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COMUNE DI BRUMANO (Provincia di Bergamo) ORIGINALE COPIA DELIBERAZIONE N. 2 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: APPROVAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA. ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA. L anno DUEMILADODICI addì VENTITRE del mese di MARZO alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliari, previa l osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All appello risultano: Presenti Assenti MANZONI Giovanni SI MANZONI Carlo Damiano SI ANGIOLINI Andrea SI ROTA Paola SI SERRANO Giovanni SI PELLEGRINI Federica SI ROTA Giuliano SI GEMIGNIAN Gabriele SI ANGIOLINI Giuseppe SI MAZZUCOTELLI Luigi SI PERSONENI Carlo SI CAPELLI Roberto SI ARMATI Gianelia SI TOTALE: 8 5 Partecipa il Segretario comunale Dr. Vincenzo DE FILIPPIS, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MANZONI Giovanni Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato posto al n. 2 dell ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE RICHIAMATO l articolo 13 del decreto legge 201/11 convertito dalla legge 214 del 22.12.2011, che al comma 1 prevede l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono e l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015. ATTESO che tale decreto così dispone: - L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. - La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. - Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b. identica /0ssia per categoria B per 140) b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1o gennaio 2013; e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. - Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. RITENUTO, per di determinare i seguenti valori: a) L'aliquota di base dell'imposta è pari all 9 per mille; b) L'aliquota è ridotta al 5,0 per mille per l'abitazione principale e per le relative pertinenze; c) L'aliquota è del 9,0 per mille per le aree fabbricabili; d) L'aliquota è del 2,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; e) L'aliquota di base fino allo 9,0 per mille nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. AVVERTITO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. ATTESO CHE: L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (ex alloggio coniugale) nonché ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata); é riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria e che le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta. RITENUTO, altresì di approvare il regolamento del tributo in argomento, nel testo che si allega alla presente sotto la lettera A); VISTO il testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali D.Lgs. n. 267/2000; VISTO il vigente Statuto; ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata; Con unanimità formale dei Consiglieri presenti e votanti. DELIBERA 1. Di approvare le aliquote dell IMU sperimentale per l esercizio 2012 come segue: a) L'aliquota di base dell'imposta: 9 per mille; b) L'aliquota è ridotta al 5,0 per mille per l'abitazione principale e per le relative pertinenze; c) L'aliquota è del 9 per mille per le aree fabbricabili; d) L aliquota è del 2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

e) L'aliquota di base fino allo 9,00 per mille nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 2. Di approvare il Regolamento dell IMU nel testo allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE Giovanni Manzoni ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell art. 124, comma 1, del D. L. vo 18.08.2000 n. 267, è stata affissa in copia all Albo pretorio il giorno 02.04.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 02.04.2012 al 17.04.2012. Addì 30.03.2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- CERTIFICATO DI ESECUTIVITA (Art. 134 T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267) Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all Albo Pretorio del Comune, è divenuta esecutiva senza riportare nei primi dieci giorni dall affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, ai sensi dell art. 134, 3^ comma del D. L. vo 18.08.2000, n. 267. [x] Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all Albo Pretorio del Comune, è divenuta esecutiva ai sensi dell art. 134, 4^ comma del D. L. vo 18.08.2000, n. 267. Addì 30.03.2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copia conforme all originale, in carta libera per uso amministrativo. Addì