Proposta nr. 5 Del 16-01-2014 - Determinazione nr. 5 Del 16-01-2014 Ufficio Segreteria



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COMUNE DI CASSACCO Comun di Cjassà 33010 CASSACCO (UD) Piazza A. Noacco, 1 Tel. 0432 852811 Fax. 0432 853412 Cod. Fiscale 80007390307 Partita IVA 01010880308 Proposta nr. 5 Del 16-01-2014 - Determinazione nr. 5 Del 16-01-2014 Ufficio Segreteria OGGETTO: Affidamento alla Società Agricola Alberone - sas di San Pietro al Natisone del servizio di custodia e mantenimento degli animali abbandonati e ritrovati sul proprio territorio - periodo 01/02/2014-31/01/2016. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTO l articolo 7 della L.R. n. 20/2012 il quale prevede che i Comuni assicurino la custodia ed il mantenimento nonchè la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani presso strutture proprie o convenzionate tali da garantire condizioni di vita adeguate alla specie ed al benessere degli animali abbandonati e ritrovati sul proprio territorio; RICORDATO che: - per tale servizio da diversi anni l'amministrazione comunale affida i cani ritrovati sul proprio territorio alla Società Agricola Alberone - sas di San Pietro al Natisone; - da ultimo con determina n. 15 del 30/12/2011 si è provveduto ad affidare il servizio di cui sopra alla Società Agricola Alberone, per il periodo - 01/02/2012-31/01/2014; - il prossimo 31/01/2014 scadrà il periodo di affidamento; - bisogna provvedere ad affidare la gestione del servizio a ditta esterna specializzata nel settore, non avendo l'ente né personale né attrezzature per provvedervi in proprio; DETERMINATA in presunti 15.000,00 la spesa per il periodo 01/02/2014-31/01/2016, stima effettuata tenendo in considerazione i costi dell'anno precedente, in quanto non determinabile a priori nè l ammontare dei cani ricoverati presso la struttura nè gli interventi sanitari necessari nel periodo di riferimento; RITENUTO opportuno affidare il servizio con il sistema in economia disciplinato dall'art. 125 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed in particolare secondo quanto previsto al comma 11 che per i servizi o forniture di importo inferiore ad 40.000,00 consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; VISTI gli articoli 11 e 12 del Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori forniture e servizi approvato con deliberazione del C.C. n. 42 in data 29/09/2009 e la lettera t) della determinazione n. 1/2010 con la quale il responsabile del servizio fissava in 20.000,00 il limite per poter affidare in economia il servizio di che trattasi; CONSIDERATO che: - l'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 nel testo modificato dall'art. 7, comma 2 della Legge 94/2012 prevede per l'acquisto di beni e servizi di importo sotto soglia 1

comunitaria, che tutte le amministrazioni pubbliche ivi contemplate - Enti locali compresi - siano tenute a far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010; - l'unica ipotesi in cui può attivarsi una procedura autonoma di acquisizione sul mercato libero è quella in cui il bene e/o servizio non può essere acquisito mediante Mercato Elettronico per indisponibilità ovvero perchè si appalesa inidoneo per mancanza di qualità essenziali rispetto alle necessità dell'amministrazione procedente (Legge 135/2012 e deliberazione 169/2012 della Corte dei Conti Marche); PRESO ATTO che, per l'affidamento del servizio in parola è stata effettuata una ricerca (servizi veterinari - prestazioni veterinarie - servizi per gli animali - canile - servizi per cani e ricovero cani) nella piattaforma on-line ACQUISTI IN RETE/CONSIP SPA (M.E.P.A.), non ottenendo nessun risultato pertinente al riguardo, come risulta dal "report" della ricerca conservato in atti d'ufficio, rendendo pertanto necessario procedere all'affidamento presso una struttura locale; PRESO ATTO che: - la Società Agricola Alberone, attualmente affidataria del servizio in parola, contattata con nota P.G. 146/2014 si è dichiarata disponibile a proseguire nel menzionato incarico, fino al 31 gennaio 2016, alle attuali condizioni, dichiarandosi disponibile qualora l'ente regionale procedesse in tal senso, a recepire le nuove tariffe (come da nota depositata agli atti del Comune e registrata al P.G. 183/2014); - le tariffe applicate corrispondono alle tariffe minime proposte dalla Direzione regionale centrale salute e protezione sociale trasmesse ai Comuni con nota 18/11/2009 Prot. 11835 unitamente alla bozza di Convenzione tipo; PER QUANTO SOPRA: - si è provveduto con nota P.G. 146/2014 a chiedere, alla Società Agricola Alberone attualmente affidataria del servizio, la disponibilità a proseguire nel menzionato incarico, fino al 31 gennaio 2016, alle attuali condizioni; - la stessa con nota P.G. 183/2014 si è dichiarata disponibile a quanto sopra evidenziando la necessità di un adeguamento tariffario qualora l'ente regionale procedesse in tal senso in sede di emanazione del regolamento attuativo previsto dalla L.R. 20/2012; - le tariffe applicate corrispondono alle tariffe minime proposte dalla Direzione regionale centrale salute e protezione sociale trasmesse ai Comuni con nota 18/11/2009 Prot. 11835 unitamente alla bozza di Convenzione tipo; VERIFICATA la regolarità contributiva della stessa, mediante acquisizione del D.U.R.C./AGR. CAU rilasciato dall'inps di Udine in data 08/01/2014 e registrato al protocollo di questo Ente al n. 147/2014; RITENUTO in virtù della natura del servizio, del rapporto fiduciario instauratosi con la Società Agricola Alberone - sas, e della necessità di garantire continuità al servizio stesso evitando situazioni non conformi a quanto previsto dalla normativa in materia di animali randagi, di affidare fino al 31/01/2016, il servizio in parola, da espletarsi con le modalità di cui all allegata convenzione sub. a), rielaborata sulle indicazioni della L.R. 20/2012 (non essendo a tutt'oggi stato emanato il relativo regolamento attuativo); RITENUTO altresì che il trasferimento dei cani da una struttura ad un altra, comporterebbe per gli stessi un ulteriore disagio; DATO ATTO che è in vigore l'esercizio provvisorio regolamentato ai sensi dell'art. 44 2

commi 4 bis, 4 ter e 4 quater della L.R. 1/2006 aggiunti dall'art. 11 comma 14 della L.R. 1/2006 come modificato dalla L.R. 24/2009; VISTA altresì la deliberazione Giuntale n. 1 del 10/01/2014 la quale, in attesa dell approvazione del Bilancio 2014, attribuisce ai servizi le competenze e le risorse finanziarie conformemente all esercizio precedente e conferma nella figura del Sindaco la posizione organizzativa dell area amministrativa; TUTTO ciò premesso, D E T E R M I N A 1) di dare atto che trattasi di spesa indilazionabile ed indifferibile, non suscettibile di frazionamento in dodicesimi per evitare il crearsi di disservizi nella gestione del servizio; 2) di approvare l allega bozza di Convenzione allegato sub. a), che sarà stipulata fra le parti; 3) di approvare, per la gestione del servizio, i prezzi indicati nell'allegata convenzione dando atto che gli stessi potranno essere soggetti a variazione qualora pervenissero delle indicazioni diverse da parte dell'amministrazione regionale; 4) di affidare alla Società Agricola Alberone s.a.s. con sede in Località CLENIA, 38 33049 SAN PIETRO AL NATISONE il servizio di custodia e mantenimento dei cani abbandonati o ritrovati sul proprio territorio comunale per il periodo 01/02/2014-31/01/2016; Cassacco, lì 16-01-2014 IL SINDACO Titolare di posizione organizzativa area Amministrativa Responsabile del servizio vigilanza Vannes Assaloni 5) di assumere, per le motivazioni sopraesposte, il conseguente impegno di spesa per complessivi 13.375,00 a favore della sopracitata SOCIETA' AGRICOLA ALBERONE, con imputazione al capitolo 1625 del Redigendo Bilancio di Previsione, come segue: ANNO FINANZIARIO IMPORTO 2014 6.875,00 2015 6.000,00 2016 500,00 6) di dare atto che trattasi di spesa presunta in quanto non determinabile a priori nè l ammontare dei cani ricoverati presso la struttura nè gli interventi sanitari necessari nel periodo di riferimento e pertanto eventuali integrazioni o riduzioni di spesa saranno disposte dal Responsabile del servizio, sulla base delle effettive esigenze; 3

7) di dare atto, che al servizio di che trattasi è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n Z590D4C85C; Cassacco, lì 16-01-2014 Il Responsabile del Settore Ugo Castenetto ********************** VISTO PER LA REGOLARITA CONTABILE AI SENSI ART. 153 COMMA 5 DEL DLGS 267/2000: REGISTRATO CAP. Anno Imp. Atto Il Responsabile del servizio PIVIDORI LORETTA 4

S.P. n. COMUNE DI CASSACCO ( Provincia di Cassacco ) ALLEGATO A : OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO, GESTIONE SANITARIA E ASSISTENZA MEDICO-VETERINARIA DEI CANI VAGANTI O RINUNCIATI O RICOVERATI D AUTORITÀ PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE, IN ESECUZIONE ALLA L.R. 11/10/2012 n. 20 Al fine di adempiere a quanto previsto dalla L.R. 11/10/2012 n. 20 Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione ed in particolare all art. 7 di detta legge: I Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia ed il mantenimento dei cani, nonché la gestione sanitaria e l assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, ( ), presso strutture proprie o private convenzionate, tali da garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati ; - in adempimento alla L. 281/91, alla L.R. 43/81, al D.P.R. 320/54, alla L. 189/04 e al D.G.R. 1317/07; - considerato che il Comune di Cassacco (Ud) non dispone di una struttura di ricovero per cani; - considerato che con determina n..../2014/ufficio Segreteria, il Sindaco, Posizione Organizzativa dell Ente, ha provveduto ad approvare la Convenzione che si và a stipulare, per la gestione del servizio in parola, affidando nel contempo per il periodo 01/02/2014 31/02/2016 la gestione del servizio alla Società Agricola Alberone di San Pietro al Natisone; Ciò premesso, tra il Signor Francesco PERRONE, nato a Cosenza, il 09/05/1960 e residente in Cassacco in via General Antonio Cantore, 17 (C.F. PRRFNC60E09D086X) nella sua qualità di Rappresentante Legale della Società Agricola Alberone S.A.S. con sede in San Pietro al Natisone, Località Clenia, 38 (C.F. e P.I. 01878770302), per conto del quale agisce e il Signor Vannes ASSALONI, nato a Cassacco, il 07/01/1957 e residente in Cassacco in via P. Zorutti, n. 32 (C.F. SSLVNS56A07L483K) nella sua qualità di Sindaco Pro-tempore del Comune di Cassacco con sede in Piazza A. Noacco, 1 (C.F. 80007390307 P.I. 01010880308), per conto del quale agisce in esecuzione all art. 7 c. 1 della L.R. n. 20/12 si conviene e si stipula quanto segue: 1

Art. 1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Il Comune di Cassacco, al fine di garantire la pubblica sicurezza e la pubblica igiene e di tutelare il benessere animale, in esecuzione alla L.R. n. 20/12, come da art. 7 c. 1, 2 e 3, affida alla Società Agricola Alberone di San Pietro al Natisone, che accetta, il servizio di custodia e mantenimento, gestione sanitaria e assistenza medico-veterinaria di alcuni cani vaganti o rinunciati o ricoverati d autorità che verranno raccolti sul proprio territorio comunale o già iscritti a nome del medesimo. Il Servizio verrà fornito presso il reparto di ricovero e custodia permanente della struttura denominata Società Agricola Alberone ubicata in San Pietro al Natisone, Località Clenia, 38. Le parti riconoscono che la competenza per la raccolta e per il servizio di trasporto presso il canile sanitario dei cani vaganti (come da art. 5 c. 4 della L.R. n. 20/12) o rinunciati (come da art. 5 c. 2 della L.R. n. 20/12) o ricoverati d autorità (come da art. 4 c. 5 della L.R. n. 20/12) è affidata all A.S.S. competente per territorio, cui spetta altresì l identificazione tramite microchip degli animali (compresi anche eventuali cuccioli nati da cagne già gravide al momento del trasferimento presso la struttura convenzionata che andranno intestati e a carico del Comune di Cassacco), nonché il ricovero e la custodia per almeno i primi dieci giorni dalla cattura per l opportuno periodo di osservazione sanitaria. Detti servizi di competenza A.S.S. saranno direttamente fatturati dall A.S.S. stessa al Comune. Si concorda tra le parti il servizio di trasferimento/trasporto dal canile sanitario al convenzionato, come di seguito previsto dall art. 2 punto 16. Nel caso di cani rinunciati l animale potrà essere consegnato al canile sanitario di cui sopra anche direttamente dal detentore/proprietario, previe relative comunicazioni dell amministrazione comunale al dirigente della stessa. Anche tutti i cani rinunciati o ritirati d autorità devono transitare dal canile sanitario in modo da permettere al veterinario ufficiale di verificarne lo stato sanitario, l identificazione dell animale e le effettuate vaccinazioni obbligatorie. Nel caso in cui non fosse necessaria l osservazione sanitaria l animale potrà essere successivamente direttamente trasferito presso il convenzionato. Art. 2 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO Precisamente la struttura convenzionata provvederà alle seguenti attività. 1. Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria dei cani vaganti raccolti nel territorio del Comune di Cassacco, dopo l opportuno periodo di osservazione sanitaria presso il canile sanitario competente territorialmente, per il tempo necessario alla loro restituzione ai detentori, ai sensi del D.P.R. 320/54, o, qualora il proprietario/detentore risulti sconosciuto, sino al loro affidamento a terzi eventuali richiedenti che diano le garanzie previste dall art. 4 L.R. n. 20/12, se non reclamati entro 60 giorni. 2. Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria dei cani rinunciati, di cui all art. 5 c. 2 della L.R. n. 20/12, da detentori con residenza nel comune di Cassacco. Gli animali dovranno essere preventivamente conferiti presso il canile sanitario. 2

3. Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria dei cani ritirati d autorità, detenuti sul territorio del comune di Cassacco, che può non coincidere con quello di residenza del detentore, di cui all art. 4 c. 5 della L.R. n. 20/12. Gli animali dovranno essere preventivamente conferiti presso il canile sanitario. 4. Nei casi di cui ai punti 2 e 3, dal momento del trasferimento del cane presso il canile convenzionato, dovrà essere preventivamente registrata in Banca Dati Regionale o comunque pervenuta documentazione ufficiale attestante la cessione dell animale al Comune di Cassacco, sia essa una rinuncia espressa da parte del proprietario (punto 2) che una acquisizione d ufficio da parte del Comune di Cassacco (punto 3). Le spese relative al servizio effettuato secondo la presente convenzione sono a carico del Comune di Cassacco, fatta salva la propria facoltà di rivalersi contro il precedente detentore per il rimborso delle spese. 5. Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria dei cani vaganti raccolti sul territorio del Comune di Cassacco regolarmente iscritti all anagrafe canina, per i quali, terminato il tempo ritenuto idoneo dalla competente A.S.S. per l osservazione sanitaria e la restituzione a legittimo proprietario, per diversi motivi non fosse avvenuta la restituzione (proprietario residente nel territorio del Comune di Cassacco, irreperibile o non interessato al ritiro del proprio animale come da art. 5 c. 2 della L.R. n. 20/12 -vedi punto 2-) oppure non sia ritenuto dal Comune di Cassacco o dal Veterinario dell A.S.S. competente di procedere alla stessa ai fini di garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione nonché la tutela della pubblica sicurezza e incolumità o dell igiene pubblica, nonché per motivi socio-sanitari (come da art. 4 c. 5 della L.R. n. 20/12 -vedi punto 3-). 6. Nei casi di cui al punto 5, al solo fine di tutelare il benessere dell animale, evitando lungaggini relative a controverse questioni sulla custodia dello stesso, si conviene che sarà cura del Comune di Cassacco procedere quanto prima a rintracciare il proprietario per verificarne l ipotizzata rinuncia od emettere una ordinanza di ritiro della proprietà in modo da poter svincolare l animale dalla stessa il prima possibile. Le spese relative al servizio effettuato secondo la presente convenzione sono a carico del Comune di Cassacco, fatta salva la propria facoltà di rivalersi contro il precedente detentore per il rimborso delle spese. 7. Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria dei cani recuperati sul territorio del Comune di Cassacco e ricoverati in quanto oggetto di sequestro a scopo probatorio o preventivo per reato prevalentemente riferito alle fattispecie penali previste dalla L. n. 189/2004, anche eventualmente regolarmente iscritti all anagrafe canina, precedentemente detenuti sul territorio del comune di Cassacco, che può non coincidere con quello di residenza del detentore, per il tempo necessario determinato dall autorità giudiziaria, fino alla confisca/dissequestro dell animale. Dal momento del trasferimento del cane presso il convenzionato, il Comune di Cassacco dovrà essere preventivamente nominato custode giudiziario dell animale, con dichiarato luogo di custodia/detenzione presso il convenzionato. Il Comune di Cassacco per l intero periodo si accolla le spese relative al servizio effettuato secondo la presente convenzione, fatta salva la propria facoltà di rivalersi contro il detentore per il rimborso delle spese. Si conviene che, al solo fine di tutelare il benessere animale, il Comune di Cassacco si impegna dal principio ad intervenire presso la magistratura competente ed il proprietario dell animale per ottenerne una rinuncia alla proprietà/detenzione in favore del Comune di Cassacco, in modo da svincolare il cane dagli esiti e dai tempi dell eventuale procedimento giudiziario. Nel solo caso fosse verificata l impossibilità di procedere ad una liberatoria per la cessione dell animale, il Comune di Cassacco si impegnerà a richiedere presso la magistratura competente la confisca o la formale autorizzazione a procedere ad un cambio di custodia giudiziaria verso un privato richiedente che dia garanzie di buon trattamento, pienamente edotto del significato di custodia giudiziaria. Gli animali dovranno essere preventivamente conferiti presso il canile sanitario. 8. Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria di eventuali cuccioli nati da cagne in ingresso, come da art. 2 punti 1, 2, 3, 5 e 7, già in stato di gravidanza al momento del trasferimento presso la struttura convenzionata. 3

9. Nel caso i cani di cui ai punti 1, 2, 3, 5 e 7 siano cuccioli orfani di età inferiore ai 45 giorni o cani anche adulti ma che richiedano un assistenza personalizzata, sia essa di tipo puramente assistenziale che di vera e propria contingenza veterinaria, si conviene sin d ora, di comune accordo tra le parti e secondo le incontrovertibili valutazioni del medico veterinario A.S.S., di procedere al trasferimento diretto degli animali alla struttura convenzionata, anche prima della conclusione del periodo contumaciale, viste le necessità particolari dei suddetti. 10. Fornitura e garanzia per i cani di adeguato ricovero, cura e pulizia al fine di assicurare il più elevato stato di benessere possibile e la somministrazione quotidiana di alimentazione adeguata, ovvero di una dieta bilanciata e studiata in base all età dei soggetti ricoverati. 11. Attenta vigilanza e assistenza, come da art. 7 c. 8 lett. c) della L.R. n. 20/12, sulla salute degli animali, nonché una corretta gestione in tutela della caratteristiche fisiologiche, etologiche e comportamentali, in relazione a razza, età, sesso e stato sanitario, attività che prevedono gli opportuni ordinari interventi sanitari all arrivo e periodici (vaccinazioni, profilassi preventive, disinfestazione, interventi chirurgici di sterilizzazione per il controllo delle nascite e prevenzione del randagismo come indicato dalla L.R. n. 20/12 art. 7 c. 8 e art. 17 c. 2 e dalla L. n. 281/91) previsti per legge ed inoltre anche altri eventuali, opportuni interventi sanitari inderogabili di comparsa necessità certificabile dal Direttore Sanitario della struttura convenzionata (altri interventi chirurgici, indagini cliniche). Relativamente a questi ultimi, tali interventi saranno preannunciati al Comune e dovranno venire autorizzati dal Servizio competente del Comune stesso. 12. Promuovere l affidamento dei cani favorendone la ricollocazione dell animale presso privati che diano garanzia di buon trattamento. A tal proposito la struttura convenzionata è aperta al pubblico almeno 4 giorni alla settimana comprendendo almeno il sabato o la domenica, con un minimo di 3 ore al giorno. Gli orari e i giorni di apertura devono essere esposti all ingresso della struttura e devono essere comunicati al Comune e all A.S.S. competente per territorio. Inoltre le parti riconoscono: a) la possibilità di affidare gli animali anche qualora non completamente concluso il periodo dei 60 giorni dalla data di recupero (affido temporaneo), qualora si tratti di animali già sterilizzati chirurgicamente o animali non sterilizzati in quanto non consentito da età o stato sanitario. In tale situazione il privato identificato come affidatario sottoscriverà di conoscere il significato del periodo contumaciale e le implicazioni ad esso correlate; resta inteso che allo scadere della contumacia, solo se non ricevuto nessun reclamo o informazione riguardo la precedente proprietà del suddetto cane, l affidamento dell animale in questione diverrà definitivo. b) la possibilità, nel caso particolare di cani con imprevedibilità caratteriale, di affidarli per un periodo provvisorio durante il quale sarà dato tempo al cane di inserirsi nella nuova situazione nonché l affidatario potrà rinunciare all adozione dell animale e restituirlo qualora la sua gestione dovesse rivelarsi troppo difficile o pericolosa (affido in prova); in questo lasso di tempo la responsabilità sulla custodia del cane risulterà essere di completa pertinenza dell affidatario. Nel periodo di prova e nell ipotesi che l adozione non vada a buon fine, il cane rimarrà intestato al Comune. Infine, c) nel caso particolare di cani catturati con microchip presente ma non registrato in Banca Dati Regionale oppure con microchip presente e registrato in Banca Dati Regionale ma il cui proprietario risulti irreperibile, e per i quali non risulti essere stata presentata alcuna denuncia di smarrimento nei tempi previsti dall art. 26 c. 3 della L.R. n. 20/12, o altra dichiarazione giustificativa, a meno di una auspicata più breve tempistica così come dettata dall art. 2 punto 6, le parti convengono che si potrà procedere comunque all intervento chirurgico di sterilizzazione ed affidamento degli stessi presso terzi a partire dal 61 giorno dalla data della cattura, data dalla quale comunque il Comune di Cassacco provvederà d ufficio in qualsiasi caso a svincolare l animale dalla precedente proprietà e a registrare in Banca Dati Regionale tale avvenuta cessione al Comune di Cassacco. 4

13. Registrazione degli animali ricoverati, affidati, restituiti, soppressi o deceduti; altre comunicazioni amministrative relative all affido dei cani (come da art. 15 L.R. n. 20/12). 14. Smaltimento della carcassa in caso di decesso o soppressione, conformemente alle norme vigenti. 15. Consenso di accesso alla struttura ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico sanitarie al personale del Comune, dell A.S.S. e delle Associazioni iscritte nell elenco istituito presso la Direzione Generale della Sanità, anche in orari differenti a quanto previsto dall art. 2 c. 12, previo appuntamento con i responsabili della struttura di ricovero. 16. Il servizio di trasporto dal canile contumaciale alla struttura convenzionata, e in casi particolari e su espresso accordo con il Comune, il trasporto dei cani dal territorio comunale al canile sanitario; nonché altri servizi di trasporto necessari per garantire la tutela del benessere animale (trasporti presso strutture veterinarie esterne, ecc.). In ogni caso il servizio deve essere effettuato con mezzo autorizzato dall A.S.S. competente per l espletamento dello stesso. Art. 3 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO Il personale adibito all espletamento del servizio dovrà essere in numero sufficiente a garantire l effettuazione di quanto previsto dall art. 2. Nei confronti del personale impiegato nel servizio, la struttura convenzionata si obbliga a: osservare integralmente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alle categorie e nella località in cui si esegue il servizio, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti; effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici nonché delle competenze spettanti al personale impiegato nel servizio per ferie, gratifiche, etc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali; continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Sono a carico della struttura convenzionata le assicurazioni contro gli infortuni per il personale impiegato nel servizio durante l esecuzione delle mansioni e per la responsabilità civile, nonché l osservanza delle disposizioni fiscali. La struttura convenzionata deve, altresì, concedere annualmente al personale dipendente addetto al servizio, la frequenza di almeno 1 corso di aggiornamento professionale della durata di 1 giornata lavorativa, inerente alle tematiche di gestione dei canili, organizzata a titolo gratuito dai servizi veterinari della A.S.S. e/o dal Servizio di sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria della Regione Friuli Venezia Giulia. Art. 4 COMPENSO 1. Il compenso per le operazioni di cui all art. 2 punti 1, 2, 3, 5, 7, 8 e 10 è pari a: a) 3,50 (Euro tre e cinquanta centesimi) per cani di taglia piccola (< 10 kg) b) 3,65 (Euro tre e sessantacinque centesimi) per cani di taglia media (10-30 kg) c) 3,80 (Euro tre e ottanta centesimi) per cani di taglia grande (> 30 kg) calcolati giornalmente al netto di IVA, per ogni cane effettivamente ricoverato. Nel caso in cui si tratti di cuccioli orfani di età inferiore a giorni 60 verrà riconosciuto un compenso aggiuntivo 5

giornaliero nella misura del 50%, al netto di IVA, del mantenimento ordinario fino al compimento del 60 giorno del cucciolo. Eventuali costi per diete specifiche prescritte al singolo animale dal Direttore Sanitario saranno fatturati con un compenso aggiuntivo giornaliero pari al 30%, al netto di IVA, rispetto al mantenimento ordinario di un cane della taglia di cui fa parte. Ulteriore maggiorazione giornaliera del 50%, al netto di IVA, rispetto al mantenimento ordinario di un cane della taglia di cui fa parte sarà applicata per i soggetti con aumentata difficoltà gestionale certificata dal Direttore Sanitario della struttura o già dal medico veterinario A.S.S. al momento del trasferimento per i cani dichiarati impegnativi e opportunamente accompagnati da relativa certificazione. Per i soli animali di cui all art. 2 punto 5, e sino al momento della presa in carico ufficiale da parte del Comune di Cassacco, trattandosi a tutti gli effetti di un servizio di custodia per animali di proprietà (pensione di animali), servizio non di competenza della struttura Canile Società Alberone s.a.s., verrà riconosciuto un compenso aggiuntivo giornaliero nella misura del 100%, al netto di IVA, rispetto al mantenimento ordinario di un cane della taglia di cui fanno parte. 2. Il compenso per le operazioni di cui all art. 2 punto 11 è fissato sulla base di una tariffa minima oraria pari a 80,00 (Euro ottanta e zero centesimi) al netto di IVA ed ENPAV, omnicomprensivo degli interventi sanitari ordinari e di quelli straordinari inderogabili, inclusi gli interventi chirurgici, comunque riferiti sulla base di un tariffario standard. E inteso che le spese di cui sopra sono al netto dei costi per le medicazioni, le anestesie, la somministrazione di farmaci o vaccini, eventuali costi per esami diagnostici di laboratorio e/o quanto altro si renda necessario. Nel caso si tratti di interventi specifici effettuati presso ambulatori veterinari esterni verrà riconosciuto il rimborso del relativo compenso per la prestazione, al netto di IVA ed ENPAV. Tutte le prestazioni sanitarie effettuate sul cane saranno completamente a carico del Comune. 3. Con riferimento al compenso per le operazioni di cui all art. 2 punto 14, il costo di incenerimento è di 50,00 (Euro cinquanta e zero centesimi) al netto di IVA, indipendentemente dalla taglia dell animale, mentre per quello relativo alla soppressione si rimanda alle indicazioni del conteggio del tariffario standard. 4. Per il compenso delle operazioni di cui all art. 2 punto 16, viene convenuta, per ogni cane trasportato, l applicazione delle tariffe predisposte annualmente dall ACI sull automezzo autorizzato per il numero di chilometri percorsi, oltre al rimborso di eventuali costi per pedaggi e/o parcheggi sostenuti nel servizio di trasporto. Nel caso in cui più cani di proprietà del Comune di Cassacco vengano trasportati con il medesimo viaggio, il compenso viene computato per singolo intervento e non per ciascun cane. Interventi di carattere straordinario saranno compensati, previa autorizzazione da parte del Comune, oltre che nella misura di cui al comma precedente, anche con l eventuale erogazione di un ulteriore importo per diritto di chiamata, stabilito sulla base dei prezzi praticati per similari servizi dall A.S.S. competente per territorio. Art. 5 MODALITA E TERMINI DI PAGAMENTO Il pagamento delle somme di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 art. 4 avverrà dietro presentazione di fatture trimestrali posticipate, accompagnate da scheda nominativa di tutti i cani trattati nel periodo, contenenti le movimentazioni e gli interventi effettuati. Si determina il pagamento di tali somme con bonifico a 30 giorni sul c/c indicato in fattura e previsto dalla L. n. 136/2010. Il Comune di Cassacco è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla convenzione. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.. 6

Art. 6 CESSIONE ANIMALI È vietata la cessione e l utilizzo degli animali non reclamati per sperimentazione di qualsiasi tipo o per ricerche o per spettacoli, o per attività pubblicitarie di qualsiasi tipo (eccezione fatta per quelle gestite direttamente da associazioni animaliste o dalla stessa amministrazione comunale al fine di incentivare gli affidi degli animali ricoverati), o a minori di anni 18 o per 5 anni a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reati di maltrattamento o crudeltà verso gli animali o abbandono, ovvero a chiunque abbia rinunciato alla proprietà di un animale ai sensi dell art. 5 c. 2 della L.R. n. 20/12, o a chiunque il proprio animale sia stato ricusato d autorità ai sensi dell art. 4 c. 5 della L.R. n. 20/12. Art. 7 ASSICURAZIONE La struttura convenzionata si obbliga a stipulare idonea assicurazione al fine di coprire tutti i rischi derivanti ed inerenti all espletamento del servizio di cui alla presente convenzione. L Amministrazione Comunale si ritiene, pertanto, esonerata da ogni qualsiasi conseguenza eventualmente derivante o provocata dall espletamento del servizio. Art. 8 VINCOLO DELLE PARTI I contraenti concordano che, qualora allo scadere della presente convenzione il Comune optasse per un altro soggetto con il quale convenzionarsi, con lo scopo prioritario di garantire il benessere degli animali ricoverati ed evitare loro qualsiasi fonte di stress o disagio, gli animali eventualmente presenti al momento della conclusione del rapporto permangano presso la struttura convenzionata stessa, fino al loro affidamento presso terzi o al loro decesso, alle condizioni di cui alla presente convenzione (principio della non-transumanza). Art. 9 MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI Nei casi in cui uno dei contraenti non osservasse pienamente gli obblighi previsti dalla presente convenzione, ovvero si riscontrassero deficienze o inadempienze nel servizio, e la parte in difetto non dovesse intervenire tempestivamente con provvedimenti atti a rimuovere le medesime, la controparte avrà la facoltà di provvedere d ufficio a spese dell inadempiente. Art. 10 ARBITRATO Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all interpretazione della presente convenzione saranno definite dal giudizio di un arbitro nominato dal Presidente della CCIAA di Cassacco. Art. 11 NORMATIVA Per quanto non previsto dalla presente convenzione, valgono le norme statali e regionali vigenti in materia, nonché quelle in vigore per la Pubblica Amministrazione nelle materie analoghe. Art. 12 DURATA 1. La presente convenzione avrà durata di un anno dal 1 febbraio 2014 al 31 gennaio 2016, e potrà essere rinnovata su espressa richiesta scritta del Comune almeno 60 giorni prima della scadenza, ed in ogni caso il rinnovo deve avvenire entro 30 giorni dalla scadenza. 7

2. Qualora allo scadere della presente convenzione non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo assegnatario alle condizioni della presente convenzione, qualora richiesto dal Comune di Cassacco, fermo restando che questo periodo non potrà comunque superare i 60 (sessanta) giorni. 3. È possibile alle Parti chiedere motivata disdetta della presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, in presenza di inadempimento degli obblighi previsti dalla stessa convenzione in capo ai contraenti. La comunicazione di disdetta dovrà pervenire con un preavviso di almeno 6 mesi. Art. 13 REGISTRAZIONE La presente convenzione verrà registrata solo in caso d uso. Cassacco, lì Francesco PERRONE - Legale della Società Agricola Alberone S.A.S. Vannes ASSALONI - Sindaco Pro-tempore del Comune di Cassacco 8