C.A.P.E. consorzio acquisti pubblici esercizi società cooperativa Regolamento interno dei soci cooperatori. (approvato nella Assemblea dei Soci del 16 Marzo 200) Testo in vigore dal 16 Marzo 200 ART. 1 - La vita della società e il suo funzionamento tecnico e amministrativo sono retti, oltre che dallo statuto sociale, da questo regolamento interno che vincola i soci cooperatori. ART. 2 - La società svolge la sua funzione mutualistica secondo il mandato conferito dai soci cooperatori. ART. 3 - Ogni socio cooperatore conferisce alla società il mandato di commissione e di rappresentanza affinché la società stessa, in nome proprio, ma per conto del socio cooperatore, possa acquistare beni e/o servizi nonché svolgere ogni e qualsiasi operazione connessa. ART. 4 - Qualora ragioni commerciali od economiche lo rendessero necessario e, previa delibera del consiglio di amministrazione, la società potrà associarsi per l'acquisto di determinate partite di merci, ad altri gruppi di acquisto analoghi. ART. - Il capitale sociale dei soci cooperatori è variabile ed è formato da quote del valore minimo di euro 2 (venticinque). Il valore della quota è stabilito in relazione all'ammontare del fatturato annuo realizzato dal socio con la cooperativa secondo i seguenti scaglioni. Per il primo anno di partecipazione alla società: capitale sociale 10,00 (euro cinquecentodieci/00), ridotto per i soci appartenenti alla categoria tabaccherie a 170,00 (euro centosettanta/00). Dopo il secondo anno di partecipazione alla società: pagina 1 Riservato pagina 1pagina
Fatturato Capitale sociale da euro A euro Euro 1,00.000,00 680,00.001,00 10.000,00 80,00 10.001,00 1.000,00 1.020,00 1.001,00 20.000,00 1.190,00 20.001,00 2.000,00 1.360,00 2.001,00 ed oltre 1.30,00 Per gli esercenti esclusivamente attività di tabaccheria: Fatturato Capitale sociale da euro A euro Euro 1,00.000,00 340,00.001,00 7.00,00 10,00 7.01,00 10.000,00 680,00 10.001,00 12.00,00 80,00 12.01,00 1.000,00 1.020,00 Per i soci appartenenti alla categoria Tabaccherie da euro 1.001,00 di fatturato in poi si applicano gli stessi criteri di tutti gli altri soci cooperatori. I valori di fatturato utilizzati per l applicazione della sopraccitata tabella saranno preventivamente arrotondati all unità di euro, per difetto se inferiori a 0 centesimi, per eccesso se superiori o uguali a 0 centesimi. I successivi passaggi da uno scaglione all'altro saranno effettuati dopo il secondo anno di permanenza del socio nei parametri di fatturato relativi al nuovo scaglione. pagina 2 pagina 2pagina
Si esclude la presunzione di fruttuosità sui versamenti suddetti ai sensi dell'art. 46 del T.U.I.R., fatta salva la facoltà di rivalutazione delle quote, prevista dall'art. 7 della legge 9 del 31.01.92. Il capitale sociale e l eventuale sovraprezzo quote, sono sottoscritte all'atto del conferimento alla società del mandato di commissione o della ammissione a socio cooperatore e versate secondo gli accordi intercorsi con il consiglio di amministrazione. Nel caso in cui, secondo le leggi, lo statuto sociale ed i regolamenti vigenti, il socio cooperatore cessi di far parte della società, il capitale sociale sarà rimborsato nei termini stabiliti dalla legge, sempre che l'ex socio cooperatore non abbia partite in sospeso, debitorie o in contestazione, con la società. Il consiglio di amministrazione potrà inoltre richiedere anticipazioni in denaro, o altre forme di garanzia stabilite dall Organo Amministrativo, a quei soci cooperatori che avranno commesso alla società operazioni la cui entità e natura costituiscano per la società stessa una esposizione o un rischio superiore al normale ruotamento della gestione. ART. 6 - Il socio cooperatore rimborserà alla società i costi di gestione attenendosi ai criteri e ai metodi stabiliti dal consiglio di amministrazione. Periodicamente, nel corso dell esercizio sociale, la cooperativa provvederà ad addebitare ai soci, mediante emissione di regolare fattura, i costi di gestione calcolati sottoforma di aliquota applicata ai costi delle merci commissionate. L aliquota da applicare è determinata, per ciascuna tipologia di prodotto trattata, tenendo conto della differenza tra il prezzo indicato nella fattura di vendita al socio e il valore del listino delle merci in vigore. pagina 3 pagina 3pagina
L organo amministrativo potrà prevedere altre e più opportune forme di addebito dei costi di gestione al socio. ART. 7 Per le merci normalmente disponibili presso il magazzino della società, la cooperativa avrà cura di informare periodicamente i soci cooperatori con appositi elenchi e listini prezzi. La commissione passata dal socio cooperatore alla società cooperativa, per la merce non disponibile in magazzino e/o ordinata in transfert order, è impegnativa ed impone il ritiro della stessa entro il termine massimo di 1 giorni dalla data di arrivo. ART. 8 - Le merci ritirate dal socio cooperatore dovranno essere pagate alla consegna o secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione, in difetto di ciò verranno addebitati al socio cooperatore stesso gli eventuali oneri, spese e danni conseguenti. Normalmente il pagamento è effettuato a mezzo banca, con addebito, dietro mandato, al conto del socio cooperatore e accredito al conto della società. ART. 9 - La direzione della società fornirà periodicamente ai soci cooperatori un elenco dei fornitori convenzionati con la cooperativa e/o con altri gruppi cui la stessa aderisce. E' fatto divieto ai soci cooperatori di acquistare direttamente da tali fornitori, senza il tramite della società. Tale comportamento potrà essere valutato dall organo amministrativo come un attività in concorrenza di cui all ultimo comma dell art. 6 del vigente statuto sociale. ART. 10 - Ogni socio cooperatore è tenuto a comunicare immediatamente alla direzione eventuali condizioni di maggior vantaggio che siano a lui direttamente proposte da case fornitrici comprese nell'elenco di cui pagina 4 pagina 4pagina
all'articolo precedente ed anche in diretta concorrenza con le medesime. ART. 11 - I soci cooperatori non dovranno scendere in ostile concorrenza tra di loro per quanto concerne la vendita di articoli trattati a mezzo della loro società. ART. 12 - I soci cooperatori sono tenuti a far uso strettamente riservato del listino prezzi, delle condizioni d'acquisto e di tutte le altre comunicazioni della società. ART. 13 - I soci cooperatori sono tenuti a munire il loro negozio di una iscrizione od insegna nella forma e con la dicitura che saranno determinate dal consiglio di amministrazione. ART. 14 - Al socio cooperatore che in qualunque tempo o per qualsiasi ragione si renda inadempiente nei confronti della società, potranno, salvo gli altri provvedimenti di legge, statuto e regolamento, essere sospese le consegne delle merci acquistate dalla società per suo conto, fino a quando non abbia regolarizzato la sua posizione. In questo caso, come in ogni altro caso, dovrà interamente partecipare ai costi di gestione stabiliti dal presente regolamento. Grosseto, lì 16 Marzo 200 Il Presidente del C.d.A. (Allegro Sergio) pagina pagina pagina