notizia di una quarta ipotesi di riforma dell Amministrazione della Giustizia allo studio di un pool di esperti incaricati da Palazzo Chigi.

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Il Segretario Generale Roma, 29 settembre 2014 Prot. 1493/C/29.09.2014 Ministero della Giustizia Al Sig. Capo di Gabinetto Cons. Giovanni Melillo p.c. Al Sig. Ministro della Giustizia On Orlando Al Vice Ministro On. Avv. Costa Al Sottosegretario di Stato dr. Ferri Al Capo della Segreteria dell On. Ministro Oggetto: regolamento di organizzazione del Ministero. In relazione alla nota m-dg.gab.23/09/2014.0031709.u con la quale è stato trasmesso un documento di sintesi delle proposte dei gruppi di lavoro, di cui al decreto 12 agosto del Ministro della Giustizia (che ha istitutivo dei gruppi di lavoro atti a procedere ad una rivisitazione dello schema precedentemente inviato alle OO.SS), pur condividendone lo spirito e le necessità derivanti dalle esigenze di razionalizzazione e semplificazione strutturale delle diverse articolazioni del Ministero della Giustizia, con la finalità della maggiore efficienza operativa, tuttavia corre l obbligo di esprimere, a riguardo, talune osservazioni. 1- Un primo schema di "Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del Ministero della Giustizia" venne presentato alle OO.SS. nel mese di febbraio 2014; un secondo, il 15 luglio scorso. 1 Annessi a tali due schemi erano stati allegati puntuali relazioni illustrative e tecniche dalle quali era possibile evincere chiaramente sia la ridefinizione delle articolazioni del Ministero che le riduzioni del personale degli Uffici dirigenziali di livello generale e non generale e del relativo personale. 1 un terzo (a cui si riscontra con la presente) il 23 settembre c.m. mentre numerosi organi di stampa riportano la notizia di una quarta ipotesi di riforma dell Amministrazione della Giustizia allo studio di un pool di esperti incaricati da Palazzo Chigi.

Questa Organizzazione, rappresentativa della Dirigenza, pertanto offre, alla stato, il proprio contributo su un documento che per larga parte esprime degli intendimenti e delle ipotesi di riforma, in altri passaggi rimanda a successivi momenti di studio ed analisi, in altre ancora, invece, indica nettamente la soppressione di diverse Direzioni Generali e strutture sul territorio. Per cui, ai sensi art.4-6-8-9del CCNL 2002/05 Dirigenza Area 1, attende la dovuta informativa preventiva. 2- Nello specifico dell ambito del Dipartimento dell Amministrazione Penitenziaria il quadro della Riforma, che viene espresso nel documento, appare prospettare un vero e proprio svuotamento di funzioni ed Uffici che preoccupa ed appare incongruo rispetto alla situazione di emergenza, ribadita nella legge n.117 dello scorso 11 agosto. A riguardo, infatti, all art.7 Misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è sancito che In considerazione delle particolari esigenze connesse all'attuale situazione carceraria, per un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non puo' essere comandato o distaccato in altre pubbliche amministrazioni. Il testè richiamato provvedimento legislativo, rileva con la massima evidenza la necessità che si tenga in debito conto della questione relativa all applicazione della spending review del personale dell Amministrazione penitenziaria. La riduzione dei già esigui organici della dirigenza e del personale penitenziario in un momento di assoluta emergenza delle carceri, seppur parzialmente confortato dalla recente sentenza europea, appare incongruente in relazione agli obiettivi prefissati dalla Corte Europea, considerato poi che l Amministrazione penitenziaria nella sua interezza appartiene alla complessiva struttura di sicurezza dello Stato e, come tale, è destinataria dell esclusione di cui all art.2, comma 7 del Decreto Legge n.95/12 2. A tal proposito, nelle Relazioni Illustrative di cui allo Schema di DPCM inerente l oggetto (nota m-dg.gab.06/02/2014.0004884.u e nota m-dg.gab.15/07/2014.0024645.u)) si rinviene che le riduzioni di personale previste dal decreto legge n.95/12 non interessano per espressa disposizione normativa- le strutture di cui al comma 7 art.2 D.L.n.95/12, nel cui ambito rientra il 2 comma 7 dell art. 2 ( Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 <<Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario>> ( titolo così modificato dalla legge di conversione) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135: << Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall'articolo 23-quinquies, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012>>.

Dipartimento dell Amministrazione Penitenziaria tanto è vero che venne prospettata una operazione di riduzione da effettuarsi solo sul personale addetto all amministrazione centrale. L Amministrazione penitenziaria, infatti, si inserisce nell ambito del sistema della sicurezza dello Stato nel suo complesso, a tutti i livelli ed in tutte le sue articolazioni, e ciascuna sua componente partecipa come elemento essenziale a questo sistema; pertanto, una spendig review della dirigenza e del personale penitenziario comporterebbe un significativo squilibrio del complesso sistema penitenziario con prevedibili riflessi sul complessivo sistema della sicurezza dello Stato in danno dei cittadini. Cosicchè la riduzione delle strutture e del personale avrebbe sul piano della funzionalità costi troppo alti rispetto alle esigue riduzioni di spesa che diversamente potrebbero essere perseguite. Un eventuale spending review della dirigenza tutta e del personale penitenziario, quindi, a qualunque livello, anche dipartimentale o provveditoriale, sarebbe inopportuno, tanto sotto il profilo logico quanto sotto quello giuridico, oltre che per la sicurezza pubblica. 3- Specifiche osservazioni debbono rivolgersi ai contenuti espressi nel paragrado Decentramento (pag.5 del Documento in oggetto ), con particolare riferimento ai Provveditorati Regionali dell Amministrazione Penitenziaria. La riduzione dei posti di Dirigenza Generale e di dirigenza non generale, quale ottemperanza alle leggi emanate (da ultimo la L.95 del 6-07.2012), così come indicato nella relazione illustrativa e tecnica di accompagnamento ai due schemi precedentemente trasmessi alle OO.SS.,, risulta potersi soddisfare con i tagli già in esse proposti, senza dover ricorrere ad ulteriori accorpamenti che penalizzerebbero la funzionalità dell azione amministrativa e gestionale. Fermo restando quanto sopra e nei precedenti punti ricordato, per doveroso senso di collaborazione a riguardo, questa Organizzazione aveva già presentato un proprio elaborato, corredato di analisi costi-benefici, con nota n.1470/c/19.06.2014, ad ogni buon conto allegata alla presente (in nota 3, abstract di una soluzione organizzativa-funzionale). 3 qualora la spending review interesserà anche il Dipartimento dell Amministrazione Penitenziaria ed in relazione al prossimo "Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del Ministero della Giustizia, laddove sarà prevista la soppressione delle sedi di Dirigenza Generale (vedi i Provveditorati), appare necessario mantenere Presidi territoriali snelli, diretti dalla dirigenza amministrativa (in analogia agli Uffici Scolastici Regionali del MIUR), che possano assicurare le funzioni di coordinamento e le necessarie interlocuzioni in materia di esecuzione della pena e di sicurezza. Tali articolazioni non comporterebbero aggravio di spesa, atteso che nell ambito delle strutture penitenziarie sono rinvenibili spazi a tal uopo destinabili (vedi alloggi demaniali non in uso presso Istituti penitenziari, scuole dell amministrazione) ovvero sono già attualmente presenti sedi di Prap in stabili di proprietà dell Amministrazione Penitenziaria (es. in Abruzzo).. Tali Presidi Territoriali Regionali potranno operare, quindi, senza costi aggiuntivi, anzi con economia di spesa, in rapporto di gerarchia funzionale dei Dirigenti amministrativi rispondenti al Provveditore Regionale del PRAP accorpante-

Orbene, nel punto 1 del paragrafo di cui sopra, in nome di una semplificazione a livello territoriale, vengono presentate due nuove ipotesi di riduzione del numero delle strutture regionali, dalle attuali 16 ad ipotetiche 10 o 8 macrostrutture. I criteri che vengono citati sono: a) numero posti-detenuti per ogni circoscrizione, quale criterio indicativo della complessità gestionale; b) altre variabili per ridurre il disagio derivante dagli accorpamenti. Si ritiene che il mero numero dei posti-detenuti non possa essere l indicatore della complessità gestionale: piuttosto, in ragione delle funzioni e delle competenze in ambito regionaledistrettuali, vanno assolutamente considerati: i circuiti detentivi presenti e le strutture penitenziarie insistenti sul territorio; la presenze di istituti dedicati a particolare utenza ( 41bis, Case di lavoro, etc.) il numero degli Enti Regione con cui necessariamente intercorrelarsi per le materie che richiedono sinergia interistituzionale (in ottemperanza alla L.354/75, al D.P.R. 230/00 e nel DPR 444/92) quali: lavoro ed inclusione lavorativa, formazione professionale, sanità e politiche sociali a favore dell utenza-detenuta; la programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, in particolare dell FSE (che si diversificano nei territori regionali a seconda del loro inserimento in aree ammissibili agli interventi degli obiettivi 1 e 2 dei fondi strutturali) ed i conseguenti P.O. e POR. Le altre variabili ridurre il disagio derivante dagli accorpamenti non sono indicate. Singolarmente si propongono accorpamenti tra strutture distanti centinaia e centinaia di chilometri, secondo una distribuzione geografica francamente incomprensibile. Nella malaugurabile ipotesi di accorpamento dell attuale Provveditorato del Triveneto con quello dell Emilia o di quello dell Abruzzo-Molise con quello delle Puglie), come appare possibile gestire, e ridurre il disagio, in una macrostruttura che va da Trieste a Rimini (distanti km.380) oppure da L Aquila a Lecce (distanti km.570)? In tal senso, e solo qualora fosse proprio necessario ridurre le strutture regionali, andrebbero considerati come indicatori di minor disagio e delle esigenze di risparmio e contenimento della spesa pubblica: - possibilità di collegamento viari e di trasporto con mezzi pubblici tra strutture distanti non più di 200 chilometri; - attuale presenza di strutture di proprietà. 4 4 Quale imprescindibile requisito per il mantenimento degli attuali Provveditorati ovvero, in caso di inevitabile soppressione, poter collocare a costo zero uffici diretti da dirigenti di II fascia per assicurare un collegamento indispensabile col territorio.

4- Condividendo l esigenza di razionalizzare e qualificare l uso delle risorse disponibili eliminando duplicazioni di funzioni omogenee ed improprie logiche di separatezza gestionale delle singole articolazioni strutturali (cfr atto di indirizzo politico-istituzionale per l anno 2015 del Sig- Ministro della Giustizia), purtuttavia dal documento di sintesi presentato emerge come proprio lo scopo di innovare e completare il decentramento delle funzioni amministrative venga stravolto laddove si rinviene, nell insieme e nella pressocchè totalità degli interventi di riforma organizzativa, che lo spirito sotteso sia più improntato a principi di government che di governance (es. accentramento della gestione contrattuale; accorpamento e concentrazione dei fondi di bilanci; accentramento ai Centri per la giustizia minorile dei servizi UEPE; soppressione degli uffici ispettivi degli archivi notarili). Francamente una rivoluzione così ampia risulta incongrua sia rispetto alle leggi sul contenimento della spesa pubblica che distante dai principi costituzionali di sussidiarietà verticale ed orizzontale (nonché dalle finalità di coordinare le risorse umane e strumentali per rendere efficace ed efficiente l'azione amministrativa). Potranno pertanto offrirsi contributi specifici all atto della ricezione della bozza di Schema di DPCM, corredato da relazione illustrativa e tecnico-finanziaria.