CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato RUGGHIA. Disciplina dell attività di agente e rappresentante di commercio



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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 452 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato RUGGHIA Disciplina dell attività di agente e rappresentante di commercio Presentata il 4 maggio 2006 ONOREVOLI COLLEGHI! La fase recessiva che ha colpito l economia internazionale non ha risparmiato il settore dell intermediazione commerciale, fortemente indebolito dalle difficoltà che caratterizzano l economia italiana. Nei periodi di crisi sono fondamentali la capacità e le possibilità di rinnovamento. La figura dell agente e rappresentante di commercio deve essere ricollocata nel nuovo contesto economico ed in un ambito professionale qualificato, in grado di utilizzare, anziché di subire, l innovazione tecnologica che ha investito le reti di vendita. Si pensi, ad esempio, a quanto ha inciso l introduzione del commercio elettronico sul futuro di questa categoria e di quanto sia destinato ad incidere sull organizzazione delle reti di vendita in un futuro sempre più prossimo. Le problematiche degli agenti e rappresentanti di commercio fanno perno sulla necessità di un innovazione del ruolo professionale che può essere messo in forse dalle sfide imposte dalle nuove tecnologie. La presente proposta di legge intende offrire una base nuova a tali trasformazioni, ormai in atto da qualche anno, che investono la categoria e il suo ruolo che si giocherà sempre più nella competizione tra qualità delle reti di vendita e forme differenziate ed impersonali di vendita, quali quelle promosse da IN- TERNET. Nel settore moda le difficoltà di pronta consegna costringono le migliori boutique a rivolgersi a uffici in grado di fornire il prodotto richiesto dalla clientela in quel particolare momento. Un problema pressante, che riflette le esigenze di cambiamento in atto nel settore. Soprattutto le griffe tendono a incrementare il controllo della rete commerciale, anche se questo significa un aumento dei costi e della complessità organizzativa. Gli agenti sono spinti sempre più verso il plurimandato, meglio se con show room propria, in modo che possano essere una longa manus dell azienda. Inoltre, l alta

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 452 gamma manifesta l esigenza di coinvolgere maggiormente gli agenti nelle attività di briefing per definire le caratteristiche delle collezioni: non solo venditori, quindi, ma consulenti di supporto. L agente assume dunque un ruolo essenziale nel rapporto tra azienda e negozio, figura di rilievo evidente che si configura sempre più come supporto alla vendita, ma per fare ciò sono indispensabili competenze come il marketing e il visual merchandising. Si profila dunque una figura altamente professionale di agente-consulente il cui cliente non è più l azienda, ma il negozio. È dunque necessaria una profonda revisione della legge 3 maggio 1985, n. 204, che disciplina appunto le attività di agente e rappresentante di commercio. A seguito della presa di posizione della Corte di giustizia delle Comunità europee, che ha ritenuto infondato sul piano giuridico l obbligo dell iscrizione ad uno specifico ruolo ai fini della validità di un contratto d agenzia, è necessario imboccare una nuova strada, che non rinunci, in alcun caso, alla crescita professionale della categoria. La legislazione vigente fotografa infatti una realtà ormai superata, obbligando l agente o il rappresentante ad iscriversi ad un ruolo presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Nell ambito della disciplina delle professioni non regolamentate, la X Commissione della Camera dei deputati ha discusso nel corso della XIV legislatura l istituzione dell attestazione di competenza per le predette professioni ed ha elaborato un testo unificato (atti Camera 1048, 2488, 2552, 2767 e 3685). Il testo partiva dalla considerazione del numero sempre più ampio di professioni non regolamentate, che non sono comprese nell articolo 2229 del codice civile, e interveniva dettando una disciplina generale, trasversale alle diverse professioni, anche al fine di superare il moltiplicarsi di richieste volte a introdurre nuovi albi ed elenchi, che nascono dall esigenza del riconoscimento di ogni singola professione. Nel caso degli agenti e rappresentanti di commercio, le innovazioni introdotte dalla Unione europea, fanno sì che venga a mancare il vecchio quadro di riferimento al quale la precedente disciplina si rapportava. La presente proposta di legge introduce «l attestazione di competenza», in attuazione della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, con la quale si intendono attestare l esercizio abituale della professione di agente e rappresentante di commercio, il suo costante aggiornamento ed un comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento della professione. L attestato non è vincolante per l esercizio dell attività ma è rilasciato a tutti gli agenti, iscritti alle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti. La proposta di legge sancisce il ruolo rilevante delle associazioni di categoria, infatti delega ad esse la validazione della professionalità dei soci, per il rilascio di attestati di competenza che devono tuttavia avere carattere oggettivo e contenere dichiarazioni di soggetti terzi, professionalmente qualificati. Sono le stesse associazioni di categoria a definire i criteri qualitativi necessari ai fini del rilascio dell attestato di competenza; tali criteri sono poi oggetto di valutazione da parte di una commissione nazionale appositamente istituita. In sintesi, il testo accoglie l indirizzo dell Unione europea per quanto riguarda il libero accesso all esercizio delle attività professionali, ma introduce il concetto di certificazione dei requisiti professionali, a tutela del consumatore ma anche dello stesso libero professionista, che si trova oggi a combattere con le più svariate forme di abusivismo. La proposta di legge prevede inoltre l istituzione di un Fondo per la qualificazione professionale degli agenti e rappresentanti di commercio che eroga incentivi in conto interessi fino ad un massimo di 250.000 euro ai consorzi formati tra agenti e rappresentanti, finalizzati alla realizzazione di show room, di servizi di consulenza, di marketing e, in generale, di supporto alla vendita.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 452 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Ambito di applicazione). 1. Agli effetti della presente legge, l attività di agente e rappresentante di commercio si intende esercitata: a) da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate; b) da chiunque offra in una propria sede spazi adatti alla vendita, oltre a servizi di consulenza, di marketing e, in generale, servizi di supporto alla vendita medesima. ART. 2. (Attestazione di competenza). 1. È istituita l attestazione di competenza, in attuazione della direttiva 92/51/ CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, con la quale si certifica l esercizio abituale della professione di agente e rappresentante di commercio, il suo costante aggiornamento e una condotta conforme alle norme del corretto svolgimento della professione. 2. L attestazione di competenza non è vincolante per l esercizio dell attività di agente e rappresentante di commercio, è rilasciata agli agenti iscritti alle associazioni di categoria che ne fanno richiesta e che dimostrano di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all articolo 3. 3. L attestazione di competenza è rilasciata dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le attestazioni di competenza devono comunque avere carattere oggettivo e con-

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 452 tenere dichiarazioni di soggetti terzi, professionalmente qualificati. ART. 3. (Requisiti). 1. Le associazioni di categoria di cui all articolo 2, comma 3, definiscono i requisiti necessari ai fini del rilascio dell attestazione di competenza. I predetti requisiti sono oggetto di valutazione da parte di un apposita commissione istituita presso il Ministero delle attività produttive entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. ART. 4. (Interventi per la qualificazione professionale). 1. Al fine di promuovere la qualificazione professionale degli agenti e rappresentanti di commercio è istituito il Fondo per la qualificazione professionale degli agenti e rappresentanti di commercio. Il Fondo eroga incentivi in conto interessi fino ad un massimo di 250.000 euro ai consorzi formati tra agenti e rappresentanti, finalizzati alla realizzazione di show room, di servizi di consulenza, di marketing e, in generale, di supporto alla vendita. 2. Agli oneri derivanti dall attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell ambito dell unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 452 propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ART. 5. (Abrogazione). 1. La legge 3 maggio 1985, n. 204, e successive modificazioni, recante la disciplina dell attività di agente e rappresentante di commercio, è abrogata.

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