SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA



Documenti analoghi
CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 5 marzo 2014 (v. stampato Senato n. 1254)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3349

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

DECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114)

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2012, n. 24. Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1719

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2009, n. 189

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 novembre 2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO MINISTERIALE del 20 agosto 2002, n (pubblicato sulla G.U. n. 270 del 18 novembre 2002)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Gazzetta Ufficiale N. 54 del 6 Marzo 2006

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2012, n. 177

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente Regolamento recante disposizioni per l accertamento dell esercizio della professione, a

b) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;

DECRETI PRESIDENZIALI

di concerto con Visti i commi 280, 281 e 282 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con i quali si prevede che:

Il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

D.P.R. 1068/1953. Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Vigente al: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A cura di Stefania Vitucci Vice Capo dell Ufficio Legislativo del Ministro per le Politiche Europee

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

D.P.C.M. 29 settembre 2004, n. 295 (1).

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale


Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Art.

IlMinistro per i Beni e le Attività Culturali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n (GU n. 33 del ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (MARONI)

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL REGIONE CAMPANIA

LEGGE 21 novembre 1988, n. 508 Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Regolamento recante la disciplina dei professori a contratto

Capo I - PARTE GENERALE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE

OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001;

CAPO I - PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto

Il Rettore. Decreto n (23) Anno 2016

Decreto del Ministro dell interno

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

su proposta dell Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Antonio Fosson;

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4

(1). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

DECRETI PRESIDENZIALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 14/10/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N Supplemento n.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. DECRETO 14 febbraio 2014

DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2014, n. 153

3. Gli atti di trasformazione e di 3. Identico.

Prot. n. 377 IL PRESIDE DISPONE. Art. 1 Numero e ripartizione degli affidamenti

COMUNE DI BARDONECCHIA

Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

2. Le procedure di reclutamento, di cui al presente articolo, dovranno garantire oltre all adeguata pubblicità della selezione, l imparzialità nello

O R D I N A: ART. 1 ART. 2

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

Transcript:

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2686 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca (MORATTI) di concerto col Ministro delle politiche comunitarie (BUTTIGLIONE) col Ministro degli affari esteri (FRATTINI) col Ministro dell economia e delle finanze (TREMONTI) e col Ministro per la funzione pubblica (MAZZELLA) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 2004 Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti TIPOGRAFIA DEL SENATO (2100)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 2686 INDICE Relazione... Pag. 3 Analisi tecnico-normativa...» 5 Analisi dell impatto della regolamentazione (AIR)...» 7 Relazione tecnica.....» 9 Disegno di legge.....» 10 Decreto-legge...» 11

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 2686 Onorevoli Senatori. L articolo 1 del decreto in esame prevede una sanatoria della posizione economica degli ex lettori di madrelingua straniera di alcune università, divenuti collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre in applicazione dell articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. La disposizione in esame dà esecuzione alla sentenza del 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, con la quale la Corte di giustizia delle Comunità europee, sostenendo che i contratti collettivi di lavoro delle università interessate non riconoscevano alla categoria i diritti acquisiti maturati in relazione alla specifica esperienza professionale, ha condannato la Repubblica italiana per violazione del principio di non discriminazione sulla base della nazionalità. La stessa disposizione, inoltre, risponde alla necessità di adeguarsi al parere motivato del 30 aprile 2003 della Commissione europea (SEC (2003) 489/1 del 30 aprile 2003) che aveva avviato a carico del Governo italiano una procedura di infrazione ex articolo 228 del Trattato CE. La Commissione, oltre a considerare non soddisfacenti le iniziative nel frattempo assunte dal Governo per ottemperare a detta sentenza, ha individuato nei ricercatori confermati universitari la categoria cui riferirsi per un adeguato riconoscimento economico a favore degli ex lettori. Su quest ultimo punto la Commissione si è avvalsa delle molte sentenze del giudice del lavoro, che hanno riconosciuto agli ex lettori un trattamento economico corrispondente alle funzioni di natura didattica di fatto svolte al di fuori dei normali compiti istituzionali. La Commissione europea ha insistito più volte sulla equiparazione tra gli ex lettori ed i ricercatori confermati universitari ai soli fini del trattamento contributivo e previdenziale, equiparazione che la Commissione stessa considera quale unica possibilità per soddisfare l obbligo di una corretta integrale esecuzione della sentenza della Corte, e per scongiurare conseguentemente l erogazione delle sanzioni previste dal Trattato istitutivo della Comunità europea, che si traducono nella fattispecie in una sanzione pecuniaria giornaliera di circa 250.000 euro. L intervento si presenta per i motivi suesposti assolutamente indifferibile. L articolo 2 prevede l equipollenza ai titoli di laurea in giurisprudenza (laurea e laurea specialistica) rilasciati dalle università statali italiane dei corrispondenti titoli rilasciati da istituzioni universitarie straniere e non statali italiane operanti sul territorio nazionale, qualora le stesse siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale. La procedura per tale riconoscimento è analoga a quella adottata per il riconoscimento dei titoli di psicologia rilasciati dal Pontificio ateneo salesiano, che trova la sua fonte nella legge 18 febbraio 1989, n. 56. Essa prevede l adozione di un decreto ministeriale, previo conforme parere del Consiglio universitario nazionale, con cui deve essere accertata la corrispondenza dei percorsi formativi e dei programmi di insegnamento delle istituzioni interessate, ai corrispondenti percorsi e titoli rilasciati dalle università italiane. Deve essere verificata, altresì, la qualità delle strutture edilizie, strumentali e didattico-scientifiche e la qualificazione del corpo docente.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 2686 Con il comma 2 si reputa opportuno precisare che restano esclusi dalla dichiarazione di equipollenza i titoli rilasciati dalle filiazioni di università straniere operanti in Italia disciplinati dall articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e i titoli rilasciati dalle istituzioni straniere operanti in Italia che saranno riconosciute sulla base di un regolamento governativo, che sarà emanato nei prossimi mesi, elaborato ai sensi dell articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148, con la quale è stata ratificata e data esecuzione alla convenzione di Lisbona concernente il riconoscimento dei titoli di studio stranieri relativi all insegnamento superiore nella Regione europea, comprendente gli Stati facenti parte del Consiglio d Europa e, inoltre, Stati Uniti, Canada e Australia.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 2686 Analisi tecnico-normativa Impatto comunitario Articolo 1 Non si ravvisano profili di impatto comunitario. Impatto normativo Viene disapplicato, a seguito delle osservazioni della Commissione europea, l articolo 22 del Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dall ARAN (Agenzia la rappresentanza nazionale delle pubbliche amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali in data 18 dicembre 2002, il quale prevede che in sede di integrazione collettiva di Ateneo verrà data esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 26 giugno 2001 nella causa C-212/99 al fine del riconoscimento economico dell esperienza acquisita dagli ex lettori di lingua madre straniera contemplati nella sentenza stessa. Infatti, secondo la Commissione, tale clausola «non rappresenta di per se stessa una misura di esecuzione della sentenza C-212/99 in quanto l esecuzione della medesima sentenza formerà l oggetto di una futura contrattazione collettiva di Ateneo». Impatto costituzionale Non si ravvisano profili di impatto costituzionale. Impatto normativo regionale-autonomie locali Non si ravvisa alcun impatto nell assetto regionale e delle autonomie locali. Impatto amministrativo L articolo proposto non richiede la istituzione di nuove strutture amministrative. Impatto comunitario Articolo 2 Va rilevato l impatto con la legge 11 luglio 2002, n. 148, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all insegnamento superiore nella Regione europea, comprendenti gli Stati facenti parte del Consiglio d Europa e inoltre Stati Uniti, Canada e Australia.

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 2686 Impatto costituzionale La normale procedura di riconoscimento dei titoli di studio universitari è derogata nell ambito di specifici accordi tra Stati. In particolare per quanto concerne i titoli rilasciati dal Pontificio ateneo lateranense, si fa riferimento a quanto previsto dall articolo 10, n. 2, comma 1, del Concordato lateranense dell 11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, modificato a seguito dell accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121. Impatto normativo Per quanto riguarda i titoli rilasciati da università italiane non statali, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, prevede che l istituzione di nuove università e l autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale avviene contestualmente all approvazione dello Statuto e che a tali università si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243. Per quel che concerne l equipollenza tra i titoli accademici rilasciati dalle università italiane e quelli rilasciati dalle università straniere, la legge 11 luglio 2002, n. 148, di ratifica ed esecuzione della citata Convenzione di Lisbona, all articolo 2 prevede, tra l altro, che il riconoscimento dei titoli universitari sia attribuito alle università. Impatto normativo regionale-autonomie locali Non si ravvisa alcun impatto nell assetto regionale e delle autonomie locali. Impatto amministrativo Il provvedimento normativo proposto non richiede la istituzione di nuove strutture amministrative.

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 2686 Analisi dell impatto della regolamentazione (AIR) Articolo 1 Soggetti destinatari Soggetti beneficiari: ex lettori di madre lingua ora collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre delle università indicate al comma 1. Istituzioni interessate: le stesse università di cui al comma 1. Ambito dell intervento Riconoscimento delle posizioni economiche acquisite, sin dal momento dell assunzione, dai soggetti beneficiari di cui al precedente paragrafo. Finalità dell intervento Si intende dare attuazione alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 26 giugno 2001 nella causa C-212/ 99, con la quale la Repubblica italiana è condannata alle spese non avendo riconosciuto i diritti quesiti dei soggetti sopra indicati. Impatto nella pubblica amministrazione Non sembra che l attuazione del provvedimento comporti il ricorso a speciali strutture e procedimenti amministrativi. Articolo 2 Soggetti destinatari Istituzioni universitarie italiane statali e non statali, istituzioni universitarie straniere. Ambito dell intervento Equipollenza tra i titoli di laurea nell area delle materie giuridiche (laurea e laurea specialistica) conseguiti presso le istituzioni universitarie operanti sul territorio nazionale e quelli conseguiti presso le istituzioni universitarie italiane. Finalità dell intervento Si intende istituire un sistema che stabilisca l equipollenza ipso iure dei titoli rilasciati dalle istituzioni universitarie previa verifica da parte del

Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica N. 2686 Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca della particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale di dette istituzioni, e di altri requisiti Impatto nella pubblica amministrazione Non sembra che l attuazione del provvedimento comporti il ricorso a speciali strutture e procedimenti amministrativi.

Atti parlamentari 9 Senato della Repubblica N. 2686 Relazione tecnica Articolo 1. Il costo medio per il riconoscimento economico dell ex lettore di madre lingua straniera attualmente collaboratore linguistico, con decorrenza dalla data di assunzione e con equiparazione al trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito, è stato calcolato in euro 40.000 circa, come si evince dal prospetto sotto riportato. Tenuto conto che le unità di personale di cui trattasi ammontano a n. 236, il fabbisogno finnanziario necessario per il riconoscimento economico in parola è pari a circa euro 10.000.000, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato. Va specificato che il problema del riconoscimento dei diritti quesiti degli ex lettori è da riferirsi al periodo temporale che va dall applicazione dell articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (anno 1981) il quale prevede la figura dei lettori universitari di lingua madre straniera fino alla trasformazione di questi in collaboratori ed esperti linguistici avvenuta con la legge del 21 giugno 1995, n. 236, di conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, che sottopone i collaboratori stessi alla disciplina del contratto collettivo nazionale. Conseguentemente, gli arretrati saranno versati in relazione all attività svolta dagli interessati dal 1981 al 1994. Costo medio dello stipendio spettante come ricercatore confermato Tempo definito dal 1981 al 1994 euro 226.699,83 Costo medio di quanto percepito dagli ex lettori dal 1981 al 1994 euro 187.588,51 Differenza spettante per la ricostruzione di carriera euro 39.111,32 N. unità ex lettori di cui alla sentenza Corte Giustizia C212/99 n. 236 Fabbisogno finanziario euro 9.230.271,52

Atti parlamentari 10 Senato della Repubblica N. 2686 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. È convertito in legge il decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Atti parlamentari 11 Senato della Repubblica N. 2686 Decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2004. Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la sentenza del 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, con la quale la Corte di Giustizia delle Comunità europee, sancendo il mancato riconoscimento dei diritti quesiti degli ex lettori di madre lingua straniera divenuti collaboratori linguistici, ha condannato la Repubblica italiana alle spese; Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di uniformarsi a tale sentenza al fine di non incorrere nelle sanzioni che la Corte di Giustizia può comminare in forza dell articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea e che si traducono, nella fattispecie, in una sanzione pecuniaria giornaliera di circa 250 mila euro; Considerata altresì la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare il procedimento per ottenere l equipollenza di titoli di laurea in giurisprudenza conseguiti presso istituzioni universitarie operanti nel territorio nazionale e che siano state riconosciute di particolare rilevanza scientifica a livello internazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle politiche comunitarie, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; emana il seguente decreto-legge: Articolo 1. (Ex lettori di madre lingua straniera) 1. In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 26 giugno 2001 nella causa C-212/99,

Atti parlamentari 12 Senato della Repubblica N. 2686 ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L Orientale di Napoli, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, abrogato dall articolo 4, comma 5, del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, è attribuito, proporzionalmente all impegno orario assolto, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli; tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente. 2. All onere derivante dall attuazione del presente articolo, pari ad euro 10.000.000 per l anno 2004, si provvede mediante riduzione dell autorizzazione di spesa prevista dall articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 3. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 2. (Riconoscimento di titoli di Istituzioni universitarie di rilevanza internazionale) 1. Sono dichiarati equipollenti ai corrispondenti titoli accademici rilasciati dalle università italiane i titoli accademici di laurea e laurea specialistica conseguiti nell area delle materie giuridiche presso istituzioni universitarie operanti sul territorio nazionale che siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca; il medesimo decreto è adottato su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, previa verifica della conformità dei percorsi formativi e dei programmi di insegnamento delle stesse istituzioni universitarie ai corrispondenti percorsi e titoli rilasciati dalle università italiane, a condizione che le attività didattiche dispongano di adeguate strutture edilizie, strumentali, didatticoscientifiche e adeguati servizi per gli studenti e che le attività di insegnamento siano impartite da personale docente in possesso di requisiti professionali analoghi a quelli del personale docente delle università italiane. 2. Sono esclusi dalla dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 i titoli accademici rilasciati dalle istituzioni straniere di cui all articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e quelli di cui all articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148.

Atti parlamentari 13 Senato della Repubblica N. 2686 Art. 3. (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 gennaio 2004. Visto, il Guardasigilli: Castelli CIAMPI Berlusconi Moratti Buttiglione Frattini Tremonti Mazzella

E 1,00