AVVISO AI SOCI Modalità di esercizio del diritto a candidarsi alle Cariche Sociali della Banca dei Sibillini Credito Cooperativo di Casavecchia S.c. Si comunica che nella prossima Assemblea dei Soci, per naturale scadenza del mandato triennale, si procederà al rinnovo delle Cariche Sociali (Consiglio di Amministrazione). In conformità a quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento dell Assemblea e per l Elezione delle cariche Sociali, approvato dall Assemblea Ordinaria dei soci in data 20/05/2012, si evidenziano di seguito le modalità di esercizio del diritto alla candidatura, riportando in estratto la relativa disciplina. Il modulo di candidatura potrà essere ritirato dai soci presso la Sede Sociale e presso tutte le dipendenze della Banca. Estratto Statuto e Regolamento Assembleare Elettorale Statuto sociale Art. 25 (Intervento e rappresentanza in assemblea) 1. Possono intervenire all assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. 2. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate. 3. Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione [ ] Regolamento Articolo 5 (Deleghe di voto) 1. In conformità al disposto del terzo comma dell art. 25 dello statuto il Consiglio di Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del consiglio di amministrazione, il direttore della Banca, il Vice Direttore e i preposti alle succursali e delle sedi distaccate della Banca. [.] Regolamento Articolo 15 (Diritto di candidarsi) 1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti. [ ] 2. Entro la fine di Marzo dell anno in cui l assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali di ciascun Organo sociale, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale, nelle sue succursali e sedi distaccate un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi. Regolamento Articolo 16 (Presentazione delle candidature) 1. Qualsiasi candidatura, sia singola che di lista, presentata mediante appositi moduli predisposti dalla Banca e trasmessa personalmente, deve pervenire presso la sede sociale entro il quinto giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per l inizio dei lavori assembleari dell assemblea effettivamente chiamata ad
eleggere le cariche sociali. 2. Il modulo di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati, deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell art. 5 e deve contenere tra l altro le seguenti dichiarazioni del candidato: a) l attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida; b) l accettazione preventiva dell incarico, in caso di elezione; c) l impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità; d) l impegno per i candidati amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l obbligo di formazione permanente di cui al secondo comma dell art. 18; e) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società; f) l eventuale indicazione di appartenere ad una determinata lista di candidati. 3. Il consiglio di amministrazione accerta la regolarità formale delle candidature presentate. 4. I cognomi ed i nomi dei candidati sono stampati in una o più schede elettorali, con l eventuale indicazione di più liste di candidati, di quelli proposti dal consiglio di amministrazione e di quelli candidatisi come presidente del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, consigliere, sindaco effettivo o supplente, proboviro effettivo o supplente. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati. Nella scheda elettorale deve essere stampato un numero di righe vuote corrispondente al numero massimo di componenti dell organo da eleggere e si deve riportare in calce alla scheda la seguente avvertenza: I soci possono votare persone diverse da quelle indicate nella presente scheda, scrivendo il cognome ed il nome di queste persone negli appositi spazi in bianco 1. 5. Il presente articolo si applica solo se l assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali di ciascun Organo sociale. Regolamento Articolo 18 (Requisiti per candidarsi come amministratore) [.] 3. Ciascuna candidatura, sia singola che di lista, diversa da quella degli amministratori e sindaci uscenti deve essere presentata da almeno 20 soci legittimati a votare nell assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. Ciascun socio può concorrere a presentare una sola candidatura, sia singola che di lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcun candidato da lui sostenuto. La firma del socio sostenitore deve essere autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell art. 5. Statuto sociale Articolo 32 (Composizione del consiglio di amministrazione) Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da 6 a 8 consiglieri eletti dall'assemblea fra i soci, previa determinazione del loro numero. Non possono essere nominati, e se eletti decadono: a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell art. 26 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso; d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro; e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si 1 Colonna margine destro della scheda elettorale
trovano nelle situazioni sovradescritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l applicazione dell articolo 36 della legge n. 214/2011; f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 10.000, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 3.000, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società; g) coloro che, nei due esercizi precedenti l adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall adozione dei relativi provvedimenti. La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) del comma precedente costituisce requisito di indipendenza degli amministratori. FAC-SIMILE MODULO CANDIDATURA Banca dei Sibillini Credito Cooperativo di Casavecchia S.c. MODULO DI PRESENTAZIONE PER LA CANDIDATURA per il rinnovo totale delle cariche sociali presso la Banca dei Sibillini Credito Cooperativo di Casavecchia S.c. e relative agli esercizi 2017/2020. Il sottoscritto C.F. residente nel Comune di : in qualità di socio così come identificato dal numero d ordine (compilare solo se socio BCC), dopo aver preso attenta visione dello Statuto Sociale ed in particolare degli artt. 32 e 42 dello stesso, nonché del Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca, ed in particolare dell art. 18 dello stesso la propria formale candidatura alla carica di: Presidente del Consiglio di Amministrazione; Componente del consiglio di Amministrazione; Presidente del Collegio Sindacale; Componente del Collegio Sindacale; Membro del Collegio dei Probiviri A tale fine dichiara: avanza a) di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida; b) di impegnarsi ad adempiere, in caso di elezione, ai doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità; c) di impegnarsi ad adempiere, in caso di elezione a Presidente o componente del Consiglio di
Amministrazione, all obbligo di formazione permanente di cui al secondo comma art. 18 del Regolamento Assembleare. Dichiara inoltre di ricoprire incarichi di componente dell organo amministrativo o di controllo presso le seguenti Società: 1. ( amministr./ comp. Org. Controllo); 2. ( amministr./ comp. Org. Controllo); 3. ( amministr./ comp. Org. Controllo); 4. ( amministr./ comp. Org. Controllo); 5. ( amministr./ comp. Org. Controllo); 6. ( amministr./ comp. Org. Controllo); Il Sottoscritto, in caso di elezione alla carica per la quale è stata avanzata la candidatura, dichiara sin d ora l accettazione preventiva dell incarico. Conformemente alle previsioni di cui all art. 18 del Regolamento Assembleare ed elettorale dichiara infine di appartenere alla lista di candidati composta dai Sigg.ri: 1. 2. 3. 4. 5. Lì Firma Candidato
Modulo per il ritiro delle firme dei soci sostenitori del candidato Sig. (n. socio ) Con riferimento alla possibilità di avanzare candidature per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Banca dei Sibillini Credito Cooperativo di Casavecchia S.c., sulla base dell art. 18 del Regolamento Assembleare Elettorale che richiede un numero di sostenitori pari a 20 soci con diritto di voto per la valida presentazione della stessa, dichiariamo di appoggiare la candidatura, formalmente avanzata in data xx/xx/xxxx, del Sig.. Firma dei soci sostenitori: Visto per autentica: (la Firma dei soci sostenitori della Candidatura deve essere autenticata ai sensi dell art.18 del Regolamento; possono procedere all autentica delle firme il presidente del Consiglio di Amministrazione ed i membri del CdA, così come il direttore della Banca, il vice direttore e i preposti alle succursali e delle sedi distaccate della Banca, specificata- mente delegati a norma di Statuto e ecc ecc. ecc.. Regolamento elettorale) Modulo per il ritiro delle firme dei soci sostenitori di lista Con riferimento alla lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Banca dei Sibillini Credito Cooperativo di Casavecchia S.c., composta dai sigg.ri: 1. (n. socio ) 2. (n. socio ) 3. (n. socio ) 4. (n. socio ) 5. (n. socio ) 6. (n. socio ) 7. (n. socio ) 8. (n. socio ) Sulla base dell art. 18 del Regolamento Assembleare Elettorale che richiede un numero di sostenitori pari a 20 soci con diritto di voto per la valida presentazione della stessa, dichiariamo di appoggiare la predetta candidatura. Firma dei soci sostenitori: Visto per autentica: (la Firma dei soci sostenitori della Candidatura deve essere autenticata Ai sensi dell art.18 del Regolamento; possono procedere all autentica delle firme il presidente del Consiglio
di Amministrazione ed i membri del CdA, così come il direttore della Banca, il vice direttore e i preposti alle succursali e delle sedi distaccate della Banca, specificata- mente delegati a norma di Statuto e ecc ecc. ecc.. Regolamento elettorale)