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FAQ Decreto Ministro Sviluppo Economico 21 dicembre 2017 - Aggiornamento al 15/05/2019: eliminata FAQ D.4 - Aggiornamento al 07/06/2019: aggiunte FAQ C.2 e C.3 15 maggio 2019 Pag. 1

INDICE A. IMPRESE NEOCOSTITUITE.... 3 B. DATI DI CONSUMO.. 3 C. DATI ECONOMICI... 4 D. OPERAZIONI SOCIETARIE 4 15 maggio 2019 Pag. 2

A. IMPRESE NEOCOSTITUITE A.1 L azienda A è stata costituita negli anni precedenti al 2017, tuttavia per le annualità antecedenti al 2017 tale soggetto ha registrato un fatturato pari a zero ed un consumo pari a zero, non avendo dato inizio all attività produttiva. Tale azienda può inviare la dichiarazione a CSEA mediante la sezione dedicata sul portale alle imprese costituite nel 2017 secondo le definizioni dell art. 5, lett. d) del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017? Sì. In considerazione del fatto che ciò che rileva ai fini dell applicazione dell agevolazione è il profilo produttivo ed il consumo elettrico dell impresa, l azienda A che risulti di recente costituzione (costituita nel 2017 o negli anni precedenti) e che sia risultata inattiva dal punto di vista produttivo sino al 2017, può presentare la dichiarazione per l anno 2018. Resta inteso che l inattività produttività di cui sopra deve trovare riscontro nel bilancio e nell andamento dei consumi di energia elettrica, su tutti i punti di prelievo dell impresa dalla rete pubblica ed anche in relazione all eventuale autoconsumo. B. DATI DI CONSUMO B.1 All interno di un sistema ASSPC insiste un unita di consumo dell azienda A ed un unità di produzione della azienda B con consumi relativi ai servizi ausiliari di generazione. L impresa A che compila la dichiarazione energivori per l anno 2018 deve compilare il relativo Bilancio energetico ASSPC? No. L impresa A non deve dichiarare di essere titolare di almeno un punto di interconnessione con la rete pubblica a cui è connesso un sistema rientrante nella categoria ASSPC e quindi non deve compilare e trasmettere il Bilancio Energetico. Il bilancio deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui il sistema ASSPC sia caratterizzato dalla presenza di più unità di consumo gestite da soggetti differenti (P.IVA diverse) tipicamente appartenenti al medesimo gruppo societario. Si precisa, infatti, che i consumi afferenti ai servizi ausiliari e/o i consumi equiparati ai servizi ausiliari di generazione non sono da intendersi come unità di consumo. Per la definizione di unità di consumo si rimanda all art.1.1, lett. pp) del TISSPC (Allegato alla deliberazione 578/2013/R/EEL). Per ulteriori chiarimenti sui sistemi ASSPC si rimanda, altresì, alle FAQ pubblicate sul sito dell ARERA all indirizzo https://www.arera.it/allegati/faq/tisspc_faq.pdf ed in particolare alle FAQ D.1 e G.1 con riferimento ai servizi ausiliari. 15 maggio 2019 Pag. 3

C. DATI ECONOMICI C.1 L Azienda A ha comunicato un volume di affari per il triennio di riferimento 2014-2015-2016, ma, essendo in gestione semplificata, non ha un bilancio approvato. Come deve procedere per compilare la Dichiarazione 2018? Quali dati occorre inserire nelle Sezioni dedicate al VAL? L Azienda deve inserire i dati di bilancio in suo possesso seguendo il prospetto predisposto sul Portale e, come disciplinato dall art. 4.8 dell Allegato A della Delibera 921/2017/R/eel, sempre tramite il Portale, ai fini della registrazione nell elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, le società che non sono tenute alla revisione legale del proprio bilancio devono dichiarare che i dati utilizzati per il calcolo del VAL siano stati verificati da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010. C.2 L Azienda è stata inclusa nell elenco delle imprese a forte consumo di energia per l annualità di competenza 2019. Nel corso del medesimo anno, l Azienda finisce per ricadere in uno dei casi previsti dalla Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà : l essere entrata in stato di difficoltà in un momento successivo rispetto alla sottoscrizione e all invio della dichiarazione di accesso determina per l impresa la decadenza dal diritto a ricevere l agevolazione per le imprese a forte consumo di energia 2019? No. Infatti, ciò che rileva ai fini dell ammissione al sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica (art. 3, comma 2, del D.M. 21 dicembre 2017) è che l impresa, al momento della sottoscrizione e dell invio della dichiarazione, non sia in stato di difficoltà ai sensi della Comunicazione C(2014) 249/01 della Commissione Europea. Detta situazione pertanto potrà rilevare nel momento della dichiarazione per le agevolazioni dell anno successivo (nell esempio, il 2020). C.3 Il ricorso alla CIG, ordinaria, straordinaria o in deroga, rientra nei casi previsti dalla Comunicazione C(2014) 249/01 della Commissione Europea per la definizione di impresa in stato di difficoltà? La Cassa Integrazione Guadagni è un ammortizzatore sociale che consiste in una forma di integrazione sociale a tutela di situazioni di disoccupazione parziale dovute ad una riduzione o ad una sospensione dell attività lavorativa. 15 maggio 2019 Pag. 4

Non è pertanto uno dei casi previsti dalla Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà. Il ricorso da parte dell Azienda alla CIG, indipendentemente dalla sua forma, non determina pertanto, di per sé, la condizione di impresa in stato di difficoltà. L azienda dovrà comunque accertarsi di non ricadere nei casi previsti dalla medesima Comunicazione. D. OPERAZIONI SOCIETARIE D.1 L Azienda A è stata costituita in data 01/12/2014, dal conferimento del ramo di un Azienda B. Come deve essere compilata la Dichiarazione nella parte relativa al calcolo del VAL Anno 2014? I dati che l impresa A dovrà compilare ai fini dell invio della Dichiarazione Energivori 2018 sono quelli presenti nei rispettivi bilanci depositati ex art. Art. 2435 C.C. per ciascun anno del periodo di riferimento. Pertanto, se l impresa ha un bilancio depositato per l annualità 2014, dovrà inserire i dati relativi all annualità 2014. Se, invece, l impresa non ha un bilancio depositato per l annualità 2014, dovrà inserire i dati relativi all annualità 2015. Per le imprese costituite a cavallo d anno, infatti, si ritiene legittima la previsione che l atto costitutivo stabilisca la durata del primo esercizio sociale per un periodo non superiore a 15 mesi, decorrenti dalla data dello stesso atto. Ne discende che un Impresa nata a Dicembre 2014 possa avere il primo bilancio depositato al 31 Dicembre 2015. L estensione del periodo contabile ad un massimo di 15 mesi è avallata dalla prassi e trova conferma nella massima n. 116 dell'8 giugno 2010 del Consiglio notarile di Milano. D.2 L Azienda A è stata costituita in data 01/12/2014, dal conferimento del ramo di un Azienda B. Come deve essere compilata la Dichiarazione nella parte relativa al calcolo del VAL Anno 2014 se l Azienda non è tenuta al deposito del bilancio? Le Aziende che operano in regime di contabilità semplificata, per poter accedere alle agevolazioni di cui alla Delibera 921/2017/R/eel, devono dichiarare che i dati utilizzati per il calcolo del VAL siano stati verificati da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010. Ne consegue che le Imprese in questione sono soggette alla tenuta del bilancio, seppur non al deposito dello stesso. Per le imprese costituite a cavallo d anno si ritiene legittima la previsione che l atto costitutivo stabilisca la durata del primo esercizio sociale per un periodo non superiore a 15 mesi, decorrenti dalla data dello stesso atto. Ne discende che un Impresa nata a Dicembre 2014 possa avere il primo bilancio depositato al 15 maggio 2019 Pag. 5

31 Dicembre 2015. L estensione del periodo contabile ad un massimo di 15 mesi è avallata dalla prassi e trova conferma nella massima n. 116 dell'8 giugno 2010 del Consiglio notarile di Milano. Per le imprese non tenute al deposito del bilancio, pertanto, farà fede quanto riportato nell atto costitutivo. D.3 L Azienda A era energivora nel 2013 o 2014 e veniva incorporata/ fusa in altra B con P.IVA diversa. L impresa B, che non ha codice ATECO nell annesso 3 o 5 (e non è stata energivora nel 2013 o 2014), come può essere energivora per il 2018? A seguito dell operazione societaria intercorsa, il nuovo soggetto giuridico, qualora volesse essere considerato energivoro a partire dal 01/01/2018, è a tutti gli effetti tenuto al rispetto della nuova normativa dettata dal MiSE con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017. Ne discende che i requisiti richiesti per la qualifica di impresa a forte consumo di energia sono quelli di cui all art. 3, comma 1, lett. a) e b) del Decreto medesimo, per cui è necessario esercitare un attività che rientri tra quelle di cui all annesso 3 o 5 delle Linee Guida UE. La cd. clausola di grandfathering di cui all art. 3, comma 1, lett. c del Decreto è utilizzabile solo dall impresa, attualmente esistente, la cui P.IVA sia inserita negli Elenchi energivori 2013 o 2014. Se quella stessa impresa è stata, in forza dell operazione societaria, eliminata dal registro delle imprese e, quindi, non è più esistente, non potrà accedere a quella clausola e alle agevolazioni in forza della stessa riconoscibili. D.5 Un impresa A è stata inclusa nell elenco definitivo delle imprese a forte consumo di energia per l anno 2018. Successivamente nel corso del 2018 l impresa A ha effettuato un operazione societaria di scissione parziale mediante trasferimento del ramo d azienda ad un soggetto neocostituito. L impresa A mantiene comunque la propria partita IVA ma, per effetto dell operazione societaria, cede il ramo di azienda che esercita la principale attività produttiva. L impresa A mantiene la qualifica di energivoro e il relativo riconoscimento delle agevolazioni per l intero anno 2018? A seguito dell operazione societaria intercorsa, l impresa A continua ad esistere e pertanto resta inclusa nell elenco delle imprese energivore per l anno di competenza 2018; infatti la verifica delle condizioni di accesso al meccanismo e la determinazione della classe di sconto attribuibile all azienda per l anno di competenza 2018 dipendono dai dati relativi al periodo di riferimento (in generale, l anno di competenza N ha come periodo di riferimento il triennio N-2, N-3 ed N-4); l agevolazione si applica ai POD nella sua titolarità e quindi il POD del ramo d azienda ceduto cesserà di essere agevolato dal momento di efficacia dell operazione; la voltura deve essere comunicata tempestivamente dal venditore al SII. Il soggetto neocostituito, qualora rispetti la nuova normativa dettata dal MiSE con il DM 21 dicembre 2017, potrà presentare la dichiarazione per l anno di competenza 2019 come impresa costituita nel 2018 includendo, per i mesi pertinenti, il POD acquisito. 15 maggio 2019 Pag. 6

D.6 L Azienda A è stata incorporata/fusa nell azienda B nel corso del periodo compreso tra gli anni 2015 e 2018. L impresa B che compila la dichiarazione energivori per l anno di competenza 2019 (dichiarazione 2019) può inserire i dati di consumo dell azienda A, relativi al periodo antecedente l operazione societaria? No. Con riferimento al regime legislativo ex DM 21 dicembre 2017, ciò che rileva ai fini del riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, è la partita IVA. Ne discende che essendo l azienda B un soggetto giuridico diverso rispetto all azienda A, non può inserire i dati di consumo dell azienda A per il periodo antecedente l operazione societaria. Parimenti l azienda A, che risulta estinta al momento dell apertura del portale, non può presentare la dichiarazione 2019. Qualora la partita IVA dell azienda B fosse già esistente prima dell operazione societaria, l azienda B deve compilare la dichiarazione inserendo i soli dati di consumo inerenti alla propria partita IVA per il periodo antecedente l operazione societaria. 15 maggio 2019 Pag. 7