COMUNE DI POLLUTRI Provincia di Chieti

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COMUNE DI POLLUTRI Provincia di Chieti V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E D E L C O N S I G L I O C O M U N A L E N. 33 DATA 27.09.2011 OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale per l installazione di impianti fotovoltaici nel territorio comunale. L anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 19,10 nella solita sala delle adunanze, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente legge normativa, è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. All appello risultano: TOTALE PRESENTI: 9 TOTALE ASSENTI: 4 N. COGNOME E NOME Presente = P Assente = A 1 BENEDETTI Nicola P 2 DI PIETRO Antonio P 3 TARTAGLIA Vincenzo P 4 DI PIETRO Daniela P 5 GIZZARELLI Rosella P 6 D ATTILIO Giuseppe P 7 TARABORRELLI Angelo A 8 CICCHITTI Nicola P 9 TINARI Catia P 10 DI MARTINO Luigi A 11 DI MARTINO Antonio P 12 VENDITTI Sara A 13 VARALLI Michele A Partecipa il Segretario Comunale, dott. Carmine Graziani. Assume la presidenza il Sindaco, Sig. Nicola BENEDETTI, il quale, constatato il numero legale dei consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco-Presidente riferisce che i regolamenti devono essere degli strumenti flessibili, cioè dare la possibilità anche in corso d opera, nel caso in cui l Amministrazione Comunale si accorga di aver lasciato delle lacune o di aver approvato dei regolamenti a maglie troppo larghe o troppo restrittivi, di tornare in Consiglio e decidere delle modifiche al regolamento. E un regolamento che serve a far installare degli impianti fotovoltaici nel territorio comunale. Si parla di piccoli impianti, non di grandi impianti, perché quelli vengono autorizzati in deroga direttamente dalla Regione Abruzzo, contrariamente agli impianti di una portata inferiore che devono essere approvati dal Responsabile dell Ufficio Tecnico, previo questo regolamento a cui il Responsabile si dovrà attenere nel rilascio delle autorizzazioni. Come Amministrazione Comunale si dichiara favorevole all utilizzo delle energie rinnovabili, siano esse fotovoltaiche o eoliche, anzi ancora di più per le eoliche, perché a differenza degli impianti fotovoltaici occupano meno spazio. Mentre gli impianti fotovoltaici occupano più spazio e abbruttiscono un pochino il territorio, ma tutto è utile e necessario per inquinare di meno e per l uso di energie che non siano fossili. I L C O N S I G L I O C O M U N A L E Premesso che: in ordine alle norme comunitarie, nazionali e regionali di riferimento si mette in evidenza quanto segue: A) per quel che riguarda le norme comunitarie e nazionali: l'art. 22 della legge 9/1991 prevedeva la liberalizzazione dell attività di produzione di energia elettrica. La legge 10/1991, oltre a prevedere norme incentivanti, prevedeva uno snello regime autorizzativo. Successivamente, la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'unione Europea del 27 settembre 2001 delineava il quadro normativo comunitario sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. In attuazione alla predetta Direttiva 2001/77/CE veniva emanato il D. Lgs. 387/2003 (successivamente modificato dalla legge 244/2007 e poi ancora dalla legge 99/2009). In particolare, l art. 12 del D. Lgs. 387/2003 stabiliva la pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere agli stessi connessi e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all esercizio degli stessi. Lo stesso articolo, al comma 7, dispone che gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all articolo 2, comma 1, lettere b) e c) possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14. In attuazione alla direttiva 2006/32/CE è stato emanato il D. Lgs. 115/2008, relativa all efficienza degli usi finali dell energia e i servizi energetici. Con tale normativa viene introdotto nel sistema lo strumento del Finanziamento Tramite Terzi ovvero «l accordo contrattale che comprende un terzo ( ) che fornisce i capitali per tale misura ( ). Il Terzo può essere una ESCO». Infatti, il D. Lgs. 115/2008 introduce nell ordinamento italiano la figura della ESCO ovvero «una persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario (..)» La Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'unione Europea del 23 aprile 2009 confermava ed ampliava quanto precedentemente disposto, prescrivendo ulteriore semplificazione ed accelerazione delle procedure amministrative. Con Decreto Ministeriale del 10/09/2010 n 219 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18/09/2010 venivano dettate le Linee Guida per l autorizzazione alla costruzione e all esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi ovvero «Linee Guida Nazionali per l autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», di seguito semplicemente «Linee Guida Nazionali». In attuazione della Direttiva 2009/28/CE veniva emanato il D. Lgs. 28/2011, con il quale si accentuava la semplificazione e l accelerazione delle procedure amministrative in materia di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, nonché si riteneva opportuna la

modifica al regime incentivante, modifica dettagliata nel successivo D.M. 5 maggio 2011, pubblicato in GU n. 109/2011, meglio noto come «IV Conto Energia». Inoltre, il citato D. Lgs. 28/2011 introduceva, fra le altre cose, una nuova figura di titolo abilitativo, nonché una nuova disciplina per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici su aree agricole. B) per quel che riguarda invece le norme regionali: con DGR n. 775 del 2004 la Regione Abruzzo riservava a sé la competenza per il procedimento unico di cui al comma 4 dell art. 12 del D. Lgs. 387 del 2003, nonché individuava, ai fini del citato art. 12 del D. Lgs. 387/2003, la struttura regionale responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché l adozione del provvedimento finale, ovvero il Servizio «Politica Energetica, Qualità dell Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, rischio Ambientale, SINA» Con L.R. 27 del 2006 la Regione Abruzzo introduceva nell ordinamento disposizioni in materia ambientale, ribadendo all art. 4 della predetta legge regionale la competenza della regione al rilascio dell Autorizzazione di cui all art. 12 comma 3 del D. Lgs. 387 del 2003. Con DGR 351 del 2007 la Giunta Regionale deliberava di individuare il SINA la struttura responsabile del procedimento e dell adozione del provvedimento, nonché di approvare i «Criteri ed indirizzi per il rilascio dell Autorizzazione Unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/03». Sempre nella DGR 351 del 2007 la Giunta Regionale stabiliva che: a) gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 KW erano da ritenersi esclusi dall ambito di applicazione della presente normativa, dovendosi al riguardo richiedere la DIA ai Comuni interessati, nonché inoltrare allo Sportello unico per l energia una relazione tecnico-descrittiva dell impianto, nonché la comunicazione relativa alla data di messa in esercizio (punti introdotti dalle DGR 752 del 2007 BURA n. 50 del 2007 e DGR n. 760/2008 BURA n. 51 del 2008); b) gli impianti fotovoltaici di potenza non inferiore a 20 KW e non superiore a 200 KW installati su elementi di arredo urbano e vario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione anche non integrati ai sensi del DM 19 febbraio 2007, si intendevano autorizzati, ai sensi dell art. 12 D. Lgs. 387 del 2003 in via generalizzata con procedura semplificata (cosiddetta «Autorizzazione Generalizzata» Con Legge Regionale n. 17 del 2007 la Regione emanava disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione di impianti termici. Con DGR n. 244 del 2010 la Giunta Regionale: prendeva atto che gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda di potenza complessiva non superiore ad 1 MW sono esclusi dalla Verifica di assoggettabilità, secondo quanto previsto dall allegato IV del D. Lgs. 152 del 2006, così come modificato dall art. 27 comma 43 lett. a) della L. 23 luglio 2009 n. 99; a) teneva conto del fatto che gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore ad 1 MW non producono ulteriore impatto ambientale; b) modificava, al fine di ridurre ulteriormente gli ostacoli normativi all aumento di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, il punto 7 della DGR 351 del 2007 nel senso che aggiungeva, agli impianti già previsti nel citato atto, anche gli impianti fotovoltaici a terra di potenza non inferiore a 20 KW e non superiore a 1 MW; c) stabiliva pertanto che anche questi impianti si intendevano «autorizzati ai sensi dell art.12 del D. Lgs. 387 del 2003, in via generale, nei casi e secondo le modalità riportate nell allegato Dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà ai fini dell autorizzazione generalizzata» ed esplicitava la procedura semplificata; c) approvava le «Linee Guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo», d ora innanzi semplicemente «Linee Guida regionali». Con DGR n. 1032 del 2010 la Giunta Regionale dava atto che: a) i seguenti provvedimenti regionali DGR 351/2007 e s.m.i., DGR 754/2007 e s.m.i., nonché la DGR 244/2010 e s.m.i., di disciplina della costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non si ponevano in difformità con i principi ed i criteri di cui al DM 10 settembre 2010 contenente «Linee Guida per l autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»; b) poteva procedersi all ordinato rilascio delle autorizzazioni secondo il combinato disposto della normativa nazionale e dei regolamenti regionali. Con D.G.R. n. 246 del 2010 la Giunta Regionale modificava parzialmente le «Linee Guida regionali» approvate con DGR 244 del 2010, ovvero solo il punto iii del capitolo 5, paragrafo 5.2 e la lettera k del capitolo 5, paragrafo 5.2.2..

Con D.G.R. n. 294 del 2011 la Giunta Regionale, nel prendere atto di quanto disposto negli artt. 6 e 10 del D. Lgs. 28 del 2011 e nel procedere al recepimento della novella normativa nazionale, deliberava: a) di estendere, in attuazione dell art. 6, comma 9, primo periodo, D. Lgs. 28/2011, la soglia di applicazione della Procedura Abilitativa Semplificata (di seguito semplicemente «PAS»), di cui al comma 1 dell art. 6 D Lgs. 28/2011 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, i quali non rientrano più nell ambito di applicazione della DGR n. 244 del 2010; b) di approvare il seguente criterio di indirizzo della funzione amministrativa ovvero «hanno conseguito il titolo abilitativo, ai sensi dell art. 10, comma 6, D. Lgs. 28 del 2011 gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole in relazione ai quali, entro il 29 marzo 2011, sia stata presentata al competente Servizio SINA la dichiarazione sostitutiva di notorietà completa di tutti gli allegati normativamente previsti ai sensi delle DGR 351 del 2007 e 244 del 2010». Considerato: che questa Amministrazione Comunale, per l attuazione concreta degli obiettivi generali di risparmio delle risorse energetiche ed ambientali, è interessata alle tematiche legate allo sviluppo sostenibile; che questa Amministrazione Comunale, non intende precludere la installazione di impianti di energia pulita, garantendo però contestualmente il loro corretto inserimento nel territorio comunale per la sua salvaguardia; che questa Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno far elaborare un regolamento comunale per la installazione degli impianti fotovoltaici ed uno schema di convenzione che disciplini i rapporti tra il Comune e i privati cittadini/le ditte interessate alla realizzazione di detti impianti; Evidenziato che, nel predisporre il Regolamento comunale è stato necessario prevedere regole di riferimento e misure di controllo a tutela del paesaggio e della caratteristiche agrarie del territorio; Visto lo schema di Regolamento comunale per l installazione di impianti fotovoltaici nel territorio comunale ; Visto lo Statuto Comunale; Acquisito il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; Con il seguente risultato della votazione palese, espressa per alzata di mano: CONSIGLIERI: Presenti n. 9 Votanti n. 9 Favorevoli n. 9 D E L I B E R A 1. di approvare, il Regolamento comunale per l installazione di impianti fotovoltaici nel territorio comunale, composto da n. 12 articoli e da n. 4 allegati, che viene allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale; 2. di demandare al Sindaco ed al Responsabile dell Ufficio Tecnico, per quanto di rispettiva competenza, l attuazione delle disposizioni contenute nel predetto regolamento. ----------OOOOO----------

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto: IL PRESIDENTE NICOLA BENEDETTI dott. CARMINE GRAZIANI Prot. N. Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del messo comunale, Che la presente deliberazione: ATTESTA E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi; E' stata trasmessa, con lettera n., in data ai signori capigruppo consiliari; E stata dichiarata immediatamente eseguibile. dott. CARMINE GRAZIANI Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ; Perché dichiarata immediatamente eseguibile; decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. Dalla Residenza Comunale, Reg. pubb. N. dott. CARMINE GRAZIANI PARERE DI REGOLARITA TECNICA PARERE DI REGOLARITA CONTABILE IL RESPONSABILE Vincenzo Gualtieri

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto: IL PRESIDENTE F.to NICOLA BENEDETTI F.to. CARMINE GRAZIANI Prot. N. Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del messo comunale, Che la presente deliberazione: ATTESTA E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi; E' stata trasmessa, con lettera n., in data ai signori capigruppo consiliari; E stata dichiarata immediatamente eseguibile. F.to. CARMINE GRAZIANI Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ; Perché dichiarata immediatamente eseguibile; decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. Dalla Residenza Comunale, Reg. pubb. N. F.to. CARMINE GRAZIANI PARERE DI REGOLARITA TECNICA PARERE DI REGOLARITA CONTABILE IL RESPONSABILE F.to Vincenzo Gualtieri E copia conforme all originale da servire per uso amministrativo. Dalla residenza municipale,