DELIBERAZIONE del DIRETTORE GENERALE assunta ai sensi dell art. 36 della L.R.T. 24/02/2005 n. 40



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DELIBERAZIONE del DIRETTORE GENERALE assunta ai sensi dell art. 36 della L.R.T. 24/02/2005 n. 40 Oggetto: CAUSA R.G. 62734/2010 AVANTI AL TRIBUNALE DI LUCCA. DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO. Struttura Organizzativa Proponente: U.O.S. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Responsabile Procedimento: PATRIZIA VASSALLE Importo di spesa: stimato: definitivo: 9.000,00 Immediata eseguibilità: si

IL DIRETTORE U.O.S. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Avv. Giovanni Bibolotti RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 1203 del 21/12/2009 contenente le linee di indirizzo per la gestione diretta dei sinistri RCT nella sanità Toscana; RILEVATO che l'azienda USL n. 12, a decorrere dal 01/01/2010, è tenuta alla gestione diretta del rischio per la responsabilità civile nel Sistema Sanitario Regionale; VISTA la deliberazione n. 1234 della Giunta Regione Toscana del 27/12/2011 contenente le indicazioni organizzative per la gestione diretta delle richieste di risarcimento per la responsabilità civile verso terzi e operatori (RCT/RCO) e per il controllo del rischio clinico e s.m.i.; PRESO ATTO della deliberazione n. 70 del 17/02/2010 con la quale veniva costituito, presso questa Azienda USL, un organismo collegiale denominato Comitato di Valutazione Sinistri (CVS) avente funzione di analizzare e valutare le richieste di risarcimento danni a decorrere dall 01/01/2010, nonché delle successive deliberazioni n. 334/2012, n. 62/2014 e n. 02/2015 che hanno integrato la precedente; PREMESSO CHE: - la Società Artigiana Viareggina con Atto di citazione notificato in data 22/10/2010, a mezzo Ufficiale Giudiziario, conveniva in giudizio l Azienda USL n. 12 di Viareggio, invitando la convenuta a costituirsi nei termini di legge nonché a presenziare all udienza fissata per il giorno 09/05/2011 avanti il Tribunale di Lucca Sezione Distaccata di Viareggio R.G. n. 12734/2010 (valore della controversia compreso nello scaglione tra 5.200,00 ed 26.000,00); - tale contenzioso è stato promosso dalla Società Artigiana Viareggina a titolo di azione di rivalsa per l assenza dal lavoro del dipendente Sig. P.D.L. (operaio comune IV livello) a seguito di intervento chirurgico di osteotomia tibiale varizzante seguita da applicazione di fissatore esterno (F.E.A.) effettuato c/o il P.O. Versilia; - in data 10/04/2011 l Azienda USL n. 12 di Viareggio depositava, in cancelleria civile, memoria di costituzione e difesa con richiesta di chiamata in causa del terzo (Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni FARO S.p.A.) e contestuale istanza per lo spostamento di prima udienza; - il Giudice accolte le richieste della difesa aziendale garantita dal legale interno - differiva la prima udienza al 15/11/2011; - a tale udienza nessuno compariva per il terzo chiamato; - nella stessa udienza il Giudice, rilevata la sottoposizione del terzo a liquidazione coatta amministrativa ex Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 28/07/2011, dichiarava l interruzione della causa; - in data 30/01/2012 veniva notificato all Azienda USL n. 12 di Viareggio, a mezzo Ufficiale Giudiziario, ricorso per la riassunzione del processo interrotto con fissazione della prosecuzione del processo all udienza del 07/05/2012; - nelle more del contenzioso era autorizzata dal Giudice CTU di natura contabile al fine di quantificare la domanda del contendere ed il perito incaricato quantificava in 9.006,88 la somma definitivamente rimasta a carico del datore di lavoro per l assenza del dipendente operatosi presso il P.O. Versilia; ciò sebbene il perito di parte Azienda USL, nelle proprie osservazioni, avesse contestato le conclusioni del CTU definendo, quale somma rimasta a carico del datore di lavoro, quella di 3.152,27;

- all udienza del 30/04/2014 il Giudice, su richiesta di parte attrice, ammetteva l espletamento di una CTU medico legale, nominando il Dr. Martinelli Andrea di Lucca e rinviando all udienza del 24/10/2014 per il conferimento dell incarico ed il relativo quesito; - detta consulenza era finalizzata a stabilire quale periodo di convalescenza era dovuto al normale decorso post-operatorio e quale, invece, al cattivo risultato dell intervento chirurgico considerato, quest ultimo, pacifico atteso il risarcimento danno già liquidato a suo tempo dalla Compagnia al Sig. D.L. per i danni personali subiti; - nelle more, quindi, atteso l esito negativo che pacificamente avrebbe avuto il contenzioso nel quale, in sostanza, si discute esclusivamente del quantum dovuto alla Società attrice per aver dovuto far fronte all assenza dal lavoro del dipendente a seguito della non riuscita prestazione chirurgica, intervenivano fra le parti trattative stragiudiziali volte alla definizione bonaria della vicenda giudiziaria instauratasi; - che la trattativa si concludeva con esito favorevole; - che la Società Artigiana Viareggina, attualmente in Concordato Preventivo, in persona di Pier Giorgio Gori quale Liquidatore Giudiziale, dopo aver acquisito il consenso espresso all unanimità dal Comitato dei creditori, nelle date del 06/03/2015, 09/03/2015 e 11/03/2015 in merito alla definizione stragiudiziale del contenzioso instauratosi, ha accettato la somma omnicomprensiva di 9.000,00 (novemila/00) a tacitazione definitiva, anche a stralcio e transazione, di tutti i danni materiali e immateriali, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, delle spese sostenute e sostenende, nessuna esclusa, comunque derivanti dai fatti che hanno dato origine al contenzioso; PRESO ATTO che il Comitato di Valutazione Sinistri (CVS) dell Azienda USL investito della questione atteso che la Compagnia FARO è tuttora in Liquidazione Coatta Amministrativa e, quindi, il contenzioso in questione dev essere gestito al pari di quelli in gestione diretta in quanto anche un eventuale sentenza che statuisse l operatività della Polizza sarebbe priva di effetti esaminava il contenzioso sopra specificato nella seduta del 17/11/2014 ove esprimeva parere favorevole ad una definizione transattiva del contenzioso instauratosi prima dell udienza del 25/02/2015 al fine di evitare la nomina del CTU e l inizio delle relative operazioni peritali e questo per non sostenere ulteriori spese giudiziarie; conferendo, quindi, all Avv. Giovanni Bibolotti, quale legale della Azienda USL, un incarico di trattazione con un range fino a 9.500,00, come da verbale conservato agli atti di ufficio; VISTO l Atto di quietanza e contestuale dichiarazione di rinuncia agli atti sottoscritto, da Gori Pier Giorgio quale Liquidatore Giudiziale Società Artigiana Viareggina in C.P., con il quale viene accettata la somma omnicomprensiva di 9.000,00 (novemila/00) a: - tacitazione definitiva, anche a stralcio e transazione, di tutti i danni materiali e immateriali, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, a persone e cose, e delle spese sostenute o sostenende in conseguenza del sinistro indicato e dei contenziosi instaurati; - titolo di transazione e stralcio, senza riserva alcuna, rinunciando al diritto, all azione ed agli atti del giudizio avanti al Tribunale di Lucca rubricato al R.G. n. 62734/2010, impegnandosi espressamente a rinunciare ad ogni altra azione civile e penale, conseguente al fatto oggetto della controversia; CHE l atto di accettazione avrà valore di liberatoria quietanza per l Azienda USL n. 12 per qualsiasi titolo derivante dal sinistro occorso, ivi comprese ulteriori spese di ogni altra natura le spese mediche ospedaliere, legali e di ogni altra natura, anche derivanti dal giudizio pendente, soltanto dopo l avvenuto pagamento della somma indicata; RITENUTO di individuare responsabile del procedimento consequenziale all adozione del presente atto il Collaboratore Amministrativo Patrizia Vassalle ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i.;

DATO ATTO che l adozione del presente provvedimento è legittima nella forma e nella sostanza; PROPONE per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento: - di prendere atto del parere reso dal Comitato Valutazione Sinistri Aziendale nonché dell esito della trattativa definita dal legale dell Azienda USL nel contenzioso civile che attualmente ha assunto il n.ro R.G. 62734/2010 Tribunale di Lucca ex Sezione distaccata di Viareggio - promosso nei confronti dell Azienda USL n. 12 e, conseguentemente, di autorizzare la liquidazione in favore di Società Artigiana Viareggina in C.P - della somma omnicomprensiva di 9.000,00 (novemila/00), nelle modalità ed alle condizioni tutte indicate nell Atto di quietanza e contestuale dichiarazione di rinuncia agli atti a tacitazione definitiva, anche a stralcio e transazione, di tutti i danni materiali e immateriali, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, a persone e cose, e delle spese sostenute o sostenende in conseguenza del sinistro indicato e dei contenziosi instauratisi; - di precisare che il costo di euro 9.000,00 verrà decurtato dal Fondo rischi cause legali (pb 02 01) debitamente costituito negli anni di competenza essendo stato tale importo accantonato con riferimento alla causa in oggetto Rep. Uff. Legale n. 55/2010 a seguito del diniego di copertura formulato dalla Compagnia; - di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante la necessità di chiudere in via definitiva l iter della complessa transazione, perfezionata attraverso l attività di gestione diretta, e di evitare ulteriori attività processuali a fronte del perfezionato accordo.

IL DIRETTORE GENERALE LETTA E VALUTATA la proposta presentata dal Direttore U.O.S. Affari Legali e Contenzioso; PRESO ATTO che il proponente ha attestato che l adozione del presente provvedimento è legittima nella forma e nella sostanza; ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; per quanto espresso in narrativa: DELIBERA - di far propria la sopra riportata proposta che qui si intende integralmente trascritta. - di trasmettere il presente provvedimento entro 10 giorni al Collegio Sindacale ai sensi dell art. 42, 2 comma, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005. IL DIRETTORE GENERALE Dr. Brunero Baldacchini