STATUTO ASSOCIAZIONE IKYTA ITALIA TITOLO 1 DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE



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STATUTO ASSOCIAZIONE IKYTA ITALIA TITOLO 1 DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE Articolo 1 Denominazione e durata L'Associazione denominata IKYTA Italia è una Associazione a durata illimitata. Articolo 2 Sede L Associazione IKYTA Italia ha sede attualmente in Roma, Via Properzio n.4. Articolo 3 Scopi dell Associazione L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale con i seguenti obiettivi: Promuovere, diffondere e preservare l integrità della «sacra scienza del Kundalini Yoga», come insegnato da Yogi Bhajan, Siri Singh Sahib Harbhajan Singh Kalsa; Promuovere e favorire la formazione di insegnanti di Kundalini Yoga in Italia, secondo gli standard approvati dalla IKYTA Internazionale e dal K.R.I.; Favorire l incontro, la conoscenza, lo scambio culturale, le relazioni ed i rapporti interpersonali tra insegnanti e praticanti di Kundalini Yoga; sensibilizzare ed avvicinare i singoli, gli enti pubblici e privati, le istituzioni italiane e estere alla conoscenza, al riconoscimento ed all esperienza del Kundalini Yoga; assistere e tutelare a livello giuridico e nei rapporti con le istituzioni gli insegnanti ed i praticanti di Kundalini Yoga; promuovere il sostegno materiale ed economico delle attività; stabilire rapporti dì collaborazione con altre associazioni ed altre organizzazioni che perseguono gli stessi fini; svolgere quelle attività, collaterali e connesse, che l'associazione riterrà opportune per il raggiungimento dei fini sociali. TITOLO II SOCI Articolo 4 Soci Effettivi Possono aderire all'associazione in qualità di Soci Effettivi tutti gli insegnanti di Kundalini Yoga, certificati dal K.R.I., e i Soci Osservatori che abbiano superato l esame finale del corso di formazione insegnanti (teacher training), che si riconoscano nelle finalità della Associazione, indipendentemente dalla loro religione, sesso, cittadinanza, professione, titolo di studio e condizione sociale.

I Soci Effettivi hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, di intervenire nell Assemblea con diritto di voto e di candidarsi ed essere eletti alle cariche sociali. Articolo 5 Modalità di ammissione dei Soci Effettivi L insegnante di Kundalini Yoga certificato K.R.I. o il Socio Osservatore che abbia superato l esame finale del corso di formazione insegnanti, che voglia aderire all Associazione in qualità di Socio Effettivo deve: inoltrare domanda scritta al Consiglio direttivo; dichiarare di accettare le norme dello statuto e dei regolamenti associativi; versare la quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo; Articolo 6 Recesso, decadenza, ed esclusione dei Soci Effettivi I Soci Effettivi cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. Può recedere il socio che non intenda continuare a collaborare alle attività dell'associazione. Decade il socio che non sia in regola con il pagamento della quota associativa annuale entro il 1 febbraio di ogni anno. Il Consiglio Direttivo può escludere il socio nel caso in cui quest ultimo danneggi moralmente o materialmente l'associazione; L esclusione del socio ha effetto dal giorno successivo a quello in cui la relativa decisione motivata, inviata dal Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata A.R., è ricevuta dal soggetto interessato. Entro 20 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione l associato escluso può ricorrere al Collegio Arbitrale (di cui al successivo art. 17) contro la decisione del Consiglio Direttivo. Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati. Articolo 7 Soci Osservatori Gli insegnanti di Kundalini Yoga in corso di formazione aderiscono all Associazione come Soci Osservatori. La qualità di Socio Osservatore è temporanea. Una volta superato l esame di fine corso, i nuovi insegnanti, anche se in attesa di certificazione ufficiale da parte del K.R.I. possono aderire all Associazione come Soci Effettivi inoltrando la domanda al Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui al precedente art. 5. I Soci Osservatori hanno diritto di partecipare all Assemblea e di ricevere i relativi avvisi di convocazione. Possono esprimere in Assemblea la propria opinione ma non hanno diritto di voto. Non possono essere eletti alle cariche sociali. Non possono adire il Collegio Arbitrale se non per il tramite di un Socio Effettivo. La qualità di Socio Osservatore viene meno nel caso in cui l insegnante in corso di formazione non completi il percorso formativo o, in ogni caso, non ottenga la certificazione K.R.I.

Articolo 8 Soci Sostenitori Possono aderire all Associazione in qualità di Soci Sostenitori tutti coloro che, condividendo gli scopi associativi, offrano all Associazione il proprio contributo personale ed economico. I Soci Sostenitori non hanno diritto di voto in Assemblea ma possono parteciparvi ed ivi esprimere la propria opinione. Non possono essere eletti alle cariche sociali. Non possono adire il Collegio Arbitrale se non per il tramite di un Socio Effettivo. Hanno diritto ad essere informati riguardo alle iniziative ed alla vita dell Associazione. Le modalità e le condizioni di ammissione o esclusione dei Soci Sostenitori nonché i loro rapporti con l Associazione sono specificati nel regolamento interno. I Soci Sostenitori pagheranno all Associazione una ridotta quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. TITOLO III ORGANI SOCIALI Articolo 8 Organi sociali Sono organi dell'associazione: - l'assemblea dei soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - Il Rappresentante dell IKYTA Internazionale; Articolo 9 Assemblea L'Assemblea è l'organo sovrano dell Associazione. Le sue deliberazioni, legittimamente assunte, sono vincolanti per tutti gli associati, anche se non intervenuti o, se intervenuti, dissenzienti. L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa alla data dell avviso di convocazione. L Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell Associazione ed inoltre: approva il bilancio preventivo e consuntivo di ogni anno; approva il piano annuale delle attività associative; stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo e nomina i Consiglieri; elegge il Presidente; approva il regolamento interno e le sue variazioni; L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l anno per l approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell Associazione. L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L avviso di convocazione deve essere effettuato mediante lettera raccomandata A/R, telegramma o consegna direttamente all interessato con rilascio di sottoscrizione su copia identica per ricevuta, almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione; oppure, sempre entro i medesimi termini, via Fax o tramite E-Mail per quegli associati che abbiano indicato anche tali recapiti o indirizzi, purchè sia possibile verificare l avvenuto inoltro della comunicazione. L avviso dovrà contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione. In difetto di regolare convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti i Soci Effettivi. Ciascun Socio potrà rappresentare in Assemblea fino ad un numero massimo di 10 Soci residenti al di fuori della Provincia del luogo indicato nell avviso di convocazione e fino ad un massimo di 3 Soci residenti. In ogni caso le deleghe raccolte non potranno essere complessivamente superiori a dieci. La delega dovrà essere conferita per iscritto, anche via fax o via E-mail; dovrà essere depositata agli atti all inizio della riunione ed annotata sul verbale di Assemblea. L Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci Effettivi. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti. L Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei soci effettivi. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati. Articolo 10 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell Associazione ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall Assemblea dei soci. L Assemblea, prima dell elezione del Consiglio, stabilirà il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente i Soci Effettivi. Il Consigliere che, dopo l elezione, rinunci, decada o cessi per qualsiasi causa dalla carica, può essere sostituito per cooptazione dal Consiglio stesso. Il nuovo membro rimane in carica fino allo scadere dell intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio possono essere dichiarati decaduti dalle funzioni con delibera del Consiglio stesso. Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Ed in particolare il compito di:

curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; predisporre lo schema di bilancio preventivo e consuntivo; predisporre i regolamenti che disciplinano la funzionalità degli organi statutari, i rapporti fra i Soci e tra i Soci e l Associazione o la struttura organizzativa di base, per quanto non previsto dallo Statuto; adottare i provvedimenti relativi all ammissione, esclusione o decadenza dei Soci; coordinare e dirigere l attività sociale; amministrare il fondo e i beni dell Associazione; ratificare le delibere urgenti del Presidente; fissare le modalità ed i criteri di collaborazione con altre Associazioni, Enti, Società e privati nell ambito delle finalità istituzionali; conferire incarichi a Consiglieri, Soci o terzi per il miglioramento della funzionalità dell Associazione; elaborare le linee di politica generale dell Associazione; pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive; tenere e custodire i libri sociali; II Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell Associazione, in caso di sua assenza, il Consiglio stesso nomina, per la sola riunione in corso, un Presidente scelto fra i consiglieri presenti. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno due componenti ne facciano richiesta. La convocazione deve aver luogo almeno cinque giorni prima della riunione con avviso spedito a mezzo raccomandata A. R., telegramma, fax o e-mail, purchè sia possibile verificare l avvenuto inoltro della comunicazione, o consegnato direttamente all interessato con rilascio di sottoscrizione su una copia identica per ricevuta. La convocazione deve contenere la data, l ora ed il luogo della riunione. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. Ciascun Consigliere potrà rappresentare nella riunione soltanto un altro Consigliere. La delega dovrà essere conferita per iscritto, anche via fax o via E-mail; dovrà essere depositata agli atti all inizio della riunione ed annotata sul verbale. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono conservati agli atti. Articolo 11 Presidente Il Presidente viene eletto direttamente dall Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. Ha la firma e la rappresentanza dell Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l Assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Verifica 1 esecuzione delle delibere dell Assemblea e del Consiglio Direttivo. E consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all Associazione. In caso di urgenza il Presidente può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, riferendone tempestivamente al Consiglio ed in

ogni caso sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva all adozione del provvedimento. In tutti i casi di assenza o impedimento del Presidente, tutte le di lui funzioni sono svolte dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Articolo 12 Rappresentante dell IKYTA Internazionale Il Rappresentante dell IKYTA Internazionale è l unico organo dell Associazione non eletto dall Assemblea dei Soci; viene nominato dall Associazione IKYTA Internazionale. Ha la possibilità di partecipare all Assemblea dei Soci ed alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in quelle sedi esercita, rispettivamente, i diritti e le prerogative di un Socio Effettivo e di un Consigliere semplice. TITOLO IV FONDO COMUNE BILANCIO LIBRI SOCIALI Articolo 13 Il Fondo comune Il Fondo comune dell Associazione è costituito: - dalle quote associative annuali dei Soci Effettivi, dei Soci Osservatori e dei Soci Sostenitori; - da eventuali contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche; - dai proventi derivanti: da convenzioni con enti pubblici; dall'esercizio delle attività istituzionali; dall'esercizio di attività connesse; - dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni precedenti; - dagli investimenti mobiliari ed immobiliari; - dalle somme e dai beni devoluti all Associazione dagli associati e dai terzi. L utilizzo del fondo comune è destinato alla realizzazione delle finalità sociali ed a soddisfare le spese di funzionamento dell Associazione. Esso rimane indivisibile per tutta la durata dell Associazione. Articolo 14 Bilancio d'esercizio L esercizio sociale dell Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il preventivo di quello in corso, dai quali deve emergere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse, e li sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati. Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'associazione.

Articolo 15 Libri dell'associazione Il Consiglio Direttivo ha il compito di tenere e custodire: il libro degli associati; il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea degli associati; il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo; TITOLO V SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Articolo 16 Devoluzione del patrimonio sociale In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità affini a quelle perseguite dall'associazione o a fini di pubblica utilità. TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 17 Collegio Arbitrale La risoluzione di qualsiasi controversia insorta fra associato ed Associazione sarà affidata ad un Collegio Arbitrale all uopo nominato. Il Collegio Arbitrale potrà essere adito esclusivamente da un Socio Effettivo e solo un Socio Effettivo potrà svolgere la funzione di arbitro. Il Collegio è composto di tre membri: Uno nominato dal Socio ricorrente; Uno nominato dal Consiglio Direttivo; Il terzo ed ultimo scelto di comune accordo dai due arbitri già nominati; Il ricorso dovrà essere presentato al Consiglio Direttivo per mezzo di raccomandata A/R e dovrà contenere l indicazione generica dei motivi del ricorso, il nominativo dell arbitro scelto e l invito al Consiglio a nominare l altro arbitro entro i successivi 15 giorni. Decorso tale termine la funzione di arbitro sarà affidata ad un altro Socio Effettivo, che accetti l incarico conferitogli, su designazione dell arbitro nominato dall associato ricorrente. Articolo 18 Rinvio Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e le altre leggi dello Stato in materia di associazioni riconosciute e di società semplici.