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www.coe.int/trafficking L azione del Consiglio d Europa contro la tratta degli esseri umani

La tratta degli esseri umani costituisce una violazione dei diritti della persona e un affronto alla dignità e all integrità dell essere umano e può ridurre le sue vittime in stato di schiavitù. Citazione tratta dal Preambolo della Convenzione del Consiglio d Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani. SOMMARIO p.5 La portata del fenomeno Attività intraprese dal Consiglio d Europa per combattere la tratta Iniziative internazionali p.8 p.7 p.9 Perché una nuova Convenzione? Definizione della tratta degli esseri umani p.11 Prevenire la tratta degli esseri umani Tutelare i diritti umani delle vittime della tratta Perseguire i trafficanti e i loro complici p.12 p.16 p.13 L azione del Consiglio d Europa contro la tratta degli esseri umani p.17 Il meccanismo di controllo

La portata del fenomeno La tratta degli esseri umani assume dimensioni preoccupanti in Europa. Ogni anno, si assiste a un aumento del numero delle persone che ne sono vittime, essenzialmente a fini di sfruttamento sessuale (43%), ma anche, in molti casi, di sfruttamento economico, per fornire manodopera poco retribuita o clandestina in aziende agricole, laboratori o lavoro domestico presso privati (32%). Secondo le stime dell Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), sarebbero vittime della tratta oltre 2,45 milioni di persone, in prevalenza donne e bambini. Questo traffico odioso, che non consente via di scampo alle sue vittime, costituisce la forma moderna del vecchio commercio degli schiavi. Degli esseri umani sono trattati come beni di consumo, possono essere comprati e venduti, costretti al lavoro forzato, generalmente nell industria del sesso, ma anche, per esempio, in altri settori, quali i lavori nei campi e in laboratori più o meno clandestini, dove ricevono una retribuzione minima o non sono nemmeno pagati. Sebbene la maggior parte delle vittime identificate della tratta siano donne, il traffico di esseri umani coinvolge anche gli uomini. Inoltre, molte delle vittime sono giovani, talvolta bambini. Tutte queste persone hanno in comune la disperata ricerca di un mezzo di sussistenza, per poi ritrovarsi rovinate, in balia di sfruttatori e sottoposte a estorsioni. La missione principale del Consiglio d Europa è salvaguardare e tutelare i diritti umani degli 800 milioni di europei, senza distinzione di sesso, razza, origine, colore della pelle o credenze religiose. La tratta degli esseri umani rappresenta una minaccia per i valori fondamentali che l Organizzazione è fermamente determinata a difendere. Il Consiglio d Europa, in quanto organizzazione paneuropea, opera in un contesto geografico particolarmente adatto per contrastare ogni aspetto della tratta degli esseri umani e proteggerne le vittime, dal momento che tra i suoi 47 Stati membri si contano molti dei paesi di provenienza, o di transito, o di destinazione delle vittime. 04 05

Terry Davis, Segretario Generale del Consiglio d Europa Attività intraprese dal Consiglio d Europa per combattere la tratta E già dalla fine degli anni 80 che il Consiglio d Europa si adopera per contrastare la tratta degli esseri umani. Va sottolineato che la problematica della tratta coinvolge numerosi temi su cui si è concentrata l attenzione del Consiglio d Europa, quali lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, la tutela delle donne contro la violenza, la criminalità organizzata e l immigrazione. Al riguardo, sono molteplici le iniziative intraprese dall Organizzazione: strumenti giuridici, strategie, ricerche, cooperazione giuridica e tecnica, e attività di monitoraggio. Tra i testi principali adottati dal Consiglio d Europa in materia di tratta degli esseri umani, si possono citare: La Raccomandazione (2000) 11 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla lotta alla tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento sessuale ; La Raccomandazione (2001) 16 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale. Il Consiglio d Europa ha in seguito ritenuto opportuno elaborare uno strumento giuridicamente vincolante, che permetta di agire in maniera più incisiva rispetto alle raccomandazioni e alla messa in opera di attività specifiche. Il 3 maggio 2005, il Comitato dei Ministri ha pertanto adottato la Convenzione del Consiglio d Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, che è stata aperta alla firma a Varsavia il 16 maggio 2005, in occasione del 3 Vertice dei Capi di Stato e di governo degli Stati membri del Consiglio d Europa. Il Vertice ha sottolineato che questa nuova Convenzione costituisce un passo avanti fondamentale nella lotta alla tratta. 06 07

Iniziative internazionali La tratta degli esseri umani, fenomeno di portata mondiale, può svilupparsi in un contesto nazionale o transnazionale. E spesso collegata alla criminalità organizzata, per la quale rappresenta attualmente una delle attività più lucrative, e in Europa deve essere combattuta alla stregua della droga e del riciclaggio dei capitali. Si deve tenere presente che, secondo alcune stime, la tratta degli esseri umani è la terza attività illecita più redditizia al mondo, dopo il traffico di armi e di stupefacenti. Il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (Protocollo di Palermo) ha posto le basi per sviluppare un approccio globale della cooperazione internazionali in materia. La Convenzione del Consiglio d Europa, oltre a prendere come punto di avvio il Protocollo di Palermo e a ispirarsi ad altri strumenti giuridici internazionali di particolare rilevanza nel campo della lotta alla tratta degli esseri umani, mira a rafforzare la protezione accordata nel quadro di tali strumenti e a innalzare gli standard ivi contenuti. Le crescenti preoccupazioni sollevate dalla problematica della tratta degli esseri umani hanno inoltre indotto delle organizzazioni internazionali, quali Interpol, l Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL), l Organizzazione internazionale per le Migrazioni e l Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) a impegnarsi attivamente nella lotta contro tale fenomeno, mentre numerose organizzazioni non governative si dedicano all assistenza alle vittime. Alcune delle questioni riguardanti la tratta degli esseri umani sono inoltre disciplinate dalla Decisione-quadro del Consiglio dell Unione europea del 19 luglio 2002 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani e dalla Direttiva dell Ue del 29 aprile 2004 riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare a cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un azione di favoreggiamento dell immigrazione illegale, che cooperino con le autorità competenti. Perché una nuova Convenzione? Il contesto in cui opera il Consiglio d Europa è particolarmente idoneo a combattere ogni aspetto della tratta degli esseri umani, poiché consente a paesi di provenienza, di transito e di destinazione di definire insieme strategie comuni e vincolanti. I testi internazionali esistenti o non sono sufficientemente vincolanti, o prendono in considerazione unicamente un aspetto del problema. Il valore aggiunto della Convenzione del Consiglio d Europa consiste anzitutto nella sua affermazione che il traffico degli esseri umani costituisce una violazione dei diritti umani e un oltraggio alla dignità e all integrità delle persone, e che in tal senso è necessario intensificare la protezione nei confronti di tutte le sue vittime. In secondo luogo, il campo d applicazione della Convenzione è esteso a ogni forma di tratta. In terzo luogo, la Convenzione stabilisce un meccanismo di controllo atto a garantire l effettiva applicazione delle sue disposizioni da parte degli Stati. La Convenzione è un trattato globale mirante a: Prevenire la tratta ; Tutelare i diritti umani delle vittime della tratta ; Perseguire i trafficanti. La Convenzione riguarda: Ogni forma di tratta degli esseri umani, sia in ambito nazionale, che internazionale, legata o meno alla criminalità organizzata ; Tutte le vittime: uomini, donne e bambini ; Ogni forma di sfruttamento: sessuale, lavoro forzato o prestazioni forzate di servizi, schiavitù o pratiche analoghe, asservimento o prelievo di organi. 08 09

Definizione della tratta degli esseri umani La Convenzione del Consiglio d Europa definisce nel modo seguente la tratta degli esseri umani: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento di una persona, l atto di darle ricovero o di accoglierla ; tramite: l impiego o la minaccia dell impiego della forza o di altre forme di coercizione, compreso il rapimento, la frode, l inganno, l abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità, offrire o ricevere somme di denaro o benefici per ottenere il consenso di una persona che abbia un rapporto di autorità nei confronti di un altra persona ai fini dello sfruttamento ; "Per sfruttamento si intende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui, o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o la prestazione forzata di servizi, la schiavitù o pratiche analoghe, l asservimento o il prelievo di organi ; Per vittima si intende una persona oggetto di tratta mediante uno qualsiasi dei mezzi specificati nella Convenzione. Il consenso della vittima allo sfruttamento è irrilevante se è stato utilizzato uno qualsiasi dei mezzi enunciati nella definizione (coercizione, frode, inganno ). 10 11

Prevenire la tratta degli esseri umani La tratta degli esseri umani assume svariate forme, riguarda varie realtà e ha incidenze in diversi settori della società. Le misure preventive, per essere efficaci alla luce della natura del fenomeno, devono essere coordinate. Devono pertanto essere adottati dei provvedimenti atti a istituire o rafforzare il coordinamento delle attività a livello nazionale tra i vari enti responsabili della prevenzione e della lotta contro la tratta. Le campagne di informazione, di sensibilizzazione e di educazione a favore delle persone maggiormente vulnerabili rispetto al rischio della tratta e le attività finalizzate a scoraggiare la domanda sono tra i provvedimenti principali destinati a prevenire il fenomeno. I controlli alle frontiere e le misure per accertarsi della validità dei documenti di viaggio o dell identità delle persone sono inoltre considerati tra i provvedimenti necessari per prevenire la tratta. La società civile svolge un ruolo rilevante a favore della prevenzione della tratta e della protezione delle vittime. La Convenzione del Consiglio d Europa incoraggia di conseguenza la cooperazione tra le autorità pubbliche, le organizzazioni non governative e la società civile. Tutelare i diritti umani delle vittime della tratta Identificazione La Convenzione del Consiglio d Europa pone in rilievo il fatto che le vittime della tratta devono essere riconosciute come tali, onde evitare che polizia e autorità le trattino come immigrati clandestini o delinquenti. Il mancato riconoscimento di una vittima della tratta potrebbe significare che le vengano negati i suoi diritti fondamentali. Nel corso del processo di identificazione, la persona non può essere oggetto di misure di allontanamento dal territorio. Esistono disposizioni specifiche per i bambini vittime della tratta (minori di 18 anni), vista la loro situazione di particolare vulnerabilità. Devono godere di una rappresentanza legale speciale e si devono adottare tutte le misure necessarie per stabilirne l identità e la nazionalità. Si deve compiere ogni sforzo per rintracciare la famiglia del minore, prendendo in considerazione il suo interesse superiore. Tutela della vita privata La tutela della vita privata e dell identità delle vittime è essenziale, tanto ai fini della loro incolumità fisica, visti i pericoli cui sono esposte da parte dei trafficanti, quanto per garantirne le opportunità di reinserimento sociale. 12 13

Assistenza alle vittime La Convenzione prevede per le vittime della tratta un assistenza materiale e psicologica, nonché un sostegno per agevolarne il reinserimento sociale. Le misure finalizzate al recupero comprendono l assistenza sanitaria, consulenze e informazioni, oltre che una sistemazione abitativa appropriata. Le vittime devono inoltre ottenere il risarcimento del danno subito. Periodo di recupero e di riflessione e permesso di soggiorno Le vittime hanno diritto a un periodo minimo di 30 giorni per ristabilirsi e sottrarsi all influenza dei trafficanti e decidere se desiderano collaborare o meno con le autorità. Un permesso di soggiorno rinnovabile può essere rilasciato in considerazione della loro situazione personale, oppure se è necessaria la loro permanenza nel paese per cooperare nel quadro di un indagine penale. Rimpatrio Lo Stato di cui è cittadino una persona vittima della tratta, o dove aveva la propria residenza, ha il dovere di renderne possibile il rientro, garantendone i diritti, in condizioni di sicurezza e dignità. Qualora uno Stato rinvii una persona in un altro Stato, dovrà garantire il rispetto del suo diritto all incolumità e alla dignità. I programmi di rimpatrio devono essere definiti in cooperazione con le ONG, al fine di evitare ulteriori vittimizzazioni. Maud de Boer Buquicchio, Vice Segretario Generale del Consiglio d Europa 14 15

La Convenzione prevede che le autorità possano perseguire i trafficanti e i loro complici senza che sia necessaria una denuncia da parte della vittima, al fine di evitare pressioni e minacce alle vittime da parte dei trafficanti, per dissuaderle dal ricorrere alle autorità. 16 Perseguire i trafficanti e i loro complici La Convenzione del Consiglio d Europa stabilisce che la tratta debba essere considerata un reato perseguibile penalmente, e di conseguenza prevede l incriminazione dei trafficanti e dei loro complici. Contempla inoltre la possibilità di tradurre in giudizio le persone che utilizzano i servizi delle vittime della tratta. Ai sensi delle disposizioni della Convenzione, è reato fabbricare, procurare o fornire documenti di viaggio o di identità falsificati o danneggiare, trattenere, confiscare, nascondere o distruggere il documento di identità di un altra persona; si tratta generalmente del primo gesto che compie il trafficante, ed è il suo mezzo più efficace per mantenere la vittima in suo potere. La Convenzione sancisce la responsabilità delle società commerciali, associazioni e analoghe entità giuridiche per i reati commessi in loro nome da chiunque eserciti al loro interno un potere decisionale. Si deve procedere alla chiusura dei locali utilizzati per la tratta, confiscarne i proventi, e gli autori del reato, siano essi persone fisiche o giuridiche, devono risarcire le vittime. Sono considerate delle aggravanti ai fini della determinazione delle sanzioni penali per il reato di tratta le seguenti circostanze: quando il reato, intenzionalmente o per negligenza grave, ha messo a repentaglio la vita della vittima; è stato commesso nei confronti di un minore; è stato commesso da un pubblico ufficiale nello svolgimento delle sue funzioni; è stato commesso nel contesto di un associazione a delinquere. La Convenzione contiene una disposizione che garantisce, da parte degli Stati, la non punibilità delle vittime per il loro coinvolgimento in attività illegali, nella misura in cui esse siano state costrette a commetterle. Il meccanismo di controllo L efficacia di qualunque trattato viene accertata grazie al funzionamento del suo meccanismo di controllo. Il sistema di controllo stabilito dalla Convenzione del Consiglio d Europa, che costituisce senza alcun dubbio uno dei suoi principali punti di forza, si basa su due organi: Il GRETA, un gruppo di esperti indipendenti nel campo della lotta alla tratta degli esseri umani, incaricato del controllo dell applicazione della Convenzione. Tale gruppo ha il compito di elaborare rapporti di valutazione delle misure adottate dagli Stati e potrà richiedere agli Stati che non rispettano pienamente le disposizioni contenute nella Convenzione di prendere provvedimenti urgenti al riguardo. Il Comitato delle Parti, composto da rappresentanti degli Stati sul cui territorio è entrata in vigore la Convenzione, che, sulla base dei rapporti e delle conclusioni del GRETA, può ugualmente adottare delle raccomandazioni rivolte a un determinato Stato. 17

47 Stati membri del Consiglio d Europa La Convenzione del Consiglio d Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani Persegue l obiettivo di: > prevenire la tratta > tutelare i diritti umani delle vittime > perseguire i trafficanti Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio,Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Finlandia,Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Federazione di Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria Riguarda: > ogni forma di tratta, in ambito nazionale o transnazionale, legata o meno alla criminalità organizzata > tutte le vittime uomini, donne o bambini > ogni tipo di sfruttamento (sessuale, lavoro forzato e prestazione forzata di servizi, schiavitù o condizione analoga alla schiavitù, asservimento e prelievo di organi). 18 Redazione a cura della Direzione della Comunicazione - Servizio delle relazioni con il pubblico, in cooperazione con la Direzione generale dei diritti dell uomo - Divisione delle pari opportunità. Design: The Big Family Foto: Consiglio d Europa p.10, p.12, p.13 e Photo Alto p.6, p.8, p.9, p.12, p.15, p. 16 Ottobre 2008