REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE Approvato con Deliberazione di C.C. n. 73del 21/09/2012

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REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE Approvato con Deliberazione di C.C. n. 73del 21/09/2012 INDICE TITOLO I ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE Art. 1- Finalità e Oggetto Art. 2- Associazioni di promozione sociale Art. 3 Registro delle associazioni di promozione sociale Art. 4 Tenuta del Registro. Art.5 Requisiti e domanda di iscrizione. Art.6 Obbligo aggiornamento dati. Art. 7 Benefici. TITOLO II ORGANISMO DI PARTECIPAZIONE Art. 8 Organismo di Partecipazione. Art. 9 Organi. Art. 10 Assemblea Generale. Art. 11 Compiti dell Assemblea Generale. Art. 12 Consiglio Direttivo. Art. 13 Compiti del Consiglio Direttivo. Art. 14 Presidente Art. 15 - Assemblea delle Sezioni Tematiche. Art. 16 Compiti delle Assemblee tematiche. 1

TITOLO I ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE Art. 1- Finalità e Oggetto 1. Il Comune di San Benedetto riconosce il ruolo ed il valore sociale dell associazionismo liberamente costituito; ne promuove lo sviluppo e ne valorizza la funzione di partecipazione democratica alla vita della comunità locale. 2. Il Comune favorisce il pluralismo e l autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività. 3. Il presente Regolamento detta le norme generali per la valorizzazione dell associazionismo di promozione sociale ed in particolare: a. Istituisce il Registro comunale delle associazioni di promozione sociale; b. Istituisce e disciplina il funzionamento dell Organismo di Partecipazione. Art. 2- Associazioni di promozione sociale 1. Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 Disciplina delle associazioni di promozione sociale e della L.R. 28 aprile 2004, n. 9 Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale, nonché dell art. 25 dello Statuto comunale, sono associazioni di promozione sociale, le associazioni, riconosciute e non riconosciute, i movimenti e i gruppi costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. 2. Per attività di utilità sociale si intendono le attività volte al conseguimento di finalità di valenza collettiva, in particolare in materia sociale, socio-sanitaria ed assistenziale, dello sport e del tempo libero, della cultura, dell educazione e dell infanzia, della tutela dei diritti, dell ambiente e della tutela del patrimonio ambientale ed artistico, della pace e della fratellanza tra i popoli, del pluralismo delle culture, della promozione della solidarietà, della ricerca etica e spirituale, del turismo sociale. 3. Ai fini del presente regolamento, non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. 4. I Comitati di Quartiere, così come individuati e disciplinati dallo Statuto comunale e dagli specifici regolamenti comunali, possono iscriversi nella 2

sezione culturale del Registro comunale di cui al successivo art. 3 del presente regolamento, ferme restando le loro peculiarità nonché quanto stabilito in altre delibere e regolamenti del Comune. Art. 3 Registro delle associazioni di promozione sociale 1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, è istituito un Registro delle associazioni di promozione sociale, di seguito denominato Registro. 2. Il Registro si compone delle seguenti sezioni tematiche: a) welfare (socio-assistenziale, sanitaria, integrazione ed inclusione sociale, tutela dell infanzia, ecc ) b) culturale e culturale dell infanzia; c) sportiva; d) ambientale; e) formativa-ricreativa e del tempo libero. 3. Ogni associazione è iscritta ad una sola sezione tematica. Art. 4 Tenuta del Registro. 1. Il Registro è tenuto dall Ufficio della Presidenza del Consiglio che, avvalendosi della collaborazione dell Organismo di Partecipazione di cui al successivo art. 8, provvede alla: a. valutazione delle domande di iscrizione, entro 30 giorni dalla presentazione, - con comunicazione dell esito anche a mezzo di posta elettronica; b. revisione triennale degli iscritti e aggiornamento dei dati delle associazioni; c. cancellazione dal Registro nei casi di perdita accertato delle condizioni di ammissione da comunicarsi con lettera A/R, o posta elettronica certificata, ma con effetto ex tunc. 2. Contro il diniego di iscrizione o la cancellazione, le associazioni potranno presentare ricorso al Sindaco e la Giunta Municipale deciderà motivatamente entro 30 giorni. Art.5 Requisiti e domanda di iscrizione. 1. I requisiti richiesti per l iscrizione al Registro sono: Norme interne ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati e l elettività delle cariche associative; volontarietà dell adesione e del recesso dei soci, fatta eccezione per i Comitati di Quartiere; 3

assenza di fini di lucro e disposizione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati e che l eventuale avanzo di gestione sia utilizzato per le attività istituzionali dell associazione; Pubblicità degli atti e dei registri ove tenuti obbligatoriamente e volontariamente dalle libere forme associative; Attività svolta da almeno un anno nel territorio comunale. 2. Per l iscrizione dovrà essere presentata, a firma del legale rappresentante dell associazione, apposita domanda in carta libera, su modulo predisposto dal Comune, nella quale dovranno risultare: a. la denominazione, l indirizzo (anche telematico), l eventuale sigla, il codice fiscale ed il recapito telefonico dell organizzazione; b. il rappresentante legale ed un eventuale referente locale; c. l oggetto e le finalità sociali nonché l assenza dei fini di lucro; d. l anno di costituzione e quello di inizio attività nel territorio comunale; e. le eventuali attività di pubblica utilità che sia interessata a svolgere con il Comune; f. la sezione tematica in cui chiede l inserimento. Alla domanda dovranno essere allegati: - una relazione, datata e firmata, sull attività svolta; - l atto costitutivo e lo statuto da cui dovranno risultare espressamente lo scopo e l assenza di fini di lucro. 3. Non possono essere iscritti al Registro le forme organizzative ed associative di diretta promanazione dell Amministrazione comunale o altri Enti o Amministrazioni pubbliche, oltre che i soggetti di cui all art. 2, comma 3, del presente regolamento Art.6 Obbligo aggiornamento dati. 1. Le associazioni hanno l obbligo di comunicare immediatamente al Comune - e comunque non oltre 20 giorni dal verificarsi dell evento a pena di decadenza dai benefici derivanti dall iscrizione al Registro - ogni e qualsiasi variazione dei dati indicati nella dichiarazione di iscrizione. 2. Entro il 30 giugno di ogni anno, le associazioni iscritte al registro devono presentare all ufficio comunale competente una relazione illustrativa sulle attività svolte sul territorio comunale nell anno precedente nonché copia dell ultimo bilancio approvato. In caso di inadempienza l ufficio comunale competente, entro il mese successivo a detta scadenza, diffida l associazione a provvedere, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata,ove possibile. Trascorsi inutilmente i trenta giorni senza che l associazione abbia provveduto a presentare quanto richiesto,la stessa viene automaticamente cancellata dal registro comunale, senza necessità di 4

ulteriori formalità. Art. 7 Benefici. 1. L iscrizione al Registro consente alle associazioni, nel rispetto degli specifici regolamenti comunali vigenti, di beneficiare del patrocinio comunale nonché di eventuali contributi, di locali, spazi, attrezzature e strutture comunali. 2. L iscrizione, inoltre, consente ai sensi dell art. 25, comma 2 dello Statuto comunale, la stipula di eventuali convenzioni con l Ente per la gestione di servizi e l organizzazione di attività. Nelle relative domande, le associazioni dovranno dichiarare la posizione nel registro ed il perdurare dei requisiti di iscrizione. TITOLO II ORGANISMO DI PARTECIPAZIONE Art. 8 Organismo di Partecipazione. 1. Ai sensi dell articolo 26 dello Statuto Comunale è istituito l Organismo di Partecipazione, costituito da tutte le associazioni iscritte al Registro di cui all art. 3 del presente regolamento. 2. L Organismo ha funzioni consultive e di collaborazione con l amministrazione comunale in ordine alle iniziative ed alle attività che interessano la comunità locale. Art. 9 Organi. 1. Sono Organi dell Organismo di Partecipazione: l Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo, il Presidente, e le Assemblee Tematiche. Art. 10 Assemblea Generale. 1. L Assemblea Generale dell Organismo di Partecipazione, quale organo di partecipazione diretta di tutti gli iscritti, è composta da un rappresentante per ognuna delle associazioni iscritte al registro di cui all art.3. 2. Nell ambito dell Assemblea, le diverse associazioni saranno classificate in ragione della sezione tematica di iscrizione nel Registro comunale. 3. L Assemblea Generale è convocata dal Presidente almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata di convocazione, con invio a ciascun iscritto dell avviso contenente l ordine del giorno e la richiesta di designare un eventuale proprio rappresentante in assemblea. 4. Il Presidente o in sua assenza, il Vice Presidente, presiede l Assemblea. L assemblea è costituita validamente in prima convocazione con la presenza 5

della maggioranza degli iscritti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La prima e la seconda convocazione dell Assemblea Generale possono avvenire nello stesso giorno ad almeno un ora di distanza l una dall altra. Le sedute dell Assemblea Generale sono pubbliche. Le votazioni hanno luogo in forma palese, ad eccezione delle votazioni che riguardano le persone. Sono approvate le proposte che ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A richiesta, dovranno essere verbalizzate le espressioni di voto. 5. L Assemblea si riunisce obbligatoriamente almeno 1 (una) volta l anno. La convocazione dell Assemblea Generale può essere richiesta da almeno 1/10 (un decimo) degli iscritti; in tal caso il Presidente ha l obbligo di procedere, stabilendo la data per il suo svolgimento non oltre 30 giorni dalla richiesta. Il Consiglio Direttivo può richiedere l intervento in Assemblea di funzionari dell Amministrazione comunale in ordine agli argomenti trattati. Art. 11 Compiti dell Assemblea Generale. 1. L Assemblea Generale ha compiti deliberativi e di indirizzo generale. Elegge il Consiglio Direttivo. Promuove un rapporto di costante e costruttiva collaborazione tra il Comune e le associazioni operanti nel territorio. Promuove forme di volontariato e di collaborazione con i servizi comunali. Fornisce indirizzi al Consiglio Direttivo per l espressione di pareri e proposte in ordine al programma di mandato, al Bilancio preventivo comunale, agli atti generali di programmazione urbanistica, alle modifiche dello Statuto comunale ed alle eventuali modifiche del presente regolamento. Art. 12 Consiglio Direttivo. 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di 10 (dieci) componenti ed è eletto dall Assemblea Generale secondo le modalità stabilite dalla medesima. 2. Nel Consiglio Direttivo dovranno essere rappresentate tutte le sezioni tematiche previste dal Registro, da almeno uno e sino a due componenti per ciascuna sezione. 3. In caso di dimissioni o decesso di uno dei componenti, il Consiglio Direttivo procederà alla sostituzione mediante surroga secondo l ordine dei voti ottenuti nell elezione del Consiglio, fermo restando il rispetto del principio di rappresentanza di tutte le sezioni tematiche. 4. Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 (tre) anni. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza il Presidente convoca l Assemblea Generale per lo svolgimento delle elezioni. Le cariche restano in essere fino alla proclamazione dell esito delle nuove elezioni. 6

Art. 13 Compiti del Consiglio Direttivo. 1. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente nonché un tesoriere ed un Segretario. 2. Il Consiglio ha il compito di dare attuazione alle decisioni ed agli indirizzi dell Assemblea Generale. Concorre alla gestione del Registro comunale delle libere forme associative partecipando alle attività di cui all art. 4 del presente regolamento. Ha diritto di assumere tutte le informazioni sullo stato degli atti nonché di intervenire nei procedimenti comunali di carattere generale che interessano le associazioni. Propone all Amministrazione comunale i suggerimenti, i pareri ed i rilievi di cui all art.26, comma 4, dello Statuto comunale, con particolare riferimento al programma di mandato, al Bilancio preventivo comunale, agli atti generali di programmazione urbanistica, alle modifiche dello Statuto comunale e del presente regolamento, nonché ai fondi destinati annualmente dall Ente alla realizzazione di iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo- ricreativo che interessano la comunità locale e che coinvolgono le associazioni. Raccoglie le istanze che provengono dagli iscritti e le presenta, facendosene portavoce, mediante relazione scritta indirizzata al Sindaco ed al Presidente del Consiglio. Cura che vengano tenute le Assemblee Generali e tematiche di cui almeno una per entrambe in tempo utile per formulare proposte in sede di bilancio comunale preventivo. Riceve l ordine del giorno dei punti all esame del Consiglio comunale e delle riunioni delle Commissioni consiliari permanenti. I componenti del Consiglio Direttivo e/o i componenti dell Assemblea Generale, all uopo indicati, possono partecipare ai lavori di tutte le Commissioni consiliari, ai sensi dell art.26,co.3, del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. Partecipa alle assemblee di quartiere e può esprimere pareri e/o suggerimenti in ordine all eventuale predisposizione e discussione del bilancio partecipato.viene consultato e collabora con l Ente, in ordine alla definizione del cartellone estivo delle manifestazioni e di eventi particolarmente importanti per l associazionismo del territorio. 3. Qualora sottoposto alla sua attenzione dal Sindaco o dagli assessori o direttamente dall associazione richiedente, il Consiglio Direttivo, ascoltata la associazione proponente, esprime un parere consultivo non vincolante sulla concessione di contributi economici comunali alle associazioni iscritte al registro. Art. 14 Presidente 1. Il Presidente dell Organismo di Partecipazione ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo e restano in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio medesimo, il quale ha comunque la facoltà di revoca, assunta con decisione motivata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 7

2. Il Presidente convoca e presiede l Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo e le Assemblee Tematiche. Rappresenta l Organismo di Partecipazione e cura i rapporti con l Amministrazione comunale. È coadiuvato dal Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, dal Segretario, che redige i verbali delle sedute delle Assemblee e del Consiglio, nonché dal tesoriere. Cura la documentazione dell Organismo di Partecipazione e le convocazioni di cui sopra. Art. 15 - Assemblea delle Sezioni Tematiche. 1. Sono istituite le Assemblee di sezione tematica delle associazioni di promozione sociale, in numero pari alle sezioni previste all art.3 del presente regolamento. 2. L Assemblea tematica è composta da un rappresentante di ogni organizzazione iscritta nella rispettiva sezione. 3. E convocata dal Presidente dell Organismo di Partecipazione almeno 1 (una) volta l anno ed è presieduta dal Presidente o dal Vice presidente o da un componente del Consiglio Direttivo. Alle Assemblee possono partecipare il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, gli Assessori, i Consiglieri comunali ed i funzionari comunali. 4. Per le Assemblee delle sezioni tematiche valgono le stesse norme di convocazione e di voto previste per l Assemblea Generale. Art. 16 Compiti delle Assemblee tematiche. 1. Le sezioni tematiche hanno compiti di consultazione e di informazione. Rappresentano le istanze e le attese del mondo associativo nei confronti dell Amministrazione comunale. Hanno funzioni di studio, di approfondimento e di proposta in ordine a materie specifiche dell area tematica rappresentata. 2. Gli iscritti a ciascuna sezione tematica possono nominare al proprio interno un coordinatore e riunirsi periodicamente per discutere i temi comuni, coordinare le proprie iniziative e preparare interventi, suggerimenti, relazioni e quant altro ritenuto utile da proporre all Assemblea di sezione tematica e/o all Assemblea Generale o sottoporre al Consiglio Direttivo. 3. Esprimono pareri e suggerimenti al Consiglio Direttivo su documenti programmatici di settore. 8