Newsletter. Notiziario settimanale 17-23 aprile 2000. Marketing pubblicitario: viola la privacy l archivio non aggiornato



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Newsletter Notiziario settimanale Marketing pubblicitario: viola la privacy l archivio non aggiornato Riccometro: il Garante chiede maggiore chiarezza su flussi di dati Controlli sui lavoratori che accedono ad Internet Autocensura sul Web 1

Newsletter 2000 MARKETING PUBBLICITARIO: VIOLA LA PRIVACY L ARCHIVIO NON AGGIORNATO Le imprese che utilizzano dati personali per l invio a domicilio di materiale pubblicitario devono provvedere all aggiornamento dei nominativi contenuti negli archivi e nelle mailing list. Il trattamento di dati personali inesatti o non aggiornati contrasta, infatti, con la legge sulla privacy ed espone il titolare della banca dati all applicazione delle misure previste per tutelare il diritto alla riservatezza. Lo ha stabilito il Garante in un provvedimento con cui ha ordinato ad una casa editrice di procedere alla cancellazione dei dati personali di un cittadino che si era rivolto all Autorità lamentando la violazione delle norme che consentono di opporsi al trattamento dei dati personali a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario. Secondo l autore del ricorso la società editrice non aveva ottemperato alla richiesta di procedere alla cancellazione del suo nominativo dalla banca dati. Da un colloquio telefonico successivo a tale richiesta era, infatti, emerso che le informazioni in questione erano ancora presenti tra i codici cliente relativi alla mailing list aziendale anche se associate ad un indirizzo diverso dal nominativo che la società asseriva di avere, invece, cancellato dalla propria banca dati. L Autorità, dopo aver constatato che i dati personali ancora in possesso della società editrice corrispondevano effettivamente a quelli dell interessato e non ad un suo omonimo, come invece sostenuto dall azienda, ne ha disposto la cancellazione. RICCOMETRO: IL GARANTE CHIEDE AL GOVERNO MAGGIORE CHIAREZZA SUI FLUSSI DI DATI In occasione della prevista revisione della disciplina sul riccometro, occorre introdurre disposizioni che rendano più chiaro e facilmente ricostruibile il flusso e l utilizzo dei dati raccolti. L istituzione presso l Inps di una banca dati, collegata con le pubbliche amministrazioni interes- 2

Newsletter 2000 sate dall applicazione delle norme sulle prestazioni sociali agevolate, deve essere accompagnata da più precise misure di trasparenza a tutela della privacy degli assistiti. Lo ha stabilito il Garante in un parere fornito su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito allo schema di decreto legislativo varato dal Governo per semplificare e perfezionare il nuovo sistema di valutazione della situazione economica dei soggetti che chiedono di essere ammessi alle agevolazioni. Il provvedimento integra e modifica il decreto del 1998 che istituisce il riccometro con una serie di norme volte, tra l altro, a ridurre gli adempimenti posti a carico dei richiedenti e a chiarire le modalità di calcolo delle detrazioni. Ma, soprattutto, prevede l istituzione presso l Inps di una banca dati centralizzata di notevoli dimensioni collegata con una vasta gamma di enti. Il Garante ha, infatti, sollecitato il Governo ad integrare le norme previste nello schema di decreto legislativo, con ulteriori misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza sulle modalità di utilizzo e di circolazione delle informazioni di carattere personale contenute anche nella banca dati da istituire presso l Inps, sia con riferimento ai dati comuni, sia in relazione a quelli di tipo sensibile raccolti dalle singole amministrazioni. Tale esigenza, ha sottolineato l Autorità, assume particolare rilievo in relazione ai controlli svolti dalle amministrazioni erogatrici sulle posizioni dei soggetti che percepiscono prestazioni agevolate. Per quanto riguarda i dati comuni il Garante ha precisato che l interconnessione o il collegamento tra gli archivi e la banca dati dell Inps dovrà avvenire in presenza di una norma speciale che autorizzi lo scambio dei dati e stabilisca i limiti entro i quali deve avvenire il trattamento delle informazioni. L Autorità ha comunque chiesto al Governo di inserire nello schema di provvedimento uno specifico richiamo alla legge sulla privacy che consente ai soggetti pubblici, in mancanza di una specifica disciplina, di comunicare e diffondere dati personali, purché ciò sia considerato necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ipotesi, tuttavia, il trattamento dei 3

Newsletter 2000 dati deve essere preventivamente comunicato al Garante che può vietarlo nel caso in cui si ravvisino violazioni della legge sulla privacy. Per quel che concerne, invece, il trattamento dei cosiddetti dati sensibili (salute, vita sessuale, opinioni politiche, sindacali e religiose), l Autorità ha chiesto al Governo di inserire nel decreto un esplicito rinvio alle norme che consentono alle pubbliche amministrazioni di eseguire solo le operazioni (inclusa quella di comunicazione e diffusione) strettamente necessarie al perseguimento di rilevanti finalità pubbliche individuate dalla legge e di fissare tale stretta necessità attraverso appositi regolamenti. In base a tale disciplina, inoltre, i dati sulla salute devono essere trattati con tecniche di cifratura e conservati, in determinate circostanze, separatamente dagli altri. L Autorità ha mosso ulteriori rilievi sulla previsione di una norma che consentirebbe all Inps, invece che alla Presidenza del Consiglio, come appare dalla legge delega, di definire una procedura informatica atta a facilitare la raccolta e l utilizzazione delle informazioni necessarie per l accesso alle agevolazioni. Il Garante ha, infine, colto l occasione per ribadire alcuni principi già segnalati in un pronunciato all epoca del varo della nuova disciplina, in particolare riguardo alla necessità di conciliare meglio le finalità pubbliche del riccometro con il diritto alla privacy dei cittadini. CONTROLLI SUI LAVORATORI CHE ACCEDONO A INTERNET In relazione alla questione dei controlli sui lavoratori attraverso un software che consentirebbe alle aziende di monitorare l accesso alle reti telematiche da parte di dipendenti che utilizzano computer, l Autorità Garante per la protezione dei dati personali rende nota la decisione, assunta nella riunione di giovedì 13 aprile, di aver avviato accertamenti e di aver chiesto alla società distributrice del software e alle aziende che ne farebbero uso ogni notizia ed informazione utile per una piena valutazione del caso. 4

Newsletter 2000 AUTOCENSURA SUL WEB (Articolo pubblicato su Libération del 7 aprile) La normativa sul commercio elettronico non si concilia con la libertà di espressione. Un emendamento relativo all identificazione dei servizi online è stato adottato il 22 marzo scorso dall Assemblea nazionale. Pertanto, (salvo successive modifiche al testo) chiunque editi un sito Web ovvero pagine personali o un gruppo di discussione, avrà l obbligo di identificarsi rispetto ai terzi in modo diretto o indiretto ossia, dovrà declinare le proprie generalità. In caso di dichiarazioni mendaci, si rischia la condanna a sei mesi di reclusione e 50.000 franchi di multa. Il principio generale è quello di un identificazione diretta (attraverso la messa in rete, online, della propria identità); tuttavia, l identificazione avviene in modo indiretto se il soggetto in questione non esercita l attività di editing a titolo professionale. In tal caso, gli elementi identificativi dovranno essere forniti all intermediario tecnico, ossia al soggetto che ospita il servizio sul proprio server, il quale dovrà peraltro assicurarsi del rispetto di tale obbligo da parte dei clienti. In questo caso, e solo in questo caso, la persona che edita le pagine Web potrà utilizzare uno pseudonimo sul proprio sito. Ma che significa esprimersi a titolo professionale? Il problema è stato sollevato dal deputato Patrick Bloche: Prendiamo il caso del dipendente di un impresa che, durante l orario di lavoro, crei pagine personali, esprima critiche rispetto al datore di lavoro o semplicemente eserciti i propri diritti di dipendente ovvero il diritto all espressione sindacale. Siamo di fronte ad un espressione professionale o personale? Nessuno può stabilirlo con certezza. In altri termini, i dipendenti in oggetto dovrebbero rivelare in rete la propria identità, e quindi diciamolo pure esporsi al rischio di rappresaglie, oppure potrebbero utilizzare uno pseudonimo che li protegga, sia esso individuale o collettivo? Tenuto conto, fra l altro, del fatto che non tutti i dipendenti sono ovviamente tutelati in quanto delegati sindacali, rappresentanti del personale o membri della commissione d impresa; che questi stessi dipendenti godono, come chiunque, del diritto legittimo di esprimersi, singolarmente o 5

Newsletter 2000 collettivamente, e dunque, in particolare, del diritto di critica; che la critica è, per principio, libera, e che può dare luogo ad abusi solo in determinate circostanze; che l autorità giudiziaria e solo essa ha il diritto di pronunciarsi su tali abusi... Che norma è mai questa, che vorrebbe subordinare il diritto all espressione, quella presente in Rete a pieno titolo, alla previa dimostrazione della propria identità? E che ne è, allora, di coloro che di un identità sono privi? I sans-papiers, per fare solo un esempio, si vedrebbero di fatto impedire la possibilità di editare servizi online. Si tratta forse di un interpretazione della libertà promessa da Internet, l unica che veramente conti non soltanto la libertà di navigare, di leggere, di informarsi, in una parola, di essere ancora e sempre tributari del sapere altrui, ma anche la libertà per l internauta di pubblicare, di editare un testo, la possibilità che gli viene offerta di mettere a sua volta le proprie informazioni a disposizione del pubblico? C è comunque una certa coerenza in tutto ciò. Perché trattandosi di reti, c è una certa logica all opera da quando esse sono entrate nello spazio pubblico. Ha un nome banale che è sulla bocca di tutti: commercio elettronico. Vediamo di precisare. Non il commercio in quanto tale, il commercio che non vorrebbe curarsi che di se stesso, che vorrebbe occuparsi solo degli affari e di nient altro, e dal quale ci si potrebbe attendere che, incidentalmente, giungano sviluppo e piena occupazione. No, la logica in oggetto è quella di un incrocio fra commercio e libertà, o meglio, di un travalicare del primo rispetto alle seconde. Si tratta del commercio in quanto norma che va ad occuparsi, spesso senza neppure averne coscienza, di un ambito che non è il suo quello del diritto all informazione e, più in generale, delle libertà fondamentali. È l approccio adottato anche dalla Commissione europea, che in una stessa proposta di direttiva sul commercio elettronico mette fianco a fianco l identificazione delle comunicazioni commerciali e quindi il diritto dell economia e la responsabilità dei fornitori di accesso e di servizi e quindi, di fatto, la libertà di espressione. Mischiando in questo modo orientamenti 6

Newsletter 2000 che, seppure non contrastanti, dovrebbero rimanere distinti gli uni dagli altri, il diritto rischia (come si è visto lo scorso 22 marzo) di partorire costruzioni ibride, e in futuro forse ancora più problematiche. Non era certo questa l intenzione del Governo. La regola dovrebbe essere semplice: per quanto attiene alla libertà di espressione, non dovrebbe esistere alcuna censura preventiva. Il controllo non può che essere esercitato a posteriori. Bene, sappiamo tutti che c è qualcosa di peggiore della censura: è l autocensura. Nel caso specifico si tratta del timore di esporsi, di offendere, di dispiacere, anche se il messaggio messo in Rete è perfettamente legale. In tal modo ci si priva anche di una grande ricchezza creativa. Perché pubblicare sotto pseudonimo, anche in forma anonima, a titolo professionale o meno, non significa il rifiuto di assumersi la responsabilità di quanto scritto. Vuol dire, senza alcun dubbio, crearsi una nuova identità, un identità si potrebbe dire virtuale. In quanto cittadino in questo caso della Rete, e pienamente legittimato a trovarvisi chi mi impedirà di crearmi una nuova identità? Chi potrà obbligarmi a dichiarare chi sono per avere il diritto di parlare? Nessuno. Altrimenti bisogna smettere di parlare di libertà. 7