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Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica Prot. n. 4/5157/2015 OGGETTO: COMUNE DI TRAVERSELLA - PROGETTO PRELIMINARE 3ª VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. OSSERVAZIONI. Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica visto il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I., adottato dal Comune di Traversella con deliberazione del C.C. n. 1 del 10/01/2015 (Prat. n. VP-01/2015), trasmesso alla Città Metropolitana in data 20/01/2015 (pervenuto il 23/01/2015), ai sensi del comma 7 art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2); preso atto delle motivazioni che hanno indotto l Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 1 del 10/01/2015 di adozione della Variante; rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone: l eliminazione di aree a parcheggio; il riordino di aree a servizi nel capoluogo sulla base della destinazione effettiva (aree a parcheggio e aree di interesse comune); l individuazione di una nuova area a parcheggio localizzata a Sud del centro abitato del capoluogo; l individuazione di nuove aree di interesse comune e di un area a destinazione artigianale in Strada delle Miniere; l individuazione di nuove aree a parcheggio in prossimità del cimitero; 1

l individuazione di una nuova area di interesse comune, in prossimità del Torrente Bersella. dato atto che, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'organo Tecnico Comunale, istituito con D.G.C. n. 34 del 19/10/2013, con determinazione n. 67 del 13/11/2014 ha escluso la Variante dall assoggettamento al procedimento di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), previa consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali che hanno espresso le loro osservazioni sulla base degli Atti costituenti la Verifica di assoggettabilità; visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Provincia di Torino (dal 01/01/2015 Città Metropolitana) prot. n. 0172939/2014/LB8 del 03/11/2014; dato atto che la Città Metropolitana di Torino: - può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del comma 7 dell art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi; - svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte; visto l art. 1, comma 16, della legge n. 56/2014, che prevede che alla data del 1 gennaio 2015: - il sindaco del comue capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46 della citata legge n. 56/2014; - ove, alla predetta data, non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della Provincia; - le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano ; atteso che la competenza all adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell art. 5 del vigente Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi. 2

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto della Provincia; visto il Decreto del Sindaco della Citta Metropolitana di Torino n. 31/3826 del 19/02/2015; D E T E R M I N A 1. di formulare, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.I. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Traversella con deliberazione C.C. n. 1 del 10/01/2015, le seguenti osservazioni: a) in merito alle caratteristiche formali degli elaborati tecnici, è importante che la documentazione di Variante riporti, su ciascun elaborato, gli estremi della deliberazione di adozione (data, n. verbale), il timbro del Comune, la firma del Segretario Comunale, del Sindaco, del Progettista, del Geologo (o di altri professionisti) sugli elaborati di specifica competenza; b) la documentazione a corredo della Variante non contempla tutti gli elaborati ed i documenti atti ad una valutazione esauriente delle modifiche proposte, quale, ad esempio, la cartografia inerente lo Strumento Urbanistico Vigente. Si invita ad allegare questi contenuti nell Atto deliberativo di approvazione; c) la L.R. n. 3/2013, ha apportato modifiche importanti alla L.R. 56/77, anche in riferimento ai contenuti degli Atti deliberativi di approvazione delle Varianti parziali. In particolare, il comma 7 art. 17 della L.R. n. 56/77 riporta che: la deliberazione di adozione della variante parziale contiene... un prospetto numerico dal quale emerge la Capacità insediativa residenziale del P.R.G. vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate.... Inoltre, relativamente alla dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, il comma 2 del medesimo articolo precisa che dovrà essere dichiarata la conformità agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni. Si consiglia, pertanto, di aggiungere tali contenuti e precisazioni nell Atto di approvazione definitiva della Variante; d) le modifiche proposte prevedono un notevole incremento delle aree a Servizi pubblici art. 21 della L.U.R., ovvero + 10.802 mq, che supera il limite massimo imposto dalla Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e s.m.i. (art. 17 comma 5 3

p.ti c/d); si demanda al Comune la verifica che la Variante possegga effettivamente requisiti tali da essere considerata Parziale e non abbia, invece, contenuti di carattere Strutturale. Va rilevato, comunque, che la Relazione di Variante precisa, senza però fornire verifiche tabellari o modifiche cartografiche, che il requisito di cui all art. 17 comma 5 p.to d) della L.R. n. 56/77 possa essere verificato riducendo la stima della zona a Parco attrezzato P, quali aree per Servizi art. 22, presenti sul territorio comunale e solo stimate nella loro metratura. Si verifichi se la movimentazione di una tale quantità di aree a Servizi non debba essere opportunamente valutata nell ambito di uno Strumento urbanistico di maggiore respiro, quale una Variante Strutturale; e) la documentazione di Variante riporta che il territorio comunale non risulta essere adeguato al PAI. Nel sottolineare l importanza di tale adeguamento al fine della messa in sicurezza del territorio, si rileva che: - la modifica n. 15, pur prevedendo unicamente il passaggio dalla sottocategoria di Servizi pubblici Attrezzature Sportive ad Attrezzature Sportive e Interesse Comune, è coinvolta da un conoide attivo non protetto ; - il tratto del Torrente Bersella...perimetrato come area di esondazione a pericolosità elevata parrebbe coinvolgere le modifiche nn. 15, 16 e 19; - la modifica n. 15 è altresì compresa nelle zone a Vincolo idrogeologico; Pertanto si rimanda: - all art. 17 comma 5 lettera g) della L.R. n. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3/2013 : [sono varianti parziali al PRG le modifiche che...] non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente ; - all art. 50 comma 2 Prescrizione immediatamente vincolante e cogente delle N.d.A. del PTC2: La Provincia individua nell adeguamento del Piano Regolatore Generale al PAI una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza affinchè sia espresso dalla provincia stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la pianificazione provinciale... ; - alla Nota esplicativa n. 1 DGP n. 285-9684 del 10/04/2012 in merito all interpretazione dell art. 50 delle NdA del PTC2, la quale prevede che per quanto attiene le varianti parziali, la sussistenza del requisito di sicurezza del territorio...necessita di: elaborazione, da parte del geologo incaricato, della carta del dissesto e/o la proposta di carta di sintesi, fatto salvo il rispetto di quanto previsto al punto successivo; accertamento della compatibilità degli interventi previsti nella variante parziale attraverso una autocertificazione (aggiornata alla data di adozione della variante), di compatibilità idrogeologica da parte del geologo incaricato, (congruenza con la carta del dissesto redatta e non ancora validata), oppure, 4

attraverso la validazione almeno delle aree oggetto di variante parziale da parte del tavolo tecnico di copianificazione PAI (Regione, Provincia, e Comune) ; - alla D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014, alle Norme di Attuazione del PAI ed in particolare all art. 9, agli artt. 30 e 31 della LR n. 56/77 e s.m.i., alla Legge regionale n. 45/1989; Si suggerisce, alla luce di quanto sopra, di verificare che la Variante non possegga i requisiti di strutturalità ai sensi dell art. 17 comma 5 lettera g). Inoltre, considerando i fenomeni che interessano il Torrente Bersella perimetrato come area di esondazione a pericolosità elevata, alla documentazione di Variante sarà opportuno allegare una Relazione Idraulica, che ponga particolare attenzione ai fenomeni di colata detritica relativamente alle modifiche ubicate in prossimità del citato torrente. Infine, sarà opportuno che la Relazione Geologica contenga: - il riferimento esplicito al rispetto delle normative sopracitate, relativamente a tutte le modifiche proposte e che le conclusioni finali siano aggiornate alla data di adozione della variante; - la specificazione, per la modifica n 15, sulla presenza o meno di fabbricati (con relativi tipi di intervento ammissibili) con idonee precisazioni in merito al carico antropico; - la descrizione della fase di adeguamento al PAI in cui si trova il Comune, quando viene citata la Carta di Sintesi della pericolosità Geomorfologica e dell idoneità all utilizzazione urbanistica del comune di Traversella (pag. 2). f) si suggerisce di integrare la Relazione Illustrativa con la descrizione puntuale delle singole (n. 19) modifiche proposte, specificando se la Variante contempli anche l aggiornamento cartografico delle Tavole di Piano, come indicato nella deliberazione di Adozione; g) variazione n. 18: dalla documentazione in nostro possesso, parrebbe riscontrare la presenza di aree boscate, soggette a prescrizioni e limitazioni, indicate all art. 26 delle N.d.A. del PTC2, al quale si rimanda. Una volta appurata tale condizione e verificati i precedenti punti d) ed e) in merito ai requisiti di parzialità della Variante ed alle problematiche idrogeologiche, si suggerisce di motivare la scelta localizzativa di questa variazione proposta, vista l estensione, la collocazione e la distanza dal centro abitato. Nel ricordare che il PTC2 contrasta il consumo di aree libere e la creazione di situazioni isolate e episodiche, si invita l Amministrazione comunale a valutare con attenzione tale previsione, ricordando che eventuali contrasti con le Prescrizioni che esigono attuazione generano incompatibilità con il PTC2; h) in merito alla modifica n. 17 - riconoscimento dell area artigianale di Riordino ( IRI ) - si rileva che, come la modifica precedente, anche tale area è 5

interessata dalla presenza di aree boscate, soggette all art. 26 delle N.d.A. del PTC2. Si rimanda, inoltre, alla L.R. n. 4/2009 e s.m.i. e dalla Circolare P.G.R. del 18/02/2014 n. 2/AGR/URB per la corretta definizione di bosco e, per ogni chiarimento relativo alla presenza o meno dell ambito tutelato, si consiglia di avvalersi della consulenza del Corpo Forestale dello Stato. Si ricorda, infine, che il PTC2 sostiene unicamente politiche di concentrazione dell offerta produttiva, riconosciuta negli ambiti produttivi di I e II Livello (Tavola 2.2 del PTC2), ai quali non appartiene il Comune di Traversella; i) l art. 5 comma 4 e 7 comma 6 bis della L.R. n. 52/2000 prevede che la modifica o revisione della classificazione acustica, ove attuata in sede di predisposizione o modifica degli strumenti urbanistici secondo le procedure di cui alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), è svolta contestualmente a tali procedure ; j) in ultimo, si invita a recepire le considerazioni espresse dal parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Provincia (prot. 0172939/2014) nell ambito della procedura di verifica all assoggettamento alla V.A.S., in merito all offerta dei parcheggi pubblici, alla conservazione delle essenze arboree nell area prevista per il nuovo parcheggio, alla limitazione delle superfici impermeabili ed alla tutela delle aree boscate; 2. di dare atto che, con specifico Decreto del Sindaco della Citta Metropolitana di Torino, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il PTC2, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i.; 3. di trasmettere al Comune di Traversella la presente determinazione per i successivi provvedimenti di sua competenza. Torino, 27/02/2015 Per il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica Il Direttore dell Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile (Arch. Paolo Foietta) (F.to in originale) 6