Documento sulle POLITICHE DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE DELLA BANCA POPOLARE DI FONDI.

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Documento sulle POLITICHE DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE DELLA BANCA POPOLARE DI FONDI. Ai sensi della Circolare della Banca d Italia n. 285/2013, parte I, Titolo IV, Capitolo 2 Deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 20 febbraio 2019 Approvato dall Assemblea dei Soci del 24 marzo 2019

I N D I C E 1. PREMESSA... 3 2. FONTI NORMATIVE... 3 3. GLOSSARIO... 4 4. DESTINATARI... 5 5. STRUTTURA... 5 6. AMBITO E FINALITÀ... 5 7. GOVERNANCE DEL SISTEMA DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE... 7 A. DISPOSIZIONI STATUTARIE...7 B. RUOLI E RESPONSABILITA...8 ASSEMBLEA DEI SOCI...8 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE...9 DIRETTORE GENERALE... 10 RISORSE UMANE... 10 COMPLIANCE... 11 RISK MANAGEMENT... 11 INTERNAL AUDIT... 11 8. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE PIU RILEVANTE... 11 9. STRUTTURA REMUNERATIVA... 15 10. SISTEMI E STRUMENTI DI REMUNERAZIONE PER CATEGORIA DI PERSONALE... 17 REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI... 17 REMUNERAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE... 18 REMUNERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE E DEI COMPONENTI L ALTA DIREZIONE... 19 REMUNERAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO... 20 REMUNERAZIONE DEL RESTANTE PERSONALE... 20 11. SISTEMA INCENTIVANTE/PREMIANTE PER ALTA DIREZIONE, PERSONALE RILEVANTE (CD RISK TAKERS) E RESTANTE PERSONALE... 22 IL BONUS POOL... 22 CONDIZIONI DI ACCESSO... 23 SISTEMI INCENTIVANTI/PREMIANTI DI LUNGO PERIODO... 23 SISTEMI INCENTIVANTI/PREMIANTI A BREVE TERMINE... 24 ALTRI STRUMENTI DI RETENTION E ATTRACTION... 25 12. DIVIETO DI ASSICURAZIONE... 25 13. POLITICHE DI REMUNERAZIONE PER PARTICOLARI CATEGORIE... 26 14. INFORMATIVA SULLE REMUNERAZIONI... 27 INFORMATIVA ALL ASSEMBLEA... 27 INFORMATIVA AL PUBBLICO... 28 FLUSSI INFORMATIVI DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO... 28 15. ENTRATA IN VIGORE E AGGIORNAMENTO... 28 Banca Popolare di Fondi 2

1. PREMESSA Le Disposizioni di Vigilanza per le banche (di seguito Disposizioni ) Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV Capitolo 2 Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (di seguito le Politiche), emanate dalla Banca d Italia in data 18 novembre 2014 e le successive integrazioni/modifiche, recano principi e criteri specifici a cui le banche devono attenersi al fine di garantire la corretta elaborazione e attuazione dei sistemi di remunerazione, gestire efficacemente i possibili conflitti di interesse, assicurare che il sistema di remunerazione tenga opportunamente conto dei rischi, attuali e prospettici, del grado di patrimonializzazione e dei livelli di liquidità degli Intermediari, accrescere il grado di trasparenza verso il mercato nonché di rafforzare l azione di controllo da parte delle autorità di vigilanza. Obiettivo ultimo della normativa è quello di pervenire alla definizione di sistemi di remunerazione in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegati con i risultati aziendali. In applicazione delle Disposizioni di Vigilanza, il sistema di remunerazione ed incentivazione deve: - essere coerente con la prudente gestione del rischio e con le strategie di lungo periodo; - essere compliant alle normative di trasparenza, usura e antiriciclaggio; - prevedere un corretto bilanciamento tra componenti fisse e variabili; - per le componenti variabili, prevedere altresì sistemi di ponderazione per il rischio e meccanismi volti ad assicurare il collegamento del compenso con risultati effettivi e duraturi. 2. FONTI NORMATIVE Il presente documento tiene conto dei principali riferimenti normativi in materia, di seguito riepilogati: -Regolamento delegato (UE) n. 604, adottato il 4 marzo 2014 ai sensi dell articolo 94(2) della CRD IV su proposta dell EBA, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell ente; -Regolamento delegato (UE) n. 527, adottato il 12 marzo 2014 ai sensi dell articolo 94(2) della CRD IV su proposta dell EBA, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile. -Le Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d Italia. Banca Popolare di Fondi 3

3. GLOSSARIO Ai fini della presente Policy si intendono per: SOCIETÀ O BANCA DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE ORGANO CON FUNZIONE DI SUPERVISIONE STRATEGICA ORGANO CON FUNZIONE DI GESTIONE ORGANO CON FUNZIONE DI CONTROLLO ORGANI SOCIALI FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO PERSONALE PERSONALE PIU RILEVANTE REMUNERAZIONE REMUNERAZIONE FISSA REMUNERAZIONE VARIABILE Banca Popolare di Fondi. Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Titolo IV, Capitolo 2 (25 Aggiornamento del 23 ottobre 2018). L organo aziendale a cui ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell impresa, mediante, tra l altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche (Consiglio di Amministrazione). L organo aziendale o i componenti di esso a cui ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell esercizio della funzione di supervisione strategica (Consiglio di Amministrazione). Il Direttore Generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione. L organo che ha la responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del RAF (Collegio Sindacale). Il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Le funzioni aziendali di controllo come definite nella disciplina della Banca d Italia in materia di sistema dei controlli interni. Componenti degli Organi di supervisione strategica, gestione e controllo; i dipendenti e collaboratori della banca. Soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della banca. Ogni forma di pagamento o beneficio, incluse eventuali componenti accessorie (c.d. allowances), corrisposto, direttamente o indirettamente, in contanti, strumenti finanziari o servizi o beni in natura (fringe benefits), in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi dal personale alla banca. Possono non rilevare i pagamenti o i benefici marginali, accordati al personale su base non discrezionale, che rientrano in una politica generale della banca e che non producono effetti sul piano degli incentivi all assunzione o al controllo dei rischi La remunerazione che ha natura stabile e irrevocabile, determinata e corrisposta sulla base di criteri prestabiliti e non discrezionali quali, in particolare, i livelli di esperienza professionale e di responsabilità che non creano incentivi all assunzione di rischi e non dipendono dalle performance della banca i.la remunerazione il cui riconoscimento o la cui erogazione possono modificarsi in relazione alla performance, comunque misurata (obiettivi di reddito, volumi, etc.), o ad altri parametri (es. periodo di permanenza), esclusi il trattamento di fine rapporto stabilito dalla normativa generale in tema di rapporti di lavoro e l indennità di mancato preavviso, quando il loro ammontare è determinato secondo quanto stabilito dalla legge e nei limiti da essa previsti; ii.benefici pensionistici discrezionali e gli importi pattuiti tra la banca e il personale in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata dalla carica, indipendentemente dal titolo, dalla qualificazione giuridica e dalla motivazione economica per i quali sono riconosciuti. Tra questi importi sono inclusi quelli riconosciuti a titolo di patto di non concorrenza o nell ambito di un accordo per la composizione di una controversia attuale o potenziale, qualunque sia la sede in cui esso viene raggiunto iii. i carried interest, come qualificati dalle disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione per il settore del risparmio gestito, di attuazione delle direttive Banca Popolare di Fondi 4

2009/65/CE (c.d. UCITS) e 2011/61/UE (c.d. AIFMD); iv.ogni altra forma di remunerazione che non sia univocamente qualificabile come remunerazione fissa 4. DESTINATARI La Policy, approvata dall Assemblea dei Soci, viene diffusa a tutto il personale, con particolare riferimento alle Funzioni Aziendali di Controllo per le esigenze connesse allo svolgimento della propria operatività e ai componenti degli Organi Amministrativi e del Collegio Sindacale per le loro responsabilità istituzionali. 5. STRUTTURA Il Documento si articola nelle seguenti parti: Ambito e Finalità Governance del sistema di remunerazione ed incentivazione Procedura di individuazione del personale più rilevante Struttura remunerativa, sistemi e strumenti di remunerazione Informativa sulle remunerazioni Entrata in vigore ed aggiornamento 6. AMBITO E FINALITÀ Adeguati meccanismi di remunerazione e di incentivazione del personale possono favorire la competitività e il buon governo della Banca. La remunerazione, in particolar modo di coloro che rivestono ruoli apicali all interno dell organizzazione aziendale, è uno degli elementi discriminanti, nel lungo periodo, per l attraction e la retention di professionalità e capacità adeguate alle esigenze dell impresa. Allo stesso tempo i sistemi retributivi non devono essere in contrasto con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio della Banca. In particolare, le forme di retribuzione incentivante basata su strumenti finanziari(es. stock option) o collegate a performance aziendale, devono essere coerenti con il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio, e con le politiche di governo e gestione dei rischi; esse devono inoltre tenere conto del costo e del livello del capitale e della liquidità necessari a fronteggiare le attività impresa ed essere strutturate in modo da evitare il prodursi di incentivi in conflitto con l interesse della società in un ottica di lungo periodo. I richiamati sistemi inoltre, devono essere redatti nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nonché del codice etico interno alla Banca. Gli stessi infine devono essere ispirati a criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela. Risulta essenziale dunque valutare compiutamente entità, struttura e modalità di erogazione della remunerazione (in qualsiasi forma sia essa erogata) ai diversi livelli della struttura aziendale, atteso Banca Popolare di Fondi 5

che la qualità, la motivazione e l impegno del personale costituiscono uno dei fattori competitivi determinanti per le prospettive di successo dell azienda nel mercato. Non rientrano nell ambito di applicazione della presente disciplina i pagamenti o benefici marginali, accordati al Personale su base non discrezionale, che rientrano in una politica generale della Banca e che non producono effetti sul piano degli incentivi all assunzione o al controllo dei rischi. L operatività della Banca è ispirata ai valori di legalità, integrità, dignità e uguaglianza, qualità, etica degli affari, professionalità e collaborazione indicati nel Codice Etico; la Banca attribuisce la massima importanza a tutti coloro che prestano la loro attività professionale, subordinata e non, per la società. È infatti principalmente attraverso le proprie risorse umane che la Banca persegue l obiettivo aziendale di garantire un servizio di qualità e di creare valore, ed è quindi interesse primario favorirne le potenzialità e la crescita professionale, e garantire loro il corretto riconoscimento anche in ottica premiante. Il presente documento descrive, pertanto, le Politiche di remunerazione ed incentivazione della Banca ed espone in particolare: il modello di Governance del sistema di remunerazione ed incentivazione le modalità di individuazione del personale maggiormente rilevante; le finalità che la Banca intende perseguire; i criteri adottati nella definizione delle Politiche di remunerazione, con particolare riguardo ai criteri e i sistemi utilizzati per la determinazione della componente variabile della retribuzione; l iter seguito nella elaborazione della Policy. La Banca definisce le seguenti, nel rispetto delle Disposizioni di Vigilanza e in applicazione del criterio di proporzionalità, tenendo conto delle caratteristiche e dimensioni nonché della rischiosità e della complessità dell attività svolta. I contenuti del presente documento sono adottati con delibera del Consiglio di Amministrazione ed approvati dall Assemblea dei Soci alla prima utile occasione. Banca Popolare di Fondi 6

7. GOVERNANCE DEL SISTEMA DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE La Banca, per il rispetto dei principi sopra enunciati, ha definito le linee guida del processo di elaborazione delle, da sottoporre all approvazione dell Assemblea dei Soci. Gli attori coinvolti nel processo delle Politiche di remunerazione sono: Assemblea dei Soci; Organi Aziendali: Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, Collegio Sindacale; Funzione di Controllo di terzo livello: Internal Audit; Funzioni aziendali di Controllo di secondo livello: Risk Management; Compliance e Antiriciclaggio; Strutture operative competenti: Risorse Umane Si riportano di seguito a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i compiti dei principali attori del processo. a. DISPOSIZIONI STATUTARIE Con riferimento alla Statuto vigente, l articolo 22 stabilisce che l Assemblea dei Soci: <<-approva le a favore degli Amministratori, dei dipendenti o dei collaboratori non legati alla Banca da rapporti di lavoro subordinato; approva i piani basati su strumenti finanziari, laddove presenti; -deve essere adeguatamente informata dal Consiglio di Amministrazione, in occasione dell approvazione del Bilancio d esercizio, in merito alle effettive modalità di applicazione delle Politiche di remunerazione>>. In merito al compenso degli Amministratori, l art. 32 prevede che: <<agli Amministratori sono assegnate medaglie di presenza, per la partecipazione alle sedute del Consiglio e del Comitato Esecutivo, se nominato, nella misura stabilita dall Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, stabilisce la remunerazione, in misura fissa, degli Amministratori che ricoprono cariche particolari previste dallo Statuto, in coerenza con la politica deliberata dall Assemblea. Gli Amministratori hanno altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.>> Per il Collegio Sindacale, l art. 40 specifica che: <<l'assemblea ordinaria ( ) fissa ( ) l'emolumento del Collegio. ( ). Oltre all'emolumento spetta ai membri effettivi del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni. A seguito delle modifiche statutarie deliberate dall Assemblea straordinaria dei Soci del 2016 è inoltre previsto che: Banca Popolare di Fondi 7

All Art. 22, l Assemblea dei Soci: <<-delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla eventuale fissazione di un rapporto più elevato di quello di 1:1 fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante ovvero per alcune categorie di esso, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e nel rispetto del quorum deliberativo di cui al successivo art. 26; -delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla eventuale deroga al limite previsto dalla normativa regolamentare pro tempore vigente per la remunerazione del presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del quorum deliberativo di cui al successivo art. 26. >> b. RUOLI E RESPONSABILITA In relazione alla governance dei sistemi di remunerazione e incentivazione, sono di seguito riportate le attività di gestione di tale sistema, distintamente per Organo e Funzione aziendale coinvolta, al fine di comprendere altresì l iter di produzione e aggiornamento delle presenti Politiche. ASSEMBLEA DEI SOCI L Assemblea Ordinaria, in applicazione di quanto disciplinato dalle presenti Politiche, nonché della normativa di riferimento vigente, al fine di accrescere il grado di consapevolezza e poter monitorare i costi complessivi, i benefici e i rischi del sistema di remunerazione e incentivazione prescelto, approva: le politiche di remunerazione e di incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale; I piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (se esistenti); i criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, nel rispetto del personale più rilevante, di quanto previsto dalla normativa in essere tempo per tempo; determinando altresì: i criteri per la determinazione della remunerazione complessiva del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente del Consiglio, degli altri amministratori esecutivi e degli amministratori non esecutivi; il valore della remunerazione complessiva del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi, tenendo in considerazione le tariffe professionali applicabili; il valore del gettone di presenza per Amministratori e l emolumento per i componenti del Collegio Sindacale. Banca Popolare di Fondi 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione: cura la predisposizione del presente documento di Politiche; adotta, sottopone all assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, la politica di remunerazione e incentivazione per tutto il personale, ed è responsabile della sua corretta attuazione; assicura che le : o siano adeguatamente documentate; o siano trasmesse all Assemblea per la deliberazione richiesta all Organo medesimo; o siano accessibili all interno della struttura aziendale; o siano coerenti con le scelte complessive della Banca in termini di assunzioni dei rischi, strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto di governo societario e dei controlli interni; o siano note al personale le conseguenze di eventuali violazioni normative o di codici etici o di condotta. approva gli esiti dell eventuale procedimento di esclusione del personale più rilevante; Segnatamente, oltre a quanto già disposto statutariamente, avvalendosi delle funzioni aziendali identificate all interno delle presenti Politiche, il Consiglio di Amministrazione: provvede all attuazione del documento, nonché al compimento di ogni atto, adempimento, formalità e comunicazione necessari od opportuni ai fini della gestione e/o attuazione delle Politiche; individua, su proposta delle funzioni aziendali interessate, trattamenti economici una tantum e/o ad personam, in coerenza con il deliberato Assembleare, con il grado di patrimonializzazione ed il livello di liquidità della banca, con gli obiettivi di breve e lungo periodo della banca, e la prudente gestione del rischio; stabilisce i destinatari dei suddetti trattamenti economici nel rispetto di criteri correlati: o alla carica ricoperta da ciascun destinatario, la responsabilità e le competenze professionali; o al valore strategico del singolo destinatario e della sua capacità di incidere nella creazione di valore per la Banca. In seguito all'attuazione delle Politiche adottate: verifica la coerenza delle Politiche approvate dall Assemblea rispetto alla sana e prudente gestione ed alle strategie di lungo periodo della Società; valuta ed approva le eventuali proposte di modifica delle Politiche di remunerazione e incentivazione, da sottoporre al vaglio consultivo dell Assemblea Ordinaria; approva l informativa per l Assemblea Ordinaria, relativa all attuazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione. Banca Popolare di Fondi 9

DIRETTORE GENERALE Il Direttore Generale nell ambito dei poteri attribuitigli: ha facoltà di proposta in merito alle della Banca; dispone l adeguamento del sistema di remunerazione e incentivazione sulla base delle Politiche approvate dall Assemblea dei Soci. Inoltre, egli riceve dalle strutture competenti apposita informativa inerente: lo stato di applicazione delle Politiche in favore dei diversi ruoli aziendali, riassumendo i compensi deliberati e i diritti maturati in favore dei destinatari delle predette Politiche; i controlli effettuati sull attuazione delle Politiche e le eventuali proposte di modifica delle Politiche medesime. RISORSE UMANE La struttura collabora con gli Organi e le funzioni competenti della Banca nella definizione e nell applicazione delle provvedendo preliminarmente all analisi della normativa di riferimento, allo studio delle tendenze e delle prassi di mercato in materia, nonché all esame dei CCNL applicati e degli accordi integrativi interni in essere, negoziati con le Organizzazioni Sindacali. In aggiunta, anche con l eventuale supporto delle funzioni aziendali interessate: cura la definizione e attuazione del processo di individuazione del personale più rilevante (cd Risk Takers); individua e propone i possibili indicatori da utilizzare per la stima delle componenti fissa e variabile della retribuzione complessiva, nel rispetto dei criteri indicati dalle best practices e dalle disposizioni di vigilanza e tenendo in considerazione le posizioni assunte ed i compiti assegnati a ciascun soggetto aziendale, supportando altresì la funzione di Risk Management nel processo di individuazione degli indicatori di rischio da utilizzare per i meccanismi di correzione (Ex Ante ed Ex post); effettua analisi statistiche sull evoluzione delle dinamiche remunerative e sul posizionamento dell azienda rispetto al mercato di riferimento; verifica lo stato di applicazione delle politiche di remunerazione e incentivazione; cura, nel rispetto delle linee guida emanate internamente, gli aspetti tecnici legati alla formulazione ed applicazione dei piani basati su strumenti finanziari; propone al Direttore Generale modifiche delle Politiche a seguito di eventuali variazioni organizzative interne e/o del contesto normativo di riferimento; verifica l impatto derivante da un eventuale aggiornamento delle Politiche di remunerazione e incentivazione sul sistema di remunerazione in essere, evidenziando eventuali criticità nell applicazione delle nuove Politiche. Banca Popolare di Fondi 10

COMPLIANCE In fase di elaborazione delle Politiche, esprime una valutazione in merito alla rispondenza delle al quadro normativo. Verifica, tra l altro, che i sistemi premianti/incentivanti aziendali siano coerenti con gli obiettivi di rispetto delle norme dello Statuto nonché di eventuali codici etici o di altri standard di condotta applicabili alla Banca, in modo che siano opportunamente contenuti i rischi legali e reputazionali insiti soprattutto nelle relazioni con la Clientela. RISK MANAGEMENT Partecipa al processo di definizione delle contribuendo ad assicurare la coerenza del sistema di remunerazione e incentivazione con il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della Banca (RAF), anche attraverso la definizione degli indicatori di rischio da utilizzare per i meccanismi di correzione (ex ante e ex post), esprimendosi sulla corretta attivazione di questi ultimi. INTERNAL AUDIT L Internal Audit verifica con cadenza almeno annuale la rispondenza delle prassi di remunerazione alle Politiche approvate ed alla normativa di riferimento, segnalando le evidenze e le eventuali anomalie agli Organi Aziendali ed alle funzioni competenti per l adozione delle misure correttive ritenute necessarie. Gli esiti delle verifiche condotte sono portati annualmente a conoscenza dell Assemblea. 8. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE PIU RILEVANTE Le della Banca riguardano ogni forma di pagamento o beneficio corrisposto, direttamente o indirettamente, in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi dal personale. Nella nozione di personale rientrano: i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; i dipendenti; altri soggetti, se in grado di generare rischi significativi per la Società. La Banca, sviluppa annualmente un monitoraggio attraverso l ausilio di indicatori quali-quantitativi finalizzato all individuazione del personale le cui attività professionali abbiano un impatto sostanziale sul profilo di rischio della Banca. I criteri utilizzati per la valutazione tengono conto dell impatto anche solo potenziale che l attività dei suddetti membri può avere sul profilo di rischio della Banca, intendendo per rischio l insieme dei rischi a cui l azienda può essere esposta. A tal fine, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in vigore, si considera personale le cui attività professionali abbiano un impatto sul profilo di rischio della Banca (cd. Risk Takers) il personale che soddisfi uno qualsiasi dei seguenti criteri quantitativi e/o qualitativi: Banca Popolare di Fondi 11

Criteri Qualitativi In base alla normativa vigente, si considera che un membro del personale ha un impatto sostanziale sul profilo di rischio della Banca se: 1. appartiene all organo di gestione nella sua funzione di gestione; 2. appartiene all organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica; 3. appartiene all Alta Dirigenza; 4. è responsabile per le attività della funzione indipendente di gestione dei rischi, della funzione di controllo della conformità o della funzione di audit interno; 5. ha la responsabilità generale per la gestione dei rischi all interno di una unità operativa/aziendale ai sensi dell articolo 142, paragrafo 1, punto 3, del regolamento UE n.575/2013 cui è stato distribuito capitale interno ai sensi dell articolo 73 della direttiva 2013/36/UE che rappresenti almeno il 2% del capitale interno dell ente (unità operativa/aziendale rilevante) 6. è a capo di una unità operativa/aziendale rilevante; 7. ha responsabilità dirigenziali in una delle funzioni di cui al punto 4 o in una unità operativa/aziendale rilevante e riferisce direttamente ad un membro del personale di cui al punto 4 o 5; 8. ha responsabilità dirigenziali in una unità operativa/aziendale rilevante e riferisce direttamente al membro del personale a capo di tale unità; 9. è a capo di una funzione responsabile per gli affari giuridici, le finanze, compresa la fiscalità e il budgeting, le risorse umane, la politica di remunerazione, le tecnologie dell informazione o l analisi economica; 10. è responsabile o è membro di un comitato responsabile della gestione di una categoria di rischio di cui agli articoli da 79 a 87 della direttiva 2013/36/UE diversa dal rischio di credito e dal rischio di mercato; 11. in relazione alle esposizioni al rischio di credito di importo nominale per operazione corrispondente allo 0.5% del capitale di classe 1 della Banca e pari ad almeno 5 milioni di euro, il membro: a. è responsabile dell avvio delle proposte di concessioni di credito e della strutturazione di prodotti di credito che possono produrre tali esposizioni di rischio; o b. ha il potere di adottare, approvare o porre il veto su decisioni riguardanti tali esposizioni al rischio di credito; o c. è membro di un comitato che ha il potere di prendere le decisioni di cui alle lettere a) o b); 12. in caso di deroga per le piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di cui all articolo 94 del regolamento (UE) n.575/2013, il membro a. ha il potere di adottare, approvare o porre il veto sulle decisioni relative ad operazioni sul portafoglio di negoziazione che in totale soddisfano una delle seguenti soglie: i. in caso di applicazione del metodo standardizzato, il requisito di fondi propri per i rischi di mercato che rappresenta almeno lo 0.5% del capitale di classe 1 della Banca; Banca Popolare di Fondi 12

ii. in caso di approvazione del metodo dei modelli interni ai fini regolamentari, almeno il 5% del limite interno del valore a rischio della Banca per le esposizioni del portafoglio di negoziazione al 99 percentile; o b. è membro di un comitato che ha il potere di adottare le decisioni di cui alla lettera a); 13. ha la responsabilità dirigenziale per un gruppo di membri del personale che hanno singolarmente il potere di impegnare la Banca in operazioni ed è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a. la somma relativa a tali poteri è pari o superiore alla soglia di cui al punto 11), lettera a) o b), o al punto 12), lettera a) punto i); b. in caso di approvazione del metodo dei modelli interni a fini regolamentari, tali poteri sono pari o superiori al 5 % del limite interno del valore a rischio della Banca e per le esposizioni del portafoglio di negoziazione al 99 percentile (intervallo di confidenza unilaterale). Qualora la Banca non calcoli un valore a rischio a livello di tale membro del personale, sono sommati i limiti del valore a rischio del personale a lui sottoposto 14. in relazione alle decisioni di approvare o vietare l'introduzione di nuovi prodotti, il membro: a. ha il potere di adottare tali decisioni; o b. è membro di un comitato che ha il potere di adottare tali decisioni; 15. ha la responsabilità dirigenziale per un membro del personale che soddisfa uno dei criteri di cui ai punti da 1) a 14). Criteri Quantitativi In base alla normativa vigente, si considera che un membro del personale ha un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente se è soddisfatto uno qualsiasi dei seguenti criteri quantitativi: 1. gli è stata attribuita una remunerazione complessiva pari o superiore a 500.000,00 nel precedente esercizio finanziario; 2. rientra nello 0,3 % del personale, arrotondato all'unità più vicina, cui è stata attribuita la remunerazione complessiva più elevata nel precedente esercizio finanziario; 3. gli è stata attribuita nel precedente esercizio finanziario una remunerazione complessiva che è pari o superiore alla remunerazione complessiva più bassa attribuita ad un membro dell'alta dirigenza o soddisfa uno dei criteri qualitativi di cui sopra nei punti 1), 3), 5), 6), 8), 11), 12), 13) o 14) I criteri quantitativi di cui sopra non si considerano soddisfatti se la Banca, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione da notificare all autorità di Vigilanza nelle modalità normativamente definite, stabilisce che le attività professionali del membro del personale non hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio complessivo aziendale per i seguenti motivi: Il membro del personale esercita attività professionali e ha poteri solamente in una unità operativa/aziendale che non è rilevante; o non ha alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante tramite le attività professionali svolte. Banca Popolare di Fondi 13

Il processo di valutazione costa delle seguenti fasi: Analisi delle fonti: Risorse Umane provvede all analisi delle fonti normative, sviluppando le ipotesi di applicabilità in relazione alle specificità della Banca; Individuazione dei criteri di valutazione e acquisizione delle informazioni: Risorse Umane individua, sulla base dell analisi precedentemente richiamata, i criteri sui quali effettuare la valutazione e cura la raccolta delle informazioni quali-quantitative necessarie per finalizzare il processo di valutazione; Identificazione: Risorse Umane, sulla base degli esiti di cui ai punti precedenti, effettua la valutazione, dandone evidenza al Direttore Generale e alla funzione di Conformità; Proposta: Il Direttore Generale, sulla base delle risultanze ricevute da Risorse Umane e, previo parere positivo della funzione di Conformità, propone al Consiglio di Amministrazione per le necessarie deliberazioni il documento di analisi Approvazione: il Consiglio di Amministrazione approva l esito dell analisi di individuazione dei risk takers aziendali. A seguito del processo di valutazione, ed in base al vigente assetto organizzativo della Banca, sono identificati nella tabella seguente i ruoli aziendali con indicazione della qualifica di personale rilevante. Ruolo Presidente del Consiglio di Amministrazione Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione I Consiglieri di Amministrazione Il Direttore Generale Il Vice Direttore Generale Il Responsabile della Funzione Compliance & Antiriciclaggio Il Responsabile della Funzione Internal Auditing Il Responsabile della Funzione Risk Management Il Responsabile Area Commerciale Il Responsabile Area Crediti Il Responsabile Area Organizzazione Il Responsabile Area Amministrazione Il Responsabile Risorse Umane Banca Popolare di Fondi 14

9. STRUTTURA REMUNERATIVA La struttura remunerativa del personale Banca Popolare di Fondi può prevedere emolumenti costituiti da: una componente fissa: che riconosce l'esperienza maturata, i livelli di responsabilità, le competenze richieste a copertura di ciascun ruolo; una componente variabile: finalizzata a sostenere la capacità di generazione di valore dell azienda e che premia il raggiungimento di obiettivi (individuali e di gruppo), determinata ricorrendo a strumenti finalizzati a coinvolgere ed orientare il Personale verso le strategie aziendali di medio e lungo periodo. Tale componente variabile della retribuzione può essere erogata: i. cash: come premio aziendale e/o premio variabile di risultato; ii. attraverso sistemi di Welfare Aziendale: attraverso il cd. premio welfare ovvero attraverso la libera scelta del dipendente di destinare tutto o parte del premio aziendale/ premio variabile di risultato ai sistemi di welfare eventualmente implementati dalla Banca nel rispetto della normativa fiscale tempo per tempo vigente; benefits: Il pacchetto retributivo riconosciuto al Personale può prevedere, oltre a quanto già previsto a livello di Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, l attribuzione di benefits, definiti sulla base di criteri di equità interna e di competitività esterna, in coerenza con la necessità di rispondere alle esigenze delle varie categorie di dipendenti e nel rispetto della normativa fiscale e previdenziale. In particolare possono essere previsti, a tutela della salute e del benessere del Personale, piani di welfare collettivi di tipo sanitario e assicurativo, appositamente regolamentati, nonché condizioni di miglior favore per l accesso ai diversi prodotti e servizi offerti dalla Banca. Inoltre, per rispondere alle necessità di svolgimento di incarichi, di mobilità territoriale e di gestione del Personale, è altresì prevista la possibilità di assegnazione di fringe benefits quali auto aziendali, device elettronici, etc; In base a quanto sopra premesso: 1. è previsto il bilanciamento tra remunerazione fissa e variabile, con il maggior peso della prima rispetto alla seconda; 2. possono essere previste determinazioni di quote variabili della remunerazione che siano parametrizzati a indicatori di performance misurata al netto dei rischi e coerenti con le misure utilizzate ai fini gestionali dalla funzione di risk management (cd. ex ante risk adjustment) 3. il periodo di valutazione della performance (accrual period) è almeno annuale; 4. indipendentemente dalle modalità di determinazione, l ammontare complessivo di remunerazione variabile (bonus pool) si basa su risultati effettivi e duraturi e tiene conto di obiettivi qualitativi e quantitativi, finanziari e non finanziari; 5. il bonus pool (sia quello riconosciuto che quello erogato) deve essere sostenibile rispetto alla situazione finanziaria della Banca, e non deve impattare sulla capacità della stessa di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti. In caso di necessità di rafforzamento patrimoniale, su proposta del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione può decidere di determinare una contrazione del bonus pool e/o di optare per meccanismi di correzione dello stesso ex post; Banca Popolare di Fondi 15

6. la componente variabile, in qualsiasi forma erogata, è sottoposta a meccanismi di correzione ex post (malus e claw back) idonei a riflettere i livelli di performance al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti, dei livelli patrimoniali nonché a tener conto dei comportamenti individuali; 7. la durata minima del periodo nel quale hanno piena efficacia le clausole di malus e clawback di cui al punto precedente, è pari a 5 anni; tale periodo inizia a far data dal giorno di erogazione della singola quota di remunerazione variabile, in qualsiasi modo la stessa venga erogata; 8. i meccanismi di correzione ex post non possono condurre a un incremento della remunerazione variabile inizialmente riconosciuta né della remunerazione variabile precedentemente ridotta o azzerata per applicazione delle clausole di malus e/o clawback; 9. non è in alcun modo ammessa la previsione di remunerazione variabile garantita, se non per personale neoassunto e limitatamente al primo anno d impiego. 10. su istanza del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione, in presenza di motivate e documentate ragioni può approvare, per un periodo di tempo predeterminato, forme di remunerazione legate alla permanenza in servizio del personale (Retention Bonus). Tale forma di bonus non potrà essere erogata prima del termine del periodo di retention e costituiscono a tutti gli effetti forme di remunerazione variabile. I Retention Bonus non possono in alcun modo essere utilizzati per tenere indenne il personale dalla riduzione o dall azzeramento della remunerazione variabile derivanti dall applicazione di meccanismi di correzione ex post; 11. sono ammessi piani di incentivazione a lungo termine (Long Term Incentive Plan) con accrual periodo pari alla durata del piano strategico aziendale e coerenti con gli obiettivi nello stesso contenuti. Tali piano devono prevedere condizioni di performance chiare e predeterminate, oltre che clausole di malus e clawback secondo le specifiche di cui ai punti 6,7 e 8 del presente documento di Politiche; 12. in accordo a quanto stabilito ex art.22 dello Statuto, è possibile pattuire clausole di golden parachutes, ovvero di importi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata dalla carica del personale più importante. Tali pattuizioni, se prevedono riconoscimenti di pagamenti e/o altri benefici al personale più rilevante, sono autorizzate dal Consiglio di Amministrazione della Banca, su istanza del Direttore Generale. Tali riconoscimenti devono essere opportunamente giustificati ed essere collegati alla performance al netto dei rischi, ai comportamenti individuali e ai livelli patrimoniali e di liquidità della Banca. L applicazione dei suddetti meccanismi deve essere opportunamente valutata e documentata dalla Direzione Generale della Banca al Consiglio di Amministrazione al momento del riconoscimento del beneficio. Tali clausole sono applicabili, in ragione della rilevanza del ruolo e per anzianità, per: i. membri dell Alta Direzione per un importo massimo di 3 (tre) annualità con una anzianità minima di 10 anni di servizio nel ruolo; ii. personale rilevante, per un importo massimo di 1 (una) annualità, con una anzianità minima di 10 anni nel ruolo. 13. Non sono equiparabili ai golden parachutes gli importi riconosciuti a titolo di patto di non concorrenza, per la quota che non eccede l ultima annualità di remunerazione fissa. 14. I golden parachutes sono inclusi nel calcolo del limite al rapporto variabile /fisso ad eccezione degli importi pattuiti e riconosciuti in base a patti di non concorrenza, per la quota che non Banca Popolare di Fondi 16

eccede l ultima annualità di remunerazione fissa, ovvero gli importi riconosciuti nell ambito di un accordo tra Banca e personale per la composizione di una controversia attuale o potenziale se calcolati secondo la seguente formula: 1 mensilità per anno di servizio, con min. di 2 mensilità e max di 18. 15. Quanto sopra previsto non si applica agli importi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione della carica sia del personale più rilevante sia del restante personale nell ambito di operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale ovvero di incentivi all esodo, purché rispettino le seguenti condizioni: 16. rispondano a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale; 17. per il solo personale rilevante, siano di ammontare non superiore a 100.000,00; 18. prevedano meccanismi di claw back che coprano i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca; 19. per il solo restante personale, favoriscano l adesione a misure di sostegno previste, per legge o dalla contrattazione collettiva, per la generalità dei dipendenti. 10.SISTEMI E STRUMENTI DI REMUNERAZIONE PER CATEGORIA DI PERSONALE Di seguito sono illustrate le componenti della remunerazione per i soggetti classificati come personale rilevante e per il restante personale: REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI La remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione è costituita da: a) ai sensi dell art. 32 dello Statuto, compensi in misura fissa (gettone di presenza determinato dall Assemblea) legato alla effettiva partecipazione alle sedute degli organi medesimi; b) remunerazioni determinate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, in misura fissa per cariche particolari previste dallo Statuto, in coerenza con la politica deliberata dall Assemblea. c) rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; d) Benefits assicurativi: nei limiti statutari, è stipulata a favore degli Amministratori, nel rispetto dei principi normativi vigenti tempo per tempo, la polizza Responsabilità Civile Amministratori e altri organi aziendali (cd. polizza Directors & Officers). L anzidetta polizza è stipulata nel rispetto dei principi di non alterazione o annullo degli effetti di allineamento al rischio insiti nei meccanismi retribuitivi. I compensi degli Amministratori non sono collegati ai risultati economico-finanziari della Banca o basati su piani di incentivazione a breve o medio termine e/o sull utilizzo di strumenti finanziari (incentivazioni azionarie). Banca Popolare di Fondi 17

In generale, per il 2019, non sono stati stipulati accordi che prevedono indennità in caso di dimissioni o revoca senza giusta causa o se il rapporto cessa, né esistono accordi che prevedono l assegnazione o il mantenimento di benefici non monetari a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico. In particolare, per i Consiglieri che ricoprono particolari cariche previste dallo Statuto vigente, ai sensi dell art. 2389 del codice civile e dell art. 32 dello Statuto, oltre alla polizza assicurativa anzidetta, sono definite le seguenti remunerazioni, definite dal Consiglio di Amministrazione in base alla valutazione degli incarichi ricoperti e dei criteri di sana e prudente gestione: Per la partecipazione alle sedute del Comitato Esecutivo, se nominato, in misura fissa -gettone di presenza, determinate dall Assemblea; non sono applicati ulteriori compensi di alcun tipo né piani di incentivazione correlati ai profitti conseguiti o incentivazioni azionarie; Per la carica di Presidente in misura fissa, senza componenti variabili, determinata dal Consiglio di Amministrazione in coerenza con il deliberato Assembleare, con il grado di patrimonializzazione ed il livello di liquidità della banca, e con gli obiettivi di breve e lungo periodo della banca, e la prudente gestione del rischio, al fine di remunerare l impegno profuso, il tempo e la competenza e la particolare esperienza necessari per lo svolgimento del compito di effettivo funzionamento del sistema di governo societario vigente nella Banca, previsti dalla carica. Detta remunerazione tiene conto della disponibilità, anche in termini temporali, del livello di esperienza e professionalità, e dell importante livello di responsabilità derivanti dal ruolo di rappresentanza di fronte alle realtà istituzionali, sociali e finanziarie ed alle Autorità, e dalla gestione dei rapporti con i Soci; e ciò anche in relazione al maggiore impegno obiettivamente richiesto dall evoluzione del contesto normativo di riferimento. Non sono applicati ulteriori compensi di alcun tipo né piani di incentivazione correlati ai profitti conseguiti o incentivazioni azionarie. La suddetta remunerazione, coerente con il ruolo centrale attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per il corrente esercizio 2019 può essere determinata in misura superiore alla remunerazione fissa percepita dal Direttore Generale. Per la carica di Vice Presidente in misura fissa, senza componenti variabili, determinata dal Consiglio di Amministrazione in coerenza con il deliberato Assembleare, con il grado di patrimonializzazione ed il livello di liquidità della banca, e con gli obiettivi di breve e lungo periodo della banca, e la prudente gestione del rischio, al fine di remunerare l impegno profuso, il tempo e la competenza necessari per lo svolgimento del compito di supplenza delle funzioni del Presidente; non sono applicati ulteriori compensi di alcun tipo né piani di incentivazione correlati ai profitti conseguiti o incentivazioni azionarie. REMUNERAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE Per il Collegio Sindacale, ai sensi dell art. 40 dello Statuto, la remunerazione è costituita da: a) componente fissa (emolumenti determinati dall Assemblea più oneri di legge, comprensivi anche dei compensi determinati relativamente alle funzioni di ODV ex D. Lgs. 231/01); b) rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; c) Benefits assicurativi: nello specifico è stipulata a favore degli Amministratori, nel rispetto dei principi normativi vigenti tempo per tempo, la polizza Responsabilità Civile Amministratori e Banca Popolare di Fondi 18

altri organi aziendali (cd. polizza Directors & Officers). L anzidetta polizza è stipulata nel rispetto dei principi di non alterazione o annullo degli effetti di allineamento al rischio insiti nei meccanismi retribuitivi. REMUNERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE E DEI COMPONENTI L ALTA DIREZIONE La remunerazione del personale facente parte dell Alta Direzione si articola in: a) Componente fissa, definita sulla base dell inquadramento contrattuale, del ruolo ricoperto, delle responsabilità assegnate, della particolare esperienza e competenza maturata; essa è finalizzata a remunerare le capacità e le competenze necessarie per il ruolo, in base al profilo atteso. Rientrano nella suddetta componente anche eventuali assegni ad personam, benefits e fringe benefits, come definiti nel paragrafo 9 delle presenti politiche, corrisposti in ragione del ruolo e della funzione svolti nonché delle relative responsabilità in termini di assunzione/controllo dei rischi. b) Componente variabile, definita, in coerenza con il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio, con le politiche di governo e gestione dei rischi e tenuto conto del costo e del livello del capitale e della liquidità necessari a fronteggiare le attività d impresa, dal Consiglio di Amministrazione che risulta collegata ai risultati effettivamente conseguiti dalla Banca a condizione che siano raggiunti le condizioni di attivazione ( Gate ) dei seguenti parametri: I. Common Equity Tier 1 (CET1) Ratio fissato nel Risk Appetite Framework (RAF) II. Indicatore di liquidità (Liquidity Coverage Ratio fissato nel Risk Appetite Framework - RAF) III. Utile netto In particolare, per i Dirigenti con responsabilità strategiche, in base alle previsioni della contrattazione di lavoro nazionale collettiva, integrativa aziendale e personale, sono previsti emolumenti e benefici senza meccanismi incentivanti o remuneratori variabili legati a performance individuali. Il piano di remunerazione variabile del personale appartenente all Alta Dirigenza è approvato dal Consiglio di Amministrazione: ex ante e collegato a particolari indicatori di performance, ed in questo caso può avere durata annuale o pluriennale ed essere erogato con una tantum totalmente upfront (se annuale) oppure dilazionato in modo lineare e/o a consuntivo (in caso di remunerazione pluriennale); ovvero determinata ed erogata ex post, in modalità una tantum, nel rispetto del grado di patrimonializzazione ed il livello di liquidità della banca, a seguito della consuntivazione dei risultati economici aziendali. In entrambi i casi la remunerazione variabile potrà essere erogata cash ovvero attraverso sistemi di welfare aziendale -cd premio welfare- (laddove lo stesso fosse offerto a tutte le categorie di personale). Banca Popolare di Fondi 19

La remunerazione variabile potrà inoltre essere erogata in misura proporzionale al livello di performance (annuale o pluriennale) raggiunta in relazione agli obiettivi prefissati. In caso di remunerazione variabile di importo superiore al 25% della retribuzione fissa percepita, una quota del premio pari al 60% sarà soggetta a pagamento differito per un periodo di tempo comunque non superiore ai 3 anni. Si stabilisce inoltre che, per i Dirigenti con responsabilità strategica, nell anno 2019: non sono previsti piani pensionistici o trattamenti di fine rapporto diversi da quelli di cui usufruisce il personale della banca; non sono previsti criteri di determinazione dei compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva nazionale; è prevista la possibilità di stipulare a favore degli dei membri dell Alta Dirigenza (Direttore Generale e Vice Direttore Generale) nel rispetto dei principi normativi vigenti tempo per tempo, la polizza Responsabilità Civile Amministratori e altri organi aziendali (cd. polizza Directors & Officers). L anzidetta polizza è stipulata nel rispetto dei principi di non alterazione o annullo degli effetti di allineamento al rischio insiti nei meccanismi retribuitivi. la remunerazione variabile è soggetta a clausole di clawback e malus, così come previsto dalla normativa in vigore e richiamato nelle seguenti politiche, per un periodo temporale di almeno 5 anni. Si stabilisce infine il rapporto 1:1 come limite massimo tra retribuzione fissa e retribuzione variabile, rimandando alle EBA Guidelines per la caratterizzazione degli elementi retributivi come variabili. REMUNERAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO Per i soli Responsabili delle Funzioni aziendali di Controllo, i compensi fissi sono adeguati alle significative responsabilità ed all impegno connesso al ruolo; gli eventuali importi variabili, se concessi a fini premianti, sono coerenti con i compiti assegnati ed indipendenti da risultati economici di aree soggette al loro controllo e non superano il 30% della retribuzione fissa. La stessa può essere erogata anche in forma di welfare (cd. premio welfare) se la medesima opportunità è offerta alla generalità dei dipendenti. REMUNERAZIONE DEL RESTANTE PERSONALE La remunerazione del restante personale dipendente si articola in: a) Componente fissa, definita sulla base dell inquadramento contrattuale, del ruolo ricoperto, delle eventuali responsabilità assegnate, della particolare esperienza e competenza maturata dal dipendente. Essa è finalizzata a remunerare le capacità e le competenze necessarie per raggiungere gli obiettivi di ruolo assegnati alla posizione. Rientrano nella suddetta componente anche eventuali assegni ad personam corrisposti in ragione del ruolo e della Banca Popolare di Fondi 20