composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. C Gulmann e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici,

Documenti analoghi
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 22 novembre 2001 *

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 30 aprile 1998 *

Parole chiave. Massima. Parti

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) del 26 ottobre 2006, causa C- 371/04

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 10 giugno 2004 *

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 16 giugno 1994 *

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 18 dicembre 1997 (1) «Libera prestazione dei servizi Appalti di lavori pubblici

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 16 ottobre 2003 (1) (Causa C-32/02) Commissione delle Comunità europee/ Repubblica italiana

ARCHIVIO SICURAMBIENTE.IT

Corte di giustizia europea, Sez. VII, ordinanza 10/4/2008 n. C- 323/07

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 27 gennaio 2005 *

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 12 novembre 1992 *

Parti. Motivazione della sentenza

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 11 settembre 2008 (*)

gazzetta ufficiale n. L 082 del 22/03/2001 pag

SENTENZA DELLA CORTE 16 giugno 1987*

DIRETTIVA 2001/23/CE DEL CONSIGLIO

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 30 aprile 2002 *

DIRETTIVA 98/50/CE DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1998

SENTENZA DELLA CORTE (sesta sezione) 8 febbraio 1990*

TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI TRASFERIMENTO DI RAMO D AZIENDA

Wirtschaftskammer Österreich Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen,

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 11 settembre 2014 (*)

Previdenza sociale - Artt quater del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Norme anticumulo nazionali - Prestazioni della stessa natura

SENTENZA DELLA CORTE (terza sezione) 10 febbraio 1988 *

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 6 aprile 2017 (*)

Cause riunite da C-295/04 a C-298/04. Vincenzo Manfredi e altri contro Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA e altri

SENTENZA DELLA CORTE (quinta sezione) 18 marzo 1986*

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 24 gennaio 1991 *

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 giugno Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 3 febbraio 2000 *

N. 1612, RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU L 257, PAG. 2 ). 2 LA LEGGE ITALIANA 20 MARZO 1975, N.

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 2 aprile 2009 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 20 ottobre 2005 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 13 luglio 2000 *

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 20 gennaio 2011 (*)

gli ufficiali giudiziari su internet

Corte di Giustizia CE, sez. II - 13 dicembre 2007, C-463/06 Pres Timmermans - Rel Toader - FBTO Schadeverzekeringen NV c.

Insolvenza del datore di lavoro e crediti salariali scaduti prima dell azione di dichiarazione di insolvenza (CGCE 28 novembre 2013 C 309/12)

Corte di giustizia europea, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, T.A.R. Lazio

[Trattato CE, artt. 86 e 90, nn. 1 e 2 (divenuti artt. 82 CE e 86, nn. 1 e 2 CE)]

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 21 luglio 2005 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 9 settembre 1999 (1) «Libertà di stabilimento Libera prestazione di servizi

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda sezione) 13 dicembre 1989 * «Malattie professionali Efficacia di una raccomandazione»

Causa C-268/99. Aldona Malgorzata Jany e altri contro Staatssecretaris van Justitie

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 27 novembre 2008 (*)

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 7 luglio 2005 *

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 10 febbraio 2011 (*)

E riducibile la retribuzione della lavoratrice in gravidanza

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 25 ottobre 2007 *

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 11 gennaio 2001 *

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 21 ottobre 2010 (*)

incide sull'esercizio dell'attività professionale dei lavoratori interessati, rimodulando, secondo le necessità, il loro orario di lavoro. 31.

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 15 novembre 2001 *

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 15 ottobre 2014 (*)

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE Terza Sezione

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 25 maggio 1993 *

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 gennaio Irmtraud Junk contro Wolfgang Kühnel

ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 10 febbraio 2004 *

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 16 luglio 2009 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 23 febbraio 2006 (*) «Libertà di stabilimento Normativa fiscale Imposte sugli utili delle società»

Pag 1 di 5

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE Quinta Sezione

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 8 settembre 2005 *

LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA IN MATERIA DI DISCRIMINAZIONE DIRETTA FONDATA SUL SESSO (CGCE, SEZ. X, SENT

Massime della sentenza

gazzetta ufficiale n. L 225 del 12/08/1998 pag

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 15 novembre «Inadempimento di uno Stato - Incompleta trasposizione

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 8 novembre 2012

Eugen Bogatu (Causa C-322/17) sentenza della Corte di Giustizia (terza sezione) del 7 febbraio 2019 (ECLI:EU:C:2019:102)

Sentenza. Contesto normativo. Il diritto dell Unione

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 7 novembre 2018 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (sesta sezione) 8 ottobre 1987 *

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 28 febbraio 2019 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 7 marzo 1996 *

ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 12 luglio 2001 *

SENTENZA DELLA CORTE 4 febbraio 1988*

61996J0132. Parole chiave. Massima. Parti. raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-05225

ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 15 settembre 2010 *

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 13 dicembre 2007 *

Le clausole abusive nei contratti coi consumatori sono rilevabili d'ufficio dal giudice?

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 5 ottobre 2004 *

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 novembre Europièces SA contro Wilfried Sanders e Automotive Industries Holding Company SA

Cause riunite T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, da T-600/97 a T-607/97, T-1/98, da T-3/98 a T-6/98 e T-23/98

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 12 settembre 2018 (*)

*** SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 12 settembre 2018 (*)

Corte di giustizia UE, Terza Sezione, 27 ottobre 2011, causa C-93/10

Massime della sentenza

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 20 novembre 2014 causa C-310/13 [OMISSIS]

Corte di Giustizia Europea 21 febbraio 2013, C 194/12

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, sentenza 5 novembre 2014, causa C-476/12

Transcript:

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 novembre 2004. - Johanna Maria Delahaye, coniugata Boor contro Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour administrative - Lussemburgo. - Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di un'impresa allo Stato - Possibilità, per lo Stato, di imporre le norme di diritto pubblico - Riduzione dell'importo della retribuzione. - Causa C- 425/02. Parti Nella causa C-425/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo), con provvedimento 21 novembre 2001, pervenuta alla Corte il 25 novembre 2002, nella causa Johanna Maria Delahaye, coniugata Boor e Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. C Gulmann e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici, avvocato generale: sig. P. Léger cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 maggio 2004, viste le osservazioni scritte presentate: - per la sig.ra Johanna Maria Delahaye, coniugata Boor, dagli avv.ti R. Assa e N. PrümCarré; - per il governo lussemburghese, dal sig. S. Schreiner, in qualità di agente, assistito dall'avv. ARukavina; - per il governo italiano, dai sigg. I.M. Braguglia e D. Del Gaizo, in qualità di agenti, assistiti dal sig. A. Gingolo, avvocato dello Stato; - per il governo portoghese, dai sigg. L. Inez Fernandes e M.A. Seiça Neves, in qualità di agenti; - per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. A. Aresu e D. Martin, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 giugno 2004, ha pronunciato la seguente

Sentenza Motivazione della sentenza 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, in sostanza, sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26). 2. Detta domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Delahaye, coniugata Boor, e il ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, a proposito del diniego di quest'ultimo di tener ferma la retribuzione risultante dal contratto di lavoro originariamente stipulato tra la sig.ra Delahaye e la Foprogest ASBL (associazione senza scopo di lucro) (in prosieguo: la «Foprogest»), persona giuridica di diritto privato, dopo che l'impresa di quest'ultima era stata trasferita allo Stato lussemburghese. Ambito giuridico Normativa comunitaria 3. L'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187 dispone quanto segue: «La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione». 4. L'art. 2 della medesima direttiva così recita: «Ai sensi della presente direttiva si intende: b) per cessionario, ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell' articolo 1, paragrafo 1, acquisisce la veste di imprenditore rispetto all' impresa, allo stabilimento o a parte dello stabilimento;». 5. A tenore dell'art. 3, nn. 1 e 2, di detta direttiva: «1. I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento ai sensi dell' articolo 1, paragrafo 1, sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario. 2. Dopo il trasferimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente, fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto collettivo.

Gli Stati membri possono limitare il periodo del mantenimento delle condizioni di lavoro purché esso non sia inferiore ad un anno». 6. L'art. 4 della direttiva è redatto nei termini seguenti: «1. Il trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d' organizzazione che comportano variazioni sul piano dell' occupazione. 2. Se il contratto di lavoro o il rapporto di lavoro è rescisso in quanto il trasferimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, comporta a scapito del lavoratore una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro, la rescissione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro è considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro». 7. La direttiva 77/187 è stata modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE (GU L 201, pag. 88), il termine per la trasposizione della quale è scaduto, ai sensi dell'art. 2 della medesima, il 17 luglio 2001. 8. La direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16), ha codificato la direttiva 77/187, tenendo conto delle modifiche a quest'ultima apportate dalla direttiva 98/50. Normativa nazionale 9. L'art. 36 della legge 24 maggio 1989 sul contratto di lavoro (Mém. A 1989, pag. 611; in prosieguo la «legge 24 maggio 1989») dispone: «Qualora sopraggiunga una modificazione nella situazione giuridica del datore di lavoro, in particolare a seguito di successione, vendita, fusione, trasformazione del patrimonio, conferimento in società, tutti i contratti di lavoro in essere alla data della modificazione continuano a sussistere fra il nuovo datore di lavoro e i dipendenti dell'impresa». (2) Il trasferimento dell'impresa risultante in particolare da una cessione contrattuale o da una fusione non costituisce di per sé un motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Se il contratto di lavoro è rescisso in quanto il trasferimento comporta a scapito dei lavoratori una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro, la rescissione del contratto di lavoro è considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro». 10. L'art. 37 della medesima legge così dispone: «Qualsiasi modifica a svantaggio del lavoratore relativa ad una clausola essenziale del contratto di lavoro, deve, pena la nullità, essere notificata ai lavoratori nelle forme e nei termini di cui agli artt. 19 e 20 e deve indicare la data in cui produce i suoi effetti. In questo caso il lavoratore può chiedere al datore di lavoro i motivi della modifica e il datore di lavoro è tenuto a specificare tali motivi nelle forme e nei termini previsti dall'art. 22.

La rescissione del contratto di lavoro derivante dal rifiuto del lavoratore di accettare la modifica notificatagli costituisce un licenziamento impugnabile con il ricorso giurisdizionale previsto dall'art. 28». 11. Le modalità e gli importi della retribuzione dei dipendenti dello Stato lussemburghese sono fissati mediante regolamento granducale. Causa principale 12. La sig.ra Delahaye, coniugata Boor, ha lavorato per la Foprogest. La sua retribuzione non era disciplinata da alcun contratto collettivo. 13. L'oggetto della Foprogest consisteva in particolare nel promuovere e nell'attuare attività di formazione destinate a migliorare la situazione sociale e lavorativa di persone in cerca di lavoro e di disoccupati al fine di consentire il loro inserimento o reinserimento professionale. Le risorse di detta associazione erano costituite essenzialmente da sussidi, donazioni e legati. 14. L'attività della Foprogest è stata trasferita allo Stato lussemburghese, ossia al Ministro della Pubblica istruzione, della Formazione professionale e delle attività sportive. Tale attività è ormai esercitata in forma di servizio pubblico amministrativo. 15. Con effetto dal 1 gennaio 2000 la sig.ra Delahaye è stata assunta dallo Stato lussemburghese. Lo Stato ha assunto altri lavoratori precedentemente dipendenti della Foprogest. Questa operazione ha dato luogo alla stipulazione di nuovi contratti di lavoro fra lo Stato lussemburghese ed i lavoratori interessati. Così, la sig.ra Delahaye ha stipulato, il 22 dicembre 1999, un contratto di durata indeterminata con il ministro competente. 16. In base al regolamento granducale riguardante la retribuzione dei dipendenti dello Stato, alla sig.ra Delahaye è stata attribuita una retribuzione inferiore a quella che essa percepiva in base al contratto stipulato originariamente con la Foprogest. 17. Essa ha sostenuto all'udienza, senza essere contraddetta dal governo lussemburghese, di essere stata inquadrata dallo Stato lussemburghese, senza tener conto della sua anzianità, nel grado 1, ultimo scatto, della tabella delle retribuzioni, il che ha avuto la conseguenza di farle perdere il 37% della sua retribuzione mensile. 18. Le parti nella causa principale controvertono, essenzialmente su se lo Stato sia tenuto a mantenere dopo la cessione di cui trattasi, tutti i diritti del personale, compreso segnatamente il diritto alla retribuzione, risultanti dal contratto di lavoro stipulato fra i lavoratori e l'organismo cedente. Questioni pregiudiziali 19. Il giudice di rinvio rileva che le parti concordano nell'ammettere l'esistenza di un trasferimento d'impresa ai sensi dell'art. 36 della legge 24 maggio 1989, giudizio che anch'esso condivide. 20. Detto giudice respinge espressamente l'argomento prospettato dal convenuto nella causa principale secondo cui è legittimamente contestabile la qualifica dell'attività di cui trattasi come economica, poiché si tratta di un'attività che mira a combattere la disoccupazione e che può rientrare nell'esercizio della pubblica autorità. A questo proposito detto giudice rinvia alle sentenze della Corte 19 maggio 1992, causa C29/91, Redmond Stichting (Racc. pag. I-3189, in materia di attività di aiuto ai tossicomani), 10

dicembre 1998, cause riunite C173/96 e C247/96, Hidalgo e a. (Racc. pag. I8237, in materia di aiuto a domicilio), e 26 settembre 2000, causa C175/99, Mayeur (Racc. pag. I7755). 21. Basandosi su questa giurisprudenza il giudice di rinvio ammette che nella fattispecie è stato effettuato un trasferimento di impresa ai sensi della normativa comunitaria. 22. Secondo il giudice di rinvio, tenuto conto dell'oggetto della controversia quale sussiste in sede di appello, occorre anzitutto esaminare la questione se l'art. 36 della legge 24 maggio 1989, la cui applicazione deve effettuarsi alla luce delle disposizioni comunitarie e, in particolare, delle direttive 77/187 e 98/50 riprodotte nella direttiva direttiva 2001/23, consenta di effettuare il trasferimento dei diritti e degli obblighi del personale, in caso di trasferimento al settore pubblico, solo - come si afferma nella sentenza appellata - «nei limiti della sua compatibilità con le norme di diritto pubblico». In altri termini si tratterebbe di stabilire se lo stato, cessionario, possa sostituire le norme in materia di indennizzo applicabili ai suoi dipendenti alle disposizioni contenute nel contratto di lavoro precedente. 23. Il giudice di rinvio osserva, da un lato, come la normativa comunitaria disponga, in via di principio, che in caso di trasferimento di impresa, i diritti e gli obblighi del cedente - nella fattispecie la Foprogest - sono traslati, a motivo di detto trasferimento, al cessionario, nella fattispecie lo Stato lussemburghese. Inoltre, secondo l'art. 36 della legge 24 maggio 1989, in casi del genere, tutti i contratti di lavoro in corso continuano a sussistere fra il nuovo datore di lavoro e i lavoratori dell'impresa. 24. D'altro lato, detto giudice ricorda che l'art. 4, n. 2, della direttiva 77/187, testualmente riprodotto nel n. 2, secondo comma, dell'art. 36 della legge 24 mai 1989, dispone che, se il contratto di lavoro o il rapporto di lavoro è rescisso per il fatto che il trasferimento comporta una modifica sostanziale delle condizioni di lavoro a scapito dei lavoratori, la rescissione del contratto di lavoro è considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro. 25. A suo avviso, sebbene si collochino nel contesto di una rescissione del rapporto di lavoro, le disposizioni dell'art 4, n. 2, della stessa direttiva non inducono necessariamente a concludere per una possibilità di cambiamento della situazione dei lavoratori a motivo del trasferimento. 26. Di conseguenza, resterebbe da stabilire se il cessionario, lo Stato lussemburghese, tenuto all'osservanza della sua normativa interna e di diritto pubblico, possa imporre ai lavoratori reimpiegati in occasione del trasferimento un nuovo assetto della loro situazione retributiva, il quale darebbe adito eventualmente ad un procedimento di rescissione del rapporto di lavoro per iniziativa del lavoratore, alle condizioni previste dall'art. 4, n. 2, della direttiva 77/187 ovvero se, al contrario, il principio della continuazione del contratto imponga allo Stato di mantenere, in spregio alla propria normativa, la retribuzione che risulta dal contratto originario. 27. Queste le circostanze in cui la Cour administrative ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se, alla luce delle disposizioni delle direttive 77/187/CEE, 98/50/CE e 2001/23/CE, sopra specificate, in caso di trasferimento di impresa da un'associazione senza fini di lucro, persona giuridica di diritto privato, verso lo Stato, quest'ultimo, in qualità di cessionario, sia autorizzato a realizzare l'assunzione dei diritti e degli obblighi del cedente solo in quanto questi siano compatibili con le sue norme di diritto pubblico, in particolare in materia di retribuzione, in cui le modalità e gli importi delle indennità sono fissati mediante regolamento granducale, considerato peraltro che dallo status di impiegato pubblico derivano, per i dipendenti di cui trattasi, vantaggi giuridici, segnatamente in materia di sviluppo di carriera e di stabilità dell'impiego, e che i dipendenti di cui trattasi, in caso di dissenso sulle sostanziali modifiche del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 4, n. 2, delle direttive, conservano il diritto di chiedere la risoluzione di tale rapporto secondo le modalità menzionate nel testo in questione».

Sulla questione pregiudiziale 28. Pour i motivi esposti dall'avvocato generale nel paragrafo 27 delle sue conclusioni, le direttive 98/50 e 2001/23 non si applicano alla causa principale. Di conseguenza rileva solo l'interpretazione della direttiva 77/187. 29. Con la sua questione il giudice di rinvio chiede in sostanza se quest'ultima direttiva osti a che, in caso di trasferimento di un'impresa da una persona giuridica di diritto privato allo Stato, questo, in quanto nuovo datore di lavoro, proceda ad una riduzione dell'importo della retribuzione dei lavoratori interessati allo scopo di conformarsi alle vigenti norme nazionali relative ai pubblici dipendenti. 30. A questo proposito si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il trasferimento di un'attività economica da una persona giuridica di diritto privato ad una persona giuridica di diritto pubblico rientra, in via di principio, nella sfera di applicazione della direttiva 77/187. Ne sono esclusi soltanto la riorganizzazione di strutture della pubblica amministrazione o il trasferimento di funzioni amministrative tra pubbliche amministrazioni (sentenze 15 ottobre 1996, causa C298/94, Henke, Racc. pag. I4989, punto 14, e Mayeur, citata, punti 2934). 31. Orbene, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva 77/187, i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro sono trasferiti al cessionario a motivo di tale trasferimento. 32. Poiché persegue soltanto un'armonizzazione parziale della materia di cui trattasi (v., in particolare, sentenze 10 febbraio 1988, causa 324/86, Tellerup - detta sentenza Daddy's Dance Hall - Racc. pag. 739, punto 16, e 6 novembre 2003, causa C4/01, Martin e a., Racc. pag. I0000, punto 41), la direttiva 77/187 non osta, in caso di trasferimento di un'attività ad una persona giuridica di diritto pubblico, all'applicazione del diritto nazionale che prescriva la rescissione dei contratti di lavoro di diritto privato (v., in questo senso, sentenza Mayeur, cit., punto 56). Tuttavia, siffatta rescissione dev'essere considerata, conformemente all'art. 4, n. 2, della direttiva 77/187, come una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro a scapito del lavoratore, direttamente derivante dal trasferimento, con la conseguenza che la cessazione dei detti contratti di lavoro deve, in siffatta ipotesi, considerarsi intervenuta per fatto imputabile al datore di lavoro (v. sentenza Mayeur, cit., punto 56). 33. Orbene, lo stesso deve valere quando, come nella causa principale, l'applicazione delle norme nazionali che disciplinano la situazione dei dipendenti dello Stato comporta la riduzione della retribuzione dei lavoratori interessati dal trasferimento. Questa riduzione, quando è sostanziale, dev'essere considerata come una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro a scapito dei lavoratori di cui trattasi ai sensi dell'art. 4, n. 2, della direttiva. 34. Inoltre, le autorità competenti incaricate di applicare e di interpretare il diritto nazionale relativo al pubblico impiego sono tenute a farlo in tutta la misura possibile alla luce dello scopo della direttiva 77/187. Sarebbe contrario allo spirito di questa direttiva trattare il dipendente che proviene dal cedente non tenendo conto della sua anzianità se le norme nazionali che disciplinano la situazione dei dipendenti dello Stato prendono in considerazione l'anzianità del dipendente dello Stato per il calcolo della sua retribuzione. 35. Di conseguenza la questione pregiudiziale dev'essere risolta come segue: la direttiva 77/187 dev'essere interpretata nel senso che essa non osta, in via di principio, a che, in caso di trasferimento d'impresa da una persona giuridica di diritto privato allo Stato, questo, in quanto nuovo datore di lavoro, proceda ad una riduzione dell'importo della retribuzione dei lavoratori interessati allo scopo di conformarsi alle vigenti norme nazionali relative ai pubblici dipendenti. Tuttavia, le autorità competenti incaricate di applicare e di interpretare dette norme sono tenute a farlo in tutta la misura possibile alla

luce dello scopo di detta direttiva, tenendo conto segnatamente dell'anzianità del lavoratore se le norme nazionali che disciplinano la situazione dei dipendenti dello Stato prendono in considerazione l'anzianità del dipendente statale per il calcolo della sua retribuzione. Nell'ipotesi in cui questo calcolo si risolva in una riduzione sostanziale della retribuzione dell'interessato, tale riduzione costituisce una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro a scapito dei lavoratori interessati dal trasferimento, di modo che la rescissione del loro contratto di lavoro per questo motivo dev'essere considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro, conformemente all'art. 4, n. 2, della direttiva 77/187. Decisione relativa alle spese Sulle spese 36. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle di dette parti, non possono dar luogo a rifusione. Dispositivo Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: La direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, dev'essere interpretata nel senso che essa non osta, in via di principio, a che, in caso di trasferimento d'impresa da una persona giuridica di diritto privato allo Stato, questo, in quanto nuovo datore di lavoro, proceda ad una riduzione dell'importo della retribuzione dei lavoratori interessati allo scopo di conformarsi alle vigenti norme nazionali relative ai pubblici dipendenti. Tuttavia, le autorità competenti incaricate di applicare e di interpretare dette norme sono tenute a farlo in tutta la misura possibile alla luce dello scopo di detta direttiva, tenendo conto segnatamente dell'anzianità del lavoratore se le norme nazionali che disciplinano la situazione dei dipendenti dello Stato prendono in considerazione l'anzianità del dipendente statale per il calcolo della sua retribuzione. Nell'ipotesi in cui questo calcolo si risolva in una riduzione sostanziale della retribuzione dell'interessato, tale riduzione costituisce una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro a scapito dei lavoratori interessati dal trasferimento, di modo che la rescissione del loro contratto di lavoro per questo motivo dev'essere considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro, conformemente all'art. 4, n. 2, della direttiva 77/187.