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Transcript:

Pubblicato su Bollettino Ufficiale - Anno XI - II Supplemento al N. 1 - Gennaio 2012 - D.R. 53/2012 - prot. n. 7166 Decreto rettorale, 30 gennaio 2012, n. 53 prot. n. 7166 Regolamento Spin-off dell Università di Firenze. IL RETTORE VISTO il Regolamento Spin Off dell Università di Firenze pubblicato con D.R. n. 938 prot. n. 60695 del 6 ottobre 2011; VISTO il testo del Decreto Ministeriale 168/2011 (G.U. 17 ottobre 2011, n. 242); VISTA la proposta del Consiglio Scientifico e del Comitato Direttivo di CsaVRI; SENTITI in proposito i Presidenti delle Commissioni: Ricerca, Affari Generali e Comitato Amministrativo Tecnico Consultivo; VISTE le delibere del Senato Accademico del 18.01.2012 e del Consiglio d Amministrazione del 26.01.2012; VISTO il vigente Statuto EMANA Il seguente Regolamento: REGOLAMENTO SPIN-OFF DELL UNIVERSITA DI FIRENZE D.R. 6.10.2011, n. 938, prot. 60695 secondo D.Lgs. 297/1999, L. 240/2010, riformulato ex D.M. 168/2011 (G.U. 17.10.2011, n. 242) Articolo 1 Definizione di Spin-off universitario 1. L Università degli Studi di Firenze (in seguito Università), in conformità ai principi generali del proprio Statuto, favorisce il trasferimento delle conoscenze acquisite nell ambito dell attività istituzionale di ricerca, e in particolare favorisce la costituzione di società, o anche la partecipazione in società recentemente costituite, come previste dal D.Lgs. 297/1999, in ogni caso aventi come scopo l utilizzo economico e imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca dell Università e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. 2. Sono definite Spin-off partecipato dall Università degli Studi di Firenze, o anche Spin-off dell Università, le società per azioni o a responsabilità limitata di cui al comma 1 precedente alle quali l Università partecipa in qualità di socio. 3. Sono definite Spin-off approvato dall Università degli Studi di Firenze, o anche Spin-off accademico, le società per azioni o a responsabilità limitata o cooperative di cui al comma 1 precedente alle quali l Università non partecipa in qualità di socio, ma che sono costituite su iniziativa dell Università o del personale universitario ovvero che prevedono la partecipazione del personale universitario, di cui all art. 2, comma 1, e.1 del D.Lgs. 297/1999, cioè professori o ricercatori universitari, dottorandi di ricerca o titolari di assegni di ricerca. Ai sensi dell art. 2 del D.M. 168/2011, la partecipazione del personale universitario può aversi sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell oggetto sociale, offrendo alla nuova entità giuridica l impiego di know how e delle competenze generate in un contesto di ricerca. L Università

potrà rendere disponibili risorse e/o servizi tali da facilitare l avvio o l accelerazione di tali società, prevedendo eventuali corrispettivi in forme da definire al momento del riconoscimento. Articolo 2 Soci proponenti e soci partecipanti 1. La costituzione o il riconoscimento di uno Spin-off partecipato possono essere proposti esclusivamente da soci dipendenti in servizio dell Università degli Studi di Firenze. 2. La costituzione o il riconoscimento di uno Spin-off accademico possono essere presentati, in qualità di soci proponenti, da professori o ricercatori universitari, dottorandi di ricerca o titolari di assegni di ricerca, anche unitamente a personale in quiescenza da non oltre due anni o ad altro personale di cui all art. 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, quali professori e ricercatori universitari di altre università, studenti di laurea magistrale, professori a contratto, e personale-tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l Università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca. 3. Oltre ai proponenti possono diventare soci dello Spin-off partecipato o accademico persone fisiche o giuridiche interne o esterne all Università di Firenze, appartenenti al mondo dell impresa, delle professioni, della finanza e delle istituzioni. E promossa la partecipazione di studenti e neo-laureati magistrali, allievi dei corsi di dottorato e neo-dottori di ricerca, titolari di borse di studio post-laurea e post-dottorato, titolari di assegni di ricerca, in particolare dell Università di Firenze. Articolo 3 Partecipazione dell Università 1. La partecipazione dell Università ad uno Spin-off partecipato varia ordinariamente da un minimo del 5% a un massimo del 15% del capitale sociale, deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell Università, sentito il parere del Consiglio Scientifico del Centro di servizi di ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell Incubatore universitario (di seguito CsaVRI). 2. Non possono essere deliberati dallo Spin-off partecipato aumenti di capitale che implichino versamenti di fondi finanziari da parte dell Università né che implichino la riduzione della partecipazione dell Università al di sotto del minimo del 5% previsto dal comma precedente, senza il consenso di quest ultima, fermo restando quanto previsto nel comma successivo. 3. La revisione delle quote di partecipazione tra le parti con riduzione della quota dell Università al di sotto del 5% può avvenire, nei modi indicati nel precedente comma II, a seguito di una ricapitalizzazione della società da parte degli altri soci, giustificata da adeguate prospettive di crescita dello Spin-off partecipato. 4. In caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote dello Spin-off partecipato è previsto: a. un diritto di prelazione per i soci, tra cui l Università, in proporzione alla propria partecipazione; b. nel caso in cui il suddetto diritto non venga esercitato, il trasferimento delle azioni o quote sarà subordinato al gradimento dei soci e dell Università, secondo quanto definito nei patti parasociali sottoscritti dalle parti. 5. I soci dello Spin-off partecipato debbono sottoscrivere con l Università adeguati patti parasociali, di durata massima di cinque anni e rinnovabili alla scadenza, in cui dovranno essere precisati:

a. b. c. d. e. obblighi dei soci in caso di aumento del capitale sociale e di trasferimento delle partecipazioni; composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; modalità di partecipazione del personale dipendente dell Università allo Spin-off; gestione della proprietà intellettuale; modalità di stipula di convenzione con strutture universitarie, di cui all art. 5 seguente. Articolo 4 Utilizzo del logo 1. Gli Spin-off dell Università degli Studi di Firenze e gli Spin-off accademici hanno diritto alla concessione del logo dell Università, in conformità ad un contratto di licenza, sottoscritto contestualmente alla stipula dell atto costitutivo della società, oppure contestualmente al riconoscimento come Spin-off di una società di recente costituzione. 2. Tale contratto di licenza deve prevedere: a. nel caso di cui al comma 2 art. 1, il logo è accompagnato dalla dicitura Spin-off partecipato dall Università degli Studi di Firenze ; b. nel caso di cui al comma 3 art. 1, il logo è accompagnato dalla dicitura Spin-off approvato dall Università degli Studi di Firenze ; c. la garanzia da parte dello Spin-off di tenere indenne l Università da responsabilità derivanti da utilizzi impropri del logo; d. condizioni di revoca o recesso dal contratto da parte dell Università. 3. Nel caso in cui l Università non riconosca o cessi di riconoscere uno Spin-off, in almeno una delle due forme di cui ai commi 2, 3 art. 1, lo Spin-off non può iniziare oppure deve immediatamente interrompere l utilizzo del logo. Articolo 5 Rapporti tra Università e Spin-off 1. I rapporti tra l Università e lo Spin-off, sia partecipato sia approvato, sono regolati dalla stipula di una convenzione che disciplina l utilizzo eventuale di spazi, attrezzature, personale dell Università e gli impegni di trasferimento tecnologico, nonché il trasferimento dei rischi, la loro assicurazione e la determinazione dell eventuale corrispettivo per la durata dell ospitalità. Nel caso di Spin-off partecipato la convenzione è documento aggiunto ai patti para-sociali di cui all art. 3, comma 5. 2. La permanenza all interno delle strutture dell Ateneo non potrà eccedere i cinque anni. Per ragioni di particolare convenienza od opportunità per l Ateneo stesso, detto periodo può essere prorogato con delibera del Consiglio Scientifico di CsaVRI comunicata al Rettore. 3. Eventuali controversie che dovessero sorgere tra l Università e lo Spin-off, sono decise in prima istanza attraverso gli istituti della mediazione ai sensi della normativa vigente. Il Collegio è composto da 3 membri dei quali uno scelto dallo Spin-off, uno scelto dall Università e un presidente nominato congiuntamente. Articolo 6 Partecipazione del personale

1. La partecipazione dei soci proponenti di cui all art. 2 comma 1 al capitale dello Spin-off costituisce per l Università garanzia per la buona riuscita dell iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione dell Università stessa. 2. La quota di partecipazione dei soci proponenti, nel loro complesso, deve essere almeno pari a quella dell Università nel caso di Spin-off partecipato dall Università e comunque con un minimo pari al doppio della soglia minima di partecipazione di cui all art. 3 comma 1. 3. I proponenti devono impegnarsi a non cedere, in presenza di partecipazione o riconoscimento dell Università, la propria partecipazione per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione dello Spin-off. 4. In applicazione dell articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno proponente l attivazione di uno Spin-off, deve richiedere l autorizzazione al Rettore nei limiti richiamati nel successivo comma 14 e nei modi disciplinati dal successivo art. 7, per poter assumere cariche istituzionali e gestionali nello Spin-off. Ai soci proponenti originari si possono aggiungere, con le stesse modalità di autorizzazione e gli stessi vincoli, altri soci fra il personale dell Università. Non possono assumere cariche direttive e amministrative in uno Spin-off il Rettore, i membri del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, della Commissione Spin-off, del Consiglio scientifico di CsaVRI, i Direttori di Dipartimento salvo nel caso di designazione del Direttore da parte dell Università entro il Consiglio di Amministrazione di uno Spin-off del quale lo stesso Direttore non risulti fra i proponenti o fra i soci. 5. Ai fini dell autorizzazione di cui al comma 4 e ai sensi dell art. 4, comma 2 e 3 del D.M. 168/2011, l interessato dichiara che l attività è svolta in orario diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali, non si pone in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca, non ne compromette l autonomia, né comporta comunque conflitti di interesse compreso quanto previsto al successivo comma 6. 6. E espressamente vietato allo Spin-off e al personale docente e/o ricercatore che partecipi allo stesso di svolgere attività in concorrenza con l Università, e in particolare che arrechino pregiudizio alle attività di consulenza e ricerca per conto terzi che il Dipartimento di afferenza svolge con Enti pubblici e privati, ai sensi dell art. 5, comma 1 del D.M. 168/2011. 7. Il Direttore del Dipartimento di afferenza del docente e ricercatore socio vigilerà sul rispetto di quanto previsto ai commi 4, 5 e 6, anche ricorrendo al parere di CsaVRI. Qualora venga meno la compatibilità tra lo svolgimento dell attività a favore dello Spin-off e le funzioni didattiche e di ricerca, il Rettore previa delibera del Consiglio di Dipartimento invita il predetto personale ad astenersi dall ulteriore svolgimento dell attività incompatibile a favore dello Spin-off. 8. Il docente e/o ricercatore, socio dello Spin-off, può assumere ogni carica sociale che comporti l assunzione di poteri di rappresentanza e gestionali della società, fermo restando quanto previsto ai commi 4, 5, 6 e 9 del presente articolo e il rispetto di ogni altro termine e modalità della normativa vigente. 9. Il docente e/o ricercatore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente al Rettore e al Presidente di CsaVRI ogni costituzione di posizioni o variazione relativa alle posizioni disciplinate ai commi 1, 2, 3, 6, 8 del presente articolo. 10. E consentita l assunzione di cariche sociali nello Spin-off, che non comportino l assunzione di poteri di rappresentanza, del personale tecnico-amministrativo a tempo pieno e a tempo parziale nella misura superiore al 50% previa autorizzazione rilasciata ai sensi del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico-amministrativo ex articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001. Tale attività a favore dello Spin-off deve essere svolta al di fuori dell orario di lavoro e non deve arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dei compiti istituzionali. 11. Il personale tecnico amministrativo a tempo parziale nella misura non superiore al 50% può

assumere nello Spin-off cariche sociali, anche con l assunzione di poteri di rappresentanza, previa comunicazione all Area Risorse Umane. 12. Il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off su designazione dell Università, purché compatibilmente con lo svolgimento delle proprie funzioni o mansioni. 13. La partecipazione retribuita in organi dello Spin-off comporta per il personale tecnicoamministrativo a tempo pieno e a tempo parziale superiore al 50%, il conguaglio tra quanto spettante per la quota di produttività e miglioramento dei servizi e quanto percepito a qualunque titolo per la predetta partecipazione, salvo che il compenso non sia espressamente previsto da una legge speciale. A tal fine i compensi percepiti dal suddetto personale, dovranno essere comunicati annualmente all Area Servizi Finanziari. 14. Il personale che assume cariche sociali retribuite all interno dello Spin-off deve comunicare al Presidente di CsaVRI, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni e i benefici a qualunque titolo percepiti dallo Spin-off. I predetti compensi devono essere altresì comunicati dalle strutture competenti al Dipartimento della Funzione Pubblica Anagrafe delle prestazioni entro il 30 giugno di ogni anno in applicazione dei vigenti Regolamenti per il conferimento di incarichi retribuiti al docente e ricercatore ed al personale tecnico-amministrativo ex articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001. Articolo 7 Procedura di costituzione dello Spin-off 1. I soci proponenti (art. 2) presentano al Rettore e per conoscenza al Presidente di CsaVRI la richiesta di costituzione o riconoscimento dell impresa, alternativamente come Spin-off dell Università o come Spin-off accademico, compilando un apposito modulo messo a disposizione presso la sezione Spin-off di CsaVRI (di seguito servizio Spin-off ). La proposta di costituzione o di riconoscimento dello Spin-off è approvata dal CdA dell Università, che delibera a maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del Senato Accademico. Alle suddette delibere non partecipano membri che siano eventualmente fra i proponenti dello Spin-off. 2. Il socio proponente, se dipendente a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50%, deve altresì richiedere un'autorizzazione alla propria partecipazione, come indicato ai commi 4 e 10 dell art. 6, compilando un apposito modulo messo a disposizione presso il servizio Spin-off. 3. All atto di costituzione dello Spin-off dovranno essere specificate le condizioni relative al trasferimento di rischi ed oneri relativi agli immobili ed attrezzature universitarie ed al personale. 4. La richiesta di riconoscimento dello Spin-off deve essere integrata con la formulazione del piano d impresa (business plan) riferito al primo triennio di vita dello Spin-off e dal progetto scientifico connesso all oggetto sociale. Deve essere incluso il riferimento esplicito ai benefici previsti per l Università nella partecipazione al progetto, anche in vista dell utilizzazione di risorse di strutture dell Università, il bilanciamento fra competenze scientifiche e competenze di management, e inoltre, ai sensi dell art. 3, comma 2 D.M. 168/2011: a) gli obiettivi della società e il tipo di Spin-off ai sensi dell art. 1 del presente Regolamento; b) il piano finanziario; c) l esistenza di concrete prospettive di mercato e la loro sostenibilità e possibilità di espansione economica d) il carattere innovativo; e) le qualità scientifiche e tecnologiche del progetto; f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e ricercatori coinvolti, ai sensi di quanto previsto e richiamato agli artt. 2 e 6 di questo Regolamento; g) le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta all Ateneo, ai sensi di quanto previsto e richiamato agli artt. 3 e 5 di questo Regolamento; h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale ai sensi di quanto

previsto e richiamato all art. 8 di questo Regolamento. 5. Il servizio Spin-off, dopo avere istruito la pratica, la invia alla Commissione Spin-off costituita dal Rettore presso il Consiglio Scientifico di CsaVRI. 6. La Commissione Spin-off esprime un parere sulla concessione o meno dell autorizzazione al dipendente a partecipare alla Società; inoltre, considerando l opportunità che alla stessa partecipi anche l Ateneo, esprime altresì un parere e propone agli organi di Ateneo, secondo quanto previsto dallo Statuto, la misura e la modalità di partecipazione dell Ateneo all impresa. Lo stesso parere attiene anche all opportunità che lo Spin-off abbia accesso privilegiato, sulla base di contratti appositi, all Incubatore universitario. Sull accesso a quest'ultimo si esprime il Consiglio direttivo di CsaVRI, secondo procedure o selezioni apposite, anche in considerazione di attività di pre-incubazione svolte dai proponenti presso o in collegamento con l Incubatore universitario dai proponenti in vista della costituzione dello stesso Spin-off. 7. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione allo Spin-off di una o più società già esistenti, è necessario allegare i bilanci d esercizio di tali enti. 8. Il procedimento di riconoscimento deve concludersi entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda, salvo proroghe motivate. Articolo 8 Proprietà intellettuale 1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo Spin-off è in capo al medesimo. 2. Alle invenzioni conseguite dal personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo dell Università, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente. 3. L Università può concedere allo Spin-off licenza o cessione dei brevetti / know-how precedenti o successivi alla costituzione della società ed utili alla realizzazione del progetto. Tale licenza: a. b. c. d. può essere, secondo i casi: esclusiva, non esclusiva, limitata all Italia, estesa anche all estero; prevede un compenso a favore dell Università; prevede una clausola risolutiva per ipotesi di recesso dell Università dallo Spin-off; prevede che il licenziatario sia obbligato ad utilizzare industrialmente i brevetti e know-how al meglio delle sue capacità imprenditoriali. Articolo 9 Controllo dell Università 1. Gli Spin-off dell Università degli Studi di Firenze e gli Spin-off accademici devono trasmettere annualmente all Università di Firenze CsaVRI, entro 30 giorni dalla approvazione del bilancio da parte dell assemblea dei soci: a. una relazione sull attività svolta, i risultati conseguiti e sull aderenza di tali risultati ai budget annuali e al business plan iniziale presentato; b. il bilancio di esercizio, comprensivo del Conto Economico, Stato Patrimoniale e del Rendiconto finanziario. 2. I dipendenti universitari docenti e ricercatori a tempo pieno e personale tecnico amministrativo a tempo pieno o parziale nella misura superiore al 50% che hanno assunto nello Spin-off cariche sociali gratuite o retribuite, devono trasmettere la suddetta relazione al proprio Dipartimento, o struttura di

afferenza per il personale tecnico-amministrativo, evidenziando la sussistenza della compatibilità dell impegno profuso nella società con gli obblighi derivanti dal proprio impegno a tempo pieno nell Università. 3. Qualora l Università partecipi allo Spin-off in qualità di socio, il Consiglio di Amministrazione dell Università deve designare il rappresentante dell Università nel Consiglio di Amministrazione dello Spin-off, in modo preferenziale fra il personale dell Università coinvolto nell attività dell Incubatore universitario, comunque competente in termini gestionali e/o scientifici rispetto al campo di attività dello Spin-off. Il rappresentante che appartenga al personale dell Università partecipa al Consiglio di Amministrazione della società a titolo gratuito, potendo riportare tale partecipazione fra le attività istituzionali svolte a favore dell Università. 4. Il rappresentante dell Università non potrà svolgere attività retribuita per lo Spin-off o possederne azioni o quote di partecipazione. 5. Il rappresentante dell Università è tenuto a riferire almeno una volta l anno sull attività dello Spinoff alla Commissione Spin-off. 6. Il presidente di CsaVRI riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione dell Università sulle attività degli Spin-off partecipati o approvati dall Università. 7. Il Consiglio di Amministrazione dell Università può ritirare motivatamente, e comunque riconoscendo quanto previsto da rapporti convenzionali in essere, il riconoscimento dello Spin-off, l eventuale partecipazione, l uso del logo, a fronte sia di gravi inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento o nel Codice Etico dell Università, sia del venire meno entro l impresa delle ragioni di cui al comma I dell art. 1 del presente Regolamento, sia di un interesse economico prevalente dell Università all uscita dal capitale dello Spin-off se partecipato. Articolo 10 Entrata in vigore e regime transitorio 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello dell emanazione del decreto rettorale. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli Spin-off già costituiti. Essi devono adeguare i propri statuti e patti parasociali a quanto qui previsto nel termine di sei mesi dall entrata in vigore del presente regolamento. Ove ciò non sia possibile, la Commissione Spin-off può proporre, d intesa con gli interessati, soluzioni specifiche agli organi di Ateneo che deliberano sull accettazione o meno delle deroghe. Firenze, 30 gennaio 2012 IL RETTORE Prof. Alberto Tesi