[CIRCOLARE MENSILE ] [Dicembre 2013] PICCOLA MOBILITA (INPS, Messaggio n. 18639 del 18.11.2013) Ad integrazione delle indicazioni già fornite con la circolare n. 150 del 25 ottobre 2013 (vedasi precedente comunicazione di novembre), l Istituto è intervenuto per precisare che al momento, in considerazione della circostanza che si è ancora in attesa dei definitivi chiarimenti ministeriali, non dovrà essere richiesto ai datori di lavoro il rimborso dei benefici per l assunzione dei lavoratori della c.d. piccola mobilità eventualmente fruiti nel corso del 2013. Sul punto, si ritiene opportuno ricordare che per il 2013 non sono state prorogate le norme che prevedono l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo ed il relativo beneficio contributivo inerente al loro reimpiego. Pertanto: non è possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori licenziati prima del 2013; non è possibile riconoscere le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013; in via cautelare deve ritenersi anticipata al 31.12.2012 la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale. Pag. 1
VARIAZIONE DEL TASSO DI DIFFERIMENTO, DI RATEAZIONE E DI CALCOLO DELLE SANZIONI CIVILI (INPS, Circolare n. 158 del 13.11.2013 - INAIL, Circolare n. 54 del 13.11.2013) INPS ed INAIL, facendo seguito alla riduzione allo 0,25% del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) dalla Banca Centrale Europea, hanno fissato al 6.25% il tasso di rateazione e differimento ed al 5.75% il tasso utilizzato per il calcolo delle sanzioni civili. La variazione dei tassi ha decorrenza dal 13.11.2013. In particolare, il nuovo tasso di dilazione troverà applicazione per le rateazioni/dilazioni definite a decorrere dal 13.11.2013. INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI (Corte di Cassazione, sentenze nn. 18535 del 02.08.2013, 20715 del 10.09.2013, 23181 del 11.10.2013 e 24260 del 28.10.2013) Analogamente a quanto fatto negli scorsi mesi, proseguiamo con la disamina degli interventi della Corte di Cassazione in tema di gestione del rapporto di lavoro. In particolare, vale la pena evidenziare le seguenti massime che si riportano pressoché integralmente: LICENZIAMENTO PER INIDONEITA FISICA DEL LAVORATORE: la sopravvenuta infermità permanente e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa possono giustificare oggettivamente il recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro subordinato se risulta ineseguibile non soltanto l'attività svolta in concreto dal prestatore, ma è esclusa anche la possibilità, alla stregua Pag. 2
di un'interpretazione del contratto secondo buona fede, di svolgere altra attività riconducibile alle mansioni assegnate o ad altre equivalenti ai sensi dell'art. 2103 e, persino, in difetto di altre soluzioni, a mansioni inferiori, purché l'attività compatibile con l'idoneità del lavoratore sia utilizzabile nell'impresa, senza mutamenti dell'assetto organizzativo insindacabilmente scelto dall'imprenditore. GIUDICATO PENALE DI ASSOLUZIONE E LICENZIAMENTO: il giudicato penale di assoluzione non preclude al giudice del lavoro di procedere ad una autonoma valutazione dei fatti stessi ai fini propri del giudizio civile, e cioè tenendo conto della loro incidenza sul particolare rapporto fiduciario che lega le parti del rapporto di lavoro, ben potendo essi avere un sufficiente rilievo disciplinare ed essere idonei a giustificare il licenziamento anche ove non costituiscano reato. LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI: l inevitabile ritardo nel pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali, relativi al periodo di tempo intercorso tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, comporta l'applicazione delle sanzioni civili previste dalla normativa vigente (attualmente 5,75% annui). TRASFERIMENTO ED INDICAZIONE DEI MOTIVI: ai fini dell'efficacia del provvedimento di trasferimento del lavoratore, non è necessario che vengano contestualmente enunciate le ragioni del trasferimento stesso, atteso che l art. 2103 C.C., nella parte in cui dispone che le ragioni tecniche, organizzative e produttive del provvedimento suddetto siano comprovate, richiede soltanto che tali ragioni, ove contestate, risultino effettive e di esse il datore di lavoro fornisca la prova. Pertanto, l'onere dell'indicazione delle ragioni del trasferimento, che in caso di mancato adempimento determina l'inefficacia sopravvenuta del provvedimento, sorge a carico del datore di lavoro soltanto nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta con conseguente illegittimità del Pag. 3
trasferimento ove accertata l inosservanza della comunicazione dei motivi del trasferimento. INTERPELLI IN MATERIA DI LAVORO (Ministero del Lavoro, interpelli nn. 30, 31 e 32) Il Ministero del Lavoro continua la sua attività di risposta ad interpelli: Criteri di computo dei lavoratori a tempo determinato ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali ex L. 300/1970, dell applicazione della disciplina dell informazione e della consultazione dei lavoratori e dei CAE (Comitati Aziendali Europei): ai fini della corretta determinazione della base di computo occorre effettuare la somma di tutti i periodi di rapporto di lavoro a tempo determinato, svolti a favore del datore di lavoro nell ultimo biennio e successivamente dividere il totale per 24 mesi. Il risultato così ottenuto determina il numero medio mensile dei lavoratori subordinati impiegati nell arco di 24 mesi. A titolo esemplificativo: nel caso di due lavoratori a termine con rapporti di lavoro rispettivamente pari a 12 e 16 mesi, si dovrà effettuare la somma di 12 mesi + 16 mesi = 28 mesi e divedere il totale sempre per 24 mesi = 1,16 arrotondando il risultato ad una unità lavorativa (si dovrà adottare il criterio dell arrotondamento per difetto nelle ipotesi in cui il risultato sia compreso tra 0,01 e 0,50, mentre qualora sia compreso tra 0,51 e 0,99 si procede all arrotondamento ad unità). Lavoro Intermittente per interprete e traduttore di scuola di lingua: le suddette categorie professionali non possono essere assimilate a quella degli interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, contemplata al n. 38 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 e, pertanto, nei loro confronti il contratto di lavoro intermittente potrà essere stipulato solamente qualora sia Pag. 4
previsto dalla disciplina collettiva di settore oppure nell eventualità che il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici di cui all art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003. Obbligo di contribuzione Enasarco per gli agenti che operano all estero: viene precisato che l obbligo di iscrizione alla Fondazione ENASARCO risulta riferibile: agli agenti di commercio che operano sul territorio italiano in nome e per conto di preponenti italiani o stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; - agli agenti di commercio italiani o stranieri che operano in Italia in nome e/o per conto di preponenti italiani o stranieri, anche se privi di sede o dipendenza in Italia; - agli agenti che risiedono in Italia e vi svolgono una parte sostanziale della loro attività; - agli agenti che non risiedono in Italia, purché abbiano in Italia il proprio centro d interessi; - agli agenti che operano abitualmente in Italia ma si recano a svolgere attività esclusivamente all estero, purché la durata di tale attività non superi i 24 mesi. Infine, per quanto concerne la residuale categoria dei preponenti operanti in Paesi extra UE, gli stessi saranno tenuti all iscrizione previdenziale in Italia solo laddove ciò sia previsto da trattati o accordi internazionali sottoscritti e vincolanti il singolo Paese di appartenenza. Pag. 5
NOVITA LAVORO (INPS, Circolari nn. 159 del 15.11.2013 e 167 del 05.12.2013 - INPS, Messaggi nn. 18413 del 13.11.2013, 18702 del 19.11.2013 e 18721 del 19.11.2013) Continuiamo la disamina delle novità in relazione al rapporto di lavoro evidenziando i seguenti interventi: l INPS è intervenuta: - fornendo chiarimenti in merito all estensione del congedo straordinario per la cura di persona in grave disabilità riconosciuto, a determinate condizioni, al parente o all affine entro il terzo grado; - prorogando al 31 gennaio 2014 il termine ultimo per definire la procedura di stabilizzazione dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro prevista dalla L. 99/2013; - fornendo chiarimenti in merito all iscrizione alla Gestione Commercianti delle imprese esercenti l attività di elaborazione dati (codici ATECO 2007 63.11.20, 63.11.30, 63.12.00); - informando dell avvenuto rilascio degli aggiornamenti necessari alla presentazione telematica della dichiarazione di immediata disponibilità, contestualmente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI e miniaspi; - comunicando l esaurimento delle risorse dirette al pagamento anticipato dei trattamenti speciali di disoccupazione per l edilizia. Conseguentemente, le domande di anticipazione dei trattamenti speciali di disoccupazione per l edilizia in oggetto saranno respinte con la seguente motivazione: Esaurimento dello stanziamento di cui all articolo 78, comma 15, lettera e) della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Pag. 6
AGEVOLAZIONI ASSUNZIONE TITOLARI DI ASPI (INPS, Circolare n. 175 del 18.12.2013) L INPS ha diramato le prime istruzioni per usufruire delle agevolazioni in caso di assunzione di personale a tempo pieno ed indeterminato oppure si trasformi una precedente assunzione a termine a tempo pieno indeterminato (sia stata quindi sospesa la corresponsione dell Aspi in conseguenza della sua assunzione a tempo determinato). Possono accedere alla nuova misura incentivante tutti i datori di lavoro, comprese le Cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata ex art. 1, co. 3, legge n. 142/2001 e successive modificazioni, nonché le imprese di somministrazione di lavoro. L incentivo è pari al 50% dell'importo dell'indennità residua ASpI, cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto, compresi i soggetti destinatari dell ASPI che, avendo inoltrato istanza di concessione all Inps, abbiano titolo alla prestazione ma non l abbiano ancora percepita. COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. L Istat ha reso noto il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto relativo al periodo dal 15.10.2013 al 14.11.2013. Il coefficiente è pari a 1,672535%. Pag. 7