SCADENZE DI VERSAMENTO e ALIQUOTA

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Transcript:

INFORMATIVA - TASI 2014 Tributo Servizi Indivisibili A decorrere dal 1 gennaio 2014 è in vigore l imposta unica comunale (IUC) che si compone: dell imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9) e le altre situazioni ad esse assimilate o per le fattispecie che fruiscono di specifiche cause di esenzione, e di una componente riferita ai servizi, che si articola o nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore di fabbricati ed aree fabbricabili che dell utilizzatore degli stessi. o nel tributo (TARI) diretto alla copertura dei costi relativi al servizio gestione dei rifiuti, a carico dell utilizzatore. La disciplina della IUC è contenuta nell art. 1 commi 669-700 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l anno 2014). Con questa Guida si intendono fornire le indicazioni per il versamento per l anno 2014 relative al nuovo tributo TASI, destinato a finanziare i servizi indivisibili assicurati dal Comune (manutenzione strade, illuminazione pubblica, sicurezza ecc...) alla luce delle modifiche apportate dal decreto legge 16/2014. SCADENZE DI VERSAMENTO e ALIQUOTA VERSAMENTO 50% ENTRO IL 16 OTTOBRE 2014 E 50% ENTRO IL 16 DICEMBRE 2014 (autoliquidazione da parte del contribuente) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e RELATIVE PERTINENZE: 1,5 PER MILLE ALIQUOTA IMMOBILI STRUMENTALI ALL ATTIVITÀ AGRICOLA di cui all art. 9 comma 3 bis D.L. 557/1993 e s.m.: 1 PER MILLE ALIQUOTA DI BASE (immobili diversi da abitazione principale): 1,5 PER MILLE ALIQUOTA AREE FABBRICABILI : 1,5 PER MILLE TERRENI AGRICOLI ESENTI 1

QUOTA A CARICO DELL OCCUPANTE SE DIVERSO DAL PROPRIETARIO E TITOLARE DI ALTRO DIRITTO REALE: 10% MOLTIPLICATORI PER CATEGORIA CATASTALE DEL FABBRICATO DA UTILIZZARE NELLO SCHEMA DI CALCOLO TASI SOPRA INDICATO RIVALUTANDO LA RENDITA CATASTALE DEL 5% Gruppo A (escluso A/10) e Cat. C/2 C/6 C/7 Gruppo B e Cat. C/3 C/4 C/5 Cat. A/10 Cat. C/1 Gruppo D escluso D/5 Cat. D/5 X 160 X 140 X 80 X 55 X 65 X 80 CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO - TASI CHI POSSIEDE o DETIENE a qualsiasi titolo fabbricati, compresa abitazione principale e fabbricati strumentali all attività agricola DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE E DICHIARAZIONE TASI DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE Art.13, comma 2 D.L. 201/2011 - Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 2

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. E assimilata all abitazione principale: - l abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - l unità immobiliare ad uso abitativo posta sul confine comunale con doppio accatastamento di proprietà di residenti nel comune limitrofo che costituisca, con l unità ubicata nel comune confinante la dimora abituale del proprietario - gli immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari; - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità dell Istituto autonomo per le case popolari Al fine di usufruire delle predette agevolazioni è necessario presentare apposita richiesta supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata. L agevolazione decorre dalla data di presentazione al protocollo comunale della suddetta domanda. Sono considerate pertinenze dell abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell abitazione principale. Pertanto qualora le pertinenze siano iscritte in catasto separatamente all'abitazione principale ed in presenza di più di 1 unità immobiliare classificata nelle categorie PERTINENZE Nella misura massima di 1 C/2-C/6-C/7, il contribuente è invitato a produrre al Comune, entro il termine di scadenza di DELL ABITAZIONE pertinenza per ciascuna delle presentazione della dichiarazione TASI, apposita dichiarazione/ autocertificazione con gli PRINCIPALE categorie catastali C/2- C/6 - C/7 estremi catastali della/e unità immobiliare/i da considerare pertinenza dell'abitazione principale, così da permettere al Comune la verifica dell esatto adempimento degli obblighi relativi al versamento dell imposta, che altrimenti potrebbero comportare una non corretta attribuzione della pertinenza, non disponendo degli elementi necessari alla sua corretta identificazione. Tale indicazione viene fornita a favore del contribuente che potrà così correttamente indicare quali unità immobiliari sono da considerare pertinenza della sua abitazione nel rispetto dei limiti normativi. 3

UTILIZZATORI EFFETTIVI O INQUILINI 10% DELL IMPOSTA DOVUTA SUGLI IMMOBILI DETENUTI Nel caso in cui l immobile soggetto al tributo sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell occupante è pari al 10% La restante parte (90%) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. FABBRICATI INAGIBILI E Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano inidoneità all uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all integrità fisica o alla salute delle INABITABILI RIDUZIONE 50% persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria o restauro e risanamento conservativo di cui all articolo 31, comma 1, lettere a) e b) L. 457/1978, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell Autorità sanitaria locale. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Entro il 30 GIUGNO DELL ANNO La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli SUCCESSIVO anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un DICHIARAZIONE TASI alla data di inizio del possesso o diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno della detenzione dei locali e delle dell anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di aree assoggettabili al tributo. acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell immobile e il numero dell interno, ove esistente. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell IMU. 4

CODICE CATASTALE Comune di Lungavilla B387 CODICI TRIBUTO TASI VERSAMENTO MODELLO F24 DESCRIZIONE TRIBUTO TASI tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. TASI tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. TASI tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. TASI tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. CODICE TRIBUTO 3958 3959 3960 3961 5