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COMUNE DI COMANO TERME PROVINCIA DI TRENTO Verbale di deliberazione N. 59 della Giunta del Comune OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI BOTTEGA STORICA TRENTINA AI FINI DELL ISCRIZIONE ALL ALBO DELLE BOTTEGHE STORICHE DEL TRENTINO DELL ATTIVITÀ COMMERCIALE ORIFECERIA CATTONI DI CATTONI CLAUDIO SITA IN COMANO TERME, VIA CESARE BATTISTI N. 19 E DELL ATTIVITÀ COMMERCIALE CATTONI ELETTRONICA DI CATTONI ROBERTO SITA IN COMANO TERME, VIA CESARE BATTISTI N. 17, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 539 DEL 25.03.2011 ALLEGATO B ========================================================================================================== REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 N. 3/L) L'anno Duemiladiciasette addì Sei del mese Aprile di alle ore 17.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocata la Giunta del Comune. Certifico io sottoscritto Segretario del Comune su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 11.04.2017 all albo telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi Presenti i signori: Addì, 11.04.2017 ZAMBOTTI FABIO Sindaco Assenti IL SEGRETARIO DEL COMUNE Giust. Ingiust. F.to Dalfovo Dott. Nicola GIONGO CHRISTIAN Vice Sindaco ================================= DEL MAFFEO LAURA - Ass.Eff. X PARISI ANTONIO - PERDERZOLLI GIULIA - Assiste il Segretario Comunale Dalfovo dott. Nicola. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Zambotti Fabio, nella sua qualità di sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 dd. 06.04.2017 OGGETTO: Attribuzione della qualifica di bottega storica trentina ai fini dell iscrizione all Albo delle botteghe storiche del Trentino dell attività commerciale ORIFECERIA CATTONI di CATTONI CLAUDIO sita in Comano Terme, via Cesare Battisti n. 19 e dell attività commerciale CATTONI ELETTRONICA di CATTONI ROBERTO sita in Comano Terme, via Cesare Battisti n. 17, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 539 del 25.03.2011 Allegato B LA GIUNTA COMUNALE Richiamata la legge provinciale 30.07.2010 n. 17 Disciplina dell attività commerciale la quale al comma 3 dell art. 63 dispone Presso la struttura provinciale competente in materia di commercio è istituito l albo delle botteghe storiche del Trentino. I requisiti per accedere all albo, per la sua tenuta e per l aggiornamento delle iscrizioni, nonché per l assegnazione della targa di bottega storica, sono stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 2 (leggi deliberazione della Giunta provinciale) e sono verificati dal comune territorialmente competente. Atteso che alla normativa sopraccitata è stata data attuazione con deliberazione della Giunta provinciale n. 539 di data 25.03.2011 e che l allegato B), parte integrante della stessa, prevede tra l altro: Art. 1 Istituzione delle botteghe storiche del Trentino 1. E istituito presso la struttura provinciale competente in materia di commercio, di seguito denominata struttura provinciale, l Albo delle botteghe storiche del Trentino, di seguito denominato Albo. Art. 2 Requisiti per il riconoscimento della qualifica di Bottega Storica Trentina. 1. Sono considerate botteghe storiche gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigiane (che esercitano attività di vendita dei propri prodotti), ancorché situati fuori dai luoghi storici del commercio, che presentano i seguenti requisiti: a) svolgono la propria attività da almeno cinquant anni negli stessi locali e nello stesso settore merceologico (o in settori affini), a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione o proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie dell attività; tale requisito può essere oggetto di deroga nel caso di trasferimento in altri locali della città, purché sia rimasta inalterata la caratterizzazione merceologica o di servizio; b) presenza nei locali, negli arredi, sa interni che esterni, di elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico, che offra una chiara visibilità alla persona comune, ossia non munita di particolari conoscenze tecniche e culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l attività svolta e dia il senso di un evidente radicamento nel tempo di quell attività. Vista la domanda datata 20/03/2017, pervenuta in data 20/03/2017 prot. n. 2613, presentata dal sig. Cattoni Claudio, legale rappresentante della ditta ORIFECERIA CATTONI di CATTONI CLAUDIO, che svolge attività di commercio al dettaglio denominata ORIFECERIA CATTONI DI CATTONI CLAUDIO sita in via Cesare Battisti n. 19, istanza finalizzata al riconoscimento della qualifica di bottega storica trentina e all iscrizione all Albo provinciale delle botteghe storiche del Trentino per l attività commerciale svolta. Preso atto della verifica dei requisiti previsti dalla lettera a) del comma 1 dell art. 2) dell allegato B) della deliberazione n. 539 del 25.03.2011 effettuata tramite: 1) il riscontro dagli atti d ufficio da cui risulta che: - in data 26/09/1966, il Comune di Lomaso aveva rilasciato l autorizzazione n. 46 per l esercizio del commercio al minuto di orologeria, orificeria, radio, televisori ed articoli da regalo ai sigg. Cattoni Dario (nato il 09/11/1935) e Cattoni Renato (nato il 13/06/1941), nei locali dove tutt oggi ha sede l attività; - l attività è attualmente esercitata da Cattoni Claudio, figlio di Cattoni Renato. - i locali sede dell attività sono situati nella p.ed. 102 p.m. 1, sub 26 in C.C. Poia;

2) la relazione allegata alla domanda nella quale l interessato dichiara che: - l attività commerciale è esercitata dalla famiglia Cattoni dal 1966; - la documentazione comprovante l esercizio dell attività è costituita dalla foto risalente agli anni sessanta in cui si vedono gli oggetti all interno del negozio; Preso atto della verifica dei requisiti previsti alla lettera b) del comma 1 dell articolo 2) dell allegato B) della deliberazione n. 539 del 25.03.2011 effettuata tramite sopralluogo dell Ufficio Affari Economici di data 30/03/2017 nel quale è stato riscontrato che l edificio conserva inalterate le proprie caratteristiche, in particolare la facciata dell edificio si presenta tutt oggi come a metà del 900. Nell esercizio sono presenti numerosi elementi storici, tra i quali spicca la scrivania in legno e attualmente ancora in uso, lo strumento di precisione da orologiaio utilizzato tuttora, il mobile con ante a scorrimento, nonché il tornio risalente alla metà del 900 Tali elementi sono visibili al pubblico e possono offrire al visitatore una chiara percezione del collegamento funzionale e strutturale con l attività svolta ed il senso di radicamento nel tempo dell attività. Vista la domanda datata 03/04/2017, pervenuta in data 03/04/2017 prot. n. 3116, presentata dal sig. Cattoni Roberto, legale rappresentante della ditta CATTONI ELETTRONICA di CATTONI ROBERTO, che svolge attività di commercio al dettaglio denominata CATTONI ELETTRONICA di CATTONI ROBERTO sita in via Cesare Battisti n. 17, istanza finalizzata al riconoscimento della qualifica di bottega storica trentina e all iscrizione all Albo provinciale delle botteghe storiche del Trentino per l attività commerciale svolta. Preso atto della verifica dei requisiti previsti dalla lettera a) del comma 1 dell art. 2) dell allegato B) della deliberazione n. 539 del 25.03.2011 effettuata tramite: 1) il riscontro dagli atti d ufficio da cui risulta che: - in data 26/09/1966, il Comune di Lomaso aveva rilasciato l autorizzazione n. 46 per l esercizio del commercio al minuto di orologeria, orificeria, radio, televisori ed articoli da regalo ai sigg. Cattoni Dario (nato il 09/11/1935) e Cattoni Renato (nato il 13/06/1941), nei locali dove tutt oggi ha sede l attività, come risulta dal Registro delle licenze per l esercizio del commercio del Comune di Lomaso; - l attività è attualmente esercitata da Cattoni Roberto, figlio di Cattoni Renato. - i locali sede dell attività sono situati nella p.ed. 102 p.m. 1, sub 25 in C.C. Poia; 2) la relazione allegata alla domanda nella quale l interessato dichiara che: - l attività commerciale è esercitata dalla famiglia Cattoni dal 1966; - la documentazione comprovante l esercizio dell attività è costituita dalla foto risalente agli anni sessanta in cui si vedono gli oggetti all interno del negozio; Preso atto della verifica dei requisiti previsti alla lettera b) del comma 1 dell articolo 2) dell allegato B) della deliberazione n. 539 del 25.03.2011 effettuata tramite sopralluogo dell Ufficio Affari Economici di data 05/04/2017 nel quale è stato riscontrato che l edificio conserva inalterate le proprie caratteristiche, in particolare la facciata dell edificio si presenta tutt oggi come a metà del 900. Nell esercizio sono presenti numerosi elementi storici, tra i quali spicca il misuratore di campo per antenna, un generatore di barre a colori, un registratore, nonché numerose valvole tutte risalenti alla metà del 900 Tali elementi sono visibili al pubblico e possono offrire al visitatore una chiara percezione del collegamento funzionale e strutturale con l attività svolta ed il senso di radicamento nel tempo dell attività. Ritenuti pertanto sussistenti i requisiti per l attribuzione della qualifica di bottega storica trentina e per la relativa iscrizione all Albo, previsti dall art. 2 dei criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 539 del 25.03.2011 - allegato B. Considerato che, secondo quanto disposto dall art. 5 dei citati criteri, l iscrizione all albo delle botteghe storiche del Trentino comporta l obbligo di esporre all esterno del locale, in

modo visibile al pubblico, la relativa targa dal momento in cui verrà fornita dall Amministrazione comunale, pena la cancellazione dall albo stesso. Acquisito sulla proposta di deliberazione in oggetto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, rilasciato dal Responsabile della struttura di merito, dando atto che nel presente atto non rilevano aspetti contabili; sub lettera A/. Visto il testo unico delle leggi regionali sull ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; Visto lo Statuto comunale; Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. Di attribuire la qualifica di bottega storica trentina all esercizio commerciale denominato ORIFECERIA CATTONI di CATTONI CLAUDIO sita in Comano Terme, via Cesare Battisti n. 19 e all esercizio commerciale denominato CATTONI ELETTRONICA di CATTONI ROBERTO sita in Comano Terme, via Cesare Battisti n. 17. 2. Di formalizzare al Servizio Commercio e Cooperazione della Provincia Autonoma di Trento la richiesta di iscrizione all Albo delle botteghe storiche del Trentino dell attività indicata al punto 1. 3. Di dare atto che l iscrizione all Albo delle botteghe storiche trentine comporta l obbligo di esporre all esterno del locale, in modo visibile al pubblico, la relativa targa, secondo le condizioni e le modalità stabilite dall art. 5 dei criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 539 del 25.03.2011 - allegato B, dal momento in cui la stessa verrà fornita dall Amministrazione comunale 4. Di dare atto che la presente delibera diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell art. 79, comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L. 5. Di dare atto che della presente delibera viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell art. 79, comma 2 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L. 6. Di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi: a) ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell articolo 79, comma 5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.; b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; c) ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. Il Vicesindaco Il Sindaco Il Segretario Comunale F.to Giongo Christian F.to Zambotti Fabio F.to dott. Dalfovo Nicola Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. lì, 26.04.2017 Il Segretario Comunale dott. Nicola Dalfovo FASE INTEGRATIVA DELL EFFICACIA DELLA DELIBERA ESECUTIVA A PUBBLICAZIONE AVVENUTA (ART. 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.C.) IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (ART. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C.) COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO (Art. 79, comma 2 del T.U.LL.RR.O.C.) COMUNICAZIONE AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO (Art. 15 bis, comma 1 L. 55/ 90) RAGIONERIA FASE DELL IMPEGNO E/O LIQUIDAZIONE SPESA - ACCERTAMENTO ENTRATA (Art. 17 della L.R. n. 10/1998) FASE DELL EFFICACIA INVIO AGLI UFFICI PER DARE ESECUZIONE AL PROVVEDIM.TO (Art. 18 della L.R. n. 10/1998) - PER COMPETENZA BIB. COMM. DEMO. ECO. TRIB. FIN SEG. TEC. - PER CONOSCENZA BIB. COMM. DEMO. ECO. TRIB. FIN SEG. TEC. - ADEMPIMENTI ANAGRAFE TRIBUTARIA (scritture private soggette a registrazione in caso d uso) PERMESSI, ASPETTATIVE E DISTACCHI SINDACALI E PER FUNZIONI PUBBLICHE ANAGRAFE PRESTAZIONI ALBO CONSULENTI ESTERNI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI ALBO BENEFICIARI Deliberazione divenuta esecutiva il 22.04.2017, ai sensi dell art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L. IL SEGRETARIO COMUNALE (F.to Dalfovo dott. Nicola)