Consiglio Nazionale del Notariato



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Consiglio Nazionale del Notariato REGOLAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA DI CUI AGLI ARTT. 21 E 22 DELLA LEGGE 16 FEBBRAIO 1913, N. 89 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI Capo I Istituzione e finalità del Fondo di garanzia Art. 1 1. Il Fondo di garanzia, istituito dal Consiglio Nazionale del Notariato ai sensi dell articolo 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni, è disciplinato dal presente regolamento, emanato ai sensi del secondo comma dell articolo 21 della stessa legge. Art. 2 1. Il patrimonio del Fondo è destinato al ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell esercizio della sua attività professionale, non coperti da polizze assicurative ed accertati ai sensi dell articolo 22, commi 3 e 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. 2. E escluso in ogni caso il ristoro di danni, ancorché derivanti da reato, imputabili a qualsiasi titolo a soggetti diversi dal notaio. 3. Il patrimonio del Fondo non può essere impegnato per finalità diverse da quelle di cui al comma 1. 4. I soggetti danneggiati possono presentare le istanze di ristoro dei danni di cui al comma 1 solo a carico del patrimonio del Fondo. 5. Il Consiglio nazionale del notariato non risponde di tali danni in alcun modo con il restante suo patrimonio neanche in caso di incapienza del Fondo. Capo II Dotazione del Fondo di garanzia Art. 3 1. L ammontare del Fondo di garanzia viene determinato in misura non inferiore ad Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila). 2. Il patrimonio del Fondo è costituito da: a) i contributi versati dai notai in esercizio, secondo le modalità di seguito determinate; b) i proventi derivanti dall esercizio dell azione di rivalsa nei confronti di chi spetti; c) la dotazione residua del Fondo volontario temporaneo di solidarietà istituito dal Consiglio nazionale del notariato con delibera del 24 luglio 1998, n. 1/1384; d) gli incrementi finanziari derivanti dalla sua gestione.

Art. 4 1. La dotazione iniziale del patrimonio del Fondo è costituita da un contributo a carico di ciascun notaio in esercizio alla data del 1 gennaio 2007 pari ad euro 1.500,00 (millecinquecento) da versare entro il 26 gennaio dello stesso anno con le modalità di cui all articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, e successive modificazioni. 2. Ciascun notaio nominato successivamente alla data del 1 gennaio 2007 esegue il versamento del contributo di cui al comma 1 entro il giorno 26 del mese di gennaio dell anno successivo all iscrizione a ruolo, con le modalità di cui allo stesso comma. 3. Il Consiglio nazionale del notariato può deliberare che il contributo sia versato in più rate. 4. Fatto salvo quanto dispongono i commi 1 e 2, per assicurare l integrità e l adeguatezza del Fondo, il Consiglio nazionale del notariato può deliberare ulteriori contributi obbligatori, anche a carattere periodico, a carico di tutti i notai in esercizio. 5. Tutte le somme versate sono definitivamente acquisite al Fondo e non danno luogo a diritto di ripetizione né ad obblighi di restituzione, anche quando il notaio cessa dall esercizio. Art. 5 1. Per garantire la disponibilità dell ammontare minimo del Fondo, fissato all art. 3, il Consiglio nazionale del notariato può deliberare il ricorso a forme di copertura assicurativa o fideiussoria. Capo III Amministrazione del Fondo di garanzia. Compiti del comitato di gestione Art. 6 1. Il Fondo è amministrato dal Consiglio nazionale del notariato. 2. Il Consiglio nazionale del notariato svolge le proprie funzioni mediante un comitato di gestione, il quale attua le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio nazionale del notariato. Art. 7 1. Il comitato di gestione è composto da cinque notai, anche a riposo, nominati dal Consiglio nazionale del notariato. Almeno tre componenti dovranno essere nominati tra i membri del Consiglio Nazionale, che provvede altresì alla nomina del presidente e del vice-presidente. 2. Il comitato di gestione dura in carica tre anni e comunque fino all insediamento del nuovo Consiglio nazionale del notariato. I suoi membri sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi. 3. Ai componenti del comitato di gestione non spetta indennità per la carica. I gettoni di presenza potranno essere attribuiti secondo quanto dispone il Regolamento Criteri e modalità per il rimborso delle spese e per la

corresponsione dei gettoni di presenza del Consiglio Nazionale del Notariato. 4. Ai componenti del comitato di gestione spetta il rimborso delle spese. 5. Il comitato di gestione provvede alla: a) raccolta delle risorse finanziarie e amministrazione delle stesse nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all articolo 6 comma 2; b) predisposizione del rendiconto dell esercizio annuale, da presentare al Consiglio nazionale del notariato entro il 31 marzo di ogni anno. Il rendiconto è sottoposto all approvazione del Consiglio nazionale del notariato e le sue risultanze sono riportate con voci separate nel bilancio dello stesso Consiglio nazionale; c) redazione del bilancio attuariale ventennale da comunicare al Consiglio Nazionale del Notariato unitamente al rendiconto dell esercizio annuale. 6. Il comitato di gestione provvede altresì a: a) ricevere e valutare le domande di risarcimento; b) determinare e liquidare i danni da ristorare; c) esercitare le azioni di rivalsa e cautelari. 7. Il presidente del comitato di gestione, ed in sua assenza o impedimento, il vice presidente, hanno funzioni esecutive e di rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio. 8. I mandati di pagamento e le disposizioni bancarie sono firmati in conformità al regolamento di contabilità del Consiglio nazionale del notariato. 9. Al fine di svolgere le attività di cui ai commi 5 e 6, il Comitato si avvale di norma delle strutture del Consiglio Nazionale del Notariato. Ove circostanze particolari lo richiedano può avvalersi di consulenti e avvocati. Art. 8 1. Il comitato di gestione viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima. Nell avviso sono indicati il giorno, il luogo e l'ora dell adunanza e l'ordine del giorno. 2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni due mesi. 3. Il comitato di gestione si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. 4. Il comitato nomina, tra componenti della struttura del Consiglio Nazionale del Notariato, un segretario che redige i verbali delle adunanze. 5. Le riunioni del comitato di gestione possono svolgersi con la presenza dei suoi componenti in più luoghi, audio/video collegati. In tal caso la riunione ha luogo ove è presente il Presidente, indipendentemente dal luogo ove si trovi il soggetto verbalizzante e devono essere osservate le seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali: a) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare,

ricevere o trasmettere documenti. Art. 9 1. La funzione di controllo contabile della gestione del Fondo spetta al collegio dei revisori del Consiglio nazionale del notariato che predispone una relazione annuale al rendiconto di esercizio del comitato di gestione. 2. I revisori hanno facoltà di accedere ai documenti contabili, chiedere al comitato di gestione qualunque altra notizia ritenuta utile e partecipare alle riunioni del comitato. 3. I revisori esercitano altresì ogni altro compito e prerogativa ad essi spettanti secondo la vigente normativa. Art. 10 1. Le spese per l amministrazione e la gestione del Fondo sono imputate a carico del Fondo e corrisposte con prelievo diretto dal suo patrimonio. 2. Le delibere di spesa fino all ammontare di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) sono adottate dal presidente del comitato di gestione del Fondo. Oltre tale importo esse sono deliberate dal comitato di gestione. Capo IV Accesso al Fondo di garanzia Art. 11 1. I soggetti che hanno subito un danno previsto dall articolo 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, possono domandarne il ristoro al Fondo di garanzia. 2. Non può essere domandato al Fondo il ristoro di danni, che non si siano già verificati alla data della richiesta con particolare riguardo agli interessi, anche legali, ancora non maturati a tale data. Parimenti, non maturano interessi sulla somma corrispondente all ammontare del danno ammesso al ristoro a carico del Fondo. 3. Le richieste sono accolte senza il riconoscimento di privilegi o diritti di prelazione. Tali privilegi e diritti restano impregiudicati nei rapporti tra le parti e il notaio e possono essere fatti valere nei confronti dello stesso notaio per l ammontare del danno non ristorato dal Fondo. 4. Sono altresì fatti salvi tutti i diritti delle parti danneggiate nei confronti del notaio per i danni che non siano stati ristorati dal Fondo. 5. Per essere ammesso al ristoro del danno il richiedente deve fornire la prova: a) che il reato è imputabile ad un notaio ed è stato accertato con sentenza passata in giudicato anche ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale. In caso di estinzione del procedimento penale il reato può essere accertato con sentenza civile passata in giudicato. L ammontare del danno deve essere stato liquidato dalla sentenza che accerta il reato ovvero da successiva sentenza passata in giudicato; b) che il danno è stato commesso dal notaio nell esercizio della sua attività; c) che il danno non è coperto da polizza assicurativa; d) che il danno non è stato altrimenti risarcito. 6. Il richiedente non è tenuto a dimostrare di aver preventivamente escusso il Notaio responsabile del danno.

7. Il richiedente é inoltre tenuto a produrre ogni altro documento richiesto dal comitato di gestione al fine di accertare il danno subito ed il suo ammontare. 8. Nel caso in cui il Comitato di Gestione ne dovesse riscontrare i presupposti di opportunità, sentito il Consiglio Nazionale del Notariato, potrà liquidare il danno anche prima della conclusione del procedimento di cui al successivo art. 13. Capo V Presentazione delle richieste, istruttoria, liquidazione e pagamento Art. 12 1. La richiesta di ammissione al ristoro deve essere inoltrata, a pena di decadenza, al Consiglio nazionale del notariato Fondo di Garanzia, nella sua sede in Roma, via Flaminia n. 160, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita entro un anno dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di cui all art. 11, comma 5, lettera a). Art. 13 1. Il comitato di gestione dà avviso al richiedente dell apertura del procedimento istruttorio, svolge, anche di propria iniziativa, tutti gli accertamenti e le indagini che ritiene necessarie o comunque opportune, fatto salvo quanto dispone l articolo 11, comma 5, e può richiedere all istante chiarimenti e la produzione di documenti, certificazioni ed attestazioni, anche ai sensi del T.U. approvato con la legge n. 443/2000. 2. Il procedimento si conclude con la delibera di ammissione al ristoro dei danni o di diniego. 3. Non maturano a carico del fondo interessi di qualsiasi natura sulle somme richieste a titolo di ristoro dei danni. Art. 14 1. Entro il 31 marzo dell anno successivo a quello in cui l istanza è accolta, il comitato di gestione delibera in ordine al pagamento di tutti i ristori ammessi nell anno precedente, fatta salva la facoltà di cui all articolo 11, comma 8. 2. L ammontare complessivo delle somme annualmente erogate dal Fondo non può essere superiore all importo di Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila). 3. Nel caso l ammontare complessivamente liquidato per tutte le domande accolte in ciascun anno, ecceda tale limite, il comitato di gestione ripartisce la somma di euro 7.500.000,00 in proporzione all ammontare delle stesse domande, salva la facoltà discrezionale di offrirne il pagamento integrale, senza applicazione di interessi, in più annualità. 4. La rateazione proporzionale opera su tutte le domande accolte nell anno. 5. Il pagamento di tali annualità è anteposto al pagamento delle istanze accolte negli anni successivi. Art. 15 1. In sede di riparto proporzionale del Fondo, non può essere fatto valere alcun privilegio o diritto di prelazione, ai sensi dell articolo 11, comma 3.

2. In nessun caso, quando si procede al riparto proporzionale, i richiedenti potranno presentare nuove istanze di ristoro dei danni durante le successive annualità al fine di ottenere il pagamento delle somme eccedenti il limite di cui agli articoli 3 e 14, fatto salvo l art. 14, comma 2. Art. 16 1. Il pagamento di qualsiasi importo, comunque determinato, è subordinato alla preventiva surrogazione del Consiglio Nazionale del Notariato nel credito vantato nei confronti del notaio responsabile del danno fino a concorrenza degli importi versati al danneggiato, oltre interessi legali e spese legali sostenute. 2. In nessun caso i richiedenti potranno richiedere successive erogazioni ed integrazioni, rispetto agli importi effettivamente liquidati. Capo VI Disposizioni finali Art. 17 1. Il Fondo di garanzia ristora i danni derivanti da reato commessi a far data dalla data di costituzione del Fondo stesso. Art 18 1. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto che le approva.