ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE A TASSO COSTANTE (Tariffa 011)

Documenti analoghi
SCHEDA POLIZZA ASSICURATIVA VITA (TEMPORANEA CASO MORTE) E INVALIDITA PERMANENTE

ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE (Tariffa 11C1)

ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE (Tariffa 11P1)

SCHEDA POLIZZA ASSICURATIVA VITA (TEMPORANEA CASO MORTE) DIPENDENTI

DESCRIZIONE POLIZZA CONTRAENTE

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia

Data ultimo aggiornamento: 12/2012

ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE (Tariffa 11P1)

DESCRIZIONE POLIZZA CONTRAENTE BENEFICIARI DECORRENZA. Data ultimo aggiornamento: 05/2018 Pagina 1 di 5

TEMPORANEA PURO RISCHIO

TEMPORANEA PURO RISCHIO

MONEYBACK. Protezione Persona. Linea

POLIZZA CONVENZIONE FUNZIONE PUBBLICA RISERVATA AGLI ISCRITTI CGIL MODULO RACCOLTA DATI

NOTA INFORMATIVA. Prodotto Guasti alle Macchine

Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico

Poste Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri Piazzale Konrad Adenauer, Roma

ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE A TASSO COSTANTE (TARIFFA 014)

TEMPORANEA PURO RISCHIO

NUOVA SICURCAP ASSIMOCO

NUOVA SICURCAP ASSIMOCO ED. 04/2014

CIG Comitato Italiano Gas

NOTA INFORMATIVA SINDACATI BANCARI POLIZZA RC AMMANCHI DI CASSA RC PERDITE PATRIMONIALI RC PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI

TEMPORANEA PURO RISCHIO

CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P/ITAS ASSICURAZIONI SPA. Polizza / Tutela Legale soci F.I.A.I.P. NOTA INFORMATIVA

Guida al Piano Rischio Premorienza. Convenzione

CREAVALORE ASSIMOCO Ed. 05/2013

VEROVALORE ASSIMOCO Limited Edition 08/2013

CONVENZIONE N

Condizioni di Assicurazione

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione indennità da ricovero e convalescenza a seguito di infortunio e/o malattia/diaria

Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. e Aviva Life S.p.A.

EXCLUSIVE Ed. 04/2013

ORIZZONTE MUTUO Ed. 12/2012

Allegato A al Capitolato d Oneri SCHEMA DI POLIZZA PER LA COPERTURA DEL RISCHIO DI PREMORIENZA PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI ASSOCIATI

VEROVALORE TOP ASSIMOCO Ed. 05/2010

VENETO È PROTEZIONE CREDITO ASSIMOCO

DUE TEMPI ASSIMOCO Ed. 05/2013

Prestitalia S.p.A. e Aviva Life S.p.A.

SERENO PIÙ&PIÙ ASSIMOCO Ed. 08/2011

Dati e Dichiarazioni del Cedente

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE E A PREMIO ANNUO A PROTEZIONE DEL CREDITO (Assimoco Vita S.p.A.

TEMPORANEA PURO RISCHIO

Contratto di Assicurazione Danni FEDERAZIONE GILDA UNAMS

Offerta al pubblico di MEDIOLANUM SYNERGY 4 YEARS prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked CONDIZIONI DI CONTRATTO.

SERENO PIÙ&PIÙ ASSIMOCO Ed. 05/2010

(Tariffa 190M) Glossario;

Modulo di Adesione n. Denominazione Banca:

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE E A PREMIO UNICO A PROTEZIONE DEL CREDITO

Interass Srl Edizione Maggio 2018 pag. 1/6

PIÙPROTEZIONE ASSIMOCO

01/01/2019 Il DIP Vita pubblicato è l ultimo disponibile

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE E A PREMIO ANNUO A PROTEZIONE DEL CREDITO

Poste Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri Viale Beethoven Roma

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N stipulata tra Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. e Aviva Life S.p.A.

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortuni automobilistici/comfort

PRESTITO PLUS (NON LAVORATORE)

TEMPORANEA PURO RISCHIO

TUTELALI ASSIMOCO. Protezione Persona. Linea. Assicurazione temporanea di Gruppo per il caso di morte e per il caso di invalidità totale e permanente.

ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE

fac simile Pramerica Life S.p.A. PROPOSTA New Pramerica Valore Certo

PIÙPROTEZIONE ASSIMOCO

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N stipulata tra Sella Personal Credit S.p.A. e Aviva Life S.p.A.

Allianz Clienti Fedeli

SCHEDA PRODOTTO AD USO INTERNO. Sintesi del prodotto. Prima della sottoscrizione, si ricorda di consegnare al Cliente il Fascicolo Informativo

PRESTITO PLUS (LAVORATORE DIPENDENTE)

ORIZZONTE Ed. 12/2012

PRESTITO PLUS (LAVORATORE DIPENDENTE) Data ultimo aggiornamento del documento Spazio riservato alla Banca

ST TUTELALI AGEVOLATA. Data ultimo aggiornamento: 11/2016

TUTELA FIDO ASSIMOCO. Protezione Persona. Linea

VENETO È PROTEZIONE CREDITO ASSIMOCO

Conforme all allegato 4 Regolamento IVASS 40/2018

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE E A PREMIO ANNUO A PROTEZIONE DEL CREDITO (Assimoco Vita S.p.A.

MODULO DI RICHIESTA DI ADESIONE AL PIANO SANITARIO CIPAG LTC

fac simile Pramerica Life S.p.A. PROPOSTA Pramerica Valore +

TUTELALI ASSIMOCO. Protezione Persona. Linea. Assicurazione temporanea di Gruppo per il caso di morte e per il caso di invalidità totale e permanente.

Assicurazione temporanea caso morte a premio unico anticipato connessa alle operazioni di anticipo pensionistico (APE) Condizioni di assicurazione

MONEYBACK. Protezione Persona. Linea

Gruppo Editoriale L'espresso S.p.A.

Fac-Simile. Pramerica Life S.p.A. PROPOSTA Pramerica Laboratorio Futuro

Gruppo (Tariffa 190E) Glossario;

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per Prestiti personali BancoPosta POSTEPROTEZIONE PRESTITO

Assicurazione a vita intera rivalutabile a premio unico

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO

Al presente contratto si applicano le Condizioni di Assicurazione contenute nel set informativo (Mod. forma parte integrante.

ORIZZONTE DOMANI ASSIMOCO

PRESTITO SEMPLICE MODULO DI ADESIONE

SCHEDA TECNICA CPI PRESTITO AL SICURO

Spett.le ALLIANZ S.p.A. Vita Collettive Fondi Pensione e Fondi Sanitari C.so Italia, MILANO C.A. Ufficio Gestione Coperture di Rischio

FUTURO OK ASSIMOCO. Protezione Persona. Linea. Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale decrescente ed a premio unico

Transcript:

ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE A TASSO COSTANTE (Tariffa 011) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: - NOTA INFORMATIVA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - GLOSSARIO - FAC-SIMILE DELLA PROPOSTA - FAC-SIMILE DELLA SCHEDA DI ADESIONE DEVE ESSERE CONSEGNATO ALLA CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE E ALL ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA OVVERO DELLA SCHEDA DI ADESIONE. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA. IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO SI COMPONE ALTRESÌ DELLA PROPOSTA OVVERO DELLA SCHEDA DI ADESIONE QUALORA SOTTOSCRITTE DALL ASSICURATO.

ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE A TASSO COSTANTE (Tariffa 011) Mod. V BG 011 FI 06 ED. 05/13 Il presente Fascicolo Informativo si compone delle seguenti parti: Nota Informativa Condizioni Contrattuali comprensive di: Allegato 1 Informativa ai sensi dell Art. 13 del D.LGS 30/06/2003 n. 196 Glossario Fac - Simile della Proposta Fac - Simile della Scheda di Adesione Dichiarazione ricevimento Fascicolo Informativo

NOTA INFORMATIVA NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è aggiornata alla data del 15 maggio 2013. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. La Contraente e l Assicurato devono prendere visione delle Condizioni Contrattuali prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI a) Assimoco Vita S.p.A., di seguito definita Società, appartenente al Gruppo DZ Bank AG e soggetta all attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A., è una Società per Azioni con sede legale in Italia; b) l indirizzo della Sede Legale e della Direzione Generale è: Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224-20090 SEGRATE (MI), Italia; c) Numero Verde: 800-257527, Fax: 02-26920886, sito internet: www.assimoco.com, indirizzo e-mail: info@assimoco.it, indirizzo di posta elettronica certificata: assimocovita@legalmail.it; d) autorizzata all esercizio delle assicurazioni con D.M. 23.10.1990 - G.U. n. 279 del 29.11.1990 ed iscritta all albo delle imprese di assicurazione con numero di iscrizione 1.00092. 2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ Il patrimonio netto totale della Società è pari a 79,48 milioni di Euro, la parte relativa al capitale sociale è pari a 50 milioni di Euro, il totale delle riserve patrimoniali è pari a 19,28 milioni di Euro. L indice di solvibilità riferito alla gestione vita che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 133,43%. I dati sopra riportati sono relativi all ultimo bilancio approvato, con riferimento all esercizio 2012. Si rinvia al sito della Società www.assimoco.com per l aggiornamento annuale dei dati sopra riportati. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE Il presente contratto è un'assicurazione collettiva monoannuale - rinnovabile di anno in anno - nell ambito della quale viene accesa una pluralità di garanzie individuali (gruppo assicurato). Essa opera esclusivamente in applicazione dell apposita Convenzione che la Contraente, che agisce in nome e per conto dei singoli Assicurati, stipula con la Società. L'assunzione deve riguardare assicurazioni stipulate da coloro (persone fisiche) che intrattengono un Rapporto Passivo presso la Contraente, con età non inferiore a 18 anni e che non abbiano ancora compiuto 60 anni alla decorrenza della copertura assicurativa, coincidente con la data della stipula del contratto concesso dalla Contraente o con quella dell accollo di un prestito già esistente. Per accollante si intende la persona fisica che si è assunta il debito nascente dal prestito contratto da un precedente cliente, già assicurato o meno. Nel caso di rapporti cointestati a più persone, l assicurazione potrà essere prestata sulla vita di ciascuna delle persone interessate. In questi casi la Società garantisce, per ciascun Assicurato, l'ammontare totale coperto, con i limiti previsti al punto a) delle Avvertenze, diviso per il numero di Assicurati previsti per quella stessa operazione. Ciascun Assicurato dovrà firmare la Scheda di Adesione attestante l accettazione della copertura assicurativa. Pagina 1 di 7

NOTA INFORMATIVA Nel caso di rapporti intestati ad Aziende, l assicurazione potrà essere prestata sulla vita della persona fisica più direttamente interessata (titolare, amministratore, socio di maggioranza). L'assicurazione non è rinnovabile nei confronti degli Assicurati che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età. La copertura assicurativa è prestata per il rischio di morte mediante il ricorso alla forma di ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE A TASSO COSTANTE (Tariffa 011). Il contratto prevede la seguente prestazione assicurativa: a) Prestazione in caso di decesso dell Assicurato In caso di decesso dell Assicurato verificatosi nel periodo di operatività della copertura assicurativa, la Società corrisponde ai Beneficiari designati un importo pari al Capitale Assicurato in essere alla data del decesso. Si rimanda all Art. 1.1 delle Condizioni Contrattuali per gli aspetti di dettaglio. Avvertenze: a) Limiti di capitale Il capitale massimo assicurabile non dovrà essere superiore, per ciascuna testa assicurata, a 150.000,00 Euro. Il Capitale Assicurato resta costante per tutta la durata contrattuale salvo richieste di adeguamento da parte dell Assicurato in aumento o in diminuzione, nel rispetto del limite sopraindicato, come illustrato in dettaglio all Art. 4 delle Condizioni Contrattuali. In presenza di altre coperture assicurative caso morte già in essere con Assimoco Vita, qualora il capitale complessivamente sotto rischio per il singolo Assicurato risultasse superiore a 150.000,00 Euro, la copertura assicurativa sarà prestata solo previa presentazione degli accertamenti sanitari richiesti dalla Società. In tal caso non viene applicato il periodo di carenza di cui al successivo punto d). b) Operatività della copertura Poiché i premi corrisposti, al netto della parte relativa ai costi del contratto, vengono interamente utilizzati per far fronte ai rischi demografici (copertura del rischio di morte), nessuna prestazione è prevista alla scadenza della copertura assicurativa, se l Assicurato sarà in vita. In tal caso, infatti, il contratto si estinguerà ed i premi versati resteranno acquisiti dalla Società. c) Assunzione del rischio da parte della Società La copertura assicurativa è prestata per ciascun Assicurato senza visita medica e a condizione che l Assicurato sia in grado di dichiarare il buono stato di salute presente nella Scheda di Adesione. Per i relativi dettagli si rimanda all Art. 3 delle Condizioni Contrattuali. La Società avrà comunque la facoltà di richiedere particolare documentazione e/o accertamenti sanitari nonché di rifiutare o di accettare, a condizioni particolari, quelle coperture per le quali la stessa valuti un aggravamento del rischio, in funzione delle dichiarazioni rese dall Assicurando all atto dell adesione in merito al proprio stato di salute. d) Carenza per malattia Per la copertura caso morte derivante da malattia è previsto un periodo di carenza di sei mesi a partire dalla data di effetto della copertura. Per Carenza si intende il periodo iniziale di assicurazione durante il quale il rischio di morte non è coperto nel caso di decesso per malattia. In tale caso la Società corrisponderà, in luogo del Capitale Assicurato, il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso. A tale proposito si rimanda all Art. 3 delle Condizioni Contrattuali. e) Limitazioni della garanzia per H.I.V. Particolari limitazioni sono previste per la garanzia relativa al decesso dovuto ad infezione da H.I.V. (AIDS e patologie collegate). A tale proposito si rimanda all Art. 5 punto g) delle Condizioni Contrattuali. Pagina 2 di 7

NOTA INFORMATIVA f) Esclusioni Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. Sono tuttavia esclusi dalla garanzia i casi di decesso illustrati all Art. 5 delle Condizioni Contrattuali. In questi casi la Società paga il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso. g) Sinistro che colpisca più teste L'assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più persone a seguito di uno stesso evento accidentale, fino ad un importo complessivo pari a 6 volte il capitale medio assicurato. Detto importo andrà suddiviso in relazione al numero di teste colpite da sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati. h) Disdetta della Convenzione o recesso In caso di disdetta o mancato rinnovo della Convenzione da una delle Parti o di recesso da parte della Società, le coperture assicurative in essere cesseranno automaticamente al primo rinnovo utile. È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dall Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione. A tale proposito si richiama l attenzione dell Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nella Proposta/Scheda di Adesione relative alle dichiarazioni rilasciate dallo stesso sul proprio stato di salute. 4. PREMI La copertura assicurativa offerta dal presente contratto viene prestata dietro pagamento in via anticipata di un premio che viene calcolato alla Data di Decorrenza iniziale della copertura e ricalcolato ad ogni successivo rinnovo annuale, applicando al Capitale Assicurato un tasso di premio annuo costante, pari al 2,05, indipendente sia dall età, fermi i limiti di cui all Art. 1 delle Condizioni Contrattuali, sia dal sesso dell Assicurato. Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio ottenuti riducendo i premi annui sopra definiti in proporzione alla durata della copertura. Per le uscite in corso d'anno non dipendenti da morte dell'assicurato (estinzione o trasferimento del Rapporto Passivo, nonché pagamento dell ultima rata di ammortamento del Rapporto Passivo) verrà rimborsato il rateo di premio relativo al periodo di mancata esposizione al rischio. Poiché la Contraente agisce in nome e per conto dei singoli assicurati, il pagamento del premio resta a carico degli stessi nella misura stabilita. Il premio è dovuto alla Società entro 30 giorni dalla data in cui la stessa ne avrà fatto richiesta. Il versamento del premio dovrà essere effettuato mediante le seguenti modalità: procedura RID con addebito sul conto corrente dell Assicurato; bonifico bancario con accredito sull apposito conto corrente intestato alla Società o al competente soggetto abilitato, in qualità di intermediario della stessa; assegno bancario o circolare non trasferibile intestato alla Società o al competente soggetto abilitato, in qualità di intermediario della stessa. Avvertenza In caso di trasferimento presso altro istituto di credito o di estinzione del Rapporto Passivo, la Contraente è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Società. In seguito a tale comunicazione, la copertura cessa di operare e la Società procede conseguentemente con il rimborso della parte di premio relativa al rischio non goduto. In alternativa, l Assicurato può richiedere che la copertura assicurativa venga prestata fino al termine dell anno assicurativo. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all Art. 7.1 delle Condizioni Contrattuali. Pagina 3 di 7

NOTA INFORMATIVA Per tutti i costi a carico dell Assicurato, nonché per la quota parte percepita in media dagli intermediari si rimanda alla successiva Sezione C. C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 5. COSTI 5.1. Costi gravanti direttamente sull Assicurato 5.1.1. Costi gravanti sul premio Sul premio, a copertura di oneri e spese, risulta un costo pari al 18,00% del premio stesso. CARICAMENTO PERCENTUALE 18,00% 5.1.2. Altri costi In tutti i casi in cui l assunzione del rischio comporti l effettuazione di visite mediche o accertamenti a carattere sanitario, gli stessi potranno essere effettuati presso medici o strutture prescelte dall Assicurato, con costo a suo carico. *** Di seguito è riportata, con riferimento all esercizio 2012, la quota parte percepita in media, sia in valore assoluto (*) sia in valore percentuale, dagli intermediari in relazione alle suddette tipologie di costo. COSTO MISURA DI COSTO QUOTA PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAGLI INTERMEDIARI (VALORE PERCENTUALE) QUOTA PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAGLI INTERMEDIARI (VALORE ASSOLUTO) Caricamento sul premio 18,00% 38,89% del caricamento sul premio 9,37 Euro (*) Altri costi Non quantificabili Non prevista Non prevista (*) Il valore assoluto della quota parte percepita si riferisce ad un premio di 133,82 Euro. 6. SCONTI Il contratto non prevede l applicazione di alcun tipo di sconto. 7. REGIME FISCALE Imposta sui premi I premi corrisposti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall imposta sulle assicurazioni. Detrazione fiscale dei premi L obbligo del pagamento del premio spetta ai singoli Assicurati, in quanto la Contraente agisce in nome e per conto di ciascuno di essi; pertanto, il premio annualmente versato è detraibile dalle imposte sul reddito dell Assicurato alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla Legge. Al momento della redazione della presente Nota Informativa la percentuale ed il limite massimo sono rispettivamente pari a 19.00% e a 1.291,14 Euro. Nel plafond di detraibilità rientrano anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione d imposta. Pagina 4 di 7

NOTA INFORMATIVA Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta. Tassazione delle somme assicurate In base alla vigente normativa fiscale, le somme corrisposte in caso di morte dell'assicurato sono esenti dall'irpef e dall'imposta sulle successioni. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO Le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza della copertura assicurativa sono illustrate all Art. 2 delle Condizioni Contrattuali. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL PREMIO La copertura assicurativa è monoannuale e pertanto rinnovabile tacitamente di anno in anno dietro pagamento del premio previsto. In caso di mancata corresponsione del premio monoannuale, la garanzia non viene rinnovata e pertanto il contratto decade e non può essere riattivato. Si rimanda all Art. 2 delle Condizioni Contrattuali per il dettaglio degli altri casi in cui la garanzia cessa immediatamente di operare o decade. 10. RISCATTO E RIDUZIONE Il contratto non prevede né un valore di riscatto né un valore di riduzione della prestazione. Si rimanda in ogni caso all Art. 2 delle Condizioni Contrattuali per i dettagli relativi ai casi di cessazione della copertura in cui la Società rimborsa la parte di premio per il rischio non goduto. 11. REVOCA DELLA PROPOSTA L eventuale Proposta sottoscritta è revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto. La revoca ha l effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione e si effettua a mezzo di lettera raccomandata AR, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale MILANO OLTRE Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224-20090 SEGRATE (MI), contenente gli elementi identificativi del contratto. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca della Proposta, la Società rimborsa all Assicurato il premio da questi eventualmente corrisposto. 12. DIRITTO DI RECESSO Posto che la copertura assicurativa viene accesa dalla Contraente in nome e per conto dei singoli Assicurati, l Assicurato può recedere dalla copertura entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Scheda di Adesione viene sottoscritta dall Assicurato, oppure lo stesso, a seguito della sottoscrizione della Proposta e accettazione del rischio da parte della Società, riceve e sottoscrive la suddetta Scheda di Adesione. Il recesso ha l effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale, da inviare, unitamente all originale della Scheda di Adesione e delle eventuali appendici, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224-20090 SEGRATE (MI). Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società, dietro consegna dell originale della Scheda di Adesione e delle eventuali appendici, rimborsa all Assicurato il premio corrisposto, al netto della quota di premio relativa al rischio corso. Pagina 5 di 7

NOTA INFORMATIVA 13. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE Il pagamento da parte della Società del capitale in caso di decesso dell Assicurato avviene previa presentazione di tutti i documenti necessari, nei tempi e nei modi previsti all Art. 13 delle Condizioni Contrattuali. Verificatosi l evento e accertato il diritto al pagamento della somma assicurata, la Società esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Beneficiario. ATTENZIONE: si ricorda che il Codice Civile (Art. 2952, comma 2) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si é verificato il fatto su cui il diritto si fonda. L avverarsi della prescrizione comporta l estinzione del relativo diritto, ai sensi dell Art. 2934 del Codice Civile e la devoluzione (ai sensi dell Art. 1, comma 345-quater, della legge 23 dicembre 2005 n. 266) degli importi dovuti ai beneficiari e non reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, al Fondo costituito dal Ministero dell Economia e delle Finanze ai sensi dell Art. 1, comma 343 della sopracitata legge 266. 14. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO Al contratto si applica la Legge italiana. 15. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO Il contratto viene redatto in lingua italiana, salvo che le Parti non ne concordino la redazione in un altra lingua. 16. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Assimoco Vita S.p.A. Ufficio Reclami Vita - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224-20090 SEGRATE - MI, o comunicati telefonicamente al numero verde 800-257527, via fax al numero 02-26920886, via e-mail all indirizzo: ufficioreclamivita@assimocovita.it È possibile presentare all IVASS (già ISVAP), Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21-00187 Roma, telefono 06.42.133.1: 1) i reclami per accertamento dell osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle norme di attuazioni, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; 2) i reclami già presentati direttamente alla Società, qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo da parte della Società stessa, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società; 3) i reclami per la risoluzione delle liti transfrontaliere. In tali casi possono essere presentati direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito Internet: http: //www.ec.europa.eu/fin net) chiedendo l attivazione della procedura FIN NET. I reclami indirizzati all IVASS (già ISVAP) devono contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa, nelle ipotesi di cui al punto 2); ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Pagina 6 di 7

NOTA INFORMATIVA In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 17. CONFLITTO DI INTERESSI La Società si è dotata di presidi per il monitoraggio continuativo della presenza di situazioni di conflitto di interesse, originate anche da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società di gruppo, nonché idonee procedure volte alla loro gestione. Tutte le operazioni di investimento collegate, direttamente o indirettamente, a controparti qualificate come parti correlate, ai sensi della normativa vigente, sono soggette a precise regole procedurali e limiti, formalizzati in apposita delibera. In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interesse, opera in modo da non recare pregiudizio alla Contraente e si impegna ad ottenere per la stessa Contraente il miglior risultato possibile. *** Assimoco Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Assimoco Vita S.p.A. Il Rappresentante Legale Paul Gasser Pagina 7 di 7

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Le presenti Condizioni Contrattuali sono aggiornate alla data del 15 maggio 2013. Art. 1 - Prestazioni assicurate Con la presente assicurazione collettiva, in relazione a ciascuna posizione individuale e per ogni periodo di copertura a fronte del versamento del relativo premio, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati la prestazione più avanti descritta. La copertura assicurativa è prestata per il rischio di morte mediante il ricorso alla forma di ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE A TASSO COSTANTE (Tariffa 011). La presente assicurazione è definita di puro rischio in quanto la prestazione della Società è legata esclusivamente al verificarsi dell evento indicato nel contratto quale il decesso. Pertanto, se durante il periodo di copertura non si verifica il decesso dell Assicurato la posizione individuale si estingue e i relativi premi già pagati restano acquisiti dalla Società. L'assunzione deve riguardare assicurazioni stipulate da coloro (persone fisiche) che intrattengono un Rapporto Passivo presso la Contraente, con età non inferiore a 18 anni e che non abbiano ancora compiuto 60 anni alla decorrenza della copertura assicurativa coincidente con la data della stipula del contratto concesso dalla Contraente o con quella dell accollo di un prestito già esistente. Per accollante si intende la persona fisica che si è assunta il debito nascente dal prestito contratto da un precedente Cliente, già assicurato o meno. Nel caso di rapporti cointestati a più persone, l assicurazione potrà essere prestata sulla vita di ciascuna delle persone interessate. In questi casi la Società garantisce, per ciascun Assicurato, l'ammontare totale coperto, con i limiti previsti al successivo Art. 4, diviso per il numero di Assicurati previsti per quella stessa operazione. Ciascun Assicurato dovrà firmare la Scheda di Adesione attestante l accettazione della copertura assicurativa. Nel caso di rapporti intestati ad Aziende, l assicurazione potrà essere prestata sulla vita della persona fisica più direttamente interessata (titolare, amministratore, socio di maggioranza). L'assicurazione non è rinnovabile nei confronti degli Assicurati che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età. Art. 1.1 - Prestazione in caso di decesso dell Assicurato In caso di decesso dell Assicurato verificatosi nel periodo di operatività della copertura assicurativa, la Società corrisponde ai Beneficiari designati un importo pari al Capitale Assicurato in essere alla data del decesso. Art. 2 - Decorrenza iniziale e durata della copertura Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Scheda di Adesione viene sottoscritta dall Assicurato, oppure lo stesso, a seguito della sottoscrizione della Proposta e accettazione del rischio da parte della Società, riceve e sottoscrive la suddetta Scheda di Adesione. Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stato versato il premio di perfezionamento, alle ore 24.00 della data di conclusione del contratto indicata nella Scheda di Adesione (Data di Decorrenza iniziale), a condizione che sia stato corrisposto il relativo premio e fermi restando i periodi indicati all Art. 3 (carenza malattia) e Art. 5 punto g) (limitazioni della garanzia per H.I.V.). Fermo restando quanto sopra esposto, nel caso in cui il pagamento del premio venga effettuato tramite RID, la copertura risulterà in ogni caso operante anche nei giorni che intercorrono tra la Data di Decorrenza iniziale e l effettivo pagamento del premio, sempreché l effettivo pagamento del premio risulti verificato (RID andato a buon fine). La durata della copertura è fissata in un anno o frazioni di esso, da computarsi a partire dalla Data di Decorrenza e fino al 1 ottobre successivo. La copertura si rinnova tacitamente per periodi annuali, in mancanza di disdetta della Convenzione o recesso dalla stessa da parte della Società, mediante pagamento del relativo premio. Pagina 1 di 9

CONDIZIONI CONTRATTUALI La garanzia cessa: in caso di decesso dell Assicurato; in caso di chiusura del rapporto in essere tra la Contraente e l Assicurato (trasferimento, estinzione anticipata, pagamento dell ultima rata di ammortamento del Rapporto Passivo) e previa comunicazione da parte della Contraente medesima. La Società provvede in questo caso alla restituzione della quota di premio relativa al rischio non goduto, in base alle modalità meglio specificate al successivo Art. 7.1. In alternativa, l Assicurato può richiedere che la Società fornisca la copertura fino al termine dell anno assicurativo. La garanzia decade: in caso di mancata corresponsione del premio monoannuale; alle ore 00.00 del 1 ottobre coincidente o immediatamente successivo alla data in cui l Assicurato abbia raggiunto il sessantesimo anno di età. Non è prevista la facoltà di riattivare il contratto. In caso di disdetta o mancato rinnovo della Convenzione da una delle Parti o di recesso da parte della Società, le coperture assicurative in essere cesseranno automaticamente al primo rinnovo utile. Art. 3 - Operatività della copertura La presente assicurazione opera esclusivamente in applicazione dell apposita Convenzione che la Contraente stipula con la Società. La durata della Convenzione viene fissata in base agli accordi intercorsi tra la Contraente e la Società; alla sua scadenza, salvo disdetta o diversa pattuizione, si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio. La copertura assicurativa si intende prestata in base alle modalità e ai tempi indicati al precedente Art. 2, senza visita medica, a condizione che l Assicurato sia in grado di dichiarare il buono stato di salute presente nella Scheda di Adesione. Per buono stato di salute si intende che l Assicurato non ha mai subito ricoveri per infortunio e/o malattie e che non ha contratto patologie diverse da quelle comuni. Per patologie comuni si intendono le patologie a carattere acuto e guarite senza postumi (esempio: bronchite, influenza, ecc ). In caso contrario, l emissione avviene previa sottoscrizione di una Proposta di assicurazione corredata dalla documentazione medica richiesta. La Direzione della Società procederà agli accertamenti del caso e quindi a comunicare all Assicurato l accettazione o meno della Proposta e la conseguente conclusione o meno del contratto. Per la copertura caso morte derivante da malattia è previsto un periodo di carenza di sei mesi a partire dalla data di effetto della copertura. La Società avrà comunque la facoltà di rifiutare o di accettare, a condizioni particolari, quelle coperture per le quali la Società stessa valuti un aggravamento del rischio, in funzione delle dichiarazioni rese dall Assicurando all atto dell adesione in merito al proprio stato di salute. Art. 4 - Capitale Assicurato Il Capitale Assicurato verrà fissato individualmente nel rispetto del seguente criterio: per il Cliente titolare di uno o più Rapporti Passivi, la somma assicurabile inizialmente sarà pari all ammontare complessivo della sua esposizione nei confronti della Contraente alla Data di Decorrenza iniziale. In ogni caso, in deroga - ove occorra - ai suindicati criteri, il Capitale Assicurato non dovrà essere superiore a 150.000,00 Euro. Il Capitale Assicurato resta costante per tutta la durata annuale del rapporto assicurativo, salvo esplicita richiesta di variazione in aumento o in diminuzione che la Contraente dovrà inoltrare alla Società entro la scadenza annuale della copertura assicurativa, mediante presentazione di tutti gli importi nominativi dei debiti residui presenti in Convenzione, nel rispetto del limite sopraindicato. Per variazioni in aumento sarà necessaria la sottoscrizione del relativo modulo da parte dell Assicurato. L adeguamento della somma assicurata avrà effetto a partire dal primo rinnovo utile della copertura (1 ottobre), a condizione che venga corrisposto il relativo premio. In relazione agli aumenti delle somme assicurate, resta inteso che la Società, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del relativo modulo da parte dell Assicurato, si riserva in ogni Pagina 2 di 9

CONDIZIONI CONTRATTUALI caso il diritto di richiedere ulteriore documentazione a carattere sanitario o di rifiutare l'aumento stesso. In tale ultimo caso sarà cura della Società inviare apposita comunicazione all'assicurato nonché rimborsare il premio da questi eventualmente corrisposto. In presenza di altre coperture assicurative caso morte già in essere con Assimoco Vita, qualora il capitale complessivamente sotto rischio per il singolo Assicurato risultasse superiore a 150.000,00 Euro, la copertura assicurativa sarà prestata solo previa presentazione degli accertamenti sanitari richiesti dalla Società. In tal caso non viene applicato il periodo di carenza di sei mesi a partire dalla data di effetto della copertura in caso di morte derivante da malattia. Fatto salvo quanto stabilito all Art. 6 relativamente al sinistro che colpisca più teste, il Capitale Assicurato in ciascun periodo di copertura risulta esclusivamente, per ogni posizione individuale presente in assicurazione, dalla relativa comunicazione di rinnovo o dal documento relativo alla variazione del Capitale Assicurato. Art. 5 - Esclusioni relative al rischio di morte Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. E escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: a) dolo della Contraente, del Beneficiario o dell Assicurato; b) partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; c) partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta della Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; d) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; e) incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; f) suicidio, se avviene nei primi due anni dall entrata in vigore dell assicurazione; g) immunodeficienza acquisita (AIDS) o patologie ad essa collegata, se avvengono nei primi cinque anni dall entrata in vigore dell assicurazione; h) malattie cardiovascolari, cerebrovascolari, tumorali e/o del fegato per le quali sia stato necessario il ricovero nei cinque anni precedenti l entrata in vigore dell assicurazione. In questi casi la Società paga il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso. Art. 6 - Sinistro che colpisca più teste L'assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più persone a seguito di uno stesso evento accidentale, fino ad un importo complessivo pari a 6 volte il capitale medio assicurato. Detto importo andrà suddiviso in relazione al numero di teste colpite da sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati. Art. 7 - Premio annuale di assicurazione La copertura assicurativa offerta dal presente contratto viene prestata dietro pagamento in via anticipata di un premio che viene calcolato alla Data di Decorrenza iniziale della copertura e ricalcolato ad ogni successivo rinnovo annuale, applicando al Capitale Assicurato un tasso di premio annuo costante, pari al 2,05, indipendente sia dall età, fermi i limiti di cui al precedente Art. 3, sia dal sesso dell Assicurato. Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio ottenuti riducendo i premi annui sopra definiti in proporzione alla durata della copertura. Poiché la Contraente agisce in nome e per conto dei singoli Assicurati, il pagamento del premio resta a carico degli stessi nella misura stabilita. Il premio è dovuto alla Società entro 30 giorni dalla data in cui la stessa ne avrà fatto richiesta. Il versamento del premio dovrà essere effettuato mediante le seguenti modalità: procedura RID con addebito sul conto corrente dell Assicurato; Pagina 3 di 9

CONDIZIONI CONTRATTUALI bonifico bancario con accredito sull apposito conto corrente intestato alla Società o al competente soggetto abilitato, in qualità di intermediario della stessa; assegno bancario o circolare non trasferibile intestato alla Società o al competente soggetto abilitato, in qualità di intermediario della stessa. Per i costi gravanti sul premio si rimanda al paragrafo 5, Sezione C della Nota Informativa. Art. 7.1 - Estinzione anticipata o trasferimento del Rapporto Passivo In caso di uscite in corso d'anno non dipendenti da morte dell'assicurato (estinzione o trasferimento del Rapporto Passivo, nonché pagamento dell ultima rata di ammortamento del Rapporto Passivo) la Contraente ne dà comunicazione alla Società. In tal caso, la copertura cessa di operare e la Società procede con il rimborso del rateo di premio relativo al periodo di mancata esposizione al rischio. La parte di premio rimborsata è pari alla somma: del premio di rischio riproporzionato in funzione della frazione di anno mancante alla scadenza della copertura annuale; dei caricamenti in proporzione alla frazione di anno mancante alla scadenza della copertura annuale. In alternativa, l Assicurato può richiedere che la Società fornisca la copertura fino al termine dell anno assicurativo. Art. 8 - Tasso di premio Il premio annuale di assicurazione dovuto da ciascun Assicurato viene calcolato applicando al Capitale Assicurato quale risulta all inizio di ciascun periodo assicurativo un tasso di premio annuo costante pari al 2,05, indipendente sia dall età, fermi i limiti di cui al precedente Art. 1, sia dal sesso dell Assicurato. Il tasso di premio annuo costante viene ricalcolato ad ogni rinnovo della Convenzione. Nel caso la variazione del nuovo tasso, rispetto a quello applicato nel periodo precedente, risulti compresa in un range tra -15% e +15%, si assume come tasso di premio annuo costante del nuovo quinquennio, il medesimo del periodo precedente. Nel caso di variazione esterna a tale range, si adotterà come nuovo tasso di premio annuo costante quello risultante dal nuovo calcolo, ferma restante la costanza di tasso applicata ai contratti già in essere fino alla loro naturale scadenza. Art. 9 - Revoca della Proposta L eventuale Proposta sottoscritta è revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto. La revoca ha l effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione e si effettua a mezzo di lettera raccomandata AR, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale MILANO OLTRE Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224-20090 SEGRATE (MI), contenente gli elementi identificativi del contratto. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca della Proposta, la Società rimborsa all Assicurato il premio da questi eventualmente corrisposto. Art. 10 - Recesso dal contratto Posto che la copertura assicurativa viene accesa dalla Contraente in nome e per conto dei singoli Assicurati, l Assicurato può recedere dalla copertura entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Scheda di Adesione viene sottoscritta dall Assicurato, oppure lo stesso, a seguito della sottoscrizione della Proposta e accettazione del rischio da parte della Società, riceve e sottoscrive la suddetta Scheda di Adesione. Il recesso ha l effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale, da inviare, unitamente all originale della Scheda di Adesione e delle eventuali appendici, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224-20090 SEGRATE (MI). Pagina 4 di 9

CONDIZIONI CONTRATTUALI Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società, dietro consegna dell originale della Scheda di Adesione e delle eventuali appendici, rimborsa all Assicurato il premio corrisposto, al netto della quota di premio relativa al rischio corso. Art. 11 - Pegno - Vincolo L Assicurato può dare in Pegno il contratto o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta dell Assicurato, ne abbia fatto annotazione sull originale della Scheda di Adesione o su appendice. Nel caso di Pegno o Vincolo, l operazione di recesso richiede l assenso scritto del Creditore Pignoratizio o del Vincolatario. La vigente normativa vieta di assumere direttamente o indirettamente la contemporanea qualifica di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto. Art. 12 - Beneficiari L Assicurato indica alla Società i beneficiari della prestazione in caso di morte, designati nel rispetto delle disposizioni di cui agli Artt. 1920 e 1921 del Codice Civile. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che l Assicurato e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; dopo la morte dell Assicurato; dopo che, verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento. Le operazioni di Pegno e Vincolo richiedono l assenso scritto del Beneficiario. La vigente normativa vieta di assumere direttamente o indirettamente la contemporanea qualifica di beneficiario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto. Art. 13 - Liquidazione del Capitale Assicurato in caso di decesso Al verificarsi del decesso dell Assicurato devono essere consegnati tutti i documenti necessari a verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento da parte della Società. In particolare devono essere forniti i seguenti documenti: Scheda di Adesione ed eventuali appendici; certificato anagrafico di morte; relazione medica sulle cause del decesso; copia del contratto attestante l esistenza e la data di erogazione del Rapporto Passivo; in caso di decesso per malattia: copia integrale delle cartelle cliniche, a partire dal primo ricovero dal quale fu diagnosticata la malattia causa del decesso dell Assicurato; in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio): copia del verbale predisposto dall Autorità competente che ha effettuato gli accertamenti relativi all accaduto (Procura della Repubblica, Carabinieri, Polizia, Vigilanza Urbana) e dal quale si desumano le circostanze che hanno provocato il decesso dell Assicurato; richiesta di liquidazione sottoscritta dai Beneficiari contenente l indicazione delle coordinate bancarie per il relativo accredito; atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell atto notorio autenticata, da cui deve risultare se l Assicurato abbia o meno lasciato testamento. L atto notorio o la dichiarazione sostitutiva dell atto notorio devono inoltre riportare: a) se non è stato lasciato testamento: l elenco di tutti gli Eredi Legittimi dell Assicurato, con l indicazione, per ciascuno di essi, della data e del luogo di nascita, dello stato civile e della capacità d'agire e con l esplicita dichiarazione che - oltre a quelli elencati - non esistono né Pagina 5 di 9

CONDIZIONI CONTRATTUALI esistevano, al momento della morte dell Assicurato, altri soggetti aventi comunque diritto per legge alla successione; b) se è stato lasciato testamento: se il testamento - di cui deve essere rimessa copia autentica - sia o meno l unico conosciuto, valido o impugnato. L atto notorio o la dichiarazione sostitutiva deve inoltre contenere l elenco di tutti gli Eredi Testamentari, nonché di coloro che sarebbero stati gli Eredi Legittimi in caso di successione con le stesse modalità di cui al precedente punto a). In presenza di Beneficiari minorenni o privi della capacità d agire: decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l Esercente alla potestà genitoriale sui minori o il Tutore dell Incapace, alla riscossione della prestazione spettante ai predetti soggetti con esonero di Assimoco Vita S.p.A. da ogni responsabilità ed ingerenza circa il pagamento della prestazione stessa ed al suo eventuale reimpiego; copia di un documento di riconoscimento in corso di validità per ogni Beneficiario. La Società potrà richiedere l eventuale ulteriore documentazione che riterrà necessaria per la chiusura del sinistro. Verificatosi l evento e accertato il diritto al pagamento della somma assicurata la Società esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Beneficiario. Si ricorda che il Codice Civile (Art. 2952, comma 2) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si é verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Art. 14- Foro competente Per le eventuali controversie relative al presente contratto è competente il Foro in cui il Cliente ha la propria residenza o domicilio. Pagina 6 di 9

CONDIZIONI CONTRATTUALI Pagina 7 di 9

ALLEGATO 1 ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - INFORMATIVA PRIVACY Edizione 01/2013 INFORMATIVA AI SENSI DELL ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196 Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il Codice ), Assimoco Vita S.p.A. e Assimoco S.p.A. (di seguito le Società ) in qualità di Contitolari del trattamento sono tenute a fornire alcune informazioni riguardanti l utilizzo dei dati personali 1. (A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative 2 Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, le nostre Società devono disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti 3 e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge 4 - e devono trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili 5 strettamente - inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela 6, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e le nostre Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" 7. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e 1 Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 2 La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. 3 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, punto d e punto e); altri soggetti pubblici (v. nota 7, punto f). 4 Ad esempio, per l adempimento degli obblighi di adeguata verifica, registrazione, conservazione, comunicazione e segnalazione imposti dai decreti legislativi nn. 231/2007 e 109/2007, in materia di prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività criminose e finanziamento del terrorismo, nonché delle relative misure da attuare per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della Direttiva 2005/60/CE. 5 Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. 6 Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. 7 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: a. assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell invito); b. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento delle prestazioni; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell invito) tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per Tutela Legale (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 10); c. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); d. ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi; e. organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali : Consorzio Italiano per l'assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma) per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati; f. nonché altri soggetti, quali: UIF Unità di Informazione Finanziaria (Largo Bastia n 35 Roma) in ottemperanza al D. Lgs. n 231/2007, concernente la prevenzione e l utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Province, 196 Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Pagina 8 di 9