18 Il Collegio Sindacale dura in carica tre (3) anni ed i suoi membri possono essere riconfermati. ART. 19 I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui appresso: Controllano l amministrazione ed accertano la regolare tenuta della contabilità. Esaminano i bilanci consuntivi ne controllano la corrispondenza nei registri e documentazioni contabili e redigono la propria relazione collegiale sul bilancio dell esercizio. Devono riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l esercizio delle loro mansioni. Devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio. Il Collegio Sindacale può richiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull andamento delle operazioni di Cassa. Il Collegio Sindacale può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione o di controllo. Il Collegio dei Sindaci si riunisce ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi processo verbale che viene trascritto in apposito libro. Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta.il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione comunque senza voto deliberativo. ART. 20 Il patrimonio della Cassa può essere costituito da beni immobili,urbani e rustici, da titoli di Stato (in euro) o garantiti dallo Stato, da operazioni di capitalizzazione di cui al ramo V del punto A della tabella allegata al D.Lgs. 17 marzo 1995 n.174 stipulate con primarie imprese assicurative di cui all articolo 2 del medesimo Decreto e da mobili in genere. Per quanto attiene agli investimenti su prodotti finanziari diversi da Titoli di Stato o garantiti dallo Stato di cui sopra,questi complessivamente,non potranno essere superiori al 40% del patrimonio della Cassa medesima. ART. 21 Le entrate della Cassa sono costituite: a) dal contributo a carico delle Cooperative. b) dal contributo a carico dei lavoratori delle Cooperative Edili.

c) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità. d) dalle altre somme che per qualsiasi titolo, previo le eventuali autorizzazioni di legge, vengono in possesso della Cassa. Per le spese di gestione la Cassa si avvarrà delle entrate di cui sopra. Gli avanzi annuali di gestione potranno essere impiegati per costituire riserve ordinarie e straordinarie secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione. Ogni prelevamento di somma di denaro ad ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovrà essere effettuato sotto diretto controllo e responsabilità del Presidente e Vice Presidente. ART. 22 L esercizio finanziario della Cassa ha inizio il 1 ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell anno successivo. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi riguardanti le singole gestioni della Cassa. Detti bilanci consuntivi devono essere approvati entro sei (6) mesi dalla chiusura dell esercizio. Conseguentemente essi devono essere messi a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per la riunione in cui devono essere sottoposti all approvazione del Consiglio di Amministrazione. Entro la fine di ottobre devono essere compilati ed approvati i bilanci preventivi. I bilanci consuntivi devono rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale. Analogamente quelli preventivi devono contenere una sufficiente esatta previsione delle entrate e delle spese dell esercizio finanziario cui si riferiscono. Copia dei bilanci verrà inviata ad ogni Cooperativa nonché ad ogni lavoratore iscritto che ne faccia richiesta. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell Ente. ART. 23 La messa in liquidazione della Cassa è disposta su conforme deliberazione delle Organizzazioni componenti sentito il parere del Consiglio di Amministrazione della Cassa. Dovrà operarsi la messa in liquidazione: a. Qualora la Cassa cessi ogni attività per disposizione di legge. b. Qualora tutte le Associazioni delle Cooperative ne decidano la liquidazione. c. Qualora tutte le Organizzazioni dei lavoratori ne chiedano la liquidazione.

Nei casi previsti sub b) e c) la messa in liquidazione non potrà avvenire se non ne sia stata comunicata la decisione da parte di tutte le Associazioni che detta decisione hanno presa a tutte le restanti Associazioni e che alla data delle avvenute comunicazioni siano trascorsi almeno due mesi. In ogni caso le Organizzazioni Sindacali competenti provvederanno alla nomina di sei liquidatori dei quali tre nominati dalle Associazioni delle Cooperative e tre dalle Associazioni dei Lavoratori. Le Associazioni Sindacali determinano, all atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e ne rettificano successivamente l operato. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l organo di controllo di cui all art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n 662. ART. 24 Per eventuali modifiche statutarie sono competenti le Organizzazioni che costituiscono la Cassa Edile medesima. ART. 25 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme di legge.