Pubblicato il 27/07/2017 N. 00527/2017 REG.PROV.COLL. N. 00172/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 172 del 2017, proposto da: Antinia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino e Anna Floriana Resta, con domicilio eletto presso lo studio dell avv. Angelo Giuseppe Orofino in Casamassima, via Pietro Mascagni, 7; contro Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente della Basilicata - ARPAB, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Potenza, corso 18 Agosto 1860; nei confronti di Ecological Systems Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Deoregi, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Barile, largo Skanderbeg 1;
per l'annullamento a) della deliberazione del direttore generale dell ARPAB n. 105 del 21.3.2017, con la quale è stata annullata d'ufficio la delibera n. 70 del 28.2.2017; b) della nota del 21.3.2017, per mezzo della quale si è comunicata la delibera n. 105 del 21.3.2017; c) della delibera n. 85 dell'8.3.2017; d) delle note inviate a mezzo Pec dall'arpab prot. nn. 2794/2017, 2795/2017, 2796/2017, 2797/2017; 2798/2017; e) della nota n. 3792 del 5.4.2017; f) di tutti i verbali di gara; g) della successiva aggiudicazione disposta a favore della controinteressata; h) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell ARPAB e della Ecological Systems Srl; Viste le memorie difensive; Visto l'art. 79, co. 1, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori Angelo Giuseppe Orofino, Anna Floriana Resta e Domenico Mutino.; Con Del. n. 424 del 19.10.2016, il Direttore dell ARPAB ha indetto una procedura negoziata, per l affidamento del servizio, di durata triennale, per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali, prodotti dalle sedi di Potenza e di Matera e dal Centro Ricerche di Metaponto dell ARPAB, con l importo a base di gara di 130.000,00 ed il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.
Nella seduta del 22.12.2016 il seggio di gara: 1) escludeva dalla gara la Pellicano Verde S.p.A. e Ecological Systems S.r.l., in quanto non avevano indicato, ai sensi dell art. 95, comma 10, D.Lg.vo n. 50/2016, nell offerta economica i costi di sicurezza aziendali; 2) stilava la seguente graduatoria: 1 posto Antinia S.r.l., che aveva offerto il ribasso del 27,58%; 2 posto Salvaguardia Ambientale S.p.A., che aveva formulato il ribasso del 16,99%; 3 posto Econet S.r.l., che aveva offerto il ribasso del 14,71%; 4 posto Perna Ecologica S.r.l., che aveva formulato il ribasso del 14,26%. Pertanto, con Del. n. 70 del 28.2.2017 il Direttore dell ARPAB emanava il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della Antinia S.r.l.. Successivamente, però, in seguito all istanza di autotutela della Ecological Systems S.r.l. dell 1.3.2017, il Direttore dell ARPAB prima con Del. n. 87 dell 8.3.2017 sospendeva l efficacia della predetto provvedimento di aggiudicazione definitiva e poi con Del. n. 105 del 21.3.2017 (notificata in allegato alla nota ARPAB prot. n. 3234 del 21.3.2017) annullava la suddetta Del. n. 70 del 28.2.2017, richiamando la Delibera ANAC n. 2 dell 11.1.2017 e la Sentenza TAR Catania Sez. III n. 3217 del 12.12.2016, in quanto l omessa indicazione dei costi di sicurezza aziendali poteva essere sanata con il soccorso istruttorio, tenuto pure conto delle circostanze che la lettera invito del 24.10.2016 non aveva richiamato l art. 95, comma 10, D.Lg.vo n. 50/2016 e che la Ecological Systems S.r.l. aveva utilizzato il modello di offerta economica predisposto dall amministrazione, recante la dichiarazione di aver tenuto conto, nella preparazione dell offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore. La Antinia S.r.l. con il presente ricorso, notificato il 20/24.4.2017 e depositato l 1.5.2017, ha impugnato le predette Delibere n. 87 dell 8.3.2017 e n. 105 del 21.3.2017, deducendo la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 95, comma 10, e 83, comma 9, del D.Lg.vo n. 50/2016.
Il collegio osserva che, con ordinanza n. 525 del 25 luglio 2017, resa sul ricorso RG n. 613/2016, questo Tribunale ha rimesso alla Corte di Giustizia dell Unione europea questione pregiudiziale di interpretazione del diritto comunitario, volta ad accertare se quest ultimo osti all applicazione delle regole nazionali che impongono, senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio, l esclusione dalla procedura di gara nel caso di inosservanza dell obbligo di indicare separatamente nell offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro, anche qualora tale indicazione non sia prevista nel modulo predisposto dall amministrazione, che i concorrenti devono utilizzare per la presentazione delle offerte. Identica questione si pone nella odierna controversia, sicché - anche al fine di non ritardare la definizione del giudizio già pendente davanti alla Corte di Giustizia dell Unione europea - appare opportuno disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi degli artt. 79 cod. proc. amm. e 295 cod. proc. civ. in attesa della definizione della predetta causa pregiudiziale (per la non necessità di una nuova rimessione in assenza di argomenti nuovi, cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, I, ord. n. 5849 del 17 maggio 2017 e T.A.R. Marche, ord. n. 38 del 16 gennaio 2017). P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata sospende il giudizio, ai sensi degli artt. 79 e ss. cod. proc. amm. e 295 cod. proc. civ. Così deciso in Potenza nelle camere di consiglio dei giorni 10 maggio 2017 e 22 luglio 2017, con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Caruso, Presidente, Estensore Pasquale Mastrantuono, Consigliere Benedetto Nappi, Referendario IL PRESIDENTE, ESTENSORE Giuseppe Caruso
IL SEGRETARIO