CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE



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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3215 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI ANTONINO FOTI, ANGELI, BARBIERI, CALABRIA, CATONE, CRISTALDI, DE LUCA, DI BIAGIO, DI CATERINA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, GALATI, GIAMMANCO, GIRLANDA, MARI- NELLO, MOFFA, NIZZI, PELINO, VELLA Istituzione della figura professionale dello psicologo di base Presentata il 16 febbraio 2010 ONOREVOLI COLLEGHI! La presente proposta di legge intende istituire la figura professionale dello psicologo di base convenzionato con il servizio sanitario nazionale (SSN) per superare l attuale diffidenza e il conseguente scarso ricorso agli psicologi in caso di disturbi psichici. Si prevede pertanto l obbligo per il medico di base di indirizzare i pazienti che denotano disturbi o problemi psichici a uno psicologo di base. Lo psicologo di base è incaricato, insieme con altre figure professionali, di effettuare la diagnosi e di provvedere all assistenza psicologica, posta a carico del SSN, fatto salvo il pagamento di un ticket. Analogamente, per i minori, si prevede che il pediatra di base indirizzi i piccoli pazienti a un neuropsicologo dell età evolutiva. Il medico di base o il medico di fiducia del paziente resta comunque il solo responsabile dell eventuale prescrizione di farmaci richiesti dallo psicologo di base. In una società «malata» e decadente come quella in cui viviamo, che vede, in particolare, giovani dediti all alcool, alla cocaina o all ecstasy o minori «vittime» di violenze fisiche o psicologiche, si ritiene necessario prevedere, per legge, il diritto all assistenza psicologica prestata dal SSN e sarebbe auspicabile che tale assistenza fosse prevista anche nelle scuole. Istituire lo psicologo di base significa contribuire alla prevenzione della depressione, dello stress e di altre moderne

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 3215 patologie che portano, tra l altro, ai «divorzi/omicidi», alla devianza giovanile, all abuso di bevande alcoliche e superalcoliche, all uso di droghe. In effetti, il ruolo del SSN consiste nell attuare l articolo 32 della Costituzione che recita: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti». La prevenzione in tale ambito è fondamentale ed è necessario fare un salto culturale con riferimento al ruolo degli psicologi nella tutela della salute riconoscendolo come fondamentale. Ciò consentirebbe, peraltro, di garantire il lavoro a tanti professionisti che, attualmente, hanno grandi difficoltà a trovare un occupazione. La cura delle fobie, dello stress e della depressione attraverso il SSN, con il solo il pagamento del ticket, porterebbe un miglioramento delle relazioni familiari, fra i genitori separati, nonché un maggior equilibrio nella crescita degli adolescenti, una maggiore determinazione dei rapporti fra genitori e figli, un attacco all uso di droghe e alcool. La repressione è sempre un fallimento bisogna valorizzare e crescere come società, anche tutelando meglio la famiglia dalla sua disgregazione.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 3215 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Diritto all assistenza psicologica). 1. La Repubblica, in attuazione dell articolo 32 della Costituzione, riconosce il diritto all assistenza psicologica nei casi in cui questa risulti utile per la salvaguardia della salute psico-fisica. 2. L assistenza psicologica di cui al comma 1 è garantita dal Servizio sanitario nazionale (SSN) attraverso la figura professionale dello psicologo di base, istituita ai sensi dell articolo 2. ART. 2. (Istituzione e compiti della figura professionale dello psicologo di base). 1. È istituita la figura professionale dello psicologo di base del ruolo sanitario alla quale appartengono i soggetti iscritti negli elenchi di cui all articolo 3. 2. In caso di richiesta di assistenza psicologica avanzata al medico di base o al medico di fiducia del paziente, questi è tenuto a indirizzare il paziente a uno psicologo di base. Qualora l assistenza psicologica sia richiesta in favore di un soggetto minore di età, i medici pediatri del SSN sono tenuti a indirizzarlo a un neuropsicologo dell età evolutiva ai fini della diagnosi. Nei casi di maltrattamento o di abuso sessuale ai danni di un soggetto minore di età è sempre fatto obbligo di consultare un neuropsicologo dell età evolutiva e di informare le autorità competenti. Il neuropsicologo dell età evolutiva, formulata la diagnosi, provvede a indirizzare il soggetto minore di età a uno psicologo di base. 3. Lo psicologo di base provvede alla formulazione di una diagnosi e alla valutazione dell opportunità dell assistenza

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 3215 psicologica. La diagnosi e la valutazione possono essere altresì effettuate da uno psichiatra o neuropsichiatra dell età evolutiva ovvero da uno psicologo clinico, che forniscono, altresì, le indicazioni necessarie a definire il progetto psico-terapeutico. 4. Ai fini della diagnosi di cui al comma 3 sono considerate tutte le condizioni di disagio e di disturbo psicologico trattabili mediante psico-terapia. 5. Qualora lo psicologo di base ritenga necessaria anche la somministrazione di farmaci, è tenuto a rivolgersi al medico di base o al medico di fiducia del paziente, unico deputato e responsabile alla prescrizione di farmaci. 6. I costi dell assistenza psicologica prestata dallo psicologo di base in attuazione del presente articolo sono posti a carico del SSN, fatto salvo il pagamento di un ticket da parte del paziente, il cui importo è stabilito dalle autorità competenti. ART. 3. (Elenchi degli psicologi di base). 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono gli elenchi degli psicologi di base. 2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione all ordine degli psicologi da almeno dieci anni o all ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri; b) assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del SSN. 3. In una sezione speciale degli elenchi sono indicati i professionisti dotati dei requisiti di cui al comma 2 che sono in possesso di un adeguata e specifica formazione professionale nel settore della neuropsicologia dell età evolutiva riguardante minori che hanno subìto maltrattamenti o abusi sessuali. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l accessi-

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 3215 bilità degli elenchi alle strutture del SSN e agli utenti. 5. Negli elenchi è indicato il tipo di formazione psicologica dei professionisti iscritti. ART. 4. (Educazione continua in medicina). 1. L attività di diagnosi e di assistenza psicologica prestate in attuazione dell articolo 1 dai soggetti iscritti negli elenchi di cui all articolo 3 sono valutate ai fini dell attribuzione del punteggio per l educazione continua in medicina, secondo modalità stabilite dal Ministro della salute con proprio decreto. ART. 5. (Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dell assistenza psicologica). 1. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell assistenza psicologica prestata in attuazione dell articolo 1 sono effettuati dai competenti servizi del SSN. 2. Ai fini del comma 1, gli psicologi di base sono tenuti a trasmettere ai competenti servizi del SSN, almeno ogni sei mesi, una relazione sull attività di assistenza psicologica prestata. 3. I servizi competenti del SSN esaminano le relazioni presentate ai sensi del comma 2 al fine di verificare, controllare e valutare l attività di assistenza psicologica. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d intesa con le aziende sanitarie locali, con i comuni, con gli ordini professionali degli psicologi e dei medici chirurghi e degli odontoiatri, con le associazioni scientifiche e le associazioni dei neuropsicologi dell età evolutiva convenzionati con il SSN, nonché con i competenti organi del Ministero della salute, provvedono all istituzione di un organismo indipendente con funzioni di osservatorio permanente sui dati relativi alle attività di

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 3215 assistenza psicologica prestate in attuazione dell articolo 1. I soggetti iscritti negli elenchi di cui all articolo 3 sono tenuti a collaborare allo svolgimento delle attività di documentazione e di ricerca poste in essere dall osservatorio, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali dei pazienti. ART. 6. (Clausola di salvaguardia finanziaria). 1. All attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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