SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2013 pag. 76

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SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2013 pag. 76 Circolare n. 33 IDR/cg 26 febbraio 2013 Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale del 26.01.2013 è stata pubblicata la Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, in tema di professioni non organizzate in ordini o collegi. Siffatta disciplina, è in vigore dal 10 febbraio ca. DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI NON ORGANIZZATE IN OR- DINI O COLLEGI L.4/2013, IN VIGORE Art. 1 Oggetto e definizioni. DAL 10/02/2013 Si riassumono, qui di seguito, i principi cardine contenuti nella normativa citata. In primo luogo, il testo di Legge individua quale sia la professione non organizzata in ordini o collegi, spiegando che si deve intendere l attività e- conomica, anche organizzata, diretta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso dell intelletto. Escluse da tale definizione, sono le attività riservate, per legge, a soggetti iscritti in albi o elenchi, le professioni sanitarie, le attività ed i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Il Legislatore puntualizza che, nei casi di professioni rientranti nell applicazione della presente Legge, sarà necessario contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento agli estremi della presente legge, per quanto riguarda la disciplina applicabile. Attenzione, dunque, poiché, prosegue l art. 1 della Legge in commento, l inadempimento di tale dovere rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori. Inoltre, è introdotto il principio del libero esercizio della professione basato sull autonomia, sulle competenze e sull indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico del professionista. Spetta, poi, al professionista scegliere la forma per esercitare la propria professione che può quindi essere: in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Art. 2 Associazioni professionali. Con tale articolo, la Legge prevede che i professionisti che svolgono l attività economica di cui sopra, possano costituire associazioni a carattere professionale, di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, al fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Tra le varie previsioni, si segnala come gli statuti delle associazioni debbano garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione. Altresì, si evidenzia come alle associazioni siano vietati l'adozione e l'uso di

SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2013 pag. 77 denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi; ai professionisti iscritti alle associazioni, invece, è vietato l esercizio di attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie, tranne il caso in cui abbiano i requisiti richiesti e siano iscritti al relativo albo professionale. Art. 3 - Forme aggregative delle associazioni. Le associazioni professionali possono a loro volta costituirsi in forme aggregative di natura privatistica, pur mantenendo la propria autonomia. Tali forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti, in piena indipendenza ed imparzialità. Le funzioni svolte dalle forme aggregative sono: - promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano; - divulgazione delle informazioni e delle conoscenze; - rappresentanza politica ed istituzionale; - controllo, su mandato delle associazioni professionali, dell operato delle stesse per quanto riguarda la verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell esercizio dell attività e dei codici di condotta individuati dalle stesse associazioni. Art. 4 Pubblicità delle Associazioni professionali e delle forme aggregative delle associazioni. Il Legislatore prevede che le associazioni professionali e le loro forme aggregate pubblichino sul proprio sito web, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità, gli elementi informativi utili per il consumatore. Il responsabile legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa dovrà garantire la correttezza informativa. Altresì, singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza in merito ai criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai comitati, previo accordo tra le parti, partecipano le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori, maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi. Nei casi in cui agli associati, su autorizzazione delle associazioni professionali e loro forme aggregate, sia consentito far riferimento all iscrizione associativa, quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale, alle associazioni si applica la norma prevista in materia di marchi ed attestati di qualità dei servizi (art.81 dlgs.59/2010), per cui: sono responsabili della loro attribuzione, devono informare del significato dei marchi, dei criteri di attribuzione e degli attestati di qualità, dandone contemporaneamente notizia al Ministero dello sviluppo economico, evidenziando che le certificazioni sono rilasciate sulla base del sistema di accreditamento europeo. Ogni violazione è valutata ai fini dell individuazione di eventuali azioni ingannevoli o omissioni e relative sanzione, ai sensi del Codice del consumo.

SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2013 pag. 78 Inoltre, si evidenzia che nel sito internet del Ministero dello Sviluppo economico è prevista la pubblicazione dell Elenco delle associazioni professionali e delle forme aggregative che hanno i requisiti previsti, unitamente agli elementi informativi riguardanti l associazione. A tale Ministero spetta, tra l altro, la vigilanza circa la corretta attuazione della legge. Art. 5 - Contenuti degli elementi informativi e loro conoscibilità. Per le finalità di pubblicità cui sono tenute, le associazioni professionali assicurano la conoscibilità dei seguenti elementi: atto costitutivo e statuto; precisa identificazione delle attività professionali; composizione degli organismi deliberativi e cariche sociali; struttura organizzativa dell associazione; requisiti per la partecipazione all associazione con particolare riferimento ai titoli di studio, all obbligo assolto dell aggiornamento professionale costante, all indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari; assenza di scopo di lucro. Nel caso in cui gli associati utilizzino il riferimento all associazione quale marchio o attestato di qualità per i propri servizi, viene richiesto di indicare anche il codice di condotta, l elenco annualmente aggiornato degli iscritti, le sedi dell associazione in almeno tre regioni, la struttura tecnico-scientifica, l eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell associazione secondo le norme UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza e le garanzie attivate a tutela dell utente. Art. 6 Autoregolamentazione volontaria. Senza poter entrare in dettagli tecnici di competenza dei soli esperti del settore, la legge in commento promuove l autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni non organizzate, anche indipendentemente dall adesione degli stessi ad associazioni professionali. La qualificazione della prestazione professionale, recita la Legge, si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, ossia la normativa tecnica UNI, e siffatti requisiti, competenze, modalità di esercizio dell'attività e modalità di comunicazione verso l utente individuate, costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione. Altresì, il Ministero dello sviluppo economico promuove l informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo l avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali non organizzate. Art. 7 e 8 Sistema di attestazione e validità. A garanzia degli utenti, le associazioni professionali possono rilasciare ai professionisti iscritti, previa verifica e sotto la responsabilità del legale rappresentante, un attestazione riguardo:

SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2013 pag. 79 a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4; e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista; f) all eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI (normativa tecnica di competenza, si ribadisce, di esperti del settore). Le attestazioni di cui sopra, non rappresentano, tuttavia, requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale. L'attestazione di cui sopra, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulti iscritti all associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione dovrà essere specificata nell attestazione medesima. Inoltre, il professionista iscritto all associazione professionale e che ne utilizza l attestazione, ha l'obbligo di informare l utenza del proprio numero di iscrizione all associazione. Art. 9 Certificazione di conformità a norme tecniche UNI. All elaborazione della normativa tecnica UNI riferita alle singole attività professionali collaborano le associazioni professionali e loro forme aggregative, prendendo parte ai lavori degli organi tecnici, oppure inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica. Le associazioni, inoltre, per i settori di competenza possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità imparziali e indipendenti secondo la normativa vigente e accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento. Gli organismi di certificazione accreditati possono rilasciare il certificato di conformità alla norma tecnica UNI individuata per la singola professione, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione. Art. 10 Vigilanza e sanzioni. In conclusione, si evidenzia coma la legge in analisi demandi il compito di svolgere attività di vigilanza, sulla corretta attuazione delle disposizioni ivi contenute, al Ministero dello sviluppo economico. E, infine, specificato che la pubblicazione di informazioni non veritiere nel

SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2013 pag. 80 sito web dell'associazione o nell attestazione rilasciata (analizzata al punto 7), sono sanzionabili ai sensi dell art. 27 del Codice del Consumo.