PARTITE IVA FITTIZIE



Documenti analoghi
Avv. Marina Tona. - Partner - Trifirò & Partners - Avvocati. Via San Barnaba, Milano - Tel Fax

RIFORMA DELLA L. 92/2012: INTRODUZIONE

FAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva?

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015

Lavoro & Previdenza N False partite Iva: l attività di verifica. La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

La riforma del lavoro

LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

Ai gentili Clienti dello Studio

Partite Iva, riforma lavoro e la presunzione di collaborazione

I contratti a progetto e i lavoratori autonomi a partita Iva dopo la riforma Fornero

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI

LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

I contratti di lavoro a progetto, di collaborazione con titolari di partita IVA e di associazione in partecipazione

LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO NUOVE REGOLE PER LE PARTITE IVA

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART del codice civile

2. Sezione SOGGETTO RICHIEDENTE

PARTITE IVA FITTIZIE CHIARIMENTI RECENTI

IL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Definizione della tipologia contrattuale

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE

RISOLUZIONE N. 248/E

IL LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA

I CHIARIMENTI MINISTERIALI SULLE PARTITE IVA TRA LA CIRCOLARE 32/2012 ED IL D.M. 20 DICEMBRE 2012

I venerdì dell Avvocatura

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

L.R. 18/2005, art. 37, c. 2, lett. b) B.U.R. 27/7/2011, n. 30

Gestione separata INPS: gli aumenti dal 1 gennaio 2015

Nuove regole in materia di stato di disoccupazione dal 1 gennaio 2014

Circolare N.25 del 18 Febbraio 2014

COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona. Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna

Ai gentili clienti Loro sedi Riforma del lavoro: nuova tassa sui licenziamenti a copertura degli ammortizzatori sociali

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

Informativa n. 25. La proroga al della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni INDICE. dell 8 ottobre 2008

Viale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e, p.c.

LE COLLABORAZIONI A PROGETTO

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

CONTRATTI DI LAVORO TIPOLOGIE E DIFFERENZE

C i r c o l a r i. Siri. E d i z i o n e V d i A p r i l e

RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Innalzato al 4% il contributo previdenziale integrativo per i consulenti del lavoro

Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2014

STUDIO CAVINA COMMERCIALISTI ASSOCIATI REVISORI CONTABILI

Art. 1 (Definizione) Art. 2 (Requisiti)

Oggetto: Mittente: Data:

L.R. 18/2005, art. 36, c. 3 bis, lett. g) B.U.R. 30/3/2016, n. 13 L.R. 68/1999, art. 13

Novità nei rapporti di lavoro: vincoli o opportunità per le imprese? Le partite Iva genuine, l Associazione in Partecipazione, il Progetto.

Circolari per la clientela

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

Circolare N.24 del 07 Febbraio Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

News per i Clienti dello studio

DL Milleproroghe Principali novità per le aziende

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (Treviso)

C O M U N E D I S A N S I R O Provincia di Como

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) TRA - L Università degli Studi di..., rappresentata dal

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps

Regole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

Circolare N.35 del 7 Marzo 2014

LA GESTIONE SEPARATA I.N.P.S LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI. Contributo di Giuseppe Anzelmo

Gorizia, 21 ottobre 2014

Circolare N. 161 del 4 Dicembre 2014

ALLEGATO 4 MODALITA APPLICATIVE DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI RAVENNA DI CUI AL COMMA 558 DELLA LEGGE N. 296/2006.

I rapporti di lavoro. Tamara Capradossi.

INDICE. 1 Premessa Lavoratori obbligati all iscrizione alla gestione separata Aliquote contributive previdenziali...

LA RIFORMA DELL AUTOTRASPORTO ALLA LUCE DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015 (L. 190/2014)

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA P.za Ateneo Nuovo, Milano SCHEDA INFORMATIVA DEL COLLABORATORE ESTERNO

Riforma del lavoro e tutela del credito:

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO DIREZIONE GENERALE

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati

COMUNE DI DECIMOMANNU

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

Risoluzione del 26/08/2009 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del )

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

CIRCOLARE N. 2/E. Roma, 1 marzo Prot. n.

Guide operative. Le collaborazioni occasionali

News per i Clienti dello studio

LE AGEVOLAZIONI DEL RENT TO BUY DI ALLOGGI SOCIALI

Regolamento recante la disciplina dei professori a contratto

Regolamento. per il conferimento. di incarichi di. collaborazione esterna. ex art. 7, c. 6, D.lgs 165/2001 e s.m.i.

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BALDELLI, BRUNETTA, PIZZOLANTE, POLVERINI, BOSCO, MOTTOLA, GIAMMANCO

È adottato e posto n vigore Il seguente

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web: info@bdassociati.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E DI COLLABORAZIONE ESTERNA

Transcript:

PARTITE IVA FITTIZIE ART. 1 C. 26, L. 92/2012 IN G.U. N. 136 DEL 3 LUGLIO 2012 DALLA RIFORMA DEL LAVORO NUOVE REGOLE PER LE PARTITE IVA FITTIZIE Con la pubblicazione in GU (n. 153 del 03/07/2012) della riforma del mercato del lavoro in vigore dallo scorso 18/07/2012, si interviene, al fine di contrastarne l utilizzo, sul fenomeno delle partite IVA fittizie ossia su quei rapporti di lavoro formalmente autonomi, ma che, in realtà, mascherano tipologie di lavoro parasubordinato o subordinato. Lavoro autonomo (ex art. 2222 c.c.): attività svolta in completa autonomia senza vincolo di subordinazione né inserimento funzionale del lavoratore nell organizzazione aziendale; Co.co.co.: collaborazioni caratterizzate dall autonomia del collaboratore e dalla necessaria coordinazione con il committente (interpello Min. Lav. 65/2008) INVERSIONE DELL ONERE DELLA PROVA: caratteristica principale della riforma è il fatto che sarà committente a dover provare "l autonomia della prestazione" lavorativa (e fornire tale prova non è obiettivamente facile nella maggior parte dei casi). Con la riforma vengono individuati alcuni "parametri oggettivi" al ricorrere dei quali è possibile procedere (in via amministrativa o giudiziaria): alla riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo in collaborazione coordinata e continuativa addossando al committente l onere di fornire prova contraria PRESUPPOSTI OGGETTIVI Affinché le prestazioni lavorative rese da titolari di partita Iva siano considerate collaborazioni coordinate e continuative, salvo che prova contraria del committente, devono sussistere almeno 2 dei seguenti 3 presupposti: 1) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a 8 mesi nell'arco dell'anno solare (continuità della prestazione); 2) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare; 3) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente (inserimento del lavoratore nell organizzazione del committente).

DURATA > 8 MESI IN UN ANNO INDICATORI (PRESUNZIONE RELATIVA) > 80% COMPENSI DAL committente POSTAZIONE FISSA ATTENZIONE: la riqualificazione del rapporto come collaborazione coordinata e continuativa comporta l applicazione della relativa disciplina, ivi compreso l art. 69 c. 1 DLgs. 276/03 (cd. Legge Biagi") recante: una presunzione assoluta (non suscettibile di prova contraria) di subordinazione per le collaborazioni prive di uno "specifico progetto". In tal senso, il rapporto riqualificato come co.co.co., qualora sia stato instaurato senza uno specifico progetto, viene trasformato d'ufficio in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con applicazione del relativo regime fiscale e previdenziale (ivi incluse le sanzioni per il recupero della differenza di contribuzione INPS). SUGGERIMENTO: è assolutamente opportuno che l'incarico iniziale al professionista: sia stipulato per iscritto (la cd. "lettera di incarico professionale") abbia i requisiti di un "progetto": sia pertanto a termine (per quanto rinnovabile), sia finalizzato al raggiungimento di uno specifico obiettivo (il più possibile innovativo rispetto ai "prodotti" del committente, con la previsione di specifici rendiconti periodici), si inserisca in una "fase di programma" dell'attività del committente, ecc. stabilisca la totale assenza di subordinazione del rapporto: assenza di un orario fisso e inderogabile, sostanziale libertà nella effettuazione dei lavori (con una mera "supervisione" del committente), importanza "del risultato" più che dei mezzi impiegati (possibile differenziazione del compenso in funzione degli obiettivi raggiunti), mancanza di un potere disciplinare e sanzionatorio, ecc. Operando in tal modo, anche in presenza di riqualificazione in rapporto di co.co.co., sarà possibile evitare l'ulteriore riqualificazione del rapporto in lavoro dipendente.

ESCLUSIONI L ambito di applicabilità delle presunzioni indicate si restringe qualora il titolare di partita Iva fittizia presenti i requisiti di lavoratore autonomo. Pertanto, la disciplina non opera nei seguenti casi: A) la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività e sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 18.663 per l'anno 2012 (il reddito deve essere superiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali vigente di anno in anno). La riforma salvaguarda pertanto le attività a forte contenuto professionale, colpendo, invece, le attività caratterizzate da bassi livelli di professionalità e basso reddito, per scoraggiare l utilizzo improprio delle partita IVA. B) per le prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali: che prevedono l iscrizione ad un ordine professionale o ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi Di fatto si tratta di una "codifica" delle "competenze teoriche di grado elevato" di cui al punto precedente; al ricorrere di tale situazione non servirà dimostrare tali competenze. Alla ricognizione delle predette attività si provvede con DM del Ministero del lavoro, da emanare entro 3 mesi dall entrata in vigore della riforma Esempio: un ingegnere che utilizzi dei "praticanti" che hanno aperto partita Iva: - non sarà soggetto a fornire alcuna prova al fine di evitare la riqualificazione in co.co.pro., posto che tali praticanti svolgono un'attività che in via ordinaria richiede l'iscrizione all'albo degli ingegneri; - e ciò indipendentemente dal fatto che il rapporto duri meno di 8 mesi, sia prevista una postazione fissa, siano riconosciuti dei compensi dal dominus (non rileva che superino l'80% del reddito complessivo del praticante, nel loro importo). Al contrario, sarà soggetto ordinariamente alla presunzione per l'eventuale utilizzo di un professionista con partita Iva cui sono attribuite le funzioni di "segreteria", di mero "disegnatore tecnico" (per la cui attività non è richiesta l'iscrizione ad un albo) e situazioni analoghe. COLLABORAZIONI CON CAPACITÀ TEORICHE PRATICHE DI GRADO ELEVATOCON REDDITO ANNUO DA LAVORO AUTONOMO SUPERIORE A. 18,663

ESCLUSIONI DA PRESUNZIONE DI CO.CO.PRO.. PROFESSIONISTI ISCRITTI IN APPOSITO REGISTRO, ALBO, ELENCO O RUOLOPURCHÉ LE ATTIVITÀ SVOLTE SIANO QUELLE DELLA PROFESSIONE ESERCITATA DECORRENZA Considerato che la legge prevede espressamente la decorrenza a partire dal 18 luglio 2012, la disciplina in esame: per i rapporti instaurati a decorrere dal 18/07/2012: trova immediata applicazione per i rapporti in corso al 18/07/2012: le disposizioni si applicheranno decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della norma è (dunque dal 18/07/2013), al fine di consentire alle parti eventuali opportuni adeguamenti contrattuali. In tale contesto, potrebbe essere utile, per l azienda che intende instaurare un rapporto di lavoro autonomo, ricorrere alla cd. "certificazione dei contratti di lavoro". PARTITE IVA FITTIZIE in essere al 18/07/2012 aperte dal 18/07/2012 DECORRENZA 12 mesi dalla data di entrata in vigore della riforma Immediata applicazione delle nuove regole CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Quando la prestazione lavorativa si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'inps sono a carico: per 2/3 del committente per 1/3 del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente. DECRETO CRESCITA E SVILUPPO: NUOVE REGOLE PER LE PARTITE IVA

Con un emendamento approvato lo scorso 17/07/2012 dalle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera al Ddl. C. 5312 di conversione del cd Decreto crescita e sviluppo (DL 83/2012) si interviene nuovamente sulla recente riforma del lavoro. In particolare, l emendamento riscrive due dei tre presupposti al ricorrere dei quali le prestazioni lavorative rese da titolari di partita IVA vanno considerate, salvo prova contraria dal committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. MODIFICHE INTRODOTTE (in attesa di essere convertite in legge): la durata complessiva della collaborazione deve essere superiore a 8 mesi nell arco di 2 anni solari consecutivi (anziché un anno solare come prevede attualmente la riforma) il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo "centro d imputazione di interessi", deve essere superiore all 80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell arco di 2 anni solari consecutivi (anziché un anno solare come prevede attualmente la riforma). Nessun cambiamento, invece, per le condizioni che non fanno scattare l'obbligo di assunzione. Restano, pertanto, esclusi dalla nuova disciplina i titolari di partita Iva: che svolgono prestazioni caratterizzate da competenze tecniche di grado elevato che hanno un reddito da lavoro autonomo superiore a.18.663 l'anno che svolgono attività professionali per le quali è richiesta l'iscrizione ad un ordine, albo, elenco. LE NUOVE POSSIBILI PRESUNZIONI la collaborazione ha una durata superiore a 8 mesi in un biennio il corrispettivo derivante dalla collaborazione è superiore all 80% di quello complessivamente percepiti nell arco di un biennio; il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.