Il Regolamento sul GECT: l attuazione in Italia e la discussione in atto. Avv. Maria Antonietta Greco

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Il Regolamento sul GECT: l attuazione in Italia e la discussione in atto Avv. Maria Antonietta Greco Segreteria Generale della Programmazione Direzione Riforme Istituzionali Venezia, 31 marzo 2008 1

Il Regolamento GECT Il Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea il 31/07/2006. E entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. dell Unione europea ed è applicabile dal 1 agosto 2007. Entro il 2011 la Commissione elaborerà un rapporto sull attuazione del Regolamento e potrà proporne la revisione. 2

Attuazione negli Stati Membri Gli Stati membri adottano le disposizioni che reputano opportune per assicurare l effettiva applicazione del regolamento (art. 16 Reg). Alcuni Paesi UE hanno già recepito il regolamento Altri Paesi, tra cui l Italia, sono in fase di adeguamento 3

Attuazione negli Stati Membri Ungheria Gran Bretagna Bulgaria Portogallo Romania Grecia Spagna 25 giugno 2007 1 agosto 2007 29 agosto 2007 8 novembre 2007 12 novembre 2007 23 novembre 2007 18 gennaio 2008 4

Attuazione negli Stati Membri ITALIA FRANCIA GERMANIA BELGIO Ad oggi risultano in fase di adeguamento 5

Attuazione in Italia Nell agosto 2007 lo Stato italiano per dare esecuzione alle disposizioni del Regolamento GECT ha approvato uno schema di DPR recante Norme per l applicazione del regolamento ( ) n. 1082/2006 del 5 luglio 2006, relativo all istituzione di un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT). 6

Criticità Nel mese di settembre 2007 lo schema di decreto è stato esaminato dai Gruppi Tecnici interregionali e misti con lo Stato (nominati nell ambito della Commissione Affari Comunitari della Conferenza delle Regioni nonché della Conferenza Unificata Stato-Regioni ed Autonomie locali). Le Regioni hanno manifestato in quella sede alcune perplessità, in particolare, con riguardo a: Problema della partecipazione dei Paesi terzi Personalità Giuridica Complessità procedurale per la costituzione del GECT Compiti del GECT 7

Attuazione in Italia Il Consiglio di Stato, con proprio parere reso sullo schema di DPR governativo (Adunanza del 9 ottobre 2007), ha indicato come necessario il ricorso allo strumento legislativo in luogo di quello regolamentare, per recepire le norme nell ordinamento interno. Il Governo pertanto ha abbandonato l iter di approvazione dello schema di decreto al fine di predisporre un progetto di legge. 8

Osservazioni delle Regioni Le osservazioni espresse dalle Regioni sono state recepite in un Documento unitario del Coordinamento tecnico delle Regioni ( Sintesi prime osservazioni delle Regioni e delle Province autonome sullo schema di DPR recante applicazione del Regolamento (CE) n. 1082/2006 ) ed illustrate ai referenti del Governo. I rappresentanti del Governo si sono riservati di esaminare le richieste nelle competenti sedi istituzionali al fine di procedere alla modifica del DPR nel senso richiesto dalle Regioni. 9

1^ Osservazione - Partecipazione dei Paesi Terzi Il GECT è un organismo transfrontaliero pertanto i componenti devono appartenere ai territori di almeno due Stati UE; i membri possono essere: Stati UE (risolve problema piccoli Stati centralizzati) Autorità regionali e locali Organismi di diritto pubblico Associazioni composte da organismi che appartengono ad una della categorie sopra indicate Quindi solo soggetti pubblici 10

Problema Non è esclusa tuttavia la possibilità che entità di Paesi terzi (non membri della U.E.) partecipino ad un GECT qualora lo consentano la legislazione del Paese terzo o gli accordi tra Stati membri e Paesi terzi (16 considerando ). previsione solo nel 16 considerando del Regolamento mancanza di previsione nel testo del Regolamento Posizione dello Stato Italiano: -Risposta per Euroregione c.d. Villa Manin (rinvio) -Scelta nello schema DPR (condizione unica) 11

2^ Osservazione - Personalità giuridica Il GECT ha personalità giuridica secondo la normativa applicabile nello Stato in cui ha la sede sociale (art.1). Non è detto nel Regolamento se si debba trattare di personalità di diritto pubblico o privato o di entrambe. La scelta spetta allo Stato membro, in conformità al proprio ordinamento, in sede di recepimento della normativa. La scelta dello Stato italiano non è stata molto chiara.. 12

3^ Osservazione - Complessità procedurale La procedura di notifica prevista nello schema di DPR era complessa e molto dettagliata andava ben oltre a quanto necessario per il recepimento del regolamento secondo le Regioni invasiva delle proprie competenze Rischio che le Regioni italiane partecipino solo a GECT costituiti da altri Paesi 13

4^ Osservazione - Compiti del GECT I compiti principali secondo il Regolamento sono: a) attuazione di programmi o di progetti di cooperazione territoriale finanziati dall Unione Europea con fondi strutturali b) realizzazione di specifiche azioni di cooperazione territoriale tra i suoi membri anche senza finanziamento dell Unione Europea (art. 7) Il DPR elencava puntualmente i compiti del GECT col rischio di limitare la previsione comunitaria 14

AD OGGI.. Con la conversione del decreto-legge c.d. Milleproroghe (legge n. 31/2008), il Governo italiano non ha risposto alle aspettative delle Regioni riguardo all attuazione del Regolamento GECT. Non lo ha fatto con la legge comunitaria 2007 (L. n. 34 del 25/02/2008). Non lo ha fatto con la Legge finanziaria 2008 La legge statale è tuttavia strumento indispensabile. 15

GECT Strumento giuridico europeo per la realizzazione di progetti di Euroregione MATRIOSCA (rinvio) EUROREGIONE c.d. VILLA MANIN (nome non ufficiale) 16

EUROREGIONE (I) Veneto, Friuli Venezia Giulia, Carinzia, Slovenia e Contee croate Istria e Litoraneo-montana elaborano una Dichiarazione d intenti per la realizzazione di una Euroregione (ottobre 2005). lo Stato oppone le seguenti osservazioni: - l Italia non ha stipulato (previ) accordi bilaterali di cooperazione con la Slovenia e la Croazia - la Slovenia non possiede enti territoriali interni con cui le Regioni possono concludere intese 17

EUROREGIONE Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia concordano di stipulare un Protocollo di collaborazione Trilaterale comunque aperto alla cooperazione con Slovenia e Contee croate. 18

EUROREGIONE (II) A seguito dell emanazione del Regolamento sul GECT si avvia il percorso per realizzare l Euroregione utilizzando tale strumento. All istituzione del GECT/Euroregione lo Stato oppone: - la Croazia non è Stato membro UE (lo è diventata, invece, la Slovenia) e pertanto le Contee croate non possono partecipare al GECT - è in ogni caso necessario attendere il recepimento della normativa da parte dello Stato 19

EUROREGIONE (III) c.d. Villa Manin La Regione del Veneto, la Regione Friuli Venezia Giulia, il Land austriaco della Carinzia e le Contee croate Istriana e Litoraneo Montana siglano (21 giugno 2007) l accordo per la costituzione di un Gruppo di lavoro con il compito di: - esaminare il Regolamento GECT - definire una bozza di statuto e di convenzione per l istituzione di un GECT Posizione della Slovenia.. 20

EUROREGIONE Il Gruppo di lavoro ha elaborato una bozza di Convenzione e di Statuto sulla quale è stata raggiunta una prima ampia condivisione da parte dei Presidenti di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia, riunitisi nel mese di novembre 2007 a Duino (TS). Nel corso dell incontro trilaterale è stato concordato che la futura Euroregione avrà sede a Trieste. E stata prevista la successiva adesione di Paesi Terzi. 21

Grazie per l attenzionel attenzione Segreteria Generale della Programmazione Direzione Riforme Istituzionali e Processi di Delega 22