Pordenone, 5 aprile 2011 Codice dell Ambiente ANCE Direzione Legislazione Mercato Privato Marcello Cruciani 1
Il quadro normativo D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 D.M. 17 dicembre 2009 SISTRI s.m.i. D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 (VIA VAS) D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 di recepimento della Direttiva Europea 2008/98/CE 2
Le principali novità Sottoprodotti Cessazione della qualifica di rifiuto (MPS) Deposito temporaneo Terre e rocce da scavo Registro di carico e scarico & trasporto in conto proprio Albo Gestori Ambientali Regime sanzionatorio del SISTRI 3
Le principali novità In vigore (D.Lgs. 205/2010) dal 25 dicembre 2010 dal 1 gennaio 2011?1 giugno 2011 (artt. 188-188bis-188 ter-189-190-193 + regime sanzionatorio SISTRI) 4
Sottoprodotti Art. 184 bis n n n n E sottoprodotto e non rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: Origine da un processo produttivo di cui costituisce parte integrante, ma il cui scopo non è la produzione di tale sostanza od oggetto; Certezza del riutilizzo Utilizzo legale diretto senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale Utilizzo legale senza impatti negativi sull ambiente e sulla salute umana È stato eliminato il requisito del valore economico di mercato Il Ministero può individuare con appositi decreti specifiche tipologie di sostanze od oggetti da considerarsi come Sottoprodotti (es. Terre e rocce da scavo) 5
Cessazione della qualifica di rifiuto Art. 184 ter Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto ad un operazione di recupero e soddisfi i criteri specifici nel rispetto delle seguenti condizioni: n Utilizzo per scopi specifici; n Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza/oggetto; n Soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa applicabile ai prodotti; n Assenza di impatti negativi su ambiente e salute umana. Il recupero può consistere nella verifica che i rifiuti rispettino tali condizioni 6
Cessazione della qualifica di rifiuto Art. 184 ter I criteri da rispettare sono adottati in conformità della disciplina comunitaria ovvero caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministero dell Ambiente Fino all emanazione di tali decreti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai DD.MM. 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, art. 9 bis lett. a-b della L. 210/2008 (D.Lgs. 205/2010) della Circolare 28 giugno 1999V/MIN (sino al 25 giugno 2011) Come per i sottoprodotti è stato eliminato il requisito del valore economico di mercato 7
Deposito temporaneo Art. 183 Il deposito temporaneo dei rifiuti, nel luogo di produzione, deve avvenire secondo una delle seguenti modalità alternative a scelta del produttore: Ogni 3 mesi, indipendentemente dalla quantità dei rifiuti; (di Quando cui al si max raggiunge 10 mc complessivamente di pericolosi). la quantità di 30 mc In ogni caso, se il quantitativo dei rifiuti non supera i 30 mc, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno 8
Deposito temporaneo Art. 183 Pericolosi: Non Pericolosi: D.Lgs. 152/2006 Modificato da D.Lgs. 4/2008 Ogni 3 mesi, indipendentemente dalla quantità dei rifiuti; Quando si raggiunge complessivamente la quantità di 10 mc Ogni 3 mesi, indipendentemente dalla quantità dei rifiuti; Quando si raggiunge complessivamente la quantità di 20 mc D.Lgs. 152/2006 Modificato da D.Lgs. 205/2010 Pericolosi e Non Pericolosi: Ogni 3 mesi, indipendentemente dalla quantità dei rifiuti; Quando si raggiunge complessivamente la quantità di 30 mc (di cui al max 10 mc di pericolosi). In ogni caso max 1 anno 9
Terre & rocce da scavo Il D.Lgs. 205/2010 individua tre diverse modalità di gestione delle terre e rocce da scavo come non rifiuti: n Utilizzo dei materiali da scavo, se non inquinati, direttamente nel cantiere di produzione, a condizione che vi sia la certezza del riutilizzo nell ambito della costruzione allo stato naturale (art. 185 comma 1 lett. c); n Come Materie prime secondarie ai sensi dell art. 184 ter n Come sottoprodotti ai sensi dell art. 184 bis Ma fino all emanazione dell apposito decreto continuerà ad applicarsi la disciplina di cui all art. 186 10
1/3 Trasporto rifiuti Art. 212 comma 7 Circolare albo Gestori Ambientali n. 240/Albo/Pres del 9.2.2011 Le imprese iscritte per il trasporto di rifiuti pericolosi (Categoria 5 raccolta e trasporto rifiuti pericolosi ) possono trasportare anche quelli non pericolosi per la classe corrispondente è abrogato l obbligo di iscrizione per la relativa categoria (Categoria 4 raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi ) 11
2/3 Trasporto rifiuti Art. 212 comma 7 Circolare albo Gestori Ambientali n. 240/Albo/Pres del 9.2.2011 Soppressione garanzie finanziarie per attività raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi: A) Richiedere la cancellazione della Categoria 4 + revoca della relativa garanzia finanziaria + aggiornamento Categoria 5 con veicoli B) Imprese iscritte alla Categoria 4? mantenimento iscrizione alla naturale scadenza + revoca garanzia finanziaria 12
3/3 Trasporto rifiuti Art. 212 comma 7 Circolare albo Gestori Ambientali n. 240/Albo/Pres del 9.2.2011 Soppressione procedura iscrizione semplificata (Art. 216) per attività raccolta e trasporto rifiuti avviati al recupero Categoria 2 raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuabili ai sensi dell art. 216 e avviati al recupero e Categoria 3 raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuabili ai sensi dell art. 216 e avviati al recupero iscrizioni valide sino alla scadenza (non rinnovabile) 13
Registro di carico e scarico & trasporto in conto proprio Art. Art. 190 Il D.Lgs. 205/2010 introduce l obbligo (dal 1 giugno 2011) della tenuta del registro di carico e scarico per gli enti e le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi ai sensi dell art. 212 comma 8 e che non hanno aderito su base volontaria al SISTRI Le gg. annotazioni lavorativi dalla sul produzione registro devono e dallo essere scarico effettuate del rifiuto almeno entro 10 Il registro deve essere tenuto presso ogni impianto di produzione e integrato dai formulari o dalle copie delle schede SISTRI e va conservato per 5 anni Il registro deve essere numerato, vidimato (dalla Camera di Commercio) e gestito in base alla normativa sui registri IVA 14
Registro di carico e scarico & trasporto in conto proprio Art. Art. 190 L obbligo alla tenuta del registro di carico e scarico per chi effettua il trasporto di propri rifiuti non pericolosi entrerà in vigore dal 1 giugno 2011 a seguito della proroga introdotta dal d.m. 22 dicembre 2011 (G.U. 28 dicembre 2010, n. 302) 15
Il trasporto dei rifiuti Art. 193 I rifiuti durante il trasporto devono essere accompagnati da Scheda Sistri + Formulario (sino al 31 maggio 2011) In conto caso terzi di trasporto: o In rifiuti caso non di trasporto pericolosi di ai propri rifiuti pericolosi dell art. 212 co. 8 e mancata sensi (c/terzi e c/proprio) adesione volontaria al Sistri. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella scheda SISTRI o nel formulario e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, a meno che ciò non sia riscontrabile con la normale diligenza 16
Il Formulario Art. 193 Il formulario deve essere: redatto in 4 copie in base al modello al DM 145/1998; conservato per 5 anni; numerato, vidimato (gratis) da Agenzia delle entrate o da Camera di commercio e annotato sul registro Iva acquisti 17
Trasporto in conto proprio Art. 212 comma 8-9 Comunicazione Albo Gestori Ambientali - Sez. Regionale 30 gg. provvedimento Iscrizione da rinnovare ogni 10 anni e obbligo di comunicare le variazioni Nella comunicazione: sede e attività impresa, tipologia rifiuti, indicazioni mezzi, quota annuale 50,00 Iscrizioni ante 14 aprile 2008 da aggiornare entro il 24 dicembre 2011 18
Delibera Albo Gestori Ambientali Autorizzazioni art. 212 co. 8 Circolare 15 marzo 2011 n. 432/Albo/Pres. Iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008: domanda di aggiornamento secondo lo schema definito preferibilmente entro il 30 giugno 2011 Perché questa data? Validità dell autorizzazione 10 anni dal 25 dicembre 2011 Iscrizioni effettuate dal 15 aprile 2008: hanno validità sino al 24 dicembre 2020 19
Iscrizioni Art. 212 comma 5-8 Raccolta e trasporto rifiuti Trasporto rifiuti pericolosi entro 30 Kg/lt/giorno Obbligo Black Box - BB per ogni veicolo inserito autorizzazione Obbligo adesione SISTRI entro il 25 febbraio AGA sospende d ufficio gli autoveicoli iscritti per i quali non è stata richiesta BB Nei successivi 3 mesi dalla sospensione: cancellazione d ufficio 20