IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE SENTENZA. AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA. SEZIONE TRIBUTARIA crviie. Dott. MARIA ENZA LA TORRE - Consigliere - SENTENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 2263

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 3111

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE ORDINANZA. AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro. tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE. Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO - Rel. Consigliere - Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

34 72 REPUBBLICA ITALIANA

5 REPUBBLICA ITALIANA I i 03pggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE. Dott. ANTONIO MERONE - Presidente - urd.

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 1566

REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE SENTENZA. AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

L'assoggettabilità Irap del consulente informatico

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONI UNITE CIVILI SENTENZA MAGIC S.N.C. DI PALLOTTINI MARIO VLADIMIRO E MATTEUCCI

REPUBBLICA ITALIANA la IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE SENTENZA. MAINETTI SPA in persona del Presidente del C.d.A.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE. Dott. ANTONIO VALITUTTI Rel. Consigliere

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 7044

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

18455/11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cass /09: Il Ricorso al Prefetto preclude l'emissione della Cartella esattoriale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere - SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRibJ Jtìrt ila 2 O 2 C i i.4

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE SENTENZA. AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Diret t o re pro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE SENTENZA. AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro. tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. MARTIGNETTI S.R.L. (C.F ), in persona

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE. Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE. Dott. FRANCESCO TIRELLI - Presidente - ud. 11/07/2016

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 2592

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

COSA GIUDICATA IN MATERIA PENALE - EFFICACIA DELLE SENTENZE DI ASSOLUZIONE NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO E NEL GIUDIZIO CIVILE.

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 330. Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE R.G.N /2012 Cron ) Composta d

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il valore della perizia di parte

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 2593

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE. Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere - Dott. MARINA MELONI - Consigliere -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SECONDA SEZIONE CIVILE. - Rel. Consigliere - Od. 26/10/2016 SENTENZA NADIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE SENTENZA. AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

SENTENZA. ha pronunciato la seguente SEZIONE TRIBUTARIA R.G REP. UDIENZA OGGETTO: redditi. Dott. MICHELE D'ALONZO CONSIGLIERE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE SENTENZA. AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

'Y I -.. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'avvocatura. Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n.4825 del 11/03/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

APR. 2015

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Civile Ord. Sez. 5 Num Anno 2017 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 31/10/2017

tiii IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Cron. 204 (5 Dott. STEFANO BIELLI - Presidente - Ud. 24/03/2014 SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE SENTENZA. EQUITALIA EMILIA NORD SPA in persona del legale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SESTA SEZIONE CIVILE 1. Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere - Re P. Dott. STEFANO SCHIRO' - Consigliere - ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

66 11QEPUBBLICA ITALIANA

, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N /2009

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. legale rappresentante pro tempore, e. in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE S124TENZA. AGENZIA DELLE rntrate, in persona del Direttore pro

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Contenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste.

RE P UBBLICA ITALIAN A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COR TE SUP REMA DI CAS SAZIONE SEZIONE LAVORO SENTENZA

Transcript:

15584 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto I *nusint i R.G.N. 19103/2011 Cron../(55../ Rep. Dott. AURELIO CAPPABIANCA - Presidente - ud. 15/06/2016 Dott. BIAGIO VIRGILIO - Consigliere - PU Dott. GIUSEPPE LOCATELLI - Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO - Consigliere - Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19103-2011 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 2016 contro 2200 BASCIU ANTONINO; - intimato - avverso la sentenza n. 23/2010 della COMM.TRIB.REG. SARgcia eldricagiriuri, depositata il 25/05/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 15/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per l'accoglimento per guanto di ragione del 2 motivo di ricorso.

N.R.G.19103/2011 RITENUTO IN FATTO Con atto di vendita, registrato il 23.12.1999, Basciu Antonino cedeva a Moi Luigi la quota di sua proprietà di un'area area edificabile, per il corrispettivo di lire 161.700.000. In data 16.6.2003 il contribuente presentava istanza per la definizione automatica degli anni pregressi a norma dell'art.9 della legge n.289 del 2002, con riferimento ai periodi di imposta dal 1997 al 2001. In data 16.2.2005 l'agenzia delle Entrate notificava a Basciu Antonino avviso di accertamento relativo alla omessa indicazione, nella dichiarazione dei redditi dell'anno 1999, della plusvalenza realizzata con la citata cessione di area edificabile, che sottoponeva a tassazione separata determinando una maggiore irpef di euro 17.807,43. Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Cagliari che lo rigettava con sentenza n.107 del 2006. Basciu Antonino proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Cagliari che lo accoglieva con sentenza del 25.5.2010. Il giudice di appello osservava che il bene immobile produttivo della plusvalenza era costituito da un area edificabile ricompresa nel piano di lottizzazione per il quale era stata stipulata la convenzione con il Comune; pertanto si trattava di plusvalenza riconducibile all'ipotesi prevista dall'art.81 ( ora 67) comma primo lett.a) del d.p.r. 22 dicembre 1986 n.917, soggetta alla tassazione ordinaria e non alla tassazione separata, che l'art.17 comma primo lett.g-bis) d.p.r. 22 dicembre 1986 n.917 riserva alle plusvalenze di cui alla lett.b) comma primo dell'art.81 citato. Ne conseguiva che: il contribuente aveva legittimamente presentato istanza di condono ai sensi dell'art.9 della legge 289 del 2002 ( che esclude dalla definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata);non era operante la proroga di due anni dei termini per l'accertamento, prevista dall'art.10 legge 289 del 2002 per i soggetti che non si avvalgono del condono, ergo l'ufficio era decaduto dalla potestà di accertamento. Contro la sentenza di appello l'agenzia delle Entrate propone ricorso per i seguenti motivi:1) violazione dell'art.57 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546, in relazione all'art.360 comma primo n.3)

cod.proc.civ., nella parte in cui non ha dichiarato inammissibile l'eccezione con cui l'appellante deduceva l'erronea inquadramento della plusvalenza nell'ipotesi prevista dall'art.81 comma primo lett.b) d.p.r. 22 dicembre 1986 n.917, soggetta a tassazione separata; 2) violazione e falsa applicazione dell'arti della legge n.289 del 2002 e art.81 comma primo lett.a) d.p.r. 22 dicembre 1986 n.917 nella parte in cui ha ritenuto la fattispecie in oggetto inquadrabile nell'ipotesi prevista dall'art.81 comma primo lett.a) d.p.r. 22 dicembre 1986 n.917, mentre il terreno edificabile ceduto dal contribuente, seppur frazionato mediante convenzione di lottizzazione, era ancora privo di qualsiasi opera di urbanizzazione primaria e secondaria. Il contribuente non ha depositato controricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza. La ricorrente non deposita, né riproduce nel corpo del ricorso, gli atti processuali (ricorso introduttivo e atto di appello) necessari per verificare la fondatezza della eccezione di novità della domanda proposta in appello dal contribuente, relativa alla inapplicabilità, alla plusvalenza in oggetto, del regime di tassazione separata. Il motivo è anche infondato perché dalla motivazione della sentenza impugnata si desume che la questione della tassabilità, ordinaria o separata, della plusvalenza era già stata posta ed esaminata dal giudice di primo grado ai fini del vaglio di ammissibilità della domanda di condono, presentata dal contribuente a norma dell'art.9 della legge n.289 del 2002 sul presupposto della riconducibilità del caso in esame alla fattispecie, condonabile, di cui all'art.81 (ora 67) letta) d.p.r. 22 dicembre 1986 n.917. 2.11 secondo motivo è infondato. Questa Corte ha stabilito il principio che, al fine dell'assoggettamento ad imposizione, nella categoria dei redditi diversi previsti dall'art.81 (ora 67) comma 1, lett. a), del d.p.r. n. 917 del 1986, delle plusvalenze derivanti dalla vendita d'immobili posta in essere al di fuori dell'esercizio di imprese, un terreno deve considerarsi lottizzato allorquando sia intervenuta il provvedimento amministrativo di approvazione della piano di lottizzazione da parte della competente autorità, anche se non sia ancora stata stipulata, tra il comune ed i kst, 2

proprietari, la relativa convenzione urbanistica. (Sez. 5, Sentenza n. 22488 del 04/11/2015, Rv. 637078). Ne consegue l'erroneità della tesi della Agenzia ricorrente, secondo cui per "terreno lottizzato" di cui all'art.81 (ora 67) lett.a) d.p.r. 22 dicembre 1986 n.917 deve intendersi un terreno sul quale siano già state eseguite opere di lottizzazione, e, per converso, la correttezza della sentenza impugnata che ha rilevato, quale dato non controverso, che l'area edificabile in oggetto non solo era compresa in un piano di lottizzazione (approvato), ma era intervenuta anche la stipulazione della relativa convenzione tra il privato ed il Comune. Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso il 15.6.2016. Estensore Giuseppe Locatelli Presidente Aurelio Jappabianca IL, EPOSITATO IN CANC LLERIA 2 7 LUG ZO Direttore Am istrativo Stefano p4.jmbo 3