DECRETO N. 1585 Del 15/02/2017 Identificativo Atto n. 1115 PRESIDENZA Oggetto PIANO DI ABBATTIMENTO A SCOPO DI CONTROLLO NUMERICO DELLE POPOLAZIONI DI CORNACCHIA E PICCIONE DI CITTA PER LA PROTEZIONE DEI FONDI COLTIVATI E DEGLI ALLEVAMENTI, ATTRAVERSO AZIONI CONDIVISE CON L ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE - ANNO 2017. L'atto si compone di pagine di cui pagine di allegati parte integrante
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA DELL'UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO VISTO la L.11 febbraio 1992 n.157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ; la L. R. 26 agosto 1993 n. 26 Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell equilibrio ambientale e disciplina dell attività venatoria ; RICHIAMATI in particolare: l art.19 comma 2 della L.157/92 (controllo della fauna selvatica ) che dispone: Le Regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l utilizzo di metodi ecologici su parere dell Istituto Nazionale per la fauna selvatica ( oggi I.S.P.R.A). Qualora l Istituto verifichi l inefficacia dei predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento: Tali piani devono essere attuati dalla guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l esercizio venatorio. l art. 41 comma 2 della L.R. 26/93 che dispone: La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari omissis per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica o inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia ; l art. 41 comma 3 della L.R. 26/93, che dispone: Il controllo, esercitato selettivamente viene praticato, di norma, mediante l utilizzo di metodi ecologici su parere dell Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA ndr); qualora l istituto verifichi l inefficacia dei predetti metodi la Regione E LA Provincia di Sondrio per il relativo territorio predispongono piani di 1
abbattimento. I piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province stesse che potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, degli agenti venatori volontari provinciali e delle guardie comunali munite di licenza per l esercizio venatorio e delle guardie dipendenti dalla Aziende faunistico-venatorie, nonché dagli operatori espressamente autorizzati dalle Province, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica ; l art.41 comma 5 della L.R. 26/93 che dispone: la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, possono autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro strutture provinciali, piani di abbattimento delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province stesse con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi e da operatori espressamente autorizzati dagli stessi Enti, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica ; DATO ATTO che l Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), oggi ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province e rappresenta per le Pubbliche Amministrazioni un punto di riferimento cardinale e per quanto attiene la gestione e la conservazione della fauna selvatica omeoterma e dell ambiente in cui essa vive; che l ISPRA costituisce per la Regione Lombardia, ai sensi dell art.19 della L.157/92, ovvero dell art.41 della L.R. Lombardia 26/93, l interlocutore fondamentale ed esclusivo per quanto concerne gli interventi di controllo delle popolazioni animali selvatiche e domestiche inselvatichite. che le azioni per il controllo numerico di corvidi, piccioni di città attuate secondo le direttive codificate nei Protocolli tecnici triennali stipulati dalla Provincia di Bergamo con l I.N.F.S. (oggi I.S.P.R.A) hanno prodotto eccellenti risultati ai fini della limitazione di danni a carico del patrimonio faunistico di interesse conservazionistico e venatorio, per la tutela delle produzioni zooagro-forestali, per motivi sanitari, la tutela del patrimonio storico-artistico e 2
per la protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti; che il protocollo tecnico di cui alla Deliberazione di Giunta Provinciale di Bergamo n. 476 del 31.10.2011, valido per il quinquennio 2012 2016 è scaduto; Richiamata la normativa in merito al trasferimento della funzioni in materia di agricoltura, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui: la L.R. 8 luglio 2015 - n. 19 Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), la L.R. 25 marzo 2016 n.7 Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell equilibrio ambientale e disciplina dell attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all art. 3 della l.r. 32/2015 ; la D.G.R. 30 marzo 2016 n. 4998 Prime determinazioni in merito all effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. 19/2015 e della L.R. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934, che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione; RITENUTO necessario : approvare per l anno 2017, nelle more del riordino regionale delle funzioni in materia di gestione faunistico-venatoria, il proseguimento delle azioni di controllo numerico delle specie selvatiche e delle domestiche inselvatichite che incidono negativamente sulle produzioni zoo-agricole, sul patrimonio faunistico, sulla sanità pubblica e animale e sul patrimonio storico-artistico regionale, nonché ai fini di un efficace protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, secondo le quantità di prelievo, i periodi di attuazione, le località e le modalità attuative indicate dall Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nello specifico Protocollo Tecnico richiamato in premessa; ciò al fine di garantire un sostenibile, efficace e 3
duraturo riequilibrio delle popolazioni di Cornacchie e Piccioni di città entro densità ecologicamente ed economicamente tollerabili; approvare, per il raggiungimento degli obbiettivi sopra declinati, piani di abbattimento secondo quantità di prelievo, definite nei limiti massimi di n. 5.000 esemplari di cornacchie (Corvus corone cornix e Corvus corone corone) e di 30.000 esemplari di Piccioni di città (Columba livia forma domestica); ACQUISITO il parere favorevole dell Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale posto agli atti regionali con prot. AE02.2017. 780 del19.01.2017 in merito al proseguimento per l anno 2017 delle azioni di cui al citato Protocollo Tecnico sottoscritto tra la Provincia di Bergamo e ISPRA ( protocollo ISPRA 41838 del 12.12.2011) per le parti inerenti i Corvidi ed il Piccione di città; CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; DATO ATTO che il presente provvedimento non soggiace all obbligo di concludere il procedimento tecnico amministrativo entro i termini previsti dalla Legge n. 241 del 7.08.1990 in quanto non consegue obbligatoriamente a istanza di parte e non deve essere obbligatoriamente iniziato d ufficio; VISTA la L.R. 7 luglio n. 20 Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la D.G.R. n. 5227 del 31 maggio 2016 VIl provvedimento organizzativo 2016 con la quale è stato confermato a Giulio Del Monte l incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca dell Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo; Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi: D E C R E T A Di approvare per l anno 2017, nelle more del riordino regionale delle funzioni in materia di gestione faunistico-venatoria, il proseguimento delle azioni di controllo numerico delle specie selvatiche e delle domestiche inselvatichite che incidono negativamente sulle produzioni zoo-agricole, sul patrimonio faunistico, sulla sanità pubblica e animale e sul patrimonio storico-artistico regionale, nonché ai fini di un efficace protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, secondo le quantità di prelievo, i periodi di attuazione, le località e le modalità attuative indicate dall Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale al fine di garantire 4
un sostenibile, efficace e duraturo riequilibrio delle popolazioni di Cornacchie e Piccioni di città entro densità ecologicamente ed economicamente tollerabili; Di approvare, per il raggiungimento degli obbiettivi sopra declinati, piani di abbattimento secondo quantità di prelievo, definite nei limiti massimi di n. 5.000 esemplari di cornacchie (Corvus corone cornix e Corvus corone corone) e di 30.000 esemplari di Piccioni di città (Columba livia forma domestica); Di trasmettere il presente provvedimento, per l attuazione dei piani di abbattimento, alla Provincia di Bergamo Polizia Provinciale Servizio ittico venatorio che potrà avvalersi di tutti i soggetti autorizzati dall art.41 comma 3 della L.R. 26/93 coordinati sul territorio provinciale con le medesime disposizioni, che qui si approvano, già impartite con la Determinazione della Provincia di Bergamo n.360 del 7.03.2016 recante Approvazione della direttiva per il controllo della fauna selvatica e domestica inselvatichita attuato dai soggetti autorizzati anno 2016,, salvo diversa indicazione della Polizia provinciale cui è affidato il coordinamento ed il controllo ; Di trasmettere il presente provvedimento a tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio; Di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; Di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data; Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge IL DIRIGENTE GIULIO DEL MONTE 5