RISOLUZIONE N. 160/E QUESITO



Documenti analoghi
RISOLUZIONE N. 441/E QUESITO

Roma, 03/08/2009 QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 74/E QUESITO

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma, 13 maggio 2010

OGGETTO: IVA. - Prestazioni di servizi effettuate da cooperative sociali nell ambito dei progetti per lavori di utilità sociale.

RISOLUZIONE N.254/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.55/E QUESITO

Circolare N. 35 del 4 Marzo 2016

RISOLUZIONE N. 73/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

OGGETTO: Interpello n /2002. ART. 11, legge 27/07/2000, n Articolo 1, legge n. 449 del 1997.

RISOLUZIONE N. 93/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 109/E. Roma, 23 aprile Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n Erogazioni liberali ai sensi dell art. 100, comma 2, lettera m), del TUIR.

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 253/E. Roma, 19 giugno Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 151/E. Roma, 11 giugno 2009

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N. 166/E

OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

RISOLUZIONE N. 328/E

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS.

RISOLUZIONE N. 74/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

RISOLUZIONE N. 200/E

Risoluzione del 26/08/2009 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

Roma, 19 novembre 2014

Via Repubblica Biella Tel: Fax: C. F.: Internet: mailbox@biella.cna.

RISOLUZIONE N. 323/E

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 56/E QUESITO

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

Roma, 30 ottobre 2008

RISOLUZIONE N. 121/E

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 107/E

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013

Roma, 09 settembre 2003

Roma, 15 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 241/E. Con istanza d interpello presentata dalla società ALFA NV in data 2009 è stato esposto il seguente quesito.

RISOLUZIONE N. 76/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, è stato esposto il seguente: QUESITO

OGGETTO: Istanza di interpello - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Trattamento fiscale delle indennità assegnate per trasferte art.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO

dell art. 4, punto 3 dello Statuto (allegato all istanza). Tale ultima disposizione i soci beneficiari individuali,

RISOLUZIONE N. 296/E

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

Agenzia delle Entrate: risoluzione 22/E del 2 aprile 2013

Risoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 19 maggio 2010

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

RISOLUZIONE N. 454/E

RISOLUZIONE N. 90 /E

Risoluzione n. 114/E

OGGETTO: Consulenza giuridica Imposta regionale sulle attività produttive Deduzioni IRAP Cuneo fiscale Richiesta parere

OPENKEY S.r.l. - Via Luigi Dari, , Ascoli Piceno (AP) info@openkey.it RISOLUZIONE N. 43/E

RISOLUZIONE N. 207 /E

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

CIRCOLARE N.31/E. Roma, 2 luglio Direzione Centrale Servizi ai contribuenti

Ai Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti.

Risoluzione n. 343/E

RISOLUZIONE N. 87/E. Roma, 20 agosto Direzione Centrale Normativa

RISOLUZIONE N. 100/E

RISOLUZIONE N. 31/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 100/E. Roma, 08 aprile Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N.95/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente

AGEVOLAZIONI FISCALI PER PRIVATI E IMPRESE COME DONARE ALL ASSOCIAZIONE CUORE AMICO FRATERNITÀ ONLUS

RISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente

OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

RISOLUZIONE N. 390 /E

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 158/E

ARTICOLO 100, DPR 917/1986

Transcript:

RISOLUZIONE N. 160/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 giugno 2009 OGGETTO: Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Erogazioni liberali alle ONLUS effettuate tramite il datore di lavoro. Art. 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR. Art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005 n.35. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR e dell art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 2005, n.80 è stato esposto il seguente QUESITO ALFA S.p.A. fa presente di avere intenzione di promuovere un programma denominato BETA consistente nella raccolta di fondi tra i propri dipendenti da destinare a specifiche iniziative promosse da alcune ONLUS. La raccolta fondi dovrebbe essere operata su base volontaria, attraverso un autorizzazione alla Società a trattenere sullo stipendio l importo che il dipendente intende donare ad una o più ONLUS. Ciò premesso l interpellante sottopone all attenzione dell Agenzia la procedura che intenderebbe adottare chiedendo se la stessa: - sia corretta ed idonea ad assicurare la piena tracciabilità dell operazione di raccolta e di versamento dei contributi alle ONLUS beneficiarie garantendo l effettuazione da parte dell Amministrazione finanziaria di efficaci controlli volti a prevenire eventuali abusi;

2 - sia corretta ed idonea ad assicurare al dipendente, che ha versato per il tramite di ALFA il proprio contributo alla ONLUS o alle ONLUS prescelte, il diritto alla detrazione, tramite il sostituto d imposta, dell onere previsto dall articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR, ovvero alla deducibilità dell onere ai sensi dell art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico). SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL INTERPELLANTE La società istante ritiene, anche alla luce di quanto precisato nella risoluzione n. 441/E del 17 novembre 2008, che ai propri dipendenti che autorizzino la trattenuta dallo stipendio di somme da destinare a iniziative promosse da ONLUS possa essere riconosciuta, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, la detrazione delle somme donate ai sensi dell articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR, oppure, in alternativa, in sede di dichiarazione dei redditi, la deducibilità ai sensi dell art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. A tal fine, per assicurare la riferibilità al dipendente delle somme donate alle ONLUS e la tracciabilità del versamento propone di adottare la seguente procedura: a) il dipendente autorizza singolarmente, con apposito modulo di adesione, la trattenuta dell ora di stipendio con l indicazione del mese o dei mesi di riferimento e conferisce, sempre nel modulo di adesione, mandato con rappresentanza alla società ad effettuare in suo nome e per suo conto l erogazione liberale a favore della ONLUS indicata in tale modulo, tramite postagiro;

3 b) la società trattiene l importo concordato corrispondente all ora o alle ore di stipendio nel mese o nei mesi prefissati indicando sul relativo cedolino una voce esplicativa dalla quale risulti che l importo viene trattenuto per essere versato a titolo di erogazione liberale ad una determinata ONLUS; c) mensilmente la società, sulla base di tali mandati, provvede ad effettuare, sugli specifici conti correnti postali intestati alle ONLUS, il relativo versamento, specificando nella causale che l erogazione liberale viene effettuata in nome e per conto dei dipendenti mandanti, con l indicazione del numero degli stessi ed il relativo mese di riferimento. Il versamento verrebbe effettuato non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello di effettuazione della trattenuta sul relativo cedolino; d) la società, in relazione a ciascun postagiro, compila e trasmette a ciascuna ONLUS un elenco in duplice copia contenente i nominativi dei donanti, l importo a ciascuno trattenuto e versato, il mese in cui è stata effettuata la trattenuta, la data e gli estremi del versamento; e) la ONLUS restituisce alla società una copia dell elenco corredata da una dichiarazione di ricevuta sottoscritta dal rappresentante legale, della somma totale ad essa versata con gli estremi del postagiro; f) la società, a conclusione del programma, rilascia nominativamente a ciascun dipendente/donante una specifica attestazione riepilogativa di tutte le erogazioni effettuate alle varie ONLUS prescelte, la quale conterrà, oltre i dati della società, una dichiarazione degli importi trattenuti in ciascun mese per ciascuna ONLUS, del relativo versamento effettuato a titolo di erogazione liberale in nome e per conto del dipendente, degli estremi del versamento stesso (data e numero di conto corrente intestato alla ONLUS). L attestazione conterrà anche la richiesta da parte della società al dipendente/donante di informarla, secondo modalità scelte dalla società stessa, sulla sua volontà di optare per la detrazione dall imposta (IRPEF) del 19% della somma donata (ex art. 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR) o per la sua intera deducibilità dall imponibile IRPEF (ex art. 14 del DL 35/2005); nel primo caso la detrazione d imposta verrà

4 riconosciuta automaticamente dalla Società in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto; nel secondo caso la deduzione dovrà essere fatta valere autonomamente dal dipendente in sede di dichiarazione dei redditi (mod. 730, Modello UNICO); g) ciascuna ONLUS, a conclusione del programma, invia ad ogni dipendente-donante una comunicazione attestante l entità complessiva dell erogazione ricevuta. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Con risoluzione n. 441/E del 14 novembre 2008 l Agenzia delle entrate ha precisato che il datore di lavoro nella veste di sostituto d imposta può riconoscere, in sede di conguaglio, la detrazione corrispondente al 19% dell importo da esso trattenuto al dipendente e versato per suo ordine e conto alla ONLUS a titolo di erogazione liberale ai sensi e nei limiti dell articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR rispettando le procedure precisate nella stessa risoluzione. Ciò posto si ritiene che la specifica procedura proposta nel caso di specie dalla Società interpellante, analoga a quella descritta nella citata risoluzione n. 441 del 2008, possa consentire, in via generale, al datore di lavoro di riconoscere in sede di conguaglio la detrazione corrispondente al 19 per cento dell importo trattenuto al dipendente e versato alla ONLUS ai sensi e nei limiti dell art. 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR oppure in alternativa possa consentire al dipendente di fruire della deducibilità dal reddito complessivo della somma donata ai sensi dall art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Si formulano, tuttavia, al riguardo le seguenti osservazioni. Riguardo al punto f) della procedura proposta, in merito alla possibilità per il dipendente di scegliere tra la detrazione o la deduzione della somma da lui donata, si precisa che detta scelta deve risultare da una espressa dichiarazione

5 sottoscritta dal dipendente, contenuta nel modulo di adesione oppure in un apposito modulo dalla quale risulti chiaramente la scelta operata dal dipendente per la detraibilità ai sensi dell art. 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR o per la deducibilità dal reddito complessivo ai sensi dell art. 14, comma 1, del decretolegge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Per quanto riguarda, infine, il punto g) della procedura proposta, in merito all attestazione delle somme donate complessivamente da ciascun dipendente, si precisa che la Società ALFA dovrà farsi carico di far attestare da ogni ONLUS l entità complessiva dell erogazione ricevuta dal singolo dipendente e di consegnare a quest ultimo la relativa ricevuta. Le Direzioni regionali e provinciali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.