CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA FRA AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI ISTITUTO DI CREDITO AGGIUDICATARIO



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SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA FRA AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI E ISTITUTO DI CREDITO AGGIUDICATARIO

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA FRA AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI E ISTITUTO DI CREDITO AGGIUDICATARIO L anno (duemila ) il giorno.. (..) del mese di.., in VERONA, via n., presso, con la presente scrittura, da valere a tutti gli effetti di legge FRA 1) Azienda Gestione Edifici Comunali (in seguito denominata Azienda ) codice fiscale n. 80028240234, partita IVA n. 02769110236, con sede in Verona via E. Noris n. 1, legalmente rappresentata dall Ing. Sandro Tartaglia, nato a Verona il 12/09/1955, che interviene nella sua qualità di Direttore Generale, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. del esecutiva ai sensi di legge; E 2) Istituto di credito aggiudicatario capitale sociale al interamente versato, sede legale in, via n., codice fiscale e partita IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Verona: - iscritto nell Albo dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d Italia numero di codice (in seguito denominata Banca ), rappresentata da, nato/a a il, che interviene nella sua qualità di dirigente della Banca medesima, giusta delega di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data ; PREMESSO - che con deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione in data n., l Azienda ha deciso di procedere all indizione di una gara d appalto per l individuazione di un nuovo gestore del servizio di cassa a far data dall'1/12/2013, ed ha ritenuto opportuno procedere all individuazione dell'istituto di Credito mediante l aggiudicazione della gara con il sistema della procedura aperta ed il criterio del prezzo più basso secondo quanto previsto dall art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; - che la Banca, in data, si è aggiudicata il servizio in parola per il periodo di 2 anni, a decorrere dalla scadenza del precedente rapporto, avendo presentato la migliore offerta; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 CONFERIMENTO DURATA SEDE 1 - Il servizio di cassa è affidato alla Banca la quale deve garantire almeno uno sportello attivo presente sul territorio comunale di Verona e viene svolto in conformità dei patti stipulati con il presente atto, di cui gli Allegati A e B e C costituiscono parte integrante, e dell Offerta presentata, così come risulta dagli atti di gara che vanno anch'essi considerati parte integrante della presente convenzione. Pagina 2 di 9

2 - La presente convenzione ha durata di 2 anni, con decorrenza dal 01.12.2013 e termine al 30.11.2015, senza bisogno di disdetta alcuna, ma con possibilità di proroga di un anno. In ogni caso la Banca si obbliga a proseguire il servizio nelle more dell espletamento della successiva gara e fino ad un massimo di sei mesi, senza che ciò costituisca automatico rinnovo del contratto. 3 - La Banca esercita le funzioni di cassiere a mezzo della propria filiale e indirizzo, con lo stesso orario di sportello in vigore presso la dipendenza stessa ART. 2 OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE 1 - Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione è regolato attraverso un rapporto di conto corrente di corrispondenza ordinario ed ha per oggetto la riscossione delle entrate dell Azienda ed il pagamento di tutte le spese facenti capo alla medesima da quest ultima ordinate con l osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché la custodia gratuita di titoli e valori di proprietà della stessa e di terzi. 2 - La Banca deve esplicare il Servizio sotto la piena osservanza e con gli obblighi e i diritti derivanti dalla presente Convenzione, nonché quelli previsti dalla legge, in particolare dagli artt. 48, secondo comma e 49, primo comma del D.P.R. 902/86. 3 - La Banca si impegna ad assumere la gestione del Servizio di Cassa di ogni altro Servizio pubblico o Gestione che l'azienda dovesse assumere nel corso della durata della presente Convenzione. Parimenti la Banca dichiara sin d'ora di subire eventuali variazioni in meno del numero complessivo dei Servizi aziendali gestiti eventualmente dismessi, nonché variazioni in più per disaggregazione di talune Gestioni attualmente esistenti, conseguente a modificazioni organizzative od esigenze contabili. Qualora le future variazioni dei Servizi aziendali apportassero semplificazioni e/o riduzioni di oneri di gestione del servizio di cassa, la Banca sarà tenuta a migliorare le condizioni di gestione della presente Convenzione. 4 - La Banca garantisce alle Società e/o Enti partecipati e/o controllati dall Azienda, le stesse condizioni contrattuali riconosciute all AGEC dalla presente convenzione. Dall altro canto quest ultime si impegnano a rispettare tutte le condizioni previste dalla presente Convenzione. In particolare la presente convenzione si applicherà anche ad Agec Onoranze Funebri spa attualmente controllata al 95,4% da Agec. 5 - La Banca si impegna a svolgere tutte le pratiche necessarie al trasferimento (dal cassiere uscente al cassiere aggiudicatario) di fondi, titoli, valori, domiciliazioni bancarie (RID attivi e passivi), incluse le anagrafiche home banking, ed ogni altro tipo di informazione oggetto del servizio di cassa, in essere alla data del 30/11/2013 e al termine della durata del presente contratto. ART. 3 ESERCIZIO AMMINISTRATIVO 1 - L esercizio amministrativo dell Azienda ha durata annuale con inizio dal 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. ART. 4 RISCOSSIONI 1 - La Banca è tenuta ad incassare le somme spettanti all Azienda sotto qualsiasi titolo e causa, rilasciando, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria gratuita, senza alcun preventivo ordine di riscossione da parte dell'azienda. 2 - L'esazione si intende senza l'obbligo di esecuzione contro i morosi da parte della Banca, che non è tenuta ad impegnare la propria responsabilità nelle riscossioni in sofferenza. Tuttavia la responsabilità della Banca permane quale prenditore/giratario di titoli di credito che gli venissero presentati a pagamento dei crediti dell'azienda. 3 - Il servizio di esazione delle fatture/bollette di Clienti/Utenti dell'azienda e, comunque, di tutti i suoi crediti, deve essere effettuato in forma gratuita, tanto per l'azienda che per il Cliente/Utente, sia che venga effettuato con addebito in c/c bancario degli stessi correntisti, che direttamente presso gli sportelli (Agenzie e Filiali) della Banca convenzionata. 4 - La Banca deve rilasciare all'azienda apposita documentazione attestante per ogni incasso ricevuto, il cognome e nome/ragione sociale dei Versanti, della sede degli stessi, delle Pagina 3 di 9

somme riscosse, della causale delle riscossioni medesime. Tale servizio deve essere garantito dalla Banca senza alcun onere posto a carico sia dell Azienda sia dell Utente. 5 - Gli utenti dell'azienda dovranno avere la facoltà di disporre, gratuitamente e senza alcun onere aggiuntivo, il pagamento dei servizi resi attraverso l'addebito in via continuativa (RID) sui propri conti correnti, anche se domiciliati presso Agenzia o Filiale di altra Banca. ART. 5 PAGAMENTI 1 - L'Azienda deve poter effettuare qualsiasi operazione di pagamento a titolo gratuito. 2 - L Azienda deve poter effettuare le operazioni di pagamento mediante invio di flussi informatici di dati secondo quanto disciplinato e richiesto nell'allegato A, parte integrante della presente convenzione. 3 - In alternativa e ad insindacabile giudizio dell'azienda, o qualora non fosse possibile l'invio telematico per cause indipendenti dalla Banca, il pagamento avverrà previa trasmissione del documento di pagamento su supporto cartaceo, utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla Banca. 4 - La Banca risponde con tutte le sue attività e con tutto il suo patrimonio sia nei confronti dell Azienda sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni eseguite. 5 - Su richiesta dell Azienda la Banca è tenuta a fornire gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale. 6 - La Banca esegue i pagamenti nei limiti dei fondi liberi disponibili sul conto di cassa e di quelli utilizzabili sull anticipazione di cassa, di cui al successivo articolo 9, richiesta dall Azienda, attivata e libera da eventuali vincoli. 7 - La Banca è tenuta ad effettuare i pagamenti entro massimo il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui gli sono stati trasmessi. 8 - La Banca effettua i pagamenti secondo le modalità indicate sull'ordinativo; per i pagamenti privi di indicazione di domiciliazione (mancanza di coordinate bancarie del beneficiario), sarà cura della Banca eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario ("non pagato per pagato"), come gli assegni per traenza da spedire al beneficiario a cura della Banca stessa. 9 - La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità, ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora tale difetto sia imputabile ad errore od incompletezza dei dati forniti dall Azienda a condizione che questi ultimi siano stati tempestivamente segnalati per iscritto all Azienda da parte della Banca. 10 - Al di fuori di tali ipotesi ed ogni qual volta il mancato o ritardato pagamento sia imputabile alla Banca, quest ultima è tenuta all integrale risarcimento di tutti i danni, prevedibili ed imprevedibili, subiti dall Azienda. 11 - Il pagamento degli stipendi, dei salari, e di qualsiasi indennità o emolumento spettanti al personale dell Azienda avente rapporto di lavoro con carattere di continuità, deve essere eseguito, di norma, mediante accreditamento delle competenze stesse in conti correnti, segnalati da ciascun beneficiario, aperti presso qualsiasi dipendenza della banca o presso qualsiasi altra azienda di credito. L'accreditamento dovrà avvenire senza maggiori oneri a carico dell'azienda o del dipendente. 12 - Qualora l'azienda non disponesse del numero di conto del dipendente, la Banca provvederà al pagamento a mezzo assegno per traenza da inoltrare a stretto giro di posta al dipendente presso il domicilio comunicato dall'azienda. La spedizione avverrà a cura della Banca e senza alcun onere a carico dell'azienda o del dipendente. Su richiesta specifica dell Azienda, per alcuni dipendenti personalmente segnalati alla Banca, in alternativa all assegno per traenza, la Banca renderà disponibile il ritiro dello stipendio in contanti presso lo sportello della filiale assegnata all Azienda, purchè effettuato nei limiti previsti dalla Legge attualmente vigente. 13 - In esecuzione del contratto di mutuo di.40.000.000 in essere per il periodo 01/01/2012 31/12/2034 con Dexia Crediop spa, che prevede la delegazione di pagamento a valere su tutte le entrate aziendali a favore di quest ultima, il Cassiere è tenuto, in base alla suddetta delegazione di pagamento, a pagare a Dexia Crediop spa le quote del piano di ammortamento residuo di cui all Allegato C, parte integrante della presente Convenzione. Pagina 4 di 9

14 - La Banca si impegna a pagare, senza alcun preventivo ordine di pagamento, eventuali utenze o altri tipi di forniture per le quali sia stata sottoscritta dall'azienda l'autorizzazione all'addebito automatico in conto (RID). 15 - Nessun altra commissione, comunque denominata, potrà essere posta a carico dell Azienda e/o di terzi per operazioni di pagamento, rispetto a quanto previsto all art. 12. ART. 6 SOTTOSCRIZIONI 1 - Gli ordinativi di pagamento di cui all'articolo 5, comma 3, vanno sottoscritti dal Direttore Generale o dai suoi delegati. 2 - In caso di loro assenza o impedimento, gli ordinativi suddetti vanno firmati dalle persone legalmente abilitate a sostituirli. 3 - A tale scopo il legale rappresentante dell Azienda comunica preventivamente alla Banca le firme autografe con le generalità e qualifica delle persone autorizzate alla firma. 4 - Analogamente devono essere comunicate eventuali variazioni che possono intervenire per decadenza, nomina o sostituzione. 5 - Agli effetti di cui sopra la Banca resta impegnata dal giorno lavorativo successivo a quello di consegna della comunicazione. ART. 7 OBBLIGHI DELLA BANCA INERENTI LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 1. La Banca deve mettere in grado l'azienda, attraverso procedure informatiche, di poter verificare giornalmente le proprie disponibilità attraverso un estratto conto quotidiano per ciascun conto in essere, sul quale devono essere riportate dettagliatamente le operazioni di incasso e di pagamento effettuate, con l'indicazione delle valute attribuite alle operazioni, nelle forme e nei modi richiesti nell'allegato A. 2. La Banca deve garantire all'azienda di effettuare tutte le operazioni di pagamento mediante l'invio di flussi informatici di dati, come da Allegato A. 3. La Banca deve garantire all'azienda di beneficiare di tutti i metodi di incasso a disposizione, oltre, ed in ogni caso, ai servizi POS e Cassa continua. 4. La Banca dovrà spedire senza ritardo all'azienda la seguente documentazione: a) l'estratto conto mensile di ciascun conto in essere; b) l'estratto conto scalare interessi, alla fine di ogni trimestre; c) copie delle ricevute di pagamento, distinte bancarie, lettere di accredito di bonifici e comunque di tutta la documentazione a supporto delle operazioni bancarie avvenute che non sia già in possesso dell'azienda. L Azienda deve fare le eventuali sue osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui alle precedenti lettere a) b) e c). In difetto, come pure nel caso di silenzio protratto per tutto il termine predetto, si ritengono approvate le risultanze contabili accertate dalla Banca. L Azienda può comunque procedere a mezzo del suo legale rappresentante o delle persone all uopo designate a verifiche straordinarie di cassa. Una copia di tale verifica dev essere consegnata alla Banca. ART. 8 CONDIZIONI DEL SERVIZIO OFFERTO 1 - La Banca assicura il ritiro/consegna gratuito della documentazione tra la sede di via Noris 1 e la filiale di riferimento, oltre a mettere a disposizione il servizio gratuito di cassa continua (o analoghe forme di deposito valori 24 ore su 24). 2 - La Banca garantisce il servizio di ritiro/trasporto/conta dei valori presso le sedi aziendali e le unità locali di cui all Allegato B,, anche avvalendosi di operatori del settore mediante A.T.I. ovvero subappalto che dovrà essere dichiarato in sede di presentazione delle offerte. L Azienda si riserva la facoltà di richiedere tutte o alcune delle prestazioni elencate nel calendario riportato nell allegato B, ovvero di richiedere modifiche alla frequenza ivi riportata. In occasione di tale servizio la banca garantisce il cambio moneta in ogni filiale in prossimità delle sedi aziendali e delle unità locali elencate nell allegato B in base alla richiesta scritta (anche via Pagina 5 di 9

mail) che le suddette sedi/filiali aziendali dovranno trasmettere alla banca entro non meno di 24 ore prima del previsto ritiro del valori. Tali servizi di ritiro/trasporto/conta dei valori nonché del cambio moneta saranno svolti dalla Banca alle condizioni previste al successivo art.9 co.1 L Azienda, comunque, si riserva altresì di provvedere direttamente ai versamenti con proprio personale. 3 - Di comune accordo tra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportate alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento dello stesso. 4 - La Banca si impegna, in caso di sopravvenute modifiche normative tali da consentire un migliore o più snello svolgimento del servizio o che impongano modifiche allo stesso, ad apportare al medesimo tutte le modifiche consentite, senza oneri per l Azienda. 5 - In relazione alla natura del servizio la Banca rimane estranea a qualsiasi forma di controllo sui bilanci aziendali. ART. 9 CONDIZIONI DI CONTO CORRENTE 1 - L Azienda si impegna a mantenere le sue disponibilità liquide presso la Banca fatto salvo quanto previsto dalla legge e dall'articolo 18 della presente convenzione. Tutti i movimenti finanziari vengono regolati in conto corrente ordinario di corrispondenza. I rapporti di conto corrente sono regolati dalle seguenti condizioni: a) tasso attivo sule giacenze di cassa: b) tasso passivo sulle anticipazioni ordinarie: gli interessi sia attivi che passivi saranno liquidati trimestralmente c) Costo servizio raccolta denaro dalle sedi aziendali e servizio di cambio moneta: d) corrispettivo annuo per disponibilità creditizia: e) POS Commissioni Bancomat: f) POS- Commissioni carte di credito: g) commissioni fisse su terminali POS stand alone: e POS cordless: h) spese presentazione RID attivi: i)commissioni per incasso cambiali: l)valuta delle operazioni di conto corrente di corrispondenza: in base a quanto previsto dalla Legge 2 - Ai conti correnti intestati alle eventuali Società o Enti controllati dall'azienda, la Banca deve riservare le stesse condizioni contrattuali riconosciute all'azienda madre. ART. 9 ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA Pagina 6 di 9

1 - Viene fin d ora convenuto che in mancanza di disponibilità di cassa la Banca è tenuta ad effettuare anticipazioni ordinarie di cassa utilizzando un'ordinaria apertura di credito in conto corrente non assistita da crediti (fatture, effetti, ricevute, documenti). 2 - Per consentire alla Banca di mettere a disposizione l anticipazione ordinaria di cassa e di utilizzarla per i pagamenti, l Azienda deve trasmettere alla Banca medesima una dichiarazione sottoscritta dal Direttore Generale con la quale richiede l importo massimo di anticipazione bancaria. Tale richiesta dovrà essere formalmente accettata dalla Banca la quale si impegna a darne tempestiva comunicazione all Azienda stessa. L'importo del fido determinato sarà utilizzabile su ciascun conto corrente in essere, a seconda delle necessità di breve periodo e fino a concorrenza dell'importo massimo. 3 - Gli eventuali affidamenti supplementari di conto corrente di corrispondenza, nonché altri finanziamenti a breve/medio termine, devono formare oggetto, previo assenso formale della Banca, di apposita deliberazione di richiesta/accoglimento del Consiglio d'amministrazione contenente le condizioni convenute tra le Parti. La disponibilità per l'azienda è immediatamente successiva alla trasmissione da parte della Banca di formale comunicazione di accettazione. In merito ad affidamenti supplementari o altri finanziamenti, è fatta salva la facoltà dell Azienda di avvalersi di qualsiasi forma di finanziamento presso soggetti terzi sia pubblici che privati. 4 - La Banca, in assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi nella giornata e contemporanea assenza di fondi sul conto di cassa è autorizzata, per il pagamento di ordinativi disposti dall Azienda o di impegni fissi per i quali sussiste l obbligo sostitutivo della Banca, ad usufruire dell anticipazione ordinaria di cassa richiesta. 5 - La Banca provvede a ridurre e/o estinguere l anticipazione ordinaria eventualmente utilizzata con tutte le entrate successivamente accreditate sul conto. 6 - In caso di cessazione del servizio per qualsiasi motivo, l Azienda si impegna a far obbligo alla Banca subentrante, all atto del conferimento dell incarico, di rilevare ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante dalle anzidette anticipazioni. 7 - Sulle somme anticipate nell osservanza degli obblighi di cui sopra e per il periodo di loro durata, sono corrisposti alla Banca gli interessi nella misura fissata all art. 8, lettera b) della presente convenzione ovvero dall'offerta presentata così come risulta dagli atti di gara che vanno considerati parte integrante della presente convenzione. ART. 10 CUSTODIA TITOLI E VALORI IN DEPOSITO E LORO AMMINISTRAZIONE 1 - La Banca, mediante il rilascio di apposita ricevuta, assumerà il servizio di custodia e amministrazione dei titoli e valori di proprietà dell Azienda o di terzi eventualmente dati in cauzione, gratuitamente e senza applicazione di alcuna commissione. 2 - I depositi sia cauzionali che per spese contrattuali e d asta che venissero effettuati da terzi in titoli o altri valori saranno accettati in base a semplice richiesta dei presentatori. 3 - I depositi di terzi saranno custoditi dalla Banca fino a quando non ne sia autorizzata la restituzione con regolare ordine dell Azienda comunicato per iscritto e sottoscritto dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di spesa, o non venga altrimenti disposto dall Azienda. ART. 11 GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA CORRISPETTIVO ED ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELLA BANCA 1 - Il servizio di cassa verrà svolto dalla Banca gratuitamente, fatta eccezione del rimborso delle spese vive di cui al successivo art. 12. 2 - Il servizio deve essere gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell Azienda e la Banca, al fine di consentire l interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione. La Banca assicura gratuitamente aggiornamento e funzionalità delle procedure informatiche di collegamento telematico. 3 - La Banca si impegna, a semplice richiesta dell Azienda, a proporre investimenti della liquidità aziendale alle condizioni più vantaggiose offerte dal mercato mobiliare e/o finanziario. L Azienda è libera di avvalersi o meno di tale opportunità nonché di utilizzare qualunque altra forma di investimento o di non effettuarne alcuno. L'Azienda rimane altresì Pagina 7 di 9

libera di avvalersi, per consulenze finanziarie e per investire i propri capitali, di altri soggetti ed istituti di credito. ART. 12 RIMBORSO SPESE VIVE SOSTENUTE PER CONTO DELL AZIENDA 1 - L Azienda è tenuta a rimborsare alla Banca l importo delle spese vive sostenute per suo conto per imposta di bollo, in quanto applicabile ed a carico dell Azienda, e per spese vive di elevato protesto su effetti insoluti, in quanto a carico dell'azienda. Nessun'altra commissione, comunque denominata, potrà essere posta a carico dell Azienda e/o di terzi per operazioni di riscossione. Nessun altra commissione, comunque denominata, potrà essere posta a carico dell Azienda e/o di terzi per operazioni di pagamento fatta eccezione per quanto previsto all art.4 punto 4. 2 - Nessuna spesa di tenuta conto (per operazioni effettuate, invii documentazione o altra denominazione utilizzata) dovrà essere addebitata in sede di liquidazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, oltre alle spese vive di cui al precedente comma. 3 - Per tutte le operazioni e i servizi accessori derivanti dalla presente convenzione e non espressamente previsti dalla convenzione stessa, per i quali la Banca sostiene particolari oneri, l Azienda provvederà a rimborsarli in base a specifici e preventivi accordi. ART. 13 CAUZIONE DELLA BANCA Per l espletamento del servizio, la Banca è esonerata dal prestare cauzione e ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. ART. 14 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI Per quanto non previsto nel presente contratto le parti si richiamano alla legge bancaria ed alle leggi e regolamenti statali e regionali che disciplinano l attività dell Azienda. ART. 15 - DOMICILIO Agli effetti del presente atto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, le parti contraenti conservano domicilio presso le rispettive sedi indicate in premessa. ART. 16 SPESE DI CONTRATTO Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto, compresi quelli relativi alla eventuale registrazione, sono a carico della Banca. ART. 17 FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia nascente dall interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Verona. ART. 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA L inadempimento da parte della Banca di uno dei seguenti articoli della presente convenzione: art. 2, comma 4, art. 4, commi 1, 3, 5, 6, art. 5, commi 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, art.7, art. 8, art. 9, comma1, art. 10, art. 11, art. 12, comma 2 comporta, ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 c.c., la risoluzione di diritto di quest ultima, previa comunicazione da parte dell Azienda, con lettera raccomandata con R. R., di volersi avvalere di tale facoltà. Letto, confermato e sottoscritto. Per l Azienda Gestione degli Edifici Comunali: Il Direttore Generale Ing. Sandro Tartaglia Per l Istituto cassiere: Il Dirigente Dott. Pagina 8 di 9

Ai sensi e per gli effetti dell art. 1341, comma 2 del codice civile, le parti dichiarano di approvare specificatamente i seguenti articoli: art. 4, art. 5, art. 8, art. 9, art. 11 comma 1, art. 12, art. 16, art. 17, art. 18. Per l Azienda Gestione degli Edifici Comunali: Il Direttore Generale Ing. Sandro Tartaglia Per l Istituto cassiere: Il Dirigente Dott. Pagina 9 di 9